TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 10.6.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1086/2023 R.G,
PROMOSSA DA ata a Tortorici (ME), il 30.3.1972 e residente in [...], Parte_1
c.f. elettivamente domiciliata in Messina Via Rocca Guelfonia n. 6, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Grazia Pinzone, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. e p. i. , con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Roma, in persona del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l'Avvocatura sede provinciale di Catania, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.1.2023, n. rep. 37590, n. 7131 racc.), ai rogiti Notaio i Roma;
Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.1.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo: a) di aver ricevuto, in data 11.10.2022, sette CP_ provvedimenti con i quali l' ha effettuato il disconoscimento delle giornate agricole dalla stessa espletate, quale operaia a tempo determinato - OTD, in favore della Parte_2
CP_
, in riferimento agli anni dal 2015 al 2021; b) che, in particolare, l' ha disconosciuto:
[...]
nell'anno 2015, n. 101 giornate;
nell'anno 2016, n. 105 giornate;
nell'anno 2017, n. 102 giornate;
nell'anno 2018, n. 101 giornate;
nell'anno 2019, n. 105 giornate;
nell'anno 2020, n. 105 giornate e nell'anno 2021, n. 101 giornate;
c) di aver proposto avverso i predetti provvedimenti il ricorso amministrativo di cui all'art. 11, D. Lgs. n. 375/93, al Comitato integrazione salariati e operai agricoli – CISOA, il quale lo ha respinto con delibera del 20.12.2022; d) che i provvedimenti di cancellazione discendono da un verbale ispettivo del 16.6.2022, notificato alla Parte_2
.
[...]
Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del verbale di accertamento, asserendo, invece, di essere stata regolarmente assunta, quale operaria a tempo determinato, benché sorella di Parte_3
rispettivamente Presidente e Consiglieri del C.d.A. della Parte_4 Parte_5 [...]
la quale è una AT di lavoro a mutualità prevalente, Parte_2
composta da nove soci, che ha tra gli scopi sociali, descritti nello Statuto, quello di promuovere “il miglioramento economico e morale dei propri soci… procurare ai propri soci occasioni e condizioni di lavoro più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato… assicurare ai soci un lavoro giustamente remunerato e continuativo alle migliori condizioni economiche e di mercato…”.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) per i motivi di cui in narrativa, annullare
i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole oggetto del presente ricorso;
2) per l'effetto di cui sopra, disporre l'immediata reiscrizione negli elenchi agricoli delle giornate lavorate nel periodo 2015 - 2021 dalla Sig.ra lle dipendenze della , con Parte_1 Controparte_2
la contestuale cancellazione della iscrizione, quale coadiuvante coltivatore diretto, per i medesimi anni;
[…] 6) con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dell'odierno procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi”. CP_ In data 30.10.2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' rilevando: 1) l'intervenuta formazione del giudicato in ordine alla domanda relativa all'annualità 2015; 2) l'inammissibilità del ricorso per essere la ricorrente decaduta dall'azione volta a far valere il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, da cui era stata cancellata, per il decorso del termine decadenziale di natura sostanziale, di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito in L. n. 83/1970; 3) che i provvedimenti di disconoscimento impugnati scaturiscono tutti dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002493/DDL del 16.6.2022, emesso nei confronti della
[...]
il quale ha confermato quanto già riscontrato dall'istituto previdenziale, Parte_2
giusta pregresso verbale ispettivo recante il n. 2100000455039 del 25.2.2015, sempre emesso nei confronti della medesima società; 4) la pretestuosità del ricorso, perché la ricorrente non ha fornito prova rigorosa della sussistenza dei presupposti e degli indici della subordinazione del rapporto di lavoro agricolo asseritamente espletato in favore della società . Parte_2
CP_ L' ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ex art. 4, L. 438/1992 ed ex art. 22, legge n. 83/1970 e/o ex art. 49, D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4, legge n. 438/1992, per avvenuto compimento dei termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria, ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'assoluta infondatezza dell'avverso ricorso, e di ogni domanda ivi formulata a qualsiasi titolo nei confronti CP_ dell' Spese, competenze ed onorari come per legge”.
La causa è stata istruita documentalmente e sono state rigettate le richieste di prova orale, in quanto inconducenti, relativi a circostanze generiche ed implicanti l'espressione di giudizi e valutazioni non demandabili a testi.
L'udienza del 10.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Oggetto della presente controversia è la domanda di annullamento dei provvedimenti di CP_ cancellazione delle giornate agricole emessi dall' e la reiscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli delle giornate dalla stessa lavorate nel periodo di tempo ricompreso tra l'anno 2015 e l'anno
2021 alle dipendenze della con contestuale cancellazione Parte_2
CP_ della propria iscrizione dagli elenchi dei coadiuvanti coltivatori diretti.
Relativamente all'ammissibilità e/o procedibilità del ricorso ex art. 22 legge n. 83/1970, la Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 20795 del 7.10.2010, ha espresso il seguente principio di diritto: "il D.
L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83, che pone un termine di decadenza per l'azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi "adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi", si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, anche se coadiutori invece che subordinati, in considerazione dei fini della legge, intesa all'accertamento territoriale della manodopera agricola ed alla relativa tutela, anche previdenziale".
In particolare, la S.C. ha precisato che “ai fini del contenzioso previdenziale il coadiutore agricolo è da equiparare al lavoratore subordinato. Lo conferma, del resto, l'intestazione del D. L. 3 febbraio
1970, n.7, convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83, intitolato genericamente "norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli". Il decreto si applica perciò a tutti i lavoratori agricoli, non soltanto a quelli subordinati, ma anche ai coadiutori. Manca, peraltro, una specifica normativa che disciplini ai fini del contenzioso previdenziale la categoria specifica dei coadiutori agricoli”. CP_ Con riferimento al caso concreto, la ricorrente, iscritta dall' d'ufficio come coadiuvante familiare, in data 11.10.2022 ha ricevuto i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole relative agli anni 2016 - 2021, per quanto qui di ragione, a seguito di un verbale di accertamento ispettivo del 16.6.2022, notificato alla società AT agricola il 17.6.2022. Parte_2
Avverso i predetti provvedimenti la stessa ha proposto tempestivo ricorso alla CISOA in data
26.10.2022, ai sensi dell'art. 11 del d. lgs 11.08.1993 n. 375 (“
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al Pt_6
predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”) (v. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Il CISOA ha successivamente rigettato il ricorso amministrativo, giusta delibera del 20.12.2022.
La ricorrente, infine, ha proposto tempestivo ricorso in data 30.1.2023, ossia entro il termine di 120 gg. previsto dall'art. 22 del D. L. n. 30/1970, convertito nella legge n. 83/1970.
Ciò premesso, nel merito, la ricorrente lamenta l'illegittimità del disconoscimento effettuato dall'istituto previdenziale, il quale, a seguito del verbale ispettivo citato, l'ha iscritta d'ufficio quale coadiutrice dell'azienda di famiglia, anziché quale lavoratrice subordinata a tempo determinato –
OTD della di cui asserisce di essere socia - lavoratrice. Parte_2
In ordine alla iscrizione della ricorrente negli elenchi dei coadiutori coltivatori diretti si osserva quanto segue.
L'istante è sorella di rispettivamente Presidente Parte_3 Parte_4 Parte_5
e Consiglieri in seno al Consiglio di amministrazione della società agricola , e sulla base del Parte_2
CP_ verbale ispettivo n. 2022002493/DDL del 16.6.2022, notificato alla società il 17.6.2022, nonché CP_ del pregresso verbale n. 2100 000455044, notificato alla società il 27.2.2015, è stata iscritta d'ufficio quale coadiuvante coltivatore diretto, con disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo dipendente.
Va innanzitutto richiamata la normativa che disciplina l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti. L'art. 1 l. n. 1947/1957 stabilisce: “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Il successivo art. 2, poi, stabilisce: “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti
i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
L'art. 2 della legge n. 9/1963, a sua volta, stabilisce: “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per
l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Il successivo art. 3 della medesima legge prevede: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti,
i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n.
1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Alla luce del superiore quadro normativo, dunque, l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ex R.D.L. n. 1827/1935 sussiste, tra l'altro, in capo ai coltivatori diretti, da identificare in coloro che “direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame. Come previsto dalla legge n. 9/1963, peraltro, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame sussiste laddove i soggetti in esame si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, precisandosi che “Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Sotto il profilo oggettivo, deve evidenziarsi che, in ogni caso, sono esclusi dalla assicurazione de qua
i coltivatori diretti che coltivino fondi per cui il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue.
In definitiva, l'iscrizione presso l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 presuppone l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti:
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo” (Cass. sez. lav., 26/6/2017, n.15869).
Nella fattispecie, sussistono tutti i requisiti per l'iscrizione legittima della ricorrente alla gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati, quale coadiutrice - coltivatore diretto, potendosi ritenere dimostrata la sussistenza dei presupposti, soggettivo e oggettivo, previsti dalla suesposta disciplina. CP_ A sostegno delle superiori conclusioni, gli ispettori dell' hanno posto anche le dichiarazioni rese dei soci della dei loro familiari sia in sede al verbale ispettivo del Parte_2
2022 sia in sede di pregresso verbale ispettivo del 2015, rispetto al quale in sede di nuovo accesso gli stessi annotano che la situazione è rimasta immutata.
Ciò premesso, va evidenziato che il verbale ispettivo di accertamento, costituendo atto pubblico e, come tale, soggetto al regime probatorio dell'art. 2700 del c.c., fa piena prova - oltre che della sua provenienza e dei fatti compiuti direttamente dai verbalizzanti - anche delle dichiarazioni ricevute dagli ispettori, a prescindere dalla loro veridicità o meno, nonché degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v. in tal senso, Cass. Sez. lav. n. 15073 del 6.06.2008).
Come emerge dal verbale ispettivo del 2022 citato, allegato al ricorso, l'iscrizione dell'istante, quale coadiutrice coltivatore diretto, discende da una valutazione in ordine all'attività dalla stessa svolta in concreto nell'ambito della effettuata dagli ispettori. Parte_2
In particolare, alla conclusione che olga attività di collaborazione (coadiutrice) Parte_1
nell'ambito dell'attività familiare, senza vincolo di subordinazione alcuno e in mancanza di assoggettamento al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare di un datore di lavoro, gli ispettori sono giunti all'esito di una complessiva valutazione della documentazione a loro prodotta, dell'esame dei luoghi visitati e delle dichiarazioni loro rese dai fratelli dai loro prossimi Pt_3
familiari. CP_ Le predette dichiarazioni, infatti, consentono di ritenere comprovato l'assunto dell'
Invero, socio e consigliere del C.d.A. della ha riferito: “sono Parte_4 Parte_2
socio e lavoratore della alla costituzione della AT. La AT Parte_2
è costituita da me e mia moglie, ma anche dai miei fratelli e le rispettive mogli, io lavoro per lo più nel caseificio insieme a mio fratello , la AT ha diversi terreni, 10 ha di questi sono Parte_5
in comproprietà con i miei fratelli dati in affitto alla AT, lavoro circa 160/165 giornate all'anno, non c'è un periodo dell'anno in cui non lavoro, lavoro durante tutto l'anno per un totale di
165 giornate circa. Svolgo circa 8 ore al giorno di lavoro ma non tutti i giorni, ma in base alle esigenze di lavoro in caseificio. Vengo pagato tramite assegno”. Il fratello, LE , socio e Presidente del C.d.A. della società precitata, a sua volta dichiara: Pt_3
“sono socio della Soc. AT agricola Bionatura dalla sua costituzione, se non erro dal 2003.
Sono socio lavoratore e dipendente della AT insieme ai miei fratelli, Parte_4
e le nostre rispettive mogli, vi lavorano anche i mei figli e nipoti. Ad oggi vi è un Parte_5
solo lavoratore che è estraneo al nucleo familiare: Io per lo più lavoro Persona_2
nel punto vendita di Randazzo, nell'azienda agricola lavorano invece i miei fratelli e i miei nipoti. I prodotti che vendiamo prevengono quasi esclusivamente dalla nostra produzione. La AT ha capi di bestiame allo stato semibrado. Il pascolo e il terreno in cui insiste l'azienda si trovano in terreni di proprietà di noi fratelli conferiti con contratto di comodato alla società coop. agricola . Parte_2
L ha solo 10 ettari dati in comodato da noi soci, ma dispone di altri 70 ettari dati in comodato Pt_7
e affitto da terzi. Di questi 80 ettari solo una ventina circa sono coltivati a seminativi (per uso aziendale) e la restante parte a pascolo. Sono il rappresentante legale della AT. Sono OTD per circa 150 giornate all'anno”.
a sua volta, dichiara: “lavoro presso tale azienda da 5 anni, il mio compito è sempre Testimone_1
stato quello di servire la clientela al banco. Sono bracciante agricola, ma lavoro presso il nostro punto vendita ed eccezionalmente presso l'azienda agricola. Non lavoro tutto l'anno ora ho iniziato da circa un mese. Faccio 105/110 gg. all'anno. Non c'è periodo dell'anno in cui io non lavoro. Lavoro solitamente dalle 8.00 alle 13,00, faccio 6 ore e 40 minuti al giorno. Mio padre, è Controparte_3
socio di tale AT e lavoriamo in famiglia in questa azienda. Il mio stipendio varia in base ai giorni lavorati, percepisco circa € 40/42 al giorno, vengo pagata tramite assegno”.
a dichiarato: “sono all'incirca 2/3 anni che lavoro presso l'azienda Testimone_2 [...]
da quando ho finito la scuola. È un'azienda di famiglia, mio padre lavora Parte_8
materialmente in azienda. In questi anni prevalentemente ho lavorato in questo punto vendita, se necessario ho lavorato e lavoro anche sui terreni di famiglia dell'azienda. Sui terreni c'è seminativo e sono anche adibiti a pascolo. Non so specificare quanti capi di bestiame ci sono, non lavoro tutto
l'anno, bensì 105 giornate all'anno. Vengo pagato con assegno alla fine del mese. Non è sempre fisso
l'importo della retribuzione, dipende delle giornate di lavoro svolte”. CP_ Nella fattispecie, inoltre, gli ispettori hanno non solo accertato che i soci della AT erano di fatto coltivatori diretti e come tali assoggettabili alla relativa tutela assicurativa, ma anche che l'attività da essi svolta per la Cooperativa consisteva esclusivamente nella conduzione associata in prevalenza dei loro stessi terreni, concessi in affitto o comodato alla società stessa. Le effettive modalità di espletamento delle lavorazioni nell'ambito della AT medesima, dunque, non sono riconducibili a prestazioni lavorative estranee allo loro sfera patrimoniale e/o giuridica, svolte con modalità che in qualche modo integrano un rapporto di subordinazione con chicchessia.
La documentazione prodotta in atti e le dichiarazioni rese dai soci della società , suoi Parte_2
familiari, anche in seno al pregresso verbale ispettivo del 2015, permettono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione della ricorrente nella gestione agricola ex R.D.L.
1827/1935, quale coadiutrice – coltivatore diretto.
In particolare, risulta provato sia il requisito soggettivo della diretta ed abituale collaborazione alla manuale coltivazione dei fondi, all'allevamento ed al governo del bestiame e della prevalenza di tale attività per impegno di lavoro e per reddito percepito, sia il requisito oggettivo della prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento del bestiame e comunque non inferiore alle 104 giornate annue.
Si evidenzia, peraltro, che la prova della sussistenza del requisito oggettivo sopra richiamato, ossia la prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo del fabbisogno e/o a 104 giornate annue, discende dall'assenza di altri lavoratori impegnati nella coltivazione dei fondi e nell'allevamento del bestiame, estranei alla cerchia familiare, per come dichiarato dagli stessi soci in sede di attività ispettiva.
Ma anche prescindendo dalle superiori considerazioni, appare dirimente considerare che non risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società . Parte_2
Invero, è irrilevante la mera circostanza che il Regolamento della Cooperativa preveda la possibilità di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con il singolo socio, giacché ciò che rileva è il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro della ricorrente, che nel caso concreto non presenta i caratteri precipui della subordinazione.
Come già precisato nei precedenti di questo Ufficio, nessun legittimo e particolare affidamento può fondarsi sulla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
tale iscrizione, infatti, rappresenta un atto a contenuto vincolato, che consegue automaticamente alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali rese dai datori di lavoro attraverso i modelli DMAG/unico e simili.
Quanto alla lamentata omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali parte ricorrente è insorta, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all' non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. CP_1 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò premesso, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che CP_ viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, secondo cui: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - specialmente per periodi di lavoro non continuativi - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione CP_ soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).
In caso di contestazione da parte dell' incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_1
la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con
Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto
17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
L'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(v. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Nella specie, l'onere di provare che l'attività svolta in concreto in favore della società presenta il carattere della subordinazione grava sulla parte ricorrente, onere non debitamente assolto, non essendo provato l'esercizio di poteri direttivi, di controllo e disciplinari nei suoi confronti, né quali direttive le fossero impartite e da chi in concreto le ricevesse, mentre appare del tutto omessa ogni allegazione in ordine al potere disciplinare cui parte ricorrente sarebbe stata assoggetta, ad esempio, in caso di assenze o ritardi.
Parimenti deve ritenersi non provata la sussistenza degli indici sussidiari della subordinazione, quali ad esempio l'osservanza di un orario predeterminato, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il godimento delle ferie annuali, non potendo all'uopo assumere rilevanza a tal fine i contratti, le comunicazioni e le buste paga in atti. Invero, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
La prova per testi richiesta da parte ricorrente non è stata ammessa in quanto i relativi capitoli appaiono inconducenti e formulati in termini generici e non circostanziati o volti a far esprimere al teste valutazioni anche giuridiche (quali le modalità di calcolo delle retribuzioni e la qualificazione del rapporto come “alle dipendenze” della ). Parte_2
Il complesso di tali elementi, dunque, induce ad escludere il carattere della subordinazione ed a ritenere l'attività svolta dalla ricorrente e dai suoi familiari nell'ambito della società come Parte_2
di natura autonoma.
La costituzione della predetta società, infatti, non costituisce un ostacolo al riconoscimento della qualifica di coadiutrice coltivatore diretto in capo alla ricorrente.
In tal senso rileva quanto precisato dalla Corte di Cassazione Sez. Lavoro nella sentenza n. 2527 del
19.3.1988: “La qualifica di coltivatore diretto, ai fini dell'Assicurazione e dell'iscrizione negli appositi elenchi, può essere riconosciuta anche a persone che svolgano l'attività di coltivazione di un fondo in
Forma associata, giacché la non equiparabilità della società all'uopo costituita al "nucleo familiare" menzionato nell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 non esclude la configurabilità quali coltivatori diretti dei singoli soci, ferma, peraltro, la necessità che il fabbisogno lavorativo del fondo di cui agli artt. 3 e 4 di tale legge ed il rapporto fra esso e la prestazione lavorativa di cui al primo comma del citato art. 2 siano apprezzati con riferimento non già al fondo oggetto dell'attività sociale ma alle frazioni di esso corrispondenti alle quote dei singoli soci, le quali, a norma dell'art. 2263, primo comma, cod. civ., si presumono eguali”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, deve ritenersi non provato che l'attività lavorativa della ricorrente, nel periodo in esame, sia stata svolta alle dipendenze della società
, dovendosi concludere che il rapporto di lavoro non è stato caratterizzato dalla Parte_2
subordinazione, ma da abitualità e prevalenza nei termini indicati dall'istituto previdenziale
(coadiutrice – coltivatore diretto). Da tanto discende il rigetto dell'opposizione proposta avverso i plurimi provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo espletate in favore della società AT
, a seguito del verbale di accertamento ispettivo succitato. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
CP_ condanna parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore dell' che si liquidano in €
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 4.7.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 10.6.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1086/2023 R.G,
PROMOSSA DA ata a Tortorici (ME), il 30.3.1972 e residente in [...], Parte_1
c.f. elettivamente domiciliata in Messina Via Rocca Guelfonia n. 6, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Grazia Pinzone, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. e p. i. , con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede in Roma, in persona del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l'Avvocatura sede provinciale di Catania, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.1.2023, n. rep. 37590, n. 7131 racc.), ai rogiti Notaio i Roma;
Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.1.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo: a) di aver ricevuto, in data 11.10.2022, sette CP_ provvedimenti con i quali l' ha effettuato il disconoscimento delle giornate agricole dalla stessa espletate, quale operaia a tempo determinato - OTD, in favore della Parte_2
CP_
, in riferimento agli anni dal 2015 al 2021; b) che, in particolare, l' ha disconosciuto:
[...]
nell'anno 2015, n. 101 giornate;
nell'anno 2016, n. 105 giornate;
nell'anno 2017, n. 102 giornate;
nell'anno 2018, n. 101 giornate;
nell'anno 2019, n. 105 giornate;
nell'anno 2020, n. 105 giornate e nell'anno 2021, n. 101 giornate;
c) di aver proposto avverso i predetti provvedimenti il ricorso amministrativo di cui all'art. 11, D. Lgs. n. 375/93, al Comitato integrazione salariati e operai agricoli – CISOA, il quale lo ha respinto con delibera del 20.12.2022; d) che i provvedimenti di cancellazione discendono da un verbale ispettivo del 16.6.2022, notificato alla Parte_2
.
[...]
Parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del verbale di accertamento, asserendo, invece, di essere stata regolarmente assunta, quale operaria a tempo determinato, benché sorella di Parte_3
rispettivamente Presidente e Consiglieri del C.d.A. della Parte_4 Parte_5 [...]
la quale è una AT di lavoro a mutualità prevalente, Parte_2
composta da nove soci, che ha tra gli scopi sociali, descritti nello Statuto, quello di promuovere “il miglioramento economico e morale dei propri soci… procurare ai propri soci occasioni e condizioni di lavoro più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato… assicurare ai soci un lavoro giustamente remunerato e continuativo alle migliori condizioni economiche e di mercato…”.
La ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) per i motivi di cui in narrativa, annullare
i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole oggetto del presente ricorso;
2) per l'effetto di cui sopra, disporre l'immediata reiscrizione negli elenchi agricoli delle giornate lavorate nel periodo 2015 - 2021 dalla Sig.ra lle dipendenze della , con Parte_1 Controparte_2
la contestuale cancellazione della iscrizione, quale coadiuvante coltivatore diretto, per i medesimi anni;
[…] 6) con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dell'odierno procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi”. CP_ In data 30.10.2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' rilevando: 1) l'intervenuta formazione del giudicato in ordine alla domanda relativa all'annualità 2015; 2) l'inammissibilità del ricorso per essere la ricorrente decaduta dall'azione volta a far valere il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, da cui era stata cancellata, per il decorso del termine decadenziale di natura sostanziale, di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970, convertito in L. n. 83/1970; 3) che i provvedimenti di disconoscimento impugnati scaturiscono tutti dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002493/DDL del 16.6.2022, emesso nei confronti della
[...]
il quale ha confermato quanto già riscontrato dall'istituto previdenziale, Parte_2
giusta pregresso verbale ispettivo recante il n. 2100000455039 del 25.2.2015, sempre emesso nei confronti della medesima società; 4) la pretestuosità del ricorso, perché la ricorrente non ha fornito prova rigorosa della sussistenza dei presupposti e degli indici della subordinazione del rapporto di lavoro agricolo asseritamente espletato in favore della società . Parte_2
CP_ L' ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ex art. 4, L. 438/1992 ed ex art. 22, legge n. 83/1970 e/o ex art. 49, D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4, legge n. 438/1992, per avvenuto compimento dei termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria, ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'assoluta infondatezza dell'avverso ricorso, e di ogni domanda ivi formulata a qualsiasi titolo nei confronti CP_ dell' Spese, competenze ed onorari come per legge”.
La causa è stata istruita documentalmente e sono state rigettate le richieste di prova orale, in quanto inconducenti, relativi a circostanze generiche ed implicanti l'espressione di giudizi e valutazioni non demandabili a testi.
L'udienza del 10.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene decisa come segue.
Oggetto della presente controversia è la domanda di annullamento dei provvedimenti di CP_ cancellazione delle giornate agricole emessi dall' e la reiscrizione della ricorrente negli elenchi agricoli delle giornate dalla stessa lavorate nel periodo di tempo ricompreso tra l'anno 2015 e l'anno
2021 alle dipendenze della con contestuale cancellazione Parte_2
CP_ della propria iscrizione dagli elenchi dei coadiuvanti coltivatori diretti.
Relativamente all'ammissibilità e/o procedibilità del ricorso ex art. 22 legge n. 83/1970, la Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 20795 del 7.10.2010, ha espresso il seguente principio di diritto: "il D.
L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83, che pone un termine di decadenza per l'azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi "adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi", si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, anche se coadiutori invece che subordinati, in considerazione dei fini della legge, intesa all'accertamento territoriale della manodopera agricola ed alla relativa tutela, anche previdenziale".
In particolare, la S.C. ha precisato che “ai fini del contenzioso previdenziale il coadiutore agricolo è da equiparare al lavoratore subordinato. Lo conferma, del resto, l'intestazione del D. L. 3 febbraio
1970, n.7, convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83, intitolato genericamente "norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli". Il decreto si applica perciò a tutti i lavoratori agricoli, non soltanto a quelli subordinati, ma anche ai coadiutori. Manca, peraltro, una specifica normativa che disciplini ai fini del contenzioso previdenziale la categoria specifica dei coadiutori agricoli”. CP_ Con riferimento al caso concreto, la ricorrente, iscritta dall' d'ufficio come coadiuvante familiare, in data 11.10.2022 ha ricevuto i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole relative agli anni 2016 - 2021, per quanto qui di ragione, a seguito di un verbale di accertamento ispettivo del 16.6.2022, notificato alla società AT agricola il 17.6.2022. Parte_2
Avverso i predetti provvedimenti la stessa ha proposto tempestivo ricorso alla CISOA in data
26.10.2022, ai sensi dell'art. 11 del d. lgs 11.08.1993 n. 375 (“
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al Pt_6
predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola”) (v. doc. 2 fascicolo ricorrente).
Il CISOA ha successivamente rigettato il ricorso amministrativo, giusta delibera del 20.12.2022.
La ricorrente, infine, ha proposto tempestivo ricorso in data 30.1.2023, ossia entro il termine di 120 gg. previsto dall'art. 22 del D. L. n. 30/1970, convertito nella legge n. 83/1970.
Ciò premesso, nel merito, la ricorrente lamenta l'illegittimità del disconoscimento effettuato dall'istituto previdenziale, il quale, a seguito del verbale ispettivo citato, l'ha iscritta d'ufficio quale coadiutrice dell'azienda di famiglia, anziché quale lavoratrice subordinata a tempo determinato –
OTD della di cui asserisce di essere socia - lavoratrice. Parte_2
In ordine alla iscrizione della ricorrente negli elenchi dei coadiutori coltivatori diretti si osserva quanto segue.
L'istante è sorella di rispettivamente Presidente Parte_3 Parte_4 Parte_5
e Consiglieri in seno al Consiglio di amministrazione della società agricola , e sulla base del Parte_2
CP_ verbale ispettivo n. 2022002493/DDL del 16.6.2022, notificato alla società il 17.6.2022, nonché CP_ del pregresso verbale n. 2100 000455044, notificato alla società il 27.2.2015, è stata iscritta d'ufficio quale coadiuvante coltivatore diretto, con disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo dipendente.
Va innanzitutto richiamata la normativa che disciplina l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti. L'art. 1 l. n. 1947/1957 stabilisce: “L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi”.
Il successivo art. 2, poi, stabilisce: “Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti
i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame”.
L'art. 2 della legge n. 9/1963, a sua volta, stabilisce: “È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per
l'allevamento ed il governo del bestiame. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2, L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1, L. 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Il successivo art. 3 della medesima legge prevede: “Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti,
i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n.
1047. Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati”.
Alla luce del superiore quadro normativo, dunque, l'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti ex R.D.L. n. 1827/1935 sussiste, tra l'altro, in capo ai coltivatori diretti, da identificare in coloro che “direttamente e abitualmente” si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame. Come previsto dalla legge n. 9/1963, peraltro, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame sussiste laddove i soggetti in esame si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, precisandosi che “Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”.
Sotto il profilo oggettivo, deve evidenziarsi che, in ogni caso, sono esclusi dalla assicurazione de qua
i coltivatori diretti che coltivino fondi per cui il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative annue.
In definitiva, l'iscrizione presso l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 presuppone l'accertamento delle condizioni previste dalla citata normativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti:
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo” (Cass. sez. lav., 26/6/2017, n.15869).
Nella fattispecie, sussistono tutti i requisiti per l'iscrizione legittima della ricorrente alla gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati, quale coadiutrice - coltivatore diretto, potendosi ritenere dimostrata la sussistenza dei presupposti, soggettivo e oggettivo, previsti dalla suesposta disciplina. CP_ A sostegno delle superiori conclusioni, gli ispettori dell' hanno posto anche le dichiarazioni rese dei soci della dei loro familiari sia in sede al verbale ispettivo del Parte_2
2022 sia in sede di pregresso verbale ispettivo del 2015, rispetto al quale in sede di nuovo accesso gli stessi annotano che la situazione è rimasta immutata.
Ciò premesso, va evidenziato che il verbale ispettivo di accertamento, costituendo atto pubblico e, come tale, soggetto al regime probatorio dell'art. 2700 del c.c., fa piena prova - oltre che della sua provenienza e dei fatti compiuti direttamente dai verbalizzanti - anche delle dichiarazioni ricevute dagli ispettori, a prescindere dalla loro veridicità o meno, nonché degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza;
mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v. in tal senso, Cass. Sez. lav. n. 15073 del 6.06.2008).
Come emerge dal verbale ispettivo del 2022 citato, allegato al ricorso, l'iscrizione dell'istante, quale coadiutrice coltivatore diretto, discende da una valutazione in ordine all'attività dalla stessa svolta in concreto nell'ambito della effettuata dagli ispettori. Parte_2
In particolare, alla conclusione che olga attività di collaborazione (coadiutrice) Parte_1
nell'ambito dell'attività familiare, senza vincolo di subordinazione alcuno e in mancanza di assoggettamento al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare di un datore di lavoro, gli ispettori sono giunti all'esito di una complessiva valutazione della documentazione a loro prodotta, dell'esame dei luoghi visitati e delle dichiarazioni loro rese dai fratelli dai loro prossimi Pt_3
familiari. CP_ Le predette dichiarazioni, infatti, consentono di ritenere comprovato l'assunto dell'
Invero, socio e consigliere del C.d.A. della ha riferito: “sono Parte_4 Parte_2
socio e lavoratore della alla costituzione della AT. La AT Parte_2
è costituita da me e mia moglie, ma anche dai miei fratelli e le rispettive mogli, io lavoro per lo più nel caseificio insieme a mio fratello , la AT ha diversi terreni, 10 ha di questi sono Parte_5
in comproprietà con i miei fratelli dati in affitto alla AT, lavoro circa 160/165 giornate all'anno, non c'è un periodo dell'anno in cui non lavoro, lavoro durante tutto l'anno per un totale di
165 giornate circa. Svolgo circa 8 ore al giorno di lavoro ma non tutti i giorni, ma in base alle esigenze di lavoro in caseificio. Vengo pagato tramite assegno”. Il fratello, LE , socio e Presidente del C.d.A. della società precitata, a sua volta dichiara: Pt_3
“sono socio della Soc. AT agricola Bionatura dalla sua costituzione, se non erro dal 2003.
Sono socio lavoratore e dipendente della AT insieme ai miei fratelli, Parte_4
e le nostre rispettive mogli, vi lavorano anche i mei figli e nipoti. Ad oggi vi è un Parte_5
solo lavoratore che è estraneo al nucleo familiare: Io per lo più lavoro Persona_2
nel punto vendita di Randazzo, nell'azienda agricola lavorano invece i miei fratelli e i miei nipoti. I prodotti che vendiamo prevengono quasi esclusivamente dalla nostra produzione. La AT ha capi di bestiame allo stato semibrado. Il pascolo e il terreno in cui insiste l'azienda si trovano in terreni di proprietà di noi fratelli conferiti con contratto di comodato alla società coop. agricola . Parte_2
L ha solo 10 ettari dati in comodato da noi soci, ma dispone di altri 70 ettari dati in comodato Pt_7
e affitto da terzi. Di questi 80 ettari solo una ventina circa sono coltivati a seminativi (per uso aziendale) e la restante parte a pascolo. Sono il rappresentante legale della AT. Sono OTD per circa 150 giornate all'anno”.
a sua volta, dichiara: “lavoro presso tale azienda da 5 anni, il mio compito è sempre Testimone_1
stato quello di servire la clientela al banco. Sono bracciante agricola, ma lavoro presso il nostro punto vendita ed eccezionalmente presso l'azienda agricola. Non lavoro tutto l'anno ora ho iniziato da circa un mese. Faccio 105/110 gg. all'anno. Non c'è periodo dell'anno in cui io non lavoro. Lavoro solitamente dalle 8.00 alle 13,00, faccio 6 ore e 40 minuti al giorno. Mio padre, è Controparte_3
socio di tale AT e lavoriamo in famiglia in questa azienda. Il mio stipendio varia in base ai giorni lavorati, percepisco circa € 40/42 al giorno, vengo pagata tramite assegno”.
a dichiarato: “sono all'incirca 2/3 anni che lavoro presso l'azienda Testimone_2 [...]
da quando ho finito la scuola. È un'azienda di famiglia, mio padre lavora Parte_8
materialmente in azienda. In questi anni prevalentemente ho lavorato in questo punto vendita, se necessario ho lavorato e lavoro anche sui terreni di famiglia dell'azienda. Sui terreni c'è seminativo e sono anche adibiti a pascolo. Non so specificare quanti capi di bestiame ci sono, non lavoro tutto
l'anno, bensì 105 giornate all'anno. Vengo pagato con assegno alla fine del mese. Non è sempre fisso
l'importo della retribuzione, dipende delle giornate di lavoro svolte”. CP_ Nella fattispecie, inoltre, gli ispettori hanno non solo accertato che i soci della AT erano di fatto coltivatori diretti e come tali assoggettabili alla relativa tutela assicurativa, ma anche che l'attività da essi svolta per la Cooperativa consisteva esclusivamente nella conduzione associata in prevalenza dei loro stessi terreni, concessi in affitto o comodato alla società stessa. Le effettive modalità di espletamento delle lavorazioni nell'ambito della AT medesima, dunque, non sono riconducibili a prestazioni lavorative estranee allo loro sfera patrimoniale e/o giuridica, svolte con modalità che in qualche modo integrano un rapporto di subordinazione con chicchessia.
La documentazione prodotta in atti e le dichiarazioni rese dai soci della società , suoi Parte_2
familiari, anche in seno al pregresso verbale ispettivo del 2015, permettono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione della ricorrente nella gestione agricola ex R.D.L.
1827/1935, quale coadiutrice – coltivatore diretto.
In particolare, risulta provato sia il requisito soggettivo della diretta ed abituale collaborazione alla manuale coltivazione dei fondi, all'allevamento ed al governo del bestiame e della prevalenza di tale attività per impegno di lavoro e per reddito percepito, sia il requisito oggettivo della prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento del bestiame e comunque non inferiore alle 104 giornate annue.
Si evidenzia, peraltro, che la prova della sussistenza del requisito oggettivo sopra richiamato, ossia la prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo del fabbisogno e/o a 104 giornate annue, discende dall'assenza di altri lavoratori impegnati nella coltivazione dei fondi e nell'allevamento del bestiame, estranei alla cerchia familiare, per come dichiarato dagli stessi soci in sede di attività ispettiva.
Ma anche prescindendo dalle superiori considerazioni, appare dirimente considerare che non risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società . Parte_2
Invero, è irrilevante la mera circostanza che il Regolamento della Cooperativa preveda la possibilità di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con il singolo socio, giacché ciò che rileva è il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro della ricorrente, che nel caso concreto non presenta i caratteri precipui della subordinazione.
Come già precisato nei precedenti di questo Ufficio, nessun legittimo e particolare affidamento può fondarsi sulla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
tale iscrizione, infatti, rappresenta un atto a contenuto vincolato, che consegue automaticamente alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali rese dai datori di lavoro attraverso i modelli DMAG/unico e simili.
Quanto alla lamentata omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali parte ricorrente è insorta, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all' non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. CP_1 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò premesso, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che CP_ viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, secondo cui: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975). Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - specialmente per periodi di lavoro non continuativi - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione CP_ soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).
In caso di contestazione da parte dell' incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_1
la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con
Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto
17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
L'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(v. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Nella specie, l'onere di provare che l'attività svolta in concreto in favore della società presenta il carattere della subordinazione grava sulla parte ricorrente, onere non debitamente assolto, non essendo provato l'esercizio di poteri direttivi, di controllo e disciplinari nei suoi confronti, né quali direttive le fossero impartite e da chi in concreto le ricevesse, mentre appare del tutto omessa ogni allegazione in ordine al potere disciplinare cui parte ricorrente sarebbe stata assoggetta, ad esempio, in caso di assenze o ritardi.
Parimenti deve ritenersi non provata la sussistenza degli indici sussidiari della subordinazione, quali ad esempio l'osservanza di un orario predeterminato, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il godimento delle ferie annuali, non potendo all'uopo assumere rilevanza a tal fine i contratti, le comunicazioni e le buste paga in atti. Invero, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
La prova per testi richiesta da parte ricorrente non è stata ammessa in quanto i relativi capitoli appaiono inconducenti e formulati in termini generici e non circostanziati o volti a far esprimere al teste valutazioni anche giuridiche (quali le modalità di calcolo delle retribuzioni e la qualificazione del rapporto come “alle dipendenze” della ). Parte_2
Il complesso di tali elementi, dunque, induce ad escludere il carattere della subordinazione ed a ritenere l'attività svolta dalla ricorrente e dai suoi familiari nell'ambito della società come Parte_2
di natura autonoma.
La costituzione della predetta società, infatti, non costituisce un ostacolo al riconoscimento della qualifica di coadiutrice coltivatore diretto in capo alla ricorrente.
In tal senso rileva quanto precisato dalla Corte di Cassazione Sez. Lavoro nella sentenza n. 2527 del
19.3.1988: “La qualifica di coltivatore diretto, ai fini dell'Assicurazione e dell'iscrizione negli appositi elenchi, può essere riconosciuta anche a persone che svolgano l'attività di coltivazione di un fondo in
Forma associata, giacché la non equiparabilità della società all'uopo costituita al "nucleo familiare" menzionato nell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 non esclude la configurabilità quali coltivatori diretti dei singoli soci, ferma, peraltro, la necessità che il fabbisogno lavorativo del fondo di cui agli artt. 3 e 4 di tale legge ed il rapporto fra esso e la prestazione lavorativa di cui al primo comma del citato art. 2 siano apprezzati con riferimento non già al fondo oggetto dell'attività sociale ma alle frazioni di esso corrispondenti alle quote dei singoli soci, le quali, a norma dell'art. 2263, primo comma, cod. civ., si presumono eguali”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, deve ritenersi non provato che l'attività lavorativa della ricorrente, nel periodo in esame, sia stata svolta alle dipendenze della società
, dovendosi concludere che il rapporto di lavoro non è stato caratterizzato dalla Parte_2
subordinazione, ma da abitualità e prevalenza nei termini indicati dall'istituto previdenziale
(coadiutrice – coltivatore diretto). Da tanto discende il rigetto dell'opposizione proposta avverso i plurimi provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo espletate in favore della società AT
, a seguito del verbale di accertamento ispettivo succitato. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
CP_ condanna parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore dell' che si liquidano in €
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 4.7.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi