Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8399 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 393/2000 Clou. 23170 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 25. 3. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 8 3 9 9 /0 2 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Vincenzo Trezza Presidente Rel. Paolino Dell'Anno Consigliere 2. Dottor F. Antonio MAIORANO 3. Dottor Consigliere Federico Roselli4. Dottor Consigliere 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia, in persona del suo legale rappresenta, domici- liato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
contro
IC AZ in proprio e quale legale rappresentante della società a responsabilità limitata Globo Security Ser- 1299 Vic xx settembre is presso vice, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte 1 Plawito F. Ciddio, di cassazione rappresentato e difeso, giusta delega in cal- ce al controricorso, dall'avvocato Silverio Gargini;
per l'annullamento della sentenza del pretore di Pistoia del 20 novembre 1998, depositata il 9 dicembre 1998, numero 182, r.g. 1291/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 25 marzo 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ordinanza del 26 agosto 1997 la Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia ingiunse a IC AZ e alla società Globo Security Service, della quale lo stesso era legale rappresentante, il pagamento, in solido, della com- plessiva somma di lire 30.540.000 di cui 30.000.000 rife- - rentesi alla assunzione di lavoratori non per il tramite della Sezione circoscrizionale per l'impiego a titolo di - sanzioni amministrative. L'opposizione proposta dal IC nella sua duplice qualità è stata accolta dal pretore di Pi- stoia per la parte relativa alla voce sopra indicata, essen- dosi rilevato che la relativa infrazione era stata estinta per effetto del condono richiesto ai sensi del decreto-legge numero 79 del 1997, di per sè conseguendo la regolarizzazio- ne alla presentazione della istanza, potendo l'eventuale fu- turo mancato pagamento delle rate dispiegare i suoi effetti sui rapporti tra gli obbligati e l'Istituto Nazionale della 2 Previdenza Sociale ma non interessando la posizione previ- denziale dei lavoratori la cui copertura previdenziale era rimasta assicurata. La Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un motivo e illustrato con memoria. Il IC resiste con controri- corso. Motivi della decisione: Pregiudiziale appare l'esame delle eccezioni formulate dal controricorrente secondo il quale l'impugnazione sarebbe tardiva, in quanto proposta con atto notificato il 21 dicem- bre 1999 quando già era decorso l'anno dalla data del 9 di- cembre 1998 in cui la sentenza era stata depositata e, in o- gni caso, inammissibile perchè notificata presso il procura- tore domiciliatario e non personalmente come disposto dall'ultimo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile. i rilievi sono infondati. E invero, il procedimento di opposizione a ordinanza ingiun- zione concernente l'applicazione di sanzioni amministrative disciplinate dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689 tra le quali rientrano quelle irrogate - dall'Ispettorato del lavoro per la inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori non per il tramite della Sezione circoscrizionale per l'impiego non appartiene a quelli per i quali l'articolo 3 della legge 7 ottobre 1969 numero 472 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in 3 periodo feriale, nè può a tale fine, quando si tratti di violazioni afferenti alla materia del lavoro e della previ- denza e assistenza obbligatorie, farsi rientrare nel novero delle controversie, indicate dagli articoli 409 e 442 del codice di rito, soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'articolo 35 della legge numero 689, norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le so- le eccezioni espressamente previste, al regime di sospensio- ne dei termini in periodo feriale. Ne consegue che l'osser- vanza del termine per la proposizione del ricorso per cassa- zione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a or- dinanza ingiunzione del pagamento di sanzione amministrativa va valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la materia oggetto della violazione, con e- sclusione dei casi menzionati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dal citato arti- colo 35 (per tutte, Cass., 26 luglio 2001, n. 10258). Ne deriva, come ulteriore conseguenza, che, nella specie, l'impugnazione venne proposta pur sempre entro il termine annuale sicchè correttamente fu notificata presso il procu- ratore domiciliatario. Con il motivo a sostegno del ricorso si deduce che in vio- lazione dell'articolo 18, comma 4, della legge numero 724 del 1994 il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che puo - considerarsi "regolarizzata" la violazione contestata per il 4 solo fatto della presentazione della istanza di condono, oc- correndo invece che si fornisse la prova dell'integrale pa- gamento delle somme dovute a tale titolo. La censura è fondata. Deve rilevarsi che, per quanto dispo- sto, in materia di condono previdenziale, dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997 numero 79, convertito nella legge 28 maggio 1997 numero 123 che è la norma cui nella specie si fece ricorso al fine di ottenersi la sanatoria delle violazioni contributive accertate a cari- co degli intimati "i soggetti tenuti al versamento dei 1 contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debi- tori per contributi omessi o pagati tardivamente ... I posso- mediante ilno regolarizzare la loro posizione debitoria ... versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto It Ai sensi poi del successivo comma 2, "la regolarizzazione può avvenire, anche in trenta rate bimestrali consecu- F tive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997". La regolarizzazione della posizione debitoria, con conse- guente sua sanatoria determinante la cessazione della mate- ria del contendere, è non già la mera presentazione della istanza dell'interessato di usufruire del condono, ma l'as- solvimento delle obbligazioni inadempiute mediante l'inte- grale pagamento all'ente creditore, entro i termini indica- ti, di quanto allo stesso dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati di interessi. Si impone, quindi, in accoglimento del ricorso, la cassazione 5 - chedella sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice si designa nel tribunale di Pistoia, il quale accerterà se i versamenti successivi alla pronuncia stessa, che l'intimato assume avvenuti, siano stati ritualmente effettuati e se siano tali da avere determinato, secondo le previsioni nor- mative, la regolarizzazione della posizione debitoria ogget- to della controversia. Allo stesso giudice si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Pistoia. Così deciso in Roma il 25 marzo 2002. Il consigliere estensore Il presidente Vinceurs Trees I D A , S S O A L 0 L 1 3 T IL CANCELLIEREfoffza , 3 . O 5 A B T S I R . E 201 A D P ' N S Depositato in Cancelleria L A I L T 3 Oggi: 12 GIU. 2002 (olice 12/6/02) N E S 7 G - D O O 8 I P - S A 1 M I N 1 D E E A S IL CANCELLIERE E , D I O G A E R G T T гам со O E S N I T L E T G S I E E R A R I L D L E O D