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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. FilippoMeneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4838/2017 R.G. e promossa
da
( , in Parte_1 P.IVA_1
liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore Pt_1
( )
[...] C.F._1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Rijli,
contro
) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2
CP_2
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. Luciana Scrivo.
*
pagina 1 di 28 Conclusioni per l'attrice/opponente:
“parti attrici come sopra rappresentate, formalmente chiedono
l'integrale accoglimento della domanda, con conseguente
revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 798/2017 (R.G.
3039/2017) emesso dall'intestato Tribunale in data 27-28-
9.2017, con condanna al pagamento di spese e competenze di
causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex
art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni per la convenuta/opposta:
“ e, per essa, Controparte_1 CP_3
ut supra, insiste nell'accoglimento delle conclusioni
istruttorie, consistenti nella richiesta di integrazione
della CTU nei termini precisati nonché di quelle di merito,
rassegnate nei propri scritti difensivi e segnatamente
all'udienza del 21/10/24, qui da intendersi integralmente
riportate e trascritte”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2017 la
“ , proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 798/2017, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 27.9.2017, che ingiungeva alla società e a e in Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 28 solido tra loro, il pagamento in favore Controparte_4
della somma di € 55.797,81, oltre interessi al tasso convenzionale sino al soddisfo, di cui:
- € 29.096,37 derivante dal saldo debitore del c/c ordinario n. 4412320 (già n. 13868-00);
- 6.972,39 € derivante dal saldo debitore del c/c
“anticipi” n. 10196245;
- € 19.729,05 derivante da effetti insoluti.
All'uopo l'opponente eccepiva:
- carenze formali dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
prodotto dalla banca in sede monitoria, predicandone in ogni caso l'insufficienza a documentare il credito azionato nel giudizio di opposizione;
- la natura di mera scritturazione contabile interna delle documentazione attinente all'andamento del rapporto dal
17.7.1998 al 2.2.2001, non corrispondente all'estratto conto inviato al cliente;
- la mancata produzione di documentazione attinente al periodo dall'1.1.2003 al 2.4.2010;
- con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario:
o disconoscimento della copia fotostatica del contratto di apertura del c/c n. 13868-00 del
14.7.1998 (doc. 2 monitorio);
pagina 3 di 28 o difetto di identità del rapporto n. Nume_1
rispetto al n. Numer_2
o difetto di pattuizione in ordine al rapporto n.
4412320;
o sottoscrizione del contratto di apertura di conto corrente, e delle aperture di credito su questo appoggiate, da parte della sola banca;
o l'illegittima applicazione di oneri, commissioni ed interessi ultralegali (poiché non pattuiti in forma scritta), e capitalizzati trimestralmente contra
legem;
o in subordine, illegittima applicazione di interessi superiori al tasso-soglia usura al momento della stipulazione del contratto e nello svolgimento del rapporto, C.M.S. non determinata, valute;
- con riferimento al c/c “anticipo fatture” n. 10196245
del 24.2.2004, contabilmente appoggiato al primo:
o insufficienza dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito;
o illegittima applicazione di interessi anatocistici,
in via occulta, e di valute “su piazza e fuori piazza” a sei/nove giorni su anticipazioni di assegni (irregolarmente) postatati;
pagina 4 di 28 o illegittima contabilizzazione degli interessi passivi, CMS, oneri e commissioni maturati sul c/c anticipi alle condizioni economiche applicate al c/c ordinario (più gravose);
- mancata restituzione e produzione dei titoli protestati
(effetti insoluti) oggetto di anticipo;
citava in giudizio chiedendo la revoca del decreto CP_4
ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.9.2018 si costituiva in giudizio in Controparte_5
qualità di cessionaria del credito in contesa, esponendo le ragioni (assertive, documentali e contabili) della perfetta identità dei rapporto n. 4412320 e n. 13868-00, producendo il contratto di conto corrente in originale, evidenziando l'integrale produzione degli estratti conto scalari relativi al rapporto dall'1.1.2003 al 2.4.2010, negando l'illegittima applicazione di tassi ultralegali, usurari, anatocistici e c.m.s. non pattuita, eccependo la legittimità del contratto c.d. “monofirma” e la regolare contabilizzazione degli effetti anticipati. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
26.9.2018, la causa veniva istruita a mezzo di CTU contabile.
pagina 5 di 28 Precisate le conclusioni all'udienza del 10.1.2025, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Disconoscimento del contratto di conto corrente
Preliminarmente va affermata la piena efficacia probatoria della copia fotostatica del contratto di conto corrente, la cui conformità all'originale è stata disconosciuta dall'opponente (art. 2719 c.c.).
Ed invero la tempestiva produzione in originale della scheda contrattuale da parte della banca, ne evidenzia la perfetta conformità alla copia prodotta in sede monitoria.
Né l'aggiunta successiva di una diversa numerazione contrattuale nella parte in alto a destra della scheda,
ipotizzata dalla difesa attorea, è idonea a privare di validità ed efficacia il contratto in contesa.
In primo luogo perché indimostrata: tutte le diverse
“versioni” della scheda contrattuale prodotte in giudizio (la fotocopia prodotta dalla banca, l'originale prodotto dalla banca e la fotocopia prodotta dagli opponenti) corrispondono perfettamente, ad eccezione di un lieve e naturale scolorimento nelle versioni fotocopiate dell'originale.
Ed in secondo luogo perché siffatta aggiunta non va ad alterare le sottoscrizioni delle parti (che invero non sono pagina 6 di 28 state disconosciute) né condizioni economiche e contrattuali ivi riportate, sicché non assume i contorni dell'abusivo riempimento absque pactis, per vero nemmeno espressamente allegato.
Sicché il contratto di conto corrente in oggetto risulta regolarmente sottoscritto dai legali rappresentanti della
“ e corredato dalle condizioni economiche (pag. 7 Parte_1
- bozza CTU;
pag. 5 – CTU definitiva) e contrattuali,
anch'esse sottoscritte dal correntista in ogni pagina.
È quindi rispettata la forma scritta richiesta dall'art. 117
TUB a fini di validità ed efficacia del contratto di conto corrente e delle relative clausole.
*
2. Continuità dei rapporti
La difesa dell'opponente ha poi lamentato il difetto di identità del rapporto n. 4412320 rispetto al n. 13868-00,
sostenendo trattarsi di due distinti rapporti atteso il difetto di continuità delle scritturazioni contabili tra l'uno e l'altro.
Ne deriverebbe il difetto di forma scritta del contratto alla base del rapporto n. 4412320, con conseguente illegittima applicazione di interessi ultralegali, oneri e spese.
L'eccezione è infondata.
pagina 7 di 28 La CTU contabile ha chiarito che il rapporto contraddistinto al n. 4412320 costituisce la prosecuzione, rinumerata in data
2.1.2001, del rapporto medesimo conto corrente n. 13868-00
“tanto è che il saldo debitore presenta nell'ultima
operazione del conto corrente individuato con il n. 13868-00
alla data del 31.12.2000 viene poi regolarmente ripreso e
travasato nel conto corrente n. 4412320 (cfr. allegato 8)”
(pag. 5 – CTU definitiva).
Ne deriva il rispetto del requisito della forma scritta della pattuizione e degli interessi ultralegali, valute, CMS e spese, previsto a pana di nullità dall'art. 117 T.U.B.
*
3. Prova del credito
Con ulteriore motivo di opposizione l'attore ha eccepito il difetto di prova in ordine al credito ingiunto, rilevando la mancata di produzione, sia in fase monitoria che di opposizione, degli estratti conto.
Le doglianze sono infondate.
Con riguardo alle fase monitoria va opinato il giudizio di opposizione investe sia il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria.
Il giudice dell'opposizione è infatti investito del potere/dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con pagina 8 di 28 la domanda di ingiunzione nonché sulle eccezioni e sull'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e, dunque, non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
Sicché l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può
spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (S.U. 7448/1993).
Ne deriva il rigetto delle eccezioni sollevate in parte qua.
Con riguardo al giudizio di opposizione resta fermo il fondamentale orientamento secondo cui “il creditore (e,
dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che
agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è
tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della
fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto
(e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del
pagina 9 di 28 diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (S.U.
13533/2001).
Sicché la banca è tenuta ad assolvere gli oneri probatori che incombono sull'attore, producendo in giudizio:
- il contratto di conto corrente ordinario (doc. 5 –
monitorio);
- il contratto di conto corrente “anticipi su fatture”
(doc.
8- monitorio);
- la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.;
- tutte le scritture contabili (estratti conto)
dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria.
Tanto chiarito, nulla quaestio con riguardo alla produzione del contratto di conto corrente ordinario e degli estratti conto estratti conto scalari dall'1.1.2003 al 2.4.2010 (data di chiusura e passaggio a sofferenza del rapporto), prodotti dalla banca in sia in sede monitoria (doc. 21 – CP_4
sia in sede di opposizione (doc. 7 – Fino 2).
Mentre con riguardo al periodo precedente, a partire dall'apertura del rapporto (dal 6.7.1998 al 31.12.2002), va rilevato come la banca non abbia prodotto gli estratti conto scalari inviati al correntista bensì estratti scalari stampati su carta bianca senza l'intestazione dell'istituto di credito.
pagina 10 di 28 Ora, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la banca non possa sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (come eccepito erroneamente dalla difesa della banca), dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass.
9365/2018; Cass. 23313/2018).
Senonché tale assunto va puntualizzato come segue.
L'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto
(Cass. 11543/2019).
Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità
e consistenza delle singole operazioni poste in atto, ma in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.
In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, è possibile valorizzare,
esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c.,
le risultanze delle scritture contabili e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, avvalersi di un pagina 11 di 28 consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 14074/2018, ove il richiamo a Cass. 5091/2016).
Ebbene con riferimento al periodo in analisi la banca opposta ha prodotto in giudizio l'elenco dei movimenti archiviati sul sistema informatico con indicazione di tutti gli elementi sufficienti ad individuare le operazioni (data contabile,
valuta contabile, importi e “specifica”), come altresì
rilevato dal CTU nominato in fase istruttoria (pag. 5 –
controdeduzioni CTU).
D'altra parte la difesa dell'opponente non ha eccepito l'illegittimità ovvero l'erroneità di specifiche annotazioni e movimentazioni rientranti nel periodo in questione, né
allegato di aver sollevato tali contestazioni all'epoca di ricezione degli estratti conto relativi al periodo in contesa
(1998/2002), al cui invio la banca era tenuta con cadenza almeno annuale in base all'art. 119 T.U.B. vigente ratione
temporis.
Sicché la differenza tra la documentazione contabile in questione e gli estratti conto scalari ex art. 119 T.U.B.
inviati periodicamente al correntista si risolve, nel caso di specie, nella mancata indicazione dell'intestazione pagina 12 di 28 dell'istituto di credito, non costituendo ostacolo all'accertamento di poste illegittimamente addebitate e alla ricostruzione dei rapporti al dare/avere tra le parti.
Sicché la convenuta opposta ha dato prova della sussistenza e dell'entità del credito ingiunto sulla base della documentazione contabile (estratti conto scalari dalla data di apertura (6.7.1998) a quella di chiusura del conto corrente (19.8.2008).
Ne deriva il rigetto del motivo di opposizione in analisi.
*
4. Contratto monofirma
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente connessa alla mancata sottoscrizione da parte della banca contraente.
Ed invero, secondo l'ormai pacifico orientamento della
Suprema Corte, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 117 T.U.B., essendo finalizzato alla tutela della trasparenza dell'operazione bancaria nei confronti del cliente, deve ritenersi rispettato anche in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca (S.U.
898/2018).
In particolare il requisito della forma scritta deve ritenersi rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è
pagina 13 di 28 sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
In quest'ottica, innanzitutto, viene in rilievo, quale comportamento concludente attestante la conclusione del negozio, la concreta erogazione da parte dell'istituto finanziatore ed in favore dell'opponente, delle somme indicate in contratto.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, poi, chiarito che si tratta di nullità di protezione e, come tale, può esser fatta valere solo in mancanza della sottoscrizione da parte del soggetto “protetto”, ciò in quanto le nullità di forma c.d.
di protezione vanno intese non in senso strutturale, ma funzionale alle finalità della normativa (S.U. 1653/2018).
Nel caso di specie, il c.d. soggetto “protetto” dalla norma va individuato nell'opponente in quanto soggetto “passivo”,
il quale, avendo sottoscritto il contratto, ha preso visione delle condizioni ivi apposte e non ha a che dolersi per la mancata sottoscrizione della banca.
L'istituto di credito, dal canto suo, mediante la produzione in giudizio del contratto, ha dato atto di voler confermare quanto pattuito nel regolamento contrattuale per cui è causa.
*
pagina 14 di 28 5. Anatocismo
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità di clausole relative capitalizzazione degli interessi passivi, sia con riferimento al conto corrente “ordinario” che al “conto anticipi”.
La questione è stata oggetto di specifica consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni, anche con riguardo alle risposte fornite alle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, vanno integralmente condivise in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici ed argomentativi.
Ebbene, con riferimento al rapporto di corrente ordinario, il
CTU ha rilevato come la banca non abbia applicato alcuna capitalizzazione degli interessi, in conformità con quanto pattuito.
Con riguardo al c.d. conto anticipi, viene in rilievo l'art. 120 co. 2 T.U.B. vigente ratione temporis che rinvia alle modalità e ai criteri stabiliti dalla delibera CICR del
9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000.
L'art. 2 della delibera (conto correte) stabilisce, per quanto di interesse, che “
1. Nel conto corrente l'accredito e
l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con
le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico
produce interessi secondo le medesime modalità. 2.
pagina 15 di 28 Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere
stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
creditori e debitori”.
In altri termini nei contratti di conto corrente stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 la legittimità della clausola contrattuale della clausola anatocistica ai seguenti requisiti:
- pari periodicità nella liquidazione degli interessi debitori e creditori;
- specifica approvazione per iscritto da parte del cliente.
Con riguardo al conto “anticipi” sottoscritto il 24.2.2004,
attesa la conclusione in epoca successiva al 22.4.2000, il
CTU ha riscontrato: la pattuizione per iscritto, la pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori e la specifica approvazione del correntista (pag.
17 – CTU).
Ne deriva la legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, che correttamente non sono stati esclusi in sede di ricalcolo.
*
6. Usura
pagina 16 di 28 L'opponente ha poi lamentato il superamento del tasso soglia da parte degli interessi pattuiti in contratto e applicati da nel corso dei rapporti in contesa. CP_4
La censura è infondata.
Sul punto va chiarito - in via generale - che alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
24675/2017 - che ha avuto ad oggetto un contratto di mutuo,
ma che può estendersi anche al contratto di conto corrente,
seppure con i dovuti adattamenti (cfr., sul punto, Trib.
Padova 9.11.2018; Trib. Monza 13.6.2018) - può aversi usura oggettiva soltanto in caso di superamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse originariamente pattuito dalla banca con il cliente.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno escluso non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse,
ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli
interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel
pagina 17 di 28 corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura
come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108
del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
clausola contrattuale di determinazione del tasso degli
interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della
predetta legge, o della clausola stipulata successivamente
per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al
momento della stipula;
né la pretesa del mutuante, di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del
sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere
di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
La verifica in ordine alla sussistenza di usura oggettiva originaria è stata demandata al CTU il quale non ne ha ravvisato la sussistenza in riferimento ad alcuno dei rapporti in contesa, dando atto per entrambi che “all'atto
della stipulazione […] nessun tasso usurario è stato
applicato” (pag. 5 e 7 – CTU definitiva).
*
7. C.M.S.
È invece parzialmente fondata l'eccezione di nullità della clausola relativa alla c.d. “commissione di massimo scoperto”, seppur per ragioni giuridiche diverse da quelle pagina 18 di 28 prospettate dalla difesa dell'opponente e limitatamente al rapporto di conto corrente “ordinario”.
La clausola sulla C.M.S., per potersi ritenere validamente pattuita, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente.
In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando
- nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità del calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe ravvisarsi un vero e proprio accordo tra le parti (ex multis C. app. Milano
14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib. Taranto 11.4.2018).
Ebbene, con riferimento alla clausola sulla C.M.S. applicata da , la commissione di massimo scoperto viene CP_4
pattuita nel contratto di conto corrente nella misura dell'1%
(art. 7, doc. 5 – banca).
Siffatta modalità di pattuizione va ritenuta indeterminata,
atteso il mancato riferimento sia ai criteri di calcolo, sia alla periodicità del calcolo, sicché non vi è evidenza del tasso di interesse effettivamente applicato.
pagina 19 di 28 Ne consegue la nullità per indeterminatezza ex artt. 1346 e
1418 c.c. della clausola.
Va pertanto condivisa la scelta del consulente dell'ufficio di eliminare dal rapporto di conto corrente ordinario gli importi addebitati a tale titolo in fase di ricalcolo.
Mentre in relazione al conto “anticipi”, il consulente dell'ufficio ha accertato che la clausola di massimo scoperto indica:
- la misura percentuale “dell'1,50% per utilizzi dello
scoperto oltre la disponibilità esistente” (all. 16 -
CTU);
- “la periodicità del conteggio che, essendo riferita ad
ogni liquidazione del conto, doveva intendersi
trimestrale;
- la base di calcolo, che corrisponde all'ammontare del
fido accordato al correntista” (pag. 19 – bozza CTU).
Ne deriva il rispetto, in parte qua, delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza a fini di legittimità della c.m.s.
Va pertanto condivisa la decisione del consulente dell'ufficio di applicare le somme addebitate a tale titolo in sede di ricalcolo del conto “anticipi”.
*
8. Ius variandi
pagina 20 di 28 Quanto all'esercizio del c.d. ius variandi va opinato quanto segue.
L'istituto dello ius variandi integra il diritto potestativo di modificare mediante una manifestazione di volontà
unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle N.U.B. (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'A.B.I. ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato sul piano normativo, per la prima volta con la l. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali
è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 (c.d. Decreto
Bersani) convertito nella L. 4.8.2006, n. 248).
pagina 21 di 28 Il diritto di modifica unilaterale delle condizioni è
attualmente regolamentato dall'art. 118 T.U.B., il cui testo attuale prevede il rispetto dei seguenti requisiti:
a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente;
b) l'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente;
c) la comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per iscritto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
d) la comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il pagina 22 di 28 cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica;
e) l'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo;
f) la sussistenza del giustificato motivo (requisito sostanziale).
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 T.U.B. sono inefficaci, sfavorevoli al cliente (art. 118 co. 3 T.U.B.),
sicché ove esse abbiano ad oggetto i tassi di interesse applicati al rapporto, il saldo va ricalcolato applicando il tasso pattuito.
Venendo ai rapporti in contestazione, il consulente dell'ufficio ha riscontrato la modifica, a sfavore della cliente, del tasso di interesse originariamente pattuito, sia con riferimento al contratto di conto corrente ordinario che al conto anticipi (pag. 9 e pag. 18 – bozza CTU).
In atti non vi è prova dell'invio alla correntista delle comunicazioni di modifica unilaterale del contratto né, per vero, siffatta circostanza è stata allegata dalla convenuta/opposta.
pagina 23 di 28 Va pertanto condivisa la scelta del CTU, in sede di ricalcolo del saldo dei rapporti tra le parti, di utilizzare i tassi di interesse convenuti tenendo conto delle sole variazioni favorevoli al correntista a far data dal in data 4.7.2006,
epoca di entrata in vigore del novellato art. 118 T.U.B.
(pag. 10 – CTU definitiva).
*
9. Ricalcolo saldo finale del conto corrente e del conto
anticipi
Conclusivamente, vanno in questa sede recepiti integralmente gli esiti della CTU espletata in corso di causa, con le precisazioni già evidenziate nei paragrafi precedenti.
In particolare vanno condivisi:
- con riguardo al conto corrente ordinario, il conteggio indicato all'allegato “1/B” delle risposte alle osservazioni dei rispettivi CTP;
- con riguardo al conto corrente anticipi, il conteggio indicato all'allegato “1/E” delle risposte alle osservazioni dei rispettivi CTP;
poiché aderenti alle coordinate sinora espresse in punto di completezza della documentazione contabile, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e ius variandi.
L'ammontare del saldo del conto corrente ordinario n. 4412320
(già n. 13868-00) è quindi pari ad € 195,83 a credito della pagina 24 di 28 correntista, mentre l'ammontare dal saldo del c/c “anticipi”
n. 10196245 è pari ad € 5.996,84 a debito della correntista,
Le poste vanno giudizialmente compensate ex art. 1243 co. 2
c.c.
Ne deriva che il credito complessivamente vantato dalla banca a tale titolo nei confronti di ammonta ad Parte_1
€ 5.801,01, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di compensazione sino al saldo.
*
10. Anticipazioni
Va infine rigettata la domanda di pagamento di € 19.729,05
per “effetti insoluti” avanzata dalla banca in sede monitoria e mai rininciata.
Presumibilmente il credito in questione va ricondotto a titoli di credito scontati pro solvendo dalla banca in base ai due affidamenti concessi in data 1.3.2004, rispettivamente di € 25.823,00 e di € 30.000,00 (aperture di credito sub.
doc. 6 e 7 – banca), non regolati sul conto corrente anticipi.
Senonché difettano in atti i titoli portati all'incasso e rimasti insoluti.
La mancata produzione degli “effetti [scontati e rimasti]
insoluti” impedisce l'accertamento, oltre che dell'inadempimento del debitore ceduto, dell'importo pagina 25 di 28 effettivamente scontato, della data di scadenza (e quindi del corretto conteggio degli interessi), del debitore cartolare.
Né, d'altra parte, il CTU ha riscontrato l'annotazione contabile degli importi in analisi nell'ambito degli estratti conto prodotti in giudizio.
Il difetto di prova documentale del credito in oggetto dà
quindi la stura al rigetto della domanda in parte qua.
*
11. Spese di lite
La reciproca soccombenza dà luogo all'integrale compensazione delle spese di lite.
Ed invero va rilevato che se, da un lato, l'opposizione ha trovato parziale accoglimento, dall'altro la presente pronuncia ha comunque accertato la fondatezza della pretesa creditoria in favore della banca, seppur per un importo inferiore a quanto indicato in sede monitoria.
Conseguentemente le spese di CTU vanno definitivamente poste nella misura della metà a carico della convenuta/opposta e della restante metà a carico dell'attrice/opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore deduzione ed eccezione:
pagina 26 di 28 1. accoglie parzialmente l'opposizione avanzata da
“ ; Parte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 798/2017, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27.9.2017;
3. accerta e dichiara l'illegittima applicazione sul conto corrente n. 4412320 (già n. 13868-00), di variazioni del tasso di interesse in senso sfavorevole al cliente non comunicate e commissione di massimo scoperto indeterminata, nei termini di cui in motivazione;
4. accerta e dichiara l'illegittima applicazione sul c/c “anticipi” n. 10196245 di variazioni del tasso di interesse in senso sfavorevole al cliente non comunicate, nei termini di cui in motivazione;
5. accerta che il saldo del conto corrente n. 4412320
(già n. 13868-00) è pari ad € 195,83 a credito della correntista;
6. accerta che il saldo del conto corrente “anticipi”
n. 10196245 è pari ad € 5.996,84 a debito della correntista;
7. per l'effetto condanna “ Parte_1
a pagare a
[...] [...]
la somma di € 5.801,01, Controparte_1
pagina 27 di 28 oltre ad interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
8. compensa integralmente le spese di lite;
9. pone definitivamente le spese di CTU nella misura della metà a carico della convenuta/opposta e della restante metà a carico dell'attrice/opponente, in solido tra loro.
Reggio Calabria, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 28 di 28
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. FilippoMeneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4838/2017 R.G. e promossa
da
( , in Parte_1 P.IVA_1
liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore Pt_1
( )
[...] C.F._1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Rijli,
contro
) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2
CP_2
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. Luciana Scrivo.
*
pagina 1 di 28 Conclusioni per l'attrice/opponente:
“parti attrici come sopra rappresentate, formalmente chiedono
l'integrale accoglimento della domanda, con conseguente
revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 798/2017 (R.G.
3039/2017) emesso dall'intestato Tribunale in data 27-28-
9.2017, con condanna al pagamento di spese e competenze di
causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex
art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni per la convenuta/opposta:
“ e, per essa, Controparte_1 CP_3
ut supra, insiste nell'accoglimento delle conclusioni
istruttorie, consistenti nella richiesta di integrazione
della CTU nei termini precisati nonché di quelle di merito,
rassegnate nei propri scritti difensivi e segnatamente
all'udienza del 21/10/24, qui da intendersi integralmente
riportate e trascritte”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2017 la
“ , proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 798/2017, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 27.9.2017, che ingiungeva alla società e a e in Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 28 solido tra loro, il pagamento in favore Controparte_4
della somma di € 55.797,81, oltre interessi al tasso convenzionale sino al soddisfo, di cui:
- € 29.096,37 derivante dal saldo debitore del c/c ordinario n. 4412320 (già n. 13868-00);
- 6.972,39 € derivante dal saldo debitore del c/c
“anticipi” n. 10196245;
- € 19.729,05 derivante da effetti insoluti.
All'uopo l'opponente eccepiva:
- carenze formali dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
prodotto dalla banca in sede monitoria, predicandone in ogni caso l'insufficienza a documentare il credito azionato nel giudizio di opposizione;
- la natura di mera scritturazione contabile interna delle documentazione attinente all'andamento del rapporto dal
17.7.1998 al 2.2.2001, non corrispondente all'estratto conto inviato al cliente;
- la mancata produzione di documentazione attinente al periodo dall'1.1.2003 al 2.4.2010;
- con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario:
o disconoscimento della copia fotostatica del contratto di apertura del c/c n. 13868-00 del
14.7.1998 (doc. 2 monitorio);
pagina 3 di 28 o difetto di identità del rapporto n. Nume_1
rispetto al n. Numer_2
o difetto di pattuizione in ordine al rapporto n.
4412320;
o sottoscrizione del contratto di apertura di conto corrente, e delle aperture di credito su questo appoggiate, da parte della sola banca;
o l'illegittima applicazione di oneri, commissioni ed interessi ultralegali (poiché non pattuiti in forma scritta), e capitalizzati trimestralmente contra
legem;
o in subordine, illegittima applicazione di interessi superiori al tasso-soglia usura al momento della stipulazione del contratto e nello svolgimento del rapporto, C.M.S. non determinata, valute;
- con riferimento al c/c “anticipo fatture” n. 10196245
del 24.2.2004, contabilmente appoggiato al primo:
o insufficienza dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito;
o illegittima applicazione di interessi anatocistici,
in via occulta, e di valute “su piazza e fuori piazza” a sei/nove giorni su anticipazioni di assegni (irregolarmente) postatati;
pagina 4 di 28 o illegittima contabilizzazione degli interessi passivi, CMS, oneri e commissioni maturati sul c/c anticipi alle condizioni economiche applicate al c/c ordinario (più gravose);
- mancata restituzione e produzione dei titoli protestati
(effetti insoluti) oggetto di anticipo;
citava in giudizio chiedendo la revoca del decreto CP_4
ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.9.2018 si costituiva in giudizio in Controparte_5
qualità di cessionaria del credito in contesa, esponendo le ragioni (assertive, documentali e contabili) della perfetta identità dei rapporto n. 4412320 e n. 13868-00, producendo il contratto di conto corrente in originale, evidenziando l'integrale produzione degli estratti conto scalari relativi al rapporto dall'1.1.2003 al 2.4.2010, negando l'illegittima applicazione di tassi ultralegali, usurari, anatocistici e c.m.s. non pattuita, eccependo la legittimità del contratto c.d. “monofirma” e la regolare contabilizzazione degli effetti anticipati. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
26.9.2018, la causa veniva istruita a mezzo di CTU contabile.
pagina 5 di 28 Precisate le conclusioni all'udienza del 10.1.2025, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Disconoscimento del contratto di conto corrente
Preliminarmente va affermata la piena efficacia probatoria della copia fotostatica del contratto di conto corrente, la cui conformità all'originale è stata disconosciuta dall'opponente (art. 2719 c.c.).
Ed invero la tempestiva produzione in originale della scheda contrattuale da parte della banca, ne evidenzia la perfetta conformità alla copia prodotta in sede monitoria.
Né l'aggiunta successiva di una diversa numerazione contrattuale nella parte in alto a destra della scheda,
ipotizzata dalla difesa attorea, è idonea a privare di validità ed efficacia il contratto in contesa.
In primo luogo perché indimostrata: tutte le diverse
“versioni” della scheda contrattuale prodotte in giudizio (la fotocopia prodotta dalla banca, l'originale prodotto dalla banca e la fotocopia prodotta dagli opponenti) corrispondono perfettamente, ad eccezione di un lieve e naturale scolorimento nelle versioni fotocopiate dell'originale.
Ed in secondo luogo perché siffatta aggiunta non va ad alterare le sottoscrizioni delle parti (che invero non sono pagina 6 di 28 state disconosciute) né condizioni economiche e contrattuali ivi riportate, sicché non assume i contorni dell'abusivo riempimento absque pactis, per vero nemmeno espressamente allegato.
Sicché il contratto di conto corrente in oggetto risulta regolarmente sottoscritto dai legali rappresentanti della
“ e corredato dalle condizioni economiche (pag. 7 Parte_1
- bozza CTU;
pag. 5 – CTU definitiva) e contrattuali,
anch'esse sottoscritte dal correntista in ogni pagina.
È quindi rispettata la forma scritta richiesta dall'art. 117
TUB a fini di validità ed efficacia del contratto di conto corrente e delle relative clausole.
*
2. Continuità dei rapporti
La difesa dell'opponente ha poi lamentato il difetto di identità del rapporto n. 4412320 rispetto al n. 13868-00,
sostenendo trattarsi di due distinti rapporti atteso il difetto di continuità delle scritturazioni contabili tra l'uno e l'altro.
Ne deriverebbe il difetto di forma scritta del contratto alla base del rapporto n. 4412320, con conseguente illegittima applicazione di interessi ultralegali, oneri e spese.
L'eccezione è infondata.
pagina 7 di 28 La CTU contabile ha chiarito che il rapporto contraddistinto al n. 4412320 costituisce la prosecuzione, rinumerata in data
2.1.2001, del rapporto medesimo conto corrente n. 13868-00
“tanto è che il saldo debitore presenta nell'ultima
operazione del conto corrente individuato con il n. 13868-00
alla data del 31.12.2000 viene poi regolarmente ripreso e
travasato nel conto corrente n. 4412320 (cfr. allegato 8)”
(pag. 5 – CTU definitiva).
Ne deriva il rispetto del requisito della forma scritta della pattuizione e degli interessi ultralegali, valute, CMS e spese, previsto a pana di nullità dall'art. 117 T.U.B.
*
3. Prova del credito
Con ulteriore motivo di opposizione l'attore ha eccepito il difetto di prova in ordine al credito ingiunto, rilevando la mancata di produzione, sia in fase monitoria che di opposizione, degli estratti conto.
Le doglianze sono infondate.
Con riguardo alle fase monitoria va opinato il giudizio di opposizione investe sia il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria.
Il giudice dell'opposizione è infatti investito del potere/dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con pagina 8 di 28 la domanda di ingiunzione nonché sulle eccezioni e sull'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e, dunque, non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso.
Sicché l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può
spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (S.U. 7448/1993).
Ne deriva il rigetto delle eccezioni sollevate in parte qua.
Con riguardo al giudizio di opposizione resta fermo il fondamentale orientamento secondo cui “il creditore (e,
dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che
agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è
tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della
fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto
(e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del
pagina 9 di 28 diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (S.U.
13533/2001).
Sicché la banca è tenuta ad assolvere gli oneri probatori che incombono sull'attore, producendo in giudizio:
- il contratto di conto corrente ordinario (doc. 5 –
monitorio);
- il contratto di conto corrente “anticipi su fatture”
(doc.
8- monitorio);
- la documentazione relativa alle eventuali modificazioni delle pattuizioni contrattuali ex art. 118 T.U.B.;
- tutte le scritture contabili (estratti conto)
dall'inizio del rapporto, attesa la sua natura unitaria.
Tanto chiarito, nulla quaestio con riguardo alla produzione del contratto di conto corrente ordinario e degli estratti conto estratti conto scalari dall'1.1.2003 al 2.4.2010 (data di chiusura e passaggio a sofferenza del rapporto), prodotti dalla banca in sia in sede monitoria (doc. 21 – CP_4
sia in sede di opposizione (doc. 7 – Fino 2).
Mentre con riguardo al periodo precedente, a partire dall'apertura del rapporto (dal 6.7.1998 al 31.12.2002), va rilevato come la banca non abbia prodotto gli estratti conto scalari inviati al correntista bensì estratti scalari stampati su carta bianca senza l'intestazione dell'istituto di credito.
pagina 10 di 28 Ora, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la banca non possa sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (come eccepito erroneamente dalla difesa della banca), dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass.
9365/2018; Cass. 23313/2018).
Senonché tale assunto va puntualizzato come segue.
L'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto
(Cass. 11543/2019).
Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità
e consistenza delle singole operazioni poste in atto, ma in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.
In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, è possibile valorizzare,
esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c.,
le risultanze delle scritture contabili e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, avvalersi di un pagina 11 di 28 consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 14074/2018, ove il richiamo a Cass. 5091/2016).
Ebbene con riferimento al periodo in analisi la banca opposta ha prodotto in giudizio l'elenco dei movimenti archiviati sul sistema informatico con indicazione di tutti gli elementi sufficienti ad individuare le operazioni (data contabile,
valuta contabile, importi e “specifica”), come altresì
rilevato dal CTU nominato in fase istruttoria (pag. 5 –
controdeduzioni CTU).
D'altra parte la difesa dell'opponente non ha eccepito l'illegittimità ovvero l'erroneità di specifiche annotazioni e movimentazioni rientranti nel periodo in questione, né
allegato di aver sollevato tali contestazioni all'epoca di ricezione degli estratti conto relativi al periodo in contesa
(1998/2002), al cui invio la banca era tenuta con cadenza almeno annuale in base all'art. 119 T.U.B. vigente ratione
temporis.
Sicché la differenza tra la documentazione contabile in questione e gli estratti conto scalari ex art. 119 T.U.B.
inviati periodicamente al correntista si risolve, nel caso di specie, nella mancata indicazione dell'intestazione pagina 12 di 28 dell'istituto di credito, non costituendo ostacolo all'accertamento di poste illegittimamente addebitate e alla ricostruzione dei rapporti al dare/avere tra le parti.
Sicché la convenuta opposta ha dato prova della sussistenza e dell'entità del credito ingiunto sulla base della documentazione contabile (estratti conto scalari dalla data di apertura (6.7.1998) a quella di chiusura del conto corrente (19.8.2008).
Ne deriva il rigetto del motivo di opposizione in analisi.
*
4. Contratto monofirma
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente connessa alla mancata sottoscrizione da parte della banca contraente.
Ed invero, secondo l'ormai pacifico orientamento della
Suprema Corte, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 117 T.U.B., essendo finalizzato alla tutela della trasparenza dell'operazione bancaria nei confronti del cliente, deve ritenersi rispettato anche in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca (S.U.
898/2018).
In particolare il requisito della forma scritta deve ritenersi rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è
pagina 13 di 28 sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
In quest'ottica, innanzitutto, viene in rilievo, quale comportamento concludente attestante la conclusione del negozio, la concreta erogazione da parte dell'istituto finanziatore ed in favore dell'opponente, delle somme indicate in contratto.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, poi, chiarito che si tratta di nullità di protezione e, come tale, può esser fatta valere solo in mancanza della sottoscrizione da parte del soggetto “protetto”, ciò in quanto le nullità di forma c.d.
di protezione vanno intese non in senso strutturale, ma funzionale alle finalità della normativa (S.U. 1653/2018).
Nel caso di specie, il c.d. soggetto “protetto” dalla norma va individuato nell'opponente in quanto soggetto “passivo”,
il quale, avendo sottoscritto il contratto, ha preso visione delle condizioni ivi apposte e non ha a che dolersi per la mancata sottoscrizione della banca.
L'istituto di credito, dal canto suo, mediante la produzione in giudizio del contratto, ha dato atto di voler confermare quanto pattuito nel regolamento contrattuale per cui è causa.
*
pagina 14 di 28 5. Anatocismo
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità di clausole relative capitalizzazione degli interessi passivi, sia con riferimento al conto corrente “ordinario” che al “conto anticipi”.
La questione è stata oggetto di specifica consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni, anche con riguardo alle risposte fornite alle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, vanno integralmente condivise in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici ed argomentativi.
Ebbene, con riferimento al rapporto di corrente ordinario, il
CTU ha rilevato come la banca non abbia applicato alcuna capitalizzazione degli interessi, in conformità con quanto pattuito.
Con riguardo al c.d. conto anticipi, viene in rilievo l'art. 120 co. 2 T.U.B. vigente ratione temporis che rinvia alle modalità e ai criteri stabiliti dalla delibera CICR del
9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000.
L'art. 2 della delibera (conto correte) stabilisce, per quanto di interesse, che “
1. Nel conto corrente l'accredito e
l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con
le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico
produce interessi secondo le medesime modalità. 2.
pagina 15 di 28 Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere
stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
creditori e debitori”.
In altri termini nei contratti di conto corrente stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 la legittimità della clausola contrattuale della clausola anatocistica ai seguenti requisiti:
- pari periodicità nella liquidazione degli interessi debitori e creditori;
- specifica approvazione per iscritto da parte del cliente.
Con riguardo al conto “anticipi” sottoscritto il 24.2.2004,
attesa la conclusione in epoca successiva al 22.4.2000, il
CTU ha riscontrato: la pattuizione per iscritto, la pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori e la specifica approvazione del correntista (pag.
17 – CTU).
Ne deriva la legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, che correttamente non sono stati esclusi in sede di ricalcolo.
*
6. Usura
pagina 16 di 28 L'opponente ha poi lamentato il superamento del tasso soglia da parte degli interessi pattuiti in contratto e applicati da nel corso dei rapporti in contesa. CP_4
La censura è infondata.
Sul punto va chiarito - in via generale - che alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
24675/2017 - che ha avuto ad oggetto un contratto di mutuo,
ma che può estendersi anche al contratto di conto corrente,
seppure con i dovuti adattamenti (cfr., sul punto, Trib.
Padova 9.11.2018; Trib. Monza 13.6.2018) - può aversi usura oggettiva soltanto in caso di superamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse originariamente pattuito dalla banca con il cliente.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno escluso non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse,
ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli
interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel
pagina 17 di 28 corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura
come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108
del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della
clausola contrattuale di determinazione del tasso degli
interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della
predetta legge, o della clausola stipulata successivamente
per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al
momento della stipula;
né la pretesa del mutuante, di
riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del
sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere
di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
La verifica in ordine alla sussistenza di usura oggettiva originaria è stata demandata al CTU il quale non ne ha ravvisato la sussistenza in riferimento ad alcuno dei rapporti in contesa, dando atto per entrambi che “all'atto
della stipulazione […] nessun tasso usurario è stato
applicato” (pag. 5 e 7 – CTU definitiva).
*
7. C.M.S.
È invece parzialmente fondata l'eccezione di nullità della clausola relativa alla c.d. “commissione di massimo scoperto”, seppur per ragioni giuridiche diverse da quelle pagina 18 di 28 prospettate dalla difesa dell'opponente e limitatamente al rapporto di conto corrente “ordinario”.
La clausola sulla C.M.S., per potersi ritenere validamente pattuita, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente.
In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando
- nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità del calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe ravvisarsi un vero e proprio accordo tra le parti (ex multis C. app. Milano
14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib. Taranto 11.4.2018).
Ebbene, con riferimento alla clausola sulla C.M.S. applicata da , la commissione di massimo scoperto viene CP_4
pattuita nel contratto di conto corrente nella misura dell'1%
(art. 7, doc. 5 – banca).
Siffatta modalità di pattuizione va ritenuta indeterminata,
atteso il mancato riferimento sia ai criteri di calcolo, sia alla periodicità del calcolo, sicché non vi è evidenza del tasso di interesse effettivamente applicato.
pagina 19 di 28 Ne consegue la nullità per indeterminatezza ex artt. 1346 e
1418 c.c. della clausola.
Va pertanto condivisa la scelta del consulente dell'ufficio di eliminare dal rapporto di conto corrente ordinario gli importi addebitati a tale titolo in fase di ricalcolo.
Mentre in relazione al conto “anticipi”, il consulente dell'ufficio ha accertato che la clausola di massimo scoperto indica:
- la misura percentuale “dell'1,50% per utilizzi dello
scoperto oltre la disponibilità esistente” (all. 16 -
CTU);
- “la periodicità del conteggio che, essendo riferita ad
ogni liquidazione del conto, doveva intendersi
trimestrale;
- la base di calcolo, che corrisponde all'ammontare del
fido accordato al correntista” (pag. 19 – bozza CTU).
Ne deriva il rispetto, in parte qua, delle coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza a fini di legittimità della c.m.s.
Va pertanto condivisa la decisione del consulente dell'ufficio di applicare le somme addebitate a tale titolo in sede di ricalcolo del conto “anticipi”.
*
8. Ius variandi
pagina 20 di 28 Quanto all'esercizio del c.d. ius variandi va opinato quanto segue.
L'istituto dello ius variandi integra il diritto potestativo di modificare mediante una manifestazione di volontà
unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle N.U.B. (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'A.B.I. ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato sul piano normativo, per la prima volta con la l. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali
è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 (c.d. Decreto
Bersani) convertito nella L. 4.8.2006, n. 248).
pagina 21 di 28 Il diritto di modifica unilaterale delle condizioni è
attualmente regolamentato dall'art. 118 T.U.B., il cui testo attuale prevede il rispetto dei seguenti requisiti:
a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente;
b) l'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente;
c) la comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per iscritto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
d) la comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il pagina 22 di 28 cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica;
e) l'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo;
f) la sussistenza del giustificato motivo (requisito sostanziale).
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 T.U.B. sono inefficaci, sfavorevoli al cliente (art. 118 co. 3 T.U.B.),
sicché ove esse abbiano ad oggetto i tassi di interesse applicati al rapporto, il saldo va ricalcolato applicando il tasso pattuito.
Venendo ai rapporti in contestazione, il consulente dell'ufficio ha riscontrato la modifica, a sfavore della cliente, del tasso di interesse originariamente pattuito, sia con riferimento al contratto di conto corrente ordinario che al conto anticipi (pag. 9 e pag. 18 – bozza CTU).
In atti non vi è prova dell'invio alla correntista delle comunicazioni di modifica unilaterale del contratto né, per vero, siffatta circostanza è stata allegata dalla convenuta/opposta.
pagina 23 di 28 Va pertanto condivisa la scelta del CTU, in sede di ricalcolo del saldo dei rapporti tra le parti, di utilizzare i tassi di interesse convenuti tenendo conto delle sole variazioni favorevoli al correntista a far data dal in data 4.7.2006,
epoca di entrata in vigore del novellato art. 118 T.U.B.
(pag. 10 – CTU definitiva).
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9. Ricalcolo saldo finale del conto corrente e del conto
anticipi
Conclusivamente, vanno in questa sede recepiti integralmente gli esiti della CTU espletata in corso di causa, con le precisazioni già evidenziate nei paragrafi precedenti.
In particolare vanno condivisi:
- con riguardo al conto corrente ordinario, il conteggio indicato all'allegato “1/B” delle risposte alle osservazioni dei rispettivi CTP;
- con riguardo al conto corrente anticipi, il conteggio indicato all'allegato “1/E” delle risposte alle osservazioni dei rispettivi CTP;
poiché aderenti alle coordinate sinora espresse in punto di completezza della documentazione contabile, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e ius variandi.
L'ammontare del saldo del conto corrente ordinario n. 4412320
(già n. 13868-00) è quindi pari ad € 195,83 a credito della pagina 24 di 28 correntista, mentre l'ammontare dal saldo del c/c “anticipi”
n. 10196245 è pari ad € 5.996,84 a debito della correntista,
Le poste vanno giudizialmente compensate ex art. 1243 co. 2
c.c.
Ne deriva che il credito complessivamente vantato dalla banca a tale titolo nei confronti di ammonta ad Parte_1
€ 5.801,01, oltre ad interessi al tasso legale dalla data di compensazione sino al saldo.
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10. Anticipazioni
Va infine rigettata la domanda di pagamento di € 19.729,05
per “effetti insoluti” avanzata dalla banca in sede monitoria e mai rininciata.
Presumibilmente il credito in questione va ricondotto a titoli di credito scontati pro solvendo dalla banca in base ai due affidamenti concessi in data 1.3.2004, rispettivamente di € 25.823,00 e di € 30.000,00 (aperture di credito sub.
doc. 6 e 7 – banca), non regolati sul conto corrente anticipi.
Senonché difettano in atti i titoli portati all'incasso e rimasti insoluti.
La mancata produzione degli “effetti [scontati e rimasti]
insoluti” impedisce l'accertamento, oltre che dell'inadempimento del debitore ceduto, dell'importo pagina 25 di 28 effettivamente scontato, della data di scadenza (e quindi del corretto conteggio degli interessi), del debitore cartolare.
Né, d'altra parte, il CTU ha riscontrato l'annotazione contabile degli importi in analisi nell'ambito degli estratti conto prodotti in giudizio.
Il difetto di prova documentale del credito in oggetto dà
quindi la stura al rigetto della domanda in parte qua.
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11. Spese di lite
La reciproca soccombenza dà luogo all'integrale compensazione delle spese di lite.
Ed invero va rilevato che se, da un lato, l'opposizione ha trovato parziale accoglimento, dall'altro la presente pronuncia ha comunque accertato la fondatezza della pretesa creditoria in favore della banca, seppur per un importo inferiore a quanto indicato in sede monitoria.
Conseguentemente le spese di CTU vanno definitivamente poste nella misura della metà a carico della convenuta/opposta e della restante metà a carico dell'attrice/opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore deduzione ed eccezione:
pagina 26 di 28 1. accoglie parzialmente l'opposizione avanzata da
“ ; Parte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 798/2017, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27.9.2017;
3. accerta e dichiara l'illegittima applicazione sul conto corrente n. 4412320 (già n. 13868-00), di variazioni del tasso di interesse in senso sfavorevole al cliente non comunicate e commissione di massimo scoperto indeterminata, nei termini di cui in motivazione;
4. accerta e dichiara l'illegittima applicazione sul c/c “anticipi” n. 10196245 di variazioni del tasso di interesse in senso sfavorevole al cliente non comunicate, nei termini di cui in motivazione;
5. accerta che il saldo del conto corrente n. 4412320
(già n. 13868-00) è pari ad € 195,83 a credito della correntista;
6. accerta che il saldo del conto corrente “anticipi”
n. 10196245 è pari ad € 5.996,84 a debito della correntista;
7. per l'effetto condanna “ Parte_1
a pagare a
[...] [...]
la somma di € 5.801,01, Controparte_1
pagina 27 di 28 oltre ad interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
8. compensa integralmente le spese di lite;
9. pone definitivamente le spese di CTU nella misura della metà a carico della convenuta/opposta e della restante metà a carico dell'attrice/opponente, in solido tra loro.
Reggio Calabria, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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