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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 3 febbraio 2025, in esito alla
Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte,
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 44571 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Caio Parte_1
Mario, 8, presso lo studio dell'avv. M. LEONI, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: pagamento ratei di pensione di inabilità civile.
CONCLUSIONI come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 4 dicembre 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente evocava in giudizio l' esponendo: CP_1
-di aver presentato domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della pensione di inabilità civile e di essere stata la condizione di invalidità propria di detta prestazione riconosciuta solo all'esito di giudizio per ATP, con decreto di omologa del 6 settembre 2023, notificato all il 25 luglio 2024; CP_1
-che la prestazione non veniva peraltro erogata, nonostante il decorrere del termine dilatorio di legge di 120 giorni ed il rituale invio del modello di autocertificazione AP70, tempestivamente trasmesso (a mezzo pec in data 22 settembre 2023);
-che pertanto il ricorrente aveva diritto di agire per l'accertamento del diritto alla corresponsione dei ratei maturati e non riscossi della prestazione per cui è causa e per la condanna dell' al loro pagamento. CP_2
L' rimaneva contumace. CP_1
Tuttavia, all'udienza fissata per la discussione, dopo la produzione di documentazione tramite la quale il ricorrente dimostrava l'accredito sul proprio conto corrente, con valuta 20 gennaio 2025, dei ratei spettanti, la difesa di parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con ristoro delle spese di giudizio.
Il Tribunale pronunciava in conformità della richiesta quanto alla formula terminativa del processo.
Quanto alle spese del grado, la soccombenza virtuale è a carico dell' CP_1
Infatti, sulla base dei documenti prodotti, si evince che la prestazione è stata riconosciuta, quanto agli arretrati, non solo successivamente ai termini di legge, ma anche successivamente al deposito del ricorso giudiziale.
Dette spese vanno liquidate tenendo conto dell'estrema semplicità dell'iter processuale.
Inoltre la sostanziale inesistenza di questioni giuridiche di rilievo nel presente giudizio integra la sussistenza di eccezionali ragioni (reintrodotte nell'articolo 92 c.p.c. dalla pronuncia additiva 77/18 della Corte Costituzionale) per compensarle per una metà, con condanna dell' al rimborso della restante metà (cfr. dispositivo). CP_1
P.T.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa per una metà tra le parti le spese del grado, con condanna dell' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente -e per essa al suo difensore che si dichiara antistatario- la restante metà, metà liquidata in euro 853,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 3 febbraio 2025, in esito alla
Camera di Consiglio ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 429, primo comma, prima parte,
c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 44571 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Caio Parte_1
Mario, 8, presso lo studio dell'avv. M. LEONI, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: pagamento ratei di pensione di inabilità civile.
CONCLUSIONI come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 4 dicembre 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente evocava in giudizio l' esponendo: CP_1
-di aver presentato domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della pensione di inabilità civile e di essere stata la condizione di invalidità propria di detta prestazione riconosciuta solo all'esito di giudizio per ATP, con decreto di omologa del 6 settembre 2023, notificato all il 25 luglio 2024; CP_1
-che la prestazione non veniva peraltro erogata, nonostante il decorrere del termine dilatorio di legge di 120 giorni ed il rituale invio del modello di autocertificazione AP70, tempestivamente trasmesso (a mezzo pec in data 22 settembre 2023);
-che pertanto il ricorrente aveva diritto di agire per l'accertamento del diritto alla corresponsione dei ratei maturati e non riscossi della prestazione per cui è causa e per la condanna dell' al loro pagamento. CP_2
L' rimaneva contumace. CP_1
Tuttavia, all'udienza fissata per la discussione, dopo la produzione di documentazione tramite la quale il ricorrente dimostrava l'accredito sul proprio conto corrente, con valuta 20 gennaio 2025, dei ratei spettanti, la difesa di parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con ristoro delle spese di giudizio.
Il Tribunale pronunciava in conformità della richiesta quanto alla formula terminativa del processo.
Quanto alle spese del grado, la soccombenza virtuale è a carico dell' CP_1
Infatti, sulla base dei documenti prodotti, si evince che la prestazione è stata riconosciuta, quanto agli arretrati, non solo successivamente ai termini di legge, ma anche successivamente al deposito del ricorso giudiziale.
Dette spese vanno liquidate tenendo conto dell'estrema semplicità dell'iter processuale.
Inoltre la sostanziale inesistenza di questioni giuridiche di rilievo nel presente giudizio integra la sussistenza di eccezionali ragioni (reintrodotte nell'articolo 92 c.p.c. dalla pronuncia additiva 77/18 della Corte Costituzionale) per compensarle per una metà, con condanna dell' al rimborso della restante metà (cfr. dispositivo). CP_1
P.T.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa per una metà tra le parti le spese del grado, con condanna dell' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente -e per essa al suo difensore che si dichiara antistatario- la restante metà, metà liquidata in euro 853,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA