Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1720 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto azione di accertamento della nullità di clausole contrattuali e di condanna alla ripetizione di somme in materia di rapporti bancari, riservato in decisione con ordinanza del 7.11.2024 (comunicata alle parti l'8.11.2024), e vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Paolo Di
Mauro (c.f. ) e Daniela de Simone (c.f. C.F._2
), con domicilio come in atti;
C.F._3
attore
E
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Alberto
Peluso (c.f. ), con domicilio come in atti;
CodiceFiscale_4
convenuta
CONCLUSIONI
Come alle note di trattazione scritta depositate dalla parte attrice il
21.10.2024 e dalla parte convenuta il 18.10.2024.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto Parte_1
in giudizio per sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni: “Accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto de quo - con la conseguente conversione di detto mutuo da oneroso a gratuito- condannando per l'effetto Controparte_1
- quale Ente subentrato nel relati-vo rapporto contrattuale - alla restituzione ex art. 1815 co2 cc, di tutti gli interessi già corrisposti, oltre tutte le somme ricevute a titolo di commissioni finanziarie, accessorie, spese ed oneri assicurativi (con esclusione delle sole imposte e tasse), il tutto nella somma complessiva di €. 15.980,08 o nella di-versa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla costituzione in mora, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 co
4 cc dalla domanda giudiziale e con vittoria di spese e competenze, anche della mediazione ex art. 25bis DM 55/2014 e ss mod, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda, ha affermato l'usurarietà del teg del contratto di finanziamento n. 307213 stipulato il 23.07.2009, calcolato includendovi il premio assicurativo. Ha, quindi, sostenuto il proprio diritto alla restituzione di tutti gli interessi e oneri rientranti nel teg, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita contestando in fatto ed in Controparte_1
diritto l'avversa pretesa e sostenendo la legittimità del contratto. Ha, quindi, così concluso: “1) Nel merito, accertare e dichiarare la legittimità del contratto di prestito intervenuto tra la convenuta e
l'attore e, conseguentemente, rigettare tutte le domande attoree in
- 2 - quanto inammissibili, non provate, infondate in fatto e diritto;
2) In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento delle avverse domande, accogliere la domanda limitatamente alla ripetizione dei soli interessi debitori, con rigetto nel resto”.
Convertito il rito in ordinario di cognizione ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in via cartolare, la causa è stata riservata in decisione giusta ordinanza del 7.11.2024, comunicata alle parti l'8.11.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
ha dedotto la usurarietà del teg del contratto di Parte_1
finanziamento mediante delegazione di pagamento su quote dello stipendio n. 307213, sostenendo l'incidenza determinante, ai fini del superamento della soglia usuraria, del premio assicurativo, da computare nel teg unitamente a tutti i costi connessi all'erogazione del credito, in ragione della obbligatorietà della copertura assicurativa e, in ogni caso, della presunzione di collegamento tra l'assicurazione ed il finanziamento alla luce della contestualità della stipula.
La censura è meritevole di accoglimento.
Sul punto, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p., nel testo introdotto dalla L. n. 108/1996: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
- 3 - Corrispondentemente, l'art. 2, comma 1, della L. 108/1996, stabilisce che: “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'AL e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'AL ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato la centralità della previsione di cui all'art. 644 c.p. ai fini della verifica dell'usura, ribadendo che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
La Corte di nomofilachia ha, inoltre, affermato l'irrilevanza della circostanza che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la
Banca d'AL non avesse inserito i costi assicurativi.
A fronte dell'obiezione avente ad oggetto l'imprescindibilità, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso applicato, dell'omogeneità
- 4 - dei termini di comparazione, la Corte ha, da ultimo, richiamato per analogia i principi enunciati nella pronuncia a Sezioni Unite n.
19597/2020, ove si è precisato, con riferimento agli interessi moratori, che, anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori
(avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal D.M. 25 marzo
2003), in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Ravvisata l'eadem ratio, tale ragionamento, (che non ritiene, quindi, essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) è stato ritenuto applicabile anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del
T.E.G.M., esclusione che, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto (Cass., n. 37058/2021).
Pur chiarendo che “Le rilevazioni della Banca d'AL hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644
c.p.” (Cass., n. 17466/2020), la giurisprudenza di legittimità non prescinde dai concetti di teg e tegm ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi. Essa afferma, invece, che nel calcolo del teg si debbano
- 5 - computare tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, escluse imposte e tasse, come previsto dall'art. 644 c.p.
Al fine di stabilire, in concreto, l'incidenza economica della polizza assicurativa sulle obbligazioni contrattuali occorre, quindi, verificare l'esistenza di un collegamento tra tale costo e l'erogazione del finanziamento, ai sensi dell'art. 644 c.p. Collegamento che, come insegnato dalla medesima giurisprudenza di legittimità fin dalla pronuncia n. 8806 del 05/04/2017, si presume – iuris tantum – in caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del finanziamento.
Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione 9 gennaio
2018, n. 250, si è uniformato alla succitata sentenza della Corte di
Cassazione affermando che non vi è ragione per discostarsi dal principio di diritto da essa enunciato;
tuttavia ha precisato che "ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche, etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta"
(Coord. Abf, Decisione del 26 luglio 2018 N. 16291). Ha, altresì, precisato l'Arbitro bancario che: “depone nel senso dell'assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di
- 6 - copertura del credito, quali, in via esemplificativa: i) la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo;
ii) la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente;
iii) un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile;
iv) il beneficiario non sia l'intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest'ultimo sia libero di allocare come ritenga l'indennizzo eventualmente ricevuto.” (Coord. Abf, Decisione del 21 marzo 2022, n. 4657).
Nel caso di specie, la parte convenuta, lungi dall'allegare elementi atti a superare la predetta presunzione iuris tantum di collegamento tra finanziamento e polizza assicurativa, ha, piuttosto, sostenuto la necessità di computare il teg alla stregua della normativa – segnatamente le Istruzioni della Banca d'AL – vigente all'epoca della stipula, che prevedeva la esclusione delle spese assicurative imposte dalla legge, come appunto avviene nei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.
Secondo la tesi sostenuta dalla parte convenuta, le spese di assicurazione derivanti da obblighi di legge non devono considerarsi ai fini della valutazione dei costi usurari, dato che le istruzioni della Banca
d'AL del 2006, nella specie rilevanti, le escludono dal novero di quelle incluse nel tasso di riferimento, onde il principio di simmetria deve essere rispettato.
Tale difesa è priva di pregio.
In disparte la considerazione che il contratto di finanziamento per cui è causa non è rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, bensì mediante delegazione di pagamento su quote di
- 7 - stipendio, devono, in ogni caso, trovare accoglimento i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“Al riguardo, il Collegio reputa di conformarsi ai precedenti di questa
Corte, univoci nell'affermare il principio di diritto che le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia: in tal senso, invero, si è già pronunciata la Corte, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, in numerose decisioni (cfr. Cass., sez. II, 24 ottobre
2023, n. 20501; Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022, n. 3025;
Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto
2020, n. 17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri precedenti, inoltre, attengono al medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez. I, 15 novembre 2023, n.
31734; Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13166; Cass., sez. I, 29 novembre 2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n.
22458; Cass., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806). Invero, le spese per
l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle "tasse ed imposte", espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento” (Cass., n. 2600/2024).
- 8 - Tanto premesso sul piano generale, il Tribunale rileva che la ricostruzione analitica offerta dalla parte attrice in merito alla ricostruzione del teg con inclusione del premio assicurativo – e con puntuale indicazione di tutti i valori e parametri rilevanti, nonché dei calcoli effettuati – non forma oggetto di contestazione. Invero, a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 13,815%, il teg contrattuale risulta essere pari al 19,368%.
Sicchè, risultando la ricostruzione dell'attore corretta metodologicamente e scevra da errori di calcolo, deve ritenersi pacifico che il teg del contratto di finanziamento in atti sia usurario.
Va, inoltre, dato seguito alla tesi attorea secondo cui la riscontrata usurarietà del teg comporta, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.,
l'espunzione degli interessi e di ogni altro onere rientrante nel teg.
Sotto tale profilo, è d'uopo una precisazione. Non ignora questo
Giudice l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 1815, comma 2, c.c., lungi dal sancire la gratuità del mutuo, limita, invece, la sanzione ai soli interessi previsti dalla clausola nulla siccome usuraria. Pertanto, qualora sia accertata la usurarietà dei soli interessi moratori, ma non di quelli corrispettivi, la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. colpirà la sola clausola degli interessi moratori, fermi restando gli interessi corrispettivi;
e viceversa (Cass., n.
24992/2020).
Allo stesso tempo, tuttavia, una lettura coordinata del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. e del quarto comma dell'art. 644 cod. pen. induce a ritenere quanto segue: se è vero che la verifica della usurarietà ha ad oggetto il teg del contratto, calcolato mediante l'inclusione non solo degli interessi (corrispettivi), ma anche di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, ivi compresi gli oneri
- 9 - assicurativi ed escluse imposte e tasse (art. 644 c.p.), deve giocoforza concludersi che, una volta accertata la usurarietà del teg, la nullità e, dunque, la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., debba colpire non solo gli interessi corrispettivi, ma tutti gli oneri che hanno concorso a determinare il teg usurario, siccome connessi all'erogazione del finanziamento (cfr., in tal senso, Trib. Milano sez. VI, 05/12/2019,
n.11209; ABF, Collegio di Coordinamento, decisione dell'8 giugno
2018, n. 12830).
La considerazione globale ai fini dell'usura di tutti costi rilevanti, come individuati dalla stessa giurisprudenza di legittimità in applicazione dell'art. 644 c.p., comporta, quale logica conseguenza, la nullità del complesso di interessi, oneri e remunerazioni che in concreto ha concorso al superamento del limite di legge.
Del pari corretta risulta la quantificazione dell'importo da rimborsare operata dalla parte attrice, sulla scorta dell'analitico prospetto di calcolo contenuto nel ricorso introduttivo, le cui risultanze non formano oggetto di contestazione. Tale importo ammonta ad euro
15.980,00.
ha chiesto, inoltre, il riconoscimento degli Parte_1
interessi “legali dalla costituzione in mora, nonché legali in misura moratoria ex art. 1284 co 4 cc dalla domanda giudiziale”
Sul punto, si osserva quanto segue.
La domanda di condanna attorea è qualificabile come ripetizione dell'indebito.
A norma dell'art. 2033 c.c., pertanto, gli interessi sono dovuti dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buna fede, dal giorno della domanda.
- 10 - In base al principio generale di cui all'art. 1147 c.c., inoltre, lo stato di buona fede è oggetto di una presunzione relativa.
Nel caso di specie, la predetta presunzione non è superata. La stessa parte attrice ha indicato la domanda stragiudiziale quale dies a quo di decorrenza degli interessi.
Va, inoltre, rammentato il principio affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 15895/2019, secondo cui:
“Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il ha Parte_1
formalmente messo in mora per il rimborso delle Controparte_1
somme poi richieste in questa sede, a mezzo reclamo recante data del
10.12.2021. Sebbene non sia allegata la prova documentale di invio e consegna del predetto atto al destinatario, tali fatti possono evincersi dal riscontro che ha dato al reclamo con comunicazione del Controparte_1
17.12.2021.
Considerato che
le comunicazioni sono avvenute a mezzo pec, può, dunque, assumersi la data indicata nell'atto di reclamo –
10.12.2021 – quale dies a quo di decorrenza degli interessi al tasso legale.
A norma dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – ossia il 15.02.2022 – gli interessi legali vanno computati al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 (cfr. Cass., n.
61/2023, secondo cui: “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale”).
- 11 - Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Devono, altresì, essere rimborsate all'attore le spese per l'avvio del procedimento di mediazione, come da fattura in atti per euro 48,80.
Non suscettibile di accoglimento è, invece, la domanda di rimborso delle spese sostenute per la redazione della c.t.p., in quanto superflue.
Invero, tanto la ricostruzione del teg, quanto la quantificazione dell'importo da restituire, sono frutto di un calcolo aritmetico niente affatto complesso che l'attore ben avrebbe potuto svolgere senza l'ausilio di un c.t.p., come emerge dalla lettura dello stesso ricorso. va, infine, condannata al versamento all'entrata del Controparte_1
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio a norma del D.lgs. n.
28/2010, attesa la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, come attestato dal verbale in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità di interessi e commissioni pattuiti nel contratto di finanziamento n.
307213, siccome usurari, e condanna a pagare a Controparte_1
, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., Parte_1
l'importo di euro 15.980,00, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 10.12.2021, con maggiorazione ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 15.02.2022 e fino al soddisfo;
- 12 - 2. Condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1
favore di , che qui si liquidano in euro Parte_1
3.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese vive per euro 312,80, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
3. condanna al versamento all'entrata del bilancio Controparte_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio a norma del D.lgs. n.
28/2010.
Così deciso in Aversa, il 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 13 -