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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/06/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5054/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EDOARDO Parte_1 P.IVA_1
PANUNZIO
ATTORE contro
(C.F. ), difesa dall'avv. MARCO ANTONIO DAL Controparte_1 C.F._1
BEN
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte_1
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione respinta, per le ragioni in narrativa esposte, revocare il decreto ingiuntivo opposto e nel merito rigettare la domanda avanzata da controparte per le ragioni in fatto e diritto esposte nella superiore narrativa, e per l'effetto dichiarare che il credito per cui controparte intende agire non è dovuto.
Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Email_1
Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto indimostrata e infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto opposto n. 1599/24 RG del Tribunale di Padova;
in ogni caso condannare l'attrice opponente al pagamento della somma imponibile di euro 196.451,70 oltre cassa e iva, e oltre interessi dalla domanda, ovvero in subordine alla diversa somma che fosse ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio di merito e della procedura monitoria.
In via istruttoria: per scrupolo si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. non ammesse che di seguito si trascrivono:
1) “Vero che il Sig. ha ricevuto in data 20 maggio 2024 dal sig. Rudi Bison di Testimone_1 [...] la tabella contenete la contabilità dei rapporti tra la stessa e l'ing. al Pt_1 Parte_1 CP_1
31.03.2024, e che ha trasmesso tale prospetto all'ing. dapprima con email del 22 Controparte_1 maggio 2024 e poi con email del 13 giugno 2024, come risulta dal documento n. 10 del fascicolo monitorio che si esibisce al testimone chiedendone la verifica”;
2) “Vero che l'email del 05 febbraio 2024 dell'Ing. recava in allegato la tabella di cui al Tes_2 documento n. 4 allegato al ricorso monitorio che si esibisce al testimone”. Si indicano come testimoni il dott. di Bassano del Grappa su entrambi i capitoli;
il Sig. sui Testimone_3 Testimone_1 capitoli 1 e 2 e dell'Ing. sul capitolo 2, presso Tes_2 Parte_1
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si è opposta al decreto ingiuntivo notificatole da per il Parte_1 Controparte_1 pagamento di € 196.451,70 a titolo di compensi professionali 1) eccependo il difetto di prova scritta, non essendovi alcuna pattuizione sugli onorari, e deducendo al contrario l'esistenza di trattative tra le parti per la determinazione del compenso, in ragione del fatto che uno degli interventi edilizi riguardava un immobile di proprietà della professionista ( ; 2) deducendo errori Controparte_2
e lacune nella documentazione versata nella piattaforma informatica costituente lo strumento di scambio dei documenti tecnici inerenti gli interventi edilizi, che l'hanno costretta a rivolgersi ad altri professionisti e società di ingegneria e in particolare la mancata redazione del CME per il Condominio
Oasi e il nonché 3) contraddizioni numeriche tra prospetto economico e parcelle Controparte_3 in atti, concludendo per la revoca dell'ingiunzione.
1.1 Si è costituita eccependo 1) che nessuna contestazione le era stata mossa dopo Controparte_1
l'invio della pec dell'11.02.2024, contenente il prospetto dei compensi, ma che, anzi, non solo con pec del 15.02.2024 l'opponente aveva riscontrato la missiva nulla eccependo in merito agli individuati compensi o ai lavori eseguiti, ma che anche la stessa nota del 13.06.2024 di Parte_1 conteneva importi sostanzialmente coincidenti, salvo che per il ove l'odierno Controparte_2 opponente proponeva l'azzeramento degli onorari solo per consentire un margine del 15%; 2) che la tesi della gratuità della prestazione rispetto al era infondata e comunque Controparte_2 irrilevante, trattandosi peraltro di attività già interamente saldata;
3) che per il Condominio Oasi aveva svolto solo alcune attività, con richiesta di compenso a esse limitato e in parte già corrisposto;
4) che i rilievi in ordine all'incompletezza e alla lacunosità delle prestazioni risultavano generici e indeterminati e che la loro infondatezza era comprovata anche dall'assenza di alcuna contestazione prima dell'ingiunzione. L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la conversione del rito in quello semplificato e la concessione della provvisoria esecutività e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento di euro 196.451,70, oltre cassa, iva e interessi e spese;
in subordine, ha insistito per la condanna alla diversa somma come
3 accertata in corso di causa.
1.2 La causa, concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 25.02.2025 e rigettate le istanze istruttorie in quanto superflue, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Quanto al primo motivo di opposizione, deve ritenersi provato che tra le parti sia intercorso un rapporto d'opera professionale nel periodo ricompreso tra il 2022 e il 2023, avente a oggetto, in relazione a diversi cantieri gestiti dall'opponente nell'ambito del c.d. Superbonus, l'affidamento all'ing. dell'attività di progettazione, direzione lavori, effettuazione di rilievi, redazione della CP_1 documentazione relativa alla l. 10/1991, redazione degli attestati di prestazione energetica e svolgimento di incarichi di coordinatore della sicurezza per le fasi di progettazione ed esecuzione.
Premesso che la mancanza di un contratto scritto è irrilevante, non vigendo per il contratto d'opera professionale prescrizioni di forma, la prova deriva, da un lato, dalla mancanza di contestazione specifica da parte dell'opponente, dall'altro dal raffronto tra i prospetti economici relativi ai cantieri inviati dall'opponente e dall'opposta (doc. 5 e 10 fascicolo monitorio), laddove, nelle colonne denominate “commessa”, sono riportate le stesse denominazioni progettuali e gli stessi importi dei lavori.
Dal raffronto tra tali prospetti risulta altresì provata la determinazione del corrispettivo a favore dell'opposta nella misura del 10% dell'importo dei lavori eseguiti: sia nei conteggi inviati dall'ing. con pec dell'11.02.2024 (doc. 5 fascicolo monitorio) sia in quelli dell'e-mail del 13.06.2024 CP_1 dell'opponente (doc. 10 fascicolo monitorio) compare la colonna riportante la dicitura “Accordo Studio
10%”.
Ulteriore riprova di tale accordo è data, poi, dall'avvenuto pagamento di acconti, determinati proprio in ragione di tale percentuale.
2.1.2 A fronte di tali circostanze l'opponente non ha svolto alcuna replica o fornito spiegazione alternativa, limitandosi a sostenere che la pattuizione dei compensi fosse ancora oggetto di trattativa tra le parti.
Premesso che appare decisamente poco plausibile che l'attività fosse stata svolta, e in parte pagata, in assenza di un accordo economico, le allegazioni dell'opponente sul punto sono generiche e
4 inconsistenti.
Di fatto non viene neppure prospettata la discussione su una diversa percentuale o un diverso criterio di calcolo;
viene solo invocata la “gratuità” dell'attività relativa al in quanto Controparte_2
l'opposta risulterebbe proprietaria di un appartamento facente parte dell'immobile oggetto di intervento.
Il ragionamento dell'opponente è che i lavori edilizi sarebbero stati eseguiti anche nel suo interesse, con la conseguenza che il compenso non le sarebbe dovuto.
Detta tesi non trova alcun fondamento documentale, né giuridico: non risulta, infatti, prodotto alcun atto scritto, né invocato alcun elemento normativo o contrattuale che giustifichi l'esonero dal pagamento delle prestazioni professionali in ragione della sua qualità di proprietaria, peraltro di uno solo degli appartamenti del complesso.
L'unico riferimento a un'eventuale riduzione del compenso con riguardo al Controparte_2 risulta da una comunicazione via e-mail proveniente dall'opponente (doc. 3 parte opposta), in cui si legge che, “per arrivare al 15% di margine la progettazione deve andare a zero”, senza che vi sia prova alcuna dell'esistenza di un accordo delle parti in tal senso, né preventivo, né successivo.
Si tratta, cioè, di una semplice richiesta/proposta dell'opponente, cui però non risulta sia seguita l'accettazione della professionista.
2.2 Quanto al secondo motivo di opposizione, secondo cui le attività commissionate all'opposta sarebbero state in realtà svolte da un altro studio tecnico, chiamato a supplire alle lacune e agli errori dell'opposta, se è pur vero che, in caso di sollevata eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento, al debitore eccipiente è richiesta la sola allegazione dell'altrui inadempimento, gravando invece sul creditore la prova del suo esatto adempimento (cfr. ex multis Cass. n. 826 del 2015), tuttavia tale allegazione deve essere specifica, in conformità al disposto degli artt. 163 co. 3 n 4 e 167 co. 1
c.p.c, considerata anche la correlazione tra onere di contestazione e onere di allegazione (cfr. Cass. n.
10629 del 2024).
Nel caso di specie, le allegazioni dell'opponente, poste a sostegno dell'eccezione formulata, risultano del tutto generiche.
Le uniche doglianze specifiche e tempestivamente articolate, in citazione e prima memoria, riguardano
5 la redazione del Computo Metrico Estimativo (CME) per i cantieri Oasi e CP_3
A tali rilievi parte opposta ha tuttavia fornito un riscontro puntuale, precisando di avere effettivamente eseguito solo alcune delle attività previste inizialmente, e di aver limitato conseguentemente la propria pretesa economica, applicando una percentuale ridotta del 3,5% anziché quella del 10%. Tale circostanza trova conferma nel prospetto redatto dall'ing. laddove, nella colonna “note”, è CP_1 riportata la dicitura “costo studio 3,5%” (doc. 5 fascicolo monitorio), percentuale che si ritrova anche nel prospetto inviato dall'opponente, che anzi per il condominio indica una maggior CP_3 percentuale, del 6%.
Quanto agli altri inadempimenti, in seconda memoria ha precisato che gli errori Parte_1 commessi dall'opposta l'avrebbero costretta a incaricare un diverso consulente per un'attività di verifica documentale e correzione, con un conseguente danno emergente pari a euro 84.901,07, mai prima dedotto e comunque senza che fosse mai stata formulata una domanda risarcitoria o anche solo eccepito in compensazione un credito risarcitorio. Non vi è allegazione specifica, né tantomeno prova, né del conferimento di incarico, né del pagamento di detta somma.
Sempre in seconda memoria l'opponente ha poi redatto uno schema, indicando le pratiche oggetto di contestazione, senza tuttavia dire, per tali pratiche, quali sarebbero le contestazioni, limitandosi a sostenere, a pagina 3 di detta memoria, che “E' sufficiente prendere visione dei documenti che si allegano con le presenti memorie per capire come lo svolgimento dell'attività da parte della odierna opposta sia stato caratterizzato da continue mancanze e lacune che hanno inevitabilmente inficiato sulla correttezza dell'adempimento….Esaminando i documenti emerge come le pratiche affidate all'Ing. siano affette da lacune documentali (e si aggiunge, in diversi casi sostanziali) per le CP_1 quali di volta in volta, in maniera continuativa, veniva richiesto conferma o in diversi casi addirittura aiuto nella compilazione della documentazione o nel caricamento sulla piattaforma alla Società di informatica e ingegneria incaricata da . Pt_1
Trattasi tuttavia di documentazione che la scrivente non ha l'onere di esaminare, in difetto di specifiche e puntuali allegazioni.
Nono solo l'opponente sostiene di aver prodotto 180 documenti, quando poi dall'esame del fascicolo risultano allegati alla memoria solo i documenti da 001 a 051, senza neppure un elenco, ma soprattutto
6 è principio consolidato quello per cui la parte che produce documenti ha l'onere di specificarne il contenuto e di indicarne il collegamento logico e fattuale con i fatti dedotti, non potendo il giudice essere chiamato a svolgere un'attività esplorativa o ricostruttiva che spetta alla parte stessa (cfr. ex multis Cass. 1103 del 2020; Cass. 30607 del 2018).
La sola produzione documentale non può, infatti, sopperire al difetto di allegazione, essendo indispensabile che i documenti siano specificamente richiamati e coordinati con le difese svolte, in modo tale che il contraddittorio e il diritto di difesa possano essere effettivamente esercitati (cfr. Cass.
30607 del 2018; Cass. 8304 del 1990).
L'onere di allegazione, invero, richiede non solo la chiara indicazione dei fatti, ma anche che essi siano sostenuti da un corredo documentale coerente, ordinato e logicamente connesso alle difese, altrimenti l'onere probatorio non può dirsi assolto e, in difetto, si verifica una traslazione del rischio della mancata individuazione della prova su parte eccipiente, con conseguente inammissibilità della domanda stessa.
Infine, l'eccezione di inadempimento deve ritenersi altresì contraria a buona fede, nella misura in cui nessuna contestazione specifica all'operato dell'ing. e alle sue richieste di pagamento era CP_1 pervenuta prima dell'introduzione del giudizio (Cass. sent. 36295 del 2023 “in tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto”).
2.3 Quanto, infine, all'ultimo motivo di opposizione, anche sul punto l'opposta ha replicato puntualmente, sia in ordine al pagamento degli acconti, superiori a quelli conteggiati nel prospetto perché comprensivi anche di cantieri ivi non indicati, sia alla fattura n. 2 del 2023, che reca importo inferiore a quello del prospetto perché mera fattura di acconto.
3. In conclusione l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti difensivi
7 conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1599/2024 Parte_1 del Tribunale di Padova che per l'effetto conferma.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1 euro 9.142,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 24 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5054/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. EDOARDO Parte_1 P.IVA_1
PANUNZIO
ATTORE contro
(C.F. ), difesa dall'avv. MARCO ANTONIO DAL Controparte_1 C.F._1
BEN
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte_1
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria azione ed eccezione respinta, per le ragioni in narrativa esposte, revocare il decreto ingiuntivo opposto e nel merito rigettare la domanda avanzata da controparte per le ragioni in fatto e diritto esposte nella superiore narrativa, e per l'effetto dichiarare che il credito per cui controparte intende agire non è dovuto.
Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Email_1
Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto indimostrata e infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto opposto n. 1599/24 RG del Tribunale di Padova;
in ogni caso condannare l'attrice opponente al pagamento della somma imponibile di euro 196.451,70 oltre cassa e iva, e oltre interessi dalla domanda, ovvero in subordine alla diversa somma che fosse ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio di merito e della procedura monitoria.
In via istruttoria: per scrupolo si insiste per l'ammissione delle prove dedotte nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. non ammesse che di seguito si trascrivono:
1) “Vero che il Sig. ha ricevuto in data 20 maggio 2024 dal sig. Rudi Bison di Testimone_1 [...] la tabella contenete la contabilità dei rapporti tra la stessa e l'ing. al Pt_1 Parte_1 CP_1
31.03.2024, e che ha trasmesso tale prospetto all'ing. dapprima con email del 22 Controparte_1 maggio 2024 e poi con email del 13 giugno 2024, come risulta dal documento n. 10 del fascicolo monitorio che si esibisce al testimone chiedendone la verifica”;
2) “Vero che l'email del 05 febbraio 2024 dell'Ing. recava in allegato la tabella di cui al Tes_2 documento n. 4 allegato al ricorso monitorio che si esibisce al testimone”. Si indicano come testimoni il dott. di Bassano del Grappa su entrambi i capitoli;
il Sig. sui Testimone_3 Testimone_1 capitoli 1 e 2 e dell'Ing. sul capitolo 2, presso Tes_2 Parte_1
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si è opposta al decreto ingiuntivo notificatole da per il Parte_1 Controparte_1 pagamento di € 196.451,70 a titolo di compensi professionali 1) eccependo il difetto di prova scritta, non essendovi alcuna pattuizione sugli onorari, e deducendo al contrario l'esistenza di trattative tra le parti per la determinazione del compenso, in ragione del fatto che uno degli interventi edilizi riguardava un immobile di proprietà della professionista ( ; 2) deducendo errori Controparte_2
e lacune nella documentazione versata nella piattaforma informatica costituente lo strumento di scambio dei documenti tecnici inerenti gli interventi edilizi, che l'hanno costretta a rivolgersi ad altri professionisti e società di ingegneria e in particolare la mancata redazione del CME per il Condominio
Oasi e il nonché 3) contraddizioni numeriche tra prospetto economico e parcelle Controparte_3 in atti, concludendo per la revoca dell'ingiunzione.
1.1 Si è costituita eccependo 1) che nessuna contestazione le era stata mossa dopo Controparte_1
l'invio della pec dell'11.02.2024, contenente il prospetto dei compensi, ma che, anzi, non solo con pec del 15.02.2024 l'opponente aveva riscontrato la missiva nulla eccependo in merito agli individuati compensi o ai lavori eseguiti, ma che anche la stessa nota del 13.06.2024 di Parte_1 conteneva importi sostanzialmente coincidenti, salvo che per il ove l'odierno Controparte_2 opponente proponeva l'azzeramento degli onorari solo per consentire un margine del 15%; 2) che la tesi della gratuità della prestazione rispetto al era infondata e comunque Controparte_2 irrilevante, trattandosi peraltro di attività già interamente saldata;
3) che per il Condominio Oasi aveva svolto solo alcune attività, con richiesta di compenso a esse limitato e in parte già corrisposto;
4) che i rilievi in ordine all'incompletezza e alla lacunosità delle prestazioni risultavano generici e indeterminati e che la loro infondatezza era comprovata anche dall'assenza di alcuna contestazione prima dell'ingiunzione. L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la conversione del rito in quello semplificato e la concessione della provvisoria esecutività e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento di euro 196.451,70, oltre cassa, iva e interessi e spese;
in subordine, ha insistito per la condanna alla diversa somma come
3 accertata in corso di causa.
1.2 La causa, concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 25.02.2025 e rigettate le istanze istruttorie in quanto superflue, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Quanto al primo motivo di opposizione, deve ritenersi provato che tra le parti sia intercorso un rapporto d'opera professionale nel periodo ricompreso tra il 2022 e il 2023, avente a oggetto, in relazione a diversi cantieri gestiti dall'opponente nell'ambito del c.d. Superbonus, l'affidamento all'ing. dell'attività di progettazione, direzione lavori, effettuazione di rilievi, redazione della CP_1 documentazione relativa alla l. 10/1991, redazione degli attestati di prestazione energetica e svolgimento di incarichi di coordinatore della sicurezza per le fasi di progettazione ed esecuzione.
Premesso che la mancanza di un contratto scritto è irrilevante, non vigendo per il contratto d'opera professionale prescrizioni di forma, la prova deriva, da un lato, dalla mancanza di contestazione specifica da parte dell'opponente, dall'altro dal raffronto tra i prospetti economici relativi ai cantieri inviati dall'opponente e dall'opposta (doc. 5 e 10 fascicolo monitorio), laddove, nelle colonne denominate “commessa”, sono riportate le stesse denominazioni progettuali e gli stessi importi dei lavori.
Dal raffronto tra tali prospetti risulta altresì provata la determinazione del corrispettivo a favore dell'opposta nella misura del 10% dell'importo dei lavori eseguiti: sia nei conteggi inviati dall'ing. con pec dell'11.02.2024 (doc. 5 fascicolo monitorio) sia in quelli dell'e-mail del 13.06.2024 CP_1 dell'opponente (doc. 10 fascicolo monitorio) compare la colonna riportante la dicitura “Accordo Studio
10%”.
Ulteriore riprova di tale accordo è data, poi, dall'avvenuto pagamento di acconti, determinati proprio in ragione di tale percentuale.
2.1.2 A fronte di tali circostanze l'opponente non ha svolto alcuna replica o fornito spiegazione alternativa, limitandosi a sostenere che la pattuizione dei compensi fosse ancora oggetto di trattativa tra le parti.
Premesso che appare decisamente poco plausibile che l'attività fosse stata svolta, e in parte pagata, in assenza di un accordo economico, le allegazioni dell'opponente sul punto sono generiche e
4 inconsistenti.
Di fatto non viene neppure prospettata la discussione su una diversa percentuale o un diverso criterio di calcolo;
viene solo invocata la “gratuità” dell'attività relativa al in quanto Controparte_2
l'opposta risulterebbe proprietaria di un appartamento facente parte dell'immobile oggetto di intervento.
Il ragionamento dell'opponente è che i lavori edilizi sarebbero stati eseguiti anche nel suo interesse, con la conseguenza che il compenso non le sarebbe dovuto.
Detta tesi non trova alcun fondamento documentale, né giuridico: non risulta, infatti, prodotto alcun atto scritto, né invocato alcun elemento normativo o contrattuale che giustifichi l'esonero dal pagamento delle prestazioni professionali in ragione della sua qualità di proprietaria, peraltro di uno solo degli appartamenti del complesso.
L'unico riferimento a un'eventuale riduzione del compenso con riguardo al Controparte_2 risulta da una comunicazione via e-mail proveniente dall'opponente (doc. 3 parte opposta), in cui si legge che, “per arrivare al 15% di margine la progettazione deve andare a zero”, senza che vi sia prova alcuna dell'esistenza di un accordo delle parti in tal senso, né preventivo, né successivo.
Si tratta, cioè, di una semplice richiesta/proposta dell'opponente, cui però non risulta sia seguita l'accettazione della professionista.
2.2 Quanto al secondo motivo di opposizione, secondo cui le attività commissionate all'opposta sarebbero state in realtà svolte da un altro studio tecnico, chiamato a supplire alle lacune e agli errori dell'opposta, se è pur vero che, in caso di sollevata eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento, al debitore eccipiente è richiesta la sola allegazione dell'altrui inadempimento, gravando invece sul creditore la prova del suo esatto adempimento (cfr. ex multis Cass. n. 826 del 2015), tuttavia tale allegazione deve essere specifica, in conformità al disposto degli artt. 163 co. 3 n 4 e 167 co. 1
c.p.c, considerata anche la correlazione tra onere di contestazione e onere di allegazione (cfr. Cass. n.
10629 del 2024).
Nel caso di specie, le allegazioni dell'opponente, poste a sostegno dell'eccezione formulata, risultano del tutto generiche.
Le uniche doglianze specifiche e tempestivamente articolate, in citazione e prima memoria, riguardano
5 la redazione del Computo Metrico Estimativo (CME) per i cantieri Oasi e CP_3
A tali rilievi parte opposta ha tuttavia fornito un riscontro puntuale, precisando di avere effettivamente eseguito solo alcune delle attività previste inizialmente, e di aver limitato conseguentemente la propria pretesa economica, applicando una percentuale ridotta del 3,5% anziché quella del 10%. Tale circostanza trova conferma nel prospetto redatto dall'ing. laddove, nella colonna “note”, è CP_1 riportata la dicitura “costo studio 3,5%” (doc. 5 fascicolo monitorio), percentuale che si ritrova anche nel prospetto inviato dall'opponente, che anzi per il condominio indica una maggior CP_3 percentuale, del 6%.
Quanto agli altri inadempimenti, in seconda memoria ha precisato che gli errori Parte_1 commessi dall'opposta l'avrebbero costretta a incaricare un diverso consulente per un'attività di verifica documentale e correzione, con un conseguente danno emergente pari a euro 84.901,07, mai prima dedotto e comunque senza che fosse mai stata formulata una domanda risarcitoria o anche solo eccepito in compensazione un credito risarcitorio. Non vi è allegazione specifica, né tantomeno prova, né del conferimento di incarico, né del pagamento di detta somma.
Sempre in seconda memoria l'opponente ha poi redatto uno schema, indicando le pratiche oggetto di contestazione, senza tuttavia dire, per tali pratiche, quali sarebbero le contestazioni, limitandosi a sostenere, a pagina 3 di detta memoria, che “E' sufficiente prendere visione dei documenti che si allegano con le presenti memorie per capire come lo svolgimento dell'attività da parte della odierna opposta sia stato caratterizzato da continue mancanze e lacune che hanno inevitabilmente inficiato sulla correttezza dell'adempimento….Esaminando i documenti emerge come le pratiche affidate all'Ing. siano affette da lacune documentali (e si aggiunge, in diversi casi sostanziali) per le CP_1 quali di volta in volta, in maniera continuativa, veniva richiesto conferma o in diversi casi addirittura aiuto nella compilazione della documentazione o nel caricamento sulla piattaforma alla Società di informatica e ingegneria incaricata da . Pt_1
Trattasi tuttavia di documentazione che la scrivente non ha l'onere di esaminare, in difetto di specifiche e puntuali allegazioni.
Nono solo l'opponente sostiene di aver prodotto 180 documenti, quando poi dall'esame del fascicolo risultano allegati alla memoria solo i documenti da 001 a 051, senza neppure un elenco, ma soprattutto
6 è principio consolidato quello per cui la parte che produce documenti ha l'onere di specificarne il contenuto e di indicarne il collegamento logico e fattuale con i fatti dedotti, non potendo il giudice essere chiamato a svolgere un'attività esplorativa o ricostruttiva che spetta alla parte stessa (cfr. ex multis Cass. 1103 del 2020; Cass. 30607 del 2018).
La sola produzione documentale non può, infatti, sopperire al difetto di allegazione, essendo indispensabile che i documenti siano specificamente richiamati e coordinati con le difese svolte, in modo tale che il contraddittorio e il diritto di difesa possano essere effettivamente esercitati (cfr. Cass.
30607 del 2018; Cass. 8304 del 1990).
L'onere di allegazione, invero, richiede non solo la chiara indicazione dei fatti, ma anche che essi siano sostenuti da un corredo documentale coerente, ordinato e logicamente connesso alle difese, altrimenti l'onere probatorio non può dirsi assolto e, in difetto, si verifica una traslazione del rischio della mancata individuazione della prova su parte eccipiente, con conseguente inammissibilità della domanda stessa.
Infine, l'eccezione di inadempimento deve ritenersi altresì contraria a buona fede, nella misura in cui nessuna contestazione specifica all'operato dell'ing. e alle sue richieste di pagamento era CP_1 pervenuta prima dell'introduzione del giudizio (Cass. sent. 36295 del 2023 “in tema di eccezione di inadempimento, nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea esecuzione del contratto”).
2.3 Quanto, infine, all'ultimo motivo di opposizione, anche sul punto l'opposta ha replicato puntualmente, sia in ordine al pagamento degli acconti, superiori a quelli conteggiati nel prospetto perché comprensivi anche di cantieri ivi non indicati, sia alla fattura n. 2 del 2023, che reca importo inferiore a quello del prospetto perché mera fattura di acconto.
3. In conclusione l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti difensivi
7 conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1599/2024 Parte_1 del Tribunale di Padova che per l'effetto conferma.
Condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1 euro 9.142,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 24 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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