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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Elisa Gaiani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cormano, via Po n.
13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
1. Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche Per_1 ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre.
Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio.
Gli altri due figli e , rispettivamente di anni 23 e 20, si alterneranno presso l'una e l'altra Per_2 Per_3 abitazione dei genitori, concordando direttamente con questi le modalità di visita e mantenendo la loro residenza anagrafica a ER GN via Donatori del sangue n. 5.
2. Il sig. potrà vedere e tenere con sé prelevandolo dall'abitazione Parte_2 Per_1 materna/scuola e ivi riaccompagnandolo al termine della visita, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 19.00 sino alla domenica sera alle ore 21.30
- il martedì e il giovedì dalle ore 18.30/19.00 sino alle ore 21.30.
Attesa la concreta previsione di pensionamento del sig. entro la fine dell'anno 2026, le parti Parte_2 concordano che, successivamente all'avvenuto effettivo pensionamento del sig. il collocamento di Pt_2
divenga paritario secondo le seguenti modalità: Per_1
- trascorrerà con l'uno o l'altro genitore a settimane alternate il lunedì dall'orario di uscita scolastica Per_1 sino al martedì mattina, orario di ingresso scolastico e il weekend dal venerdì pomeriggio, orario di uscita scolastica, sino al lunedì mattina, orario di ingresso scolastico;
- nella settimana il cui weekend è di competenza materna, starà col padre dal martedì pomeriggio, Per_1 orario di uscita scolastica, sino al venerdì mattina, orario di ingresso scolastico ed analoghe visite infrasettimanali spetteranno alla mamma nella settimana il cui weekend sarà di spettanza paterna.
Le modalità di visita di e saranno invece direttamente concordate da questi ultimi con i Per_3 Per_2 genitori.
Il sig. potrà tenere con sé i figli anche nei seguenti ulteriori periodi: Pt_2
- nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, ed analogo periodo verrà trascorso dai figli con la mamma.
A tal fine le parti si comunicheranno, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelto, comunicandosi i relativi recapiti.
In caso di disaccordo sul periodo prevarrà la scelta materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari.
- Nel periodo natalizio alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 31 oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, ferma restando l'alternanza della giornata del Natale, dalle ore 9.00 alle ore 22.30, o della Vigilia dalle ore 9.00 con pernotto sino alle ore 9 del giorno successivo.
pagina 2 di 8 - Ad anni alterni nella giornata di Pasqua, con i giorni di vacanza antecedenti o di Lunedì Santo con i giorni di vacanza successivi.
- Ponti ed altre vacanze scolastiche ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore.
Le parti potranno, d'intesa tra loro e con congruo preavviso di almeno due giorni, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni ed esigenze dei figli.
3. L'abitazione coniugale con arredi e sue pertinenze sita in ER Du-gnano via Donatori del Sangue 5
(identificata catastalmente presso il NCEU di ER GN al foglio 20, mappale 380, sub. 2, cat. A7 e box al foglio 20, map. 380, sub. 3, cat, C6) di cui i coniugi sono compro-prietari in pari misura, rimarrà nella disponibilità del sig. il quale si impegna ad acquistare, e la sig.ra Parte_2 Parte_1 si impegna a vendere, la quota immobiliare dell'altro coniuge al prezzo tra loro concordato in euro
200.000,00=.
Detto importo verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra con le seguenti modalità: Pt_2 Pt_1
- quanto ad euro 25.000,00= verrà versato entro il 30.11.2025 mediante bonifico bancario intestato a Pt_1
IBAN [...];
[...]
- quanto ad euro 150.000,00= verrà versato entro il 30 maggio 2026 mediante bonifico bancario alle coordinate di cui sopra;
- quanto ad euro 25.000,00= verrà versato entro il 30.09.2026 mediante bonifico bancario alle coordinate di cui sopra.
L'atto pubblico di compravendita verrà stipulato entro la data del 30 settembre 2026 dinanzi a notaio scelto a cura e spese del sig. , al quale farà carico ogni spesa annessa e connessa al predetto Parte_2 trasferimento immobiliare.
4. Tutti i mobili che arredano la casa familiare in ER GN via Donatori del Sangue 5 diverranno di proprietà esclusiva del sig. , previo pagamento alla sig.ra dell'importo di Parte_2 Parte_1 euro 6.000,00= a titolo di corrispettivo.
Detto importo sarà versato alla sig.ra entro la data del 30 maggio 2026 a mezzo bonifico bancario. Pt_1
5. La sig.ra lascerà la casa familiare entro la data del 30 luglio 2026, asportando ogni effetto e bene Pt_1 personale proprio e del figlio . Per_1
Sino alla data di effettivo escomio della sig.ra dalla casa familiare, le parti divideranno tra loro tutte Pt_1 le spese afferenti il mantenimento e la cura della famiglia con le medesime modalità attualmente in uso.
Successivamente al rilascio del predetto alloggio da parte della sig.ra , saranno a carico Parte_1 esclusivo del sig. le spese ordinarie, utenze, la tari ed oneri dell'abitazione familiare, mentre le spese di Pt_2 natura straordinaria gravanti sul predetto alloggio, da concordare, resteranno a carico dei coniugi in pari misura sino alla data della sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita di cui al precedente punto 3.
pagina 3 di 8 6. Successivamente al rilascio della casa familiare da parte della sig.ra e sino alla data di Parte_1 pensionamento effettivo del sig. quest'ultimo corrisponderà in favore della coniuge, in via anticipata Pt_2 ed en-tro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro 400,00=, rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento di e di Per_1
(euro 200,00= per ciascun figlio), quest'ultimo maggiorenne non ancora pienamente autosufficiente. Per_3
Successivamente all'attuazione del regime di collocamento alternato dei figli a seguito del pensionamento del sig. ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di loro competenza Pt_2
e pertanto nulla sarà dovuto l'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento indiretto di e Per_1
, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese di natura straordinaria di cui al successivo punto Per_3
8.
7. L'importo dell'assegno unico INPS, di circa euro 300,00=, attual-mente percepito dal sig. , Parte_2 rimarrà nella esclusiva disponi-bilità della signora , alla quale mensilmente il coniuge accrediterà Pt_1
l'assegno ricevuto dall'INPS.
Successivamente all'effettivo pensionamento del sig. e conseguente attuazione del regime di Pt_2 collocamento alternato dei figli, l'A.U sarà suddiviso tra le parti in pari misura.
8. I coniugi concorreranno in pari misura al pagamento di tutte le spese straordinarie da affrontare nell'interesse del figlio e di . Per_1 Per_3
Trattasi precisamente delle seguenti spese: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di emergenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, compresi i corsi di specializzazioni e master, corsi post universitari, per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet, calcolatrice scientifica) imposta dalla scuola ovvero connessa al pagina 4 di 8 programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) servizio di baby sitter sino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) nonché le relative spese per le trasferte;
d) spese per attività ludiche e ricreative ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc e tablet);
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9. Le parti continueranno a godere di tutte le detrazioni fiscali relative alle spese di ristrutturazione eseguite negli anni scorsi, con la medesima ripartizione attuata sino ad oggi.
Per quanto riguarda, invece, le detrazioni inerenti a future spese da affrontare nell'interesse di e Per_1
, esse verranno suddivise in pari misura, salvo eventuali diversi accordi tra le parti in ragione della Per_3 effettiva capienza fiscale di ciascuno.
pagina 5 di 8 10. Le autovetture FO CU (targata GA902WZ) e FO IE (targata EP255TF) intestate la prima al sig.
e la seconda alla sig.ra , resteranno definitivamente assegnate in proprietà e uso esclusivo al Pt_2 Pt_1 rispet-tivo coniuge intestatario senza obblighi di conguaglio a carico/favore dell'uno o dell'altro. Il Camper targato FN544RL, intestato al sig. e al di lui fratello, resta di proprietà e in suo esclusivo degli attuali Pt_2 intestatari.
11. Le parti, disponendo di redditi da lavoro sufficiente per le rispettive esigenze di mantenimento, nulla chiedono l'uno all'altro a tale titolo.
12. I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso Monte Dei Paschi di Siena entro
30 giorni dalla data di rilascio dell'abitazione coniugale da parte della signora , suddividendo in pari Pt_1 misura la giacenza ed assegnando a ciascun intestatario le polizze e fondi personali.
13. I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto del minore e carta di identità valida per l'espatrio.
14. Spese legali compensate.
15. Venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza.
16. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 6 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
14.5.2000 a ER GN;
- Dall'unione sono nati in data 7.3.2002, in data 31.3.2005 e in data 1.5.2019. Per_2 Per_3 Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 15.12.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 31.3.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , Per_3 Per_1
1.5.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21.11.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 14.5.2000 in ER GN, Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ER GN, per le annotazioni di legge
(atto n. 30 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
pagina 7 di 8 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
IA MI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato Elisa Gaiani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cormano, via Po n.
13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
1. Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche Per_1 ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre.
Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio.
Gli altri due figli e , rispettivamente di anni 23 e 20, si alterneranno presso l'una e l'altra Per_2 Per_3 abitazione dei genitori, concordando direttamente con questi le modalità di visita e mantenendo la loro residenza anagrafica a ER GN via Donatori del sangue n. 5.
2. Il sig. potrà vedere e tenere con sé prelevandolo dall'abitazione Parte_2 Per_1 materna/scuola e ivi riaccompagnandolo al termine della visita, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 19.00 sino alla domenica sera alle ore 21.30
- il martedì e il giovedì dalle ore 18.30/19.00 sino alle ore 21.30.
Attesa la concreta previsione di pensionamento del sig. entro la fine dell'anno 2026, le parti Parte_2 concordano che, successivamente all'avvenuto effettivo pensionamento del sig. il collocamento di Pt_2
divenga paritario secondo le seguenti modalità: Per_1
- trascorrerà con l'uno o l'altro genitore a settimane alternate il lunedì dall'orario di uscita scolastica Per_1 sino al martedì mattina, orario di ingresso scolastico e il weekend dal venerdì pomeriggio, orario di uscita scolastica, sino al lunedì mattina, orario di ingresso scolastico;
- nella settimana il cui weekend è di competenza materna, starà col padre dal martedì pomeriggio, Per_1 orario di uscita scolastica, sino al venerdì mattina, orario di ingresso scolastico ed analoghe visite infrasettimanali spetteranno alla mamma nella settimana il cui weekend sarà di spettanza paterna.
Le modalità di visita di e saranno invece direttamente concordate da questi ultimi con i Per_3 Per_2 genitori.
Il sig. potrà tenere con sé i figli anche nei seguenti ulteriori periodi: Pt_2
- nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi, ed analogo periodo verrà trascorso dai figli con la mamma.
A tal fine le parti si comunicheranno, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelto, comunicandosi i relativi recapiti.
In caso di disaccordo sul periodo prevarrà la scelta materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari.
- Nel periodo natalizio alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 31 oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, ferma restando l'alternanza della giornata del Natale, dalle ore 9.00 alle ore 22.30, o della Vigilia dalle ore 9.00 con pernotto sino alle ore 9 del giorno successivo.
pagina 2 di 8 - Ad anni alterni nella giornata di Pasqua, con i giorni di vacanza antecedenti o di Lunedì Santo con i giorni di vacanza successivi.
- Ponti ed altre vacanze scolastiche ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore.
Le parti potranno, d'intesa tra loro e con congruo preavviso di almeno due giorni, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni ed esigenze dei figli.
3. L'abitazione coniugale con arredi e sue pertinenze sita in ER Du-gnano via Donatori del Sangue 5
(identificata catastalmente presso il NCEU di ER GN al foglio 20, mappale 380, sub. 2, cat. A7 e box al foglio 20, map. 380, sub. 3, cat, C6) di cui i coniugi sono compro-prietari in pari misura, rimarrà nella disponibilità del sig. il quale si impegna ad acquistare, e la sig.ra Parte_2 Parte_1 si impegna a vendere, la quota immobiliare dell'altro coniuge al prezzo tra loro concordato in euro
200.000,00=.
Detto importo verrà corrisposto dal sig. alla sig.ra con le seguenti modalità: Pt_2 Pt_1
- quanto ad euro 25.000,00= verrà versato entro il 30.11.2025 mediante bonifico bancario intestato a Pt_1
IBAN [...];
[...]
- quanto ad euro 150.000,00= verrà versato entro il 30 maggio 2026 mediante bonifico bancario alle coordinate di cui sopra;
- quanto ad euro 25.000,00= verrà versato entro il 30.09.2026 mediante bonifico bancario alle coordinate di cui sopra.
L'atto pubblico di compravendita verrà stipulato entro la data del 30 settembre 2026 dinanzi a notaio scelto a cura e spese del sig. , al quale farà carico ogni spesa annessa e connessa al predetto Parte_2 trasferimento immobiliare.
4. Tutti i mobili che arredano la casa familiare in ER GN via Donatori del Sangue 5 diverranno di proprietà esclusiva del sig. , previo pagamento alla sig.ra dell'importo di Parte_2 Parte_1 euro 6.000,00= a titolo di corrispettivo.
Detto importo sarà versato alla sig.ra entro la data del 30 maggio 2026 a mezzo bonifico bancario. Pt_1
5. La sig.ra lascerà la casa familiare entro la data del 30 luglio 2026, asportando ogni effetto e bene Pt_1 personale proprio e del figlio . Per_1
Sino alla data di effettivo escomio della sig.ra dalla casa familiare, le parti divideranno tra loro tutte Pt_1 le spese afferenti il mantenimento e la cura della famiglia con le medesime modalità attualmente in uso.
Successivamente al rilascio del predetto alloggio da parte della sig.ra , saranno a carico Parte_1 esclusivo del sig. le spese ordinarie, utenze, la tari ed oneri dell'abitazione familiare, mentre le spese di Pt_2 natura straordinaria gravanti sul predetto alloggio, da concordare, resteranno a carico dei coniugi in pari misura sino alla data della sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita di cui al precedente punto 3.
pagina 3 di 8 6. Successivamente al rilascio della casa familiare da parte della sig.ra e sino alla data di Parte_1 pensionamento effettivo del sig. quest'ultimo corrisponderà in favore della coniuge, in via anticipata Pt_2 ed en-tro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro 400,00=, rivalutabile annualmente, a titolo di contributo al mantenimento di e di Per_1
(euro 200,00= per ciascun figlio), quest'ultimo maggiorenne non ancora pienamente autosufficiente. Per_3
Successivamente all'attuazione del regime di collocamento alternato dei figli a seguito del pensionamento del sig. ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di loro competenza Pt_2
e pertanto nulla sarà dovuto l'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento indiretto di e Per_1
, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese di natura straordinaria di cui al successivo punto Per_3
8.
7. L'importo dell'assegno unico INPS, di circa euro 300,00=, attual-mente percepito dal sig. , Parte_2 rimarrà nella esclusiva disponi-bilità della signora , alla quale mensilmente il coniuge accrediterà Pt_1
l'assegno ricevuto dall'INPS.
Successivamente all'effettivo pensionamento del sig. e conseguente attuazione del regime di Pt_2 collocamento alternato dei figli, l'A.U sarà suddiviso tra le parti in pari misura.
8. I coniugi concorreranno in pari misura al pagamento di tutte le spese straordinarie da affrontare nell'interesse del figlio e di . Per_1 Per_3
Trattasi precisamente delle seguenti spese: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di emergenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie, compresi i corsi di specializzazioni e master, corsi post universitari, per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet, calcolatrice scientifica) imposta dalla scuola ovvero connessa al pagina 4 di 8 programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
mensa scolastica.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) servizio di baby sitter sino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) nonché le relative spese per le trasferte;
d) spese per attività ludiche e ricreative ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc e tablet);
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
9. Le parti continueranno a godere di tutte le detrazioni fiscali relative alle spese di ristrutturazione eseguite negli anni scorsi, con la medesima ripartizione attuata sino ad oggi.
Per quanto riguarda, invece, le detrazioni inerenti a future spese da affrontare nell'interesse di e Per_1
, esse verranno suddivise in pari misura, salvo eventuali diversi accordi tra le parti in ragione della Per_3 effettiva capienza fiscale di ciascuno.
pagina 5 di 8 10. Le autovetture FO CU (targata GA902WZ) e FO IE (targata EP255TF) intestate la prima al sig.
e la seconda alla sig.ra , resteranno definitivamente assegnate in proprietà e uso esclusivo al Pt_2 Pt_1 rispet-tivo coniuge intestatario senza obblighi di conguaglio a carico/favore dell'uno o dell'altro. Il Camper targato FN544RL, intestato al sig. e al di lui fratello, resta di proprietà e in suo esclusivo degli attuali Pt_2 intestatari.
11. Le parti, disponendo di redditi da lavoro sufficiente per le rispettive esigenze di mantenimento, nulla chiedono l'uno all'altro a tale titolo.
12. I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso Monte Dei Paschi di Siena entro
30 giorni dalla data di rilascio dell'abitazione coniugale da parte della signora , suddividendo in pari Pt_1 misura la giacenza ed assegnando a ciascun intestatario le polizze e fondi personali.
13. I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto del minore e carta di identità valida per l'espatrio.
14. Spese legali compensate.
15. Venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza.
16. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 6 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
14.5.2000 a ER GN;
- Dall'unione sono nati in data 7.3.2002, in data 31.3.2005 e in data 1.5.2019. Per_2 Per_3 Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 15.12.2025, svoltasi con la trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 31.3.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , Per_3 Per_1
1.5.2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21.11.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o
[...] Parte_2 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 14.5.2000 in ER GN, Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di ER GN, per le annotazioni di legge
(atto n. 30 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
pagina 7 di 8 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
IA MI
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