TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
nella persona del giudice del lavoro dott.ssa LA VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1245 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: malattia professionale – maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 novembre 2024, parte ricorrente premetteva: - di aver svolto, dal 1982 alla data di deposito del ricorso, mansioni di operaio metalmeccanico refrattarista, attrezzista e manutentore alle dipendenze dell' (Cfr. Parte_2 All.to n.2 al ricorso – estratto contributivo); - Di essere costantemente esposto, in ragione dello svolgimento della suddetta mansione, ai “rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi, vibrazioni a tutto il corpo e al sistema mano braccio, movimenti ripetitivi e mantenimento protratto e reiterato di posture incongrue”; - Di aver contratto, a causa dell'attività svolta, la patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare”; - Che l' con nota del 13.08.2024, riconosceva la natura professionale della malattia CP_1 denunciata quantificando la consequenziale menomazione psico-fisica nella misura del 3% e previo cumulo con altra menomazione pregressa (ipoacusia – danno biologico del 3%) complessivamente del 5% (Cfr. all.ti da n.3 a 14 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, ritenendola riduttiva, parte ricorrente proponeva opposizione amministrativa, con esito negativo.
Parte ricorrente, ritenendo tale valutazione ingiusta ed illegittima, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo di accertare e dichiarare che dalla CP_1 patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare” già riconosciuta dall' come CP_1 malattia professionale, consegua un danno biologico permanente valutabile nella misura del 12% o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con condanna dell' al pagamento dell'indennità/rendita corrispondente dalla data della richiesta, CP_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le menomazioni pregresse, già accertate e riconosciute dall' . Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore CP_3 del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' contestando le richieste di parte ricorrente CP_1 ritenendo la valutazione del caso, per come effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa, rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo n. 38/2000, ritenendo, pertanto, la richiesta di un maggior grado di danno biologico permanente, formulata dalla parte ricorrente, sproporzionata alle lesioni subite dall'istante. Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso. Al fine di meglio valutare il maggior grado di invalidità permanente subito dal ricorrente in conseguenza della patologia denunciata, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nella misura di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa la natura CP_1 professionale della patologia sofferta dal ricorrente valutando la menomazione della
“spondilodiscopatie del tratto lombare” nella percentuale del 3% (cfr. all.to n.5 al fascicolo di parte ricorrente). Parte ricorrente, ritenendo sottostimata la valutazione delle menomazioni psico fisiche, ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, sostenendo la CP_3 sussistenza di un maggior grado di lesione psico-fisica derivante dalla patologia
2 “spondilodiscopatie del tratto lombare” valutata dal consulente di parte, Dott.
[...]
produttiva di un danno biologico permanente nella misura del 12% (Cfr. relazione Per_2 medico legale di parte all.to n.8 al ricorso). A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per gli organi interessati, è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico per la patologia professionale, rispetto alla valutazione intervenuta in sede amministrativa. Il CTU nominato, dott. sulla base dell'indagine clinico Persona_3 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato con congrua e logica motivazione che la parte ricorrente è affetta da ““Spondilodiscoartrosi lombare con ED L3/L4, L4/L5 e L5/S1” diagnosi formulata sulla base della documentazione specialistica depositata in atti (EMG degli arti inferiori ed esame RM del rachide L/S) (Cfr. CTU in atti). Accertata, quindi, l'esistenza della malattia denunciata dalla parte ricorrente ed avendo l' già riconosciuta l'eziologia professionale della patologia sofferta dalla CP_1 stessa, il CTU ha proceduto alla determinazione della percentuale dello stato invalidante quantificandolo nella misura del 7% (sette per cento), avuto riguardo a quanto indicato alle voci n.193 e n.213 del D.M. n.38/2000. Operato il cumulo con la pregressa menomazione di origine professionale (Ipoacusia pantonale bilaterale di grado medio in parte conseguente ad esposizione al rumore professionale) con percentuale del 3% non oggetto di contestazione nel presente giudizio, il CTU ha calcolato il danno biologico permanente complessivo, che ne consegue, pari alla percentuale del 10% (dieci per cento). Il consulente dell' concordando sul metodo adottato dall'ausiliario nella CP_3 valutazione della malattia professionale, oggetto del giudizio, ha dissentito soltanto sulla quantificazione complessiva del danno biologico, ritenendo maggiormente corrispondente al caso di specie la minore percentuale del 9%, effettuato il cumulo con la pregressa menomazione costituita dalla ipoacusia, non oggetto di contestazione nel presente giudizio.
All'udienza del 18.09.2025 il procuratore dell' ha osservato come il CTU CP_1 si sarebbe limitato ad operare una semplice sommatoria delle invalidità riscontrate in capo al ricorrente in violazione di quanto disposto ex D.M. 12.07.2000 allegato n.1 ritenendo corretta la valutazione liquidata dal CTP dell' nella misura del 9%, che nelle CP_1 contestazioni aveva criticato l'operato del CTU proprio in relazione alla operata sommatoria aritmetica delle due percentuali. E' opportuno richiamare ai fini per cui è causa il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 di approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che con riferimento alla valutazione complessiva di più menomazioni riscontrate nell'assicurato stabilisce espressamente che: “Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico
3 permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata, dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti ….”. Ad avviso di chi scrive la contestazione del CTP e del procuratore dell' , CP_1 fondata su atto normativo immediatamente applicabile, è corretta, non avendo, peraltro, il CTU replicato, limitandosi a ribadire in parte qua la precedente valutazione del danno biologico complessivo nella percentuale del 10% che rappresenta proprio la sommatoria delle due invalidità 3% (ipoacusia) e 7% (spondilodiscoartrosi) oggetto del presente giudizio, vietata dalla normativa richiamata sopra. Ne discende che il grado di invalidità complessivo riscontrato per le patologie denunciate deve essere riconosciuto, più correttamente, pari al 9% (nove per cento) e, per l'effetto, alla parte ricorrente deve essere erogato un indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alle domande amministrative fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo, CP_1 erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione della malattia professionale “spondilodiscopatie del tratto lombare” da cui deriva un danno biologico permanente nella percentuale del 7% ed, operato il cumulo con pregressa menomazione (Ipoacusia pantonale bilaterale di grado medio in parte conseguente ad esposizione al rumore professionale) con percentuale del 3%, nella misura complessiva del 9%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Terni, lì 30 ottobre 2025
Il giudice
LA VI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
nella persona del giudice del lavoro dott.ssa LA VI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1245 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: malattia professionale – maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 novembre 2024, parte ricorrente premetteva: - di aver svolto, dal 1982 alla data di deposito del ricorso, mansioni di operaio metalmeccanico refrattarista, attrezzista e manutentore alle dipendenze dell' (Cfr. Parte_2 All.to n.2 al ricorso – estratto contributivo); - Di essere costantemente esposto, in ragione dello svolgimento della suddetta mansione, ai “rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi, vibrazioni a tutto il corpo e al sistema mano braccio, movimenti ripetitivi e mantenimento protratto e reiterato di posture incongrue”; - Di aver contratto, a causa dell'attività svolta, la patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare”; - Che l' con nota del 13.08.2024, riconosceva la natura professionale della malattia CP_1 denunciata quantificando la consequenziale menomazione psico-fisica nella misura del 3% e previo cumulo con altra menomazione pregressa (ipoacusia – danno biologico del 3%) complessivamente del 5% (Cfr. all.ti da n.3 a 14 al ricorso); - Che, avverso tale valutazione, ritenendola riduttiva, parte ricorrente proponeva opposizione amministrativa, con esito negativo.
Parte ricorrente, ritenendo tale valutazione ingiusta ed illegittima, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo di accertare e dichiarare che dalla CP_1 patologia “spondilodiscopatie del tratto lombare” già riconosciuta dall' come CP_1 malattia professionale, consegua un danno biologico permanente valutabile nella misura del 12% o in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con condanna dell' al pagamento dell'indennità/rendita corrispondente dalla data della richiesta, CP_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le menomazioni pregresse, già accertate e riconosciute dall' . Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore CP_3 del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' contestando le richieste di parte ricorrente CP_1 ritenendo la valutazione del caso, per come effettuata dall'Istituto nella fase amministrativa, rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata e conforme ai criteri di cui al D. L.vo n. 38/2000, ritenendo, pertanto, la richiesta di un maggior grado di danno biologico permanente, formulata dalla parte ricorrente, sproporzionata alle lesioni subite dall'istante. Insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso. Al fine di meglio valutare il maggior grado di invalidità permanente subito dal ricorrente in conseguenza della patologia denunciata, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nella misura di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto in via amministrativa la natura CP_1 professionale della patologia sofferta dal ricorrente valutando la menomazione della
“spondilodiscopatie del tratto lombare” nella percentuale del 3% (cfr. all.to n.5 al fascicolo di parte ricorrente). Parte ricorrente, ritenendo sottostimata la valutazione delle menomazioni psico fisiche, ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, sostenendo la CP_3 sussistenza di un maggior grado di lesione psico-fisica derivante dalla patologia
2 “spondilodiscopatie del tratto lombare” valutata dal consulente di parte, Dott.
[...]
produttiva di un danno biologico permanente nella misura del 12% (Cfr. relazione Per_2 medico legale di parte all.to n.8 al ricorso). A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per gli organi interessati, è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una maggiore percentuale di danno biologico per la patologia professionale, rispetto alla valutazione intervenuta in sede amministrativa. Il CTU nominato, dott. sulla base dell'indagine clinico Persona_3 anamnestica e dall'esame della documentazione sanitaria in atti, ha accertato con congrua e logica motivazione che la parte ricorrente è affetta da ““Spondilodiscoartrosi lombare con ED L3/L4, L4/L5 e L5/S1” diagnosi formulata sulla base della documentazione specialistica depositata in atti (EMG degli arti inferiori ed esame RM del rachide L/S) (Cfr. CTU in atti). Accertata, quindi, l'esistenza della malattia denunciata dalla parte ricorrente ed avendo l' già riconosciuta l'eziologia professionale della patologia sofferta dalla CP_1 stessa, il CTU ha proceduto alla determinazione della percentuale dello stato invalidante quantificandolo nella misura del 7% (sette per cento), avuto riguardo a quanto indicato alle voci n.193 e n.213 del D.M. n.38/2000. Operato il cumulo con la pregressa menomazione di origine professionale (Ipoacusia pantonale bilaterale di grado medio in parte conseguente ad esposizione al rumore professionale) con percentuale del 3% non oggetto di contestazione nel presente giudizio, il CTU ha calcolato il danno biologico permanente complessivo, che ne consegue, pari alla percentuale del 10% (dieci per cento). Il consulente dell' concordando sul metodo adottato dall'ausiliario nella CP_3 valutazione della malattia professionale, oggetto del giudizio, ha dissentito soltanto sulla quantificazione complessiva del danno biologico, ritenendo maggiormente corrispondente al caso di specie la minore percentuale del 9%, effettuato il cumulo con la pregressa menomazione costituita dalla ipoacusia, non oggetto di contestazione nel presente giudizio.
All'udienza del 18.09.2025 il procuratore dell' ha osservato come il CTU CP_1 si sarebbe limitato ad operare una semplice sommatoria delle invalidità riscontrate in capo al ricorrente in violazione di quanto disposto ex D.M. 12.07.2000 allegato n.1 ritenendo corretta la valutazione liquidata dal CTP dell' nella misura del 9%, che nelle CP_1 contestazioni aveva criticato l'operato del CTU proprio in relazione alla operata sommatoria aritmetica delle due percentuali. E' opportuno richiamare ai fini per cui è causa il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 di approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che con riferimento alla valutazione complessiva di più menomazioni riscontrate nell'assicurato stabilisce espressamente che: “Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni. In caso di danni policroni professionali, sia riferibili a menomazioni ricadute in franchigia, sia a menomazioni indennizzate con capitale o in rendita, il danno biologico
3 permanente finale sarà sempre il risultato di una valutazione complessiva. La stessa sarà guidata, dai criteri comunemente utilizzati nella valutazione di menomazioni coesistenti e concorrenti ….”. Ad avviso di chi scrive la contestazione del CTP e del procuratore dell' , CP_1 fondata su atto normativo immediatamente applicabile, è corretta, non avendo, peraltro, il CTU replicato, limitandosi a ribadire in parte qua la precedente valutazione del danno biologico complessivo nella percentuale del 10% che rappresenta proprio la sommatoria delle due invalidità 3% (ipoacusia) e 7% (spondilodiscoartrosi) oggetto del presente giudizio, vietata dalla normativa richiamata sopra. Ne discende che il grado di invalidità complessivo riscontrato per le patologie denunciate deve essere riconosciuto, più correttamente, pari al 9% (nove per cento) e, per l'effetto, alla parte ricorrente deve essere erogato un indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alle domande amministrative fino al saldo. L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo, CP_1 erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, in ragione della malattia professionale “spondilodiscopatie del tratto lombare” da cui deriva un danno biologico permanente nella percentuale del 7% ed, operato il cumulo con pregressa menomazione (Ipoacusia pantonale bilaterale di grado medio in parte conseguente ad esposizione al rumore professionale) con percentuale del 3%, nella misura complessiva del 9%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fino al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Terni, lì 30 ottobre 2025
Il giudice
LA VI
4