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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2102/2025 R.G.V.G., vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Salvatore Taranto, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da verbale note scritte del 2/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/4/2025, i ricorrenti, premesso che dalla loro relazione sentimentale è nato il figlio (l'8/10/2021), hanno chiesto la Persona_1
regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore alle condizioni dagli stessi concordate, di seguito integralmente trasposte:
“− l'affido del figlio sarà condiviso e le pertinenti decisioni gestorie saranno prese di comune accordo;
1 − la Sig.ra s'impegna a ricercare un impiego al fine di contribuire pro quota alle spese di CP_1 vita in comune, nei periodi di convivenza, e comunque per il mantenimento pro quota del figlio;
− nel caso di contrasti che, anche temporaneamente, rendano impossibile la prosecuzione della convivenza, il collocamento prevalente del figlio sarà presso la madre, che liberamente potrà allontanarsi dall'abitazione palermitana con figlio.
Anche in tale ipotesi il padre potrà continuare a sentire quotidianamente il figlio telefonicamente
e/o tramite videochiamata e, compatibilmente con i variabili impegni lavorativi, potrà incontrarlo nelle occasioni o periodi in cui sarà in Sicilia con facoltà di tenerlo con sé per quindici giorni consecutivi, con pernottamento, nel periodo estivo e in periodi alternati nei giorni festivi (Natale,
Pasqua, Capodanno, Ferragosto) e per le ricorrenze importanti (compleanni, celebrazioni e simili).
In tale ipotesi i genitori ripartiranno al 50% le spese straordinarie documentate, come da protocollo in uso, e il Sig. verserà la somma di € 200,00 mensili a titolo di quota per il mantenimento Pt_1 del figlio.”.
Quindi, scaduto il termine del 10/7/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le condizioni concordate tra le parti non appaiono in contrasto con l'interesse preminente del minore e possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
• dispone che il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore delle parti,
, nato a [...] l'[...], sia regolato alle condizioni Persona_1
dalle stesse concordate e interamente riportate in parte motiva;
• compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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