Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7668.2022 R.A.C.L., promossa da:
Ivana Elia
Avv. Mangione
Contro
CP_1
Avvocatura
Con ricorso tempestivo del 13.7.22, parte ricorrente (siccome ridotta la domanda in corso di causa) ha adito questo tribunale chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2016 al 2020 (52gg annui) con CP_ condanna di ai conseguenti adempimenti ed al pagamento della indennità ds agricola 2020 (chiesta in data 8.1.21) e 2021 (chiesta in data 26.1.22) e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
Evidenzia di avere lavorato alle dipendenze di da luglio a settembre 2016, Parte_1 da agosto ad ottobre 2017, da giugno ad agosto 2018, da agosto ad ottobre 2019, da giugno a settembre 2020, quale addetta alla coltivazione di ortaggi e verdure (zucchine, peperoni, melanzane, cocomeri, fagiolini, broccoli) su terreni in agro di Copertino (c.de
S.Angelo, Olmo e AS); con prestazione resa con orario 6\7- 12\13, verso un compenso di euro 50,00 al giorno versati a cadenza settimanale e ricevendo direttive da o da suoi preposti tra cui il padre;
di essere stata ingiustamente cancellata. Parte_1
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come, a loro dire, nel periodo giugno\luglio- settembre\ottobre dal 2016 al 2020 avrebbe lavorato insieme alla teste (anch'ella cancellata) per in c.da Cippone in agro di Copertino, quale addetta Pt_1 alla raccolta di ortaggi in campo aperto con orario 5,30\11; come le direttive fossero impartite da o dal padre e come il compenso di euro 50,00 giornaliero fosse Parte_1 corrisposto da o dal padre che poi impartivano le direttive [ ]; Parte_1 Parte_2 come nel periodo giugno/settembre degli anni 2016, 2107, 2019, 2020 e da inizio settembre fino a dicembre 2018 la ricorrente avrebbe lavorato per su un terreno Pt_1 sito in prossimità della strada Copertino-Carmiano (su cui vi erano un depuratore d'acqua non funzionante e un vigneto) quale addetta alla raccolta in campo aperto di peperoni, melanzane, zucchine, e, solo occasionalmente, presso un terreno sito in Per_1 prossimità del cimitero di Copertino, quale addetta alla raccolta in campo aperto degli stessi ortaggi di cui sopra [Manta che, cancellata, ha introdotto analogo giudizio].
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario;
cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96, Cass. civ. sez. lav. n.3745/95).
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore (cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, può essere valutato talvolta come prova sufficiente, ove si delineino le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa (cfr. Cass. civ. n.3746/95). Pertanto, è da una valutazione globale dei suddetti elementi indiziari che devono comunque individuarsi le caratteristiche essenziali del rapporto subordinato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti legali per il sorgere del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (numero delle giornate, svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso).
Ebbene, a dispetto dell'esito della prova testimoniale che ha offerto riscontro alle allegazioni attoree e della differenza tra attività di coltivazione (indicata in ricorso) e quella di raccolta di ortaggi (indicata dalle testi), deve osservarsi come la attendibilità dei testimoni appare minata dalla circostanza che, nel corso dei reiterati accessi ai fondi effettuati in sede amministrativa dal 31.7.20, la ricorrente e le testi non siano state mai rivenute sui terreni.
In proposito, vale ricordare come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti cui è tenuta l'autorità giudiziaria chiamata ad una attività selettiva che si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova [Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017].
Peraltro, parte ricorrente avrebbe lavorato anche in giornata in cui appare improbabile lo svolgimento di attività lavorativa in campo aperto alla luce dei dati meteorologici acquisiti in sede amministrativa.
Significative appaiono del resto anche le circostanze emergenti dal verbale ispettivo
2020008638\dl del 27.7.21 in cui si dà atto di come, con accertamento avviato a seguito della richiesta di emersione presentata da , siano stati effettuati sopralluoghi in data Pt_1
31.7.20 presso i terreni, venendo accompagnati da la quale aveva indicato solo tre Pt_1 terreni in agro di Copertino, c.da OL (su cui risultarono coltivati cocumelle, peperoni, zucchine e per 3 ettari vigneto a spalliera) ed altre parti del terreno (a riposo da precedente coltivazione), S.Angelo e AS (dove furono trovate serre abbandonate per una ampiezza di ettari 18.54.92); come, invero, in una denunzia ad del 17.6.16 CP_2 CP_
avesse indicato terreni in agro di Galatina;
come in precedente denunzia ad Pt_1 del 14.7.16 avesse denunziato di coltivare terreni per 1\3 di proprietà e 2\3 in comodato;
come risultasse avere indicato terreni in agro di Nardò; come emerga una sproporzione tra numero di giornate denunziate e fabbisogno lavorativo;
come siano stati effettuati più accessi sui terreni dal 31.7.2020 al 3.6.2021 rinvenendo a lavoro quasi sempre le stesse persone (che interrogate hanno dichiarato come lavorassero solo loro sui terreni) e per lo più lavoratori extracomunitari in nero;
come la ditta abbia denunziato a lavoro personale anche in giorni che a causa di pioggia intensa non potevano essere stati dedicati al lavoro;
come la allegata presenza di un numero significativo di lavoratori sugli stessi fondi avrebbe dovuto prevedere o la esistenza di autobus capienti per il trasporto (con capacità di almeno 50 posti a fronte dei disponibili 9) o almeno spazi sufficienti a contenere le auto del personale (mentre nessuno avrebbe mai notato tante auto accedere ai fondi); come sussista un saldo passivo tra entrate ed uscite se effettivamente l'azienda avesse avuto il numero dei dipendenti denunziato
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 11/02/2025
Lorenzo Bellanova