Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950
Articolo 2
Versione
11 novembre 1967
Art. 1.
Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all' articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:
a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;
b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad "albero di Natale" trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;
c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;
e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.
Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma e' ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400;
f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.
Entrata in vigore il 11 novembre 1967
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