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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/05/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1040/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE II CIVILE VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA N. 1040/2024 R.G.A.C.C.
- UDIENZA DEL 20/05/2025 -
Alle ore 13.52, dinanzi al Giudice Francesca Perlini, viene chiamata la causa in epigrafe indicata. Sono presenti:
- per la parte attore, l'Avv.Tacconi ;
- per la parte convenuta, nessuno compare.
L'Avv. Tacconi precisa le conclusioni come da prima memoria 171 ter cpc, discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il giudice sentita la parte presente si ritira in camera di consiglio per la decisione. Si dà atto che del presente verbale è stata data lettura in corso di redazione.
Verbale chiuso alle ore 13.55
Il giudice Dott. Francesca Perlini
pagina 1 di 16 Successivamente alle 14.10 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ANCONA Seconda Sezione Civile In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Perlini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG 1040/2024, decisa ex art. 281 sexies c.p.c., e promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Marco Tacconi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ancona, Piazza Kennedy n. 13
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Gino D. Grilli e dall'Avv. Giuseppina Venuti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Roma, P.le delle Belle Arti
n. 8
CONVENUTO
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 20.05.2025 il procuratore di parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale, da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 22.02.2024, la committente Parte_1
conviene in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'appaltatrice CP_1 pagina 2 di 16 al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento da ritardo Controparte_1
della consegna dei lavori pari a giorni 267, nonché la condanna della convenuta al pagamento di € 13.350,00 a titolo di penale da ritardo (contrattualmente pattuita all'art. 7 del contratto di appalto in € 50,00 giornalieri), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art.1284 comma 4 c.c., sino alla data dell'effettivo soddisfo. Nel merito, parte attrice adduce inoltre i vizi nell' esecuzione da parte della convenuta di alcune opere
(acquisto e posa in opera di un miscelatore doccia, modifica tubazione radiatore della cameretta e successivo rimontaggio) che l'attrice ha dovuto eseguire in autonomia, con esborso pari ad € 250,00 e pertanto chiede che la convenuta sia condannata al pagamento di tale importo a titolo di ripetizione.
La presente controversia trae origine dal contratto di appalto sottoscritto in data 14.01.2021
(all.2 parte attrice) con cui la committente incaricava la ditta Pt_1 Controparte_1
di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione relativi all'immobile sito in Ancona, Via
[...]
Tibaldi n. 1.
I lavori iniziavano il 15.02.2021 (all.3, 4 e 5 parte attrice), con consegna da effettuarsi contrattualmente entro 60 giorni lavorativi, (art. 6 del contratto allegato) e quindi entro il
10.05.2021.
La conclusione dei lavori avveniva in data 29.04.2022 (all.6 parte attrice) mentre la loro consegna, il collaudo e la verifica degli stessi in data 05.07.2022, (all.7 parte attrice).
La committente attrice diffidava la società convenuta in data 18/02/2022 (all.9 parte attrice), intimando la conclusione dei lavori ed il pagamento della penale maturata a quella data, non ricevendo riscontro.
Si costituisce in giudizio la convenuta , formulando le seguenti Controparte_1
eccezioni in via principale:
- il concorso dell'attore del ritardo, posto che la committente chiese alcune integrazioni al capitolato originario, che le venivano accordate attraverso la sottoscrizione di due preventivi extra (doc. 3 e 4 parte convenuta), in forza dei quali la committente si obbligava a Pt_1
corrispondere ulteriori € 4.181,06, e in forza dei quali veniva posticipata di 30 giorni lavorativi la data prevista contrattualmente per la consegna;
pagina 3 di 16 - l'inadempimento del pagamento del prezzo da parte della committente, ex art. 1460, posto che, sommando il compenso dovuto in forza del contratto di appalto a quello dovuto in forza dei preventivi extra capitolato, si rinviene la discrepanza tra quanto dovuto (€
18.000,00) e quanto corrisposto (€ 13.700,00 circa). Tale inadempimento del committente giustificava la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice, che veniva prontamente comunicata alla SI.ra (doc. 5 parte convenuta); Pt_1
- la rinuncia dell'attrice a percepire il risarcimento dei danni da ritardo, posto che tra le parti interveniva una scrittura privata nella quale si conveniva la conclusione delle opere entro e non oltre il 31.01.2022, derogando – senza applicazioni di penali – il termine finale di chiusura dei lavori (doc. 7 parte convenuta). In tale scrittura privata, oltre a concordare un diverso termine di consegna dei lavori, al punto d) i contraenti dichiaravano che “per responsabilità non riconducibile ad alcuna delle parti, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto di cui in premessa prevedono una data di conclusione successiva al 31.12.2021”. Stando alla tesi di parte convenuta tale scrittura impone che il dies ad quem, per il ritardo sia il 01.02.2022.
In via subordinata, parte convenuta eccepisce la riduzione del quantum dovuto a titolo di penale, chiedendo di: scomputare i 7 giorni di franchigia dal ritardo per come calcolato dalla committente in giorni 267; scomputare dal ritardo il tempo, pari ad ulteriori 30 giorni lavorativi, previsti per i lavori extra capitolato, come risultati dall'accordo sottoscritto da ambo le parti (doc. 3 parte convenuta); dare applicazione all'art. 1384 c.c. con conseguente riduzione della penale, posto che i ritardi denunciati dalla committente hanno ad oggetto prestazioni inizialmente non previste dal contratto, ma che hanno formato oggetto dello stesso solo in seguito ad integrazioni presenti nei preventivi extracapitolato.
Infine, parte convenuta eccepisce l'accettazione dell'opera da parte della committente da cui discende l'infondatezza della domanda di restituzione della somma di € 250,00, la quale afferisce a lavori di “posa in opera di miscelatore doccia e modifica tubazione” non inclusi in alcun preventivo.
Con la prima memoria 171 ter c.p.c. parte attrice contesta i fatti posti a fondamento delle eccezioni avverse, in particolare viene eccepita la produzione da parte di Controparte_1
di documentazione incompleta. Viene dunque prodotto per intero il doc. 15 da parte
[...]
pagina 4 di 16 attrice, corrispondente al doc. 4 di parte convenuta, al fine di dimostrare che le integrazioni al capitolato originario non hanno comportato alcuna posticipazione della data di consegna dei lavori prevista dal contratto, e che tale documento porta la data del 23/02/2022, successiva a quella in cui i lavori dovevano essere già conclusi (60 giorni dal febbraio 2021), dal momento che il documento in questione, denominato “asseverazione congruità delle spese e conformità fiscale” non costituisce integrazione del capitolato originario.
Quanto all'eccezione ex art. 1460 c.c. parte attrice asserisce che il documento n.5 di parte convenuta, denominato “comunicazione sospensione per inadempimento committente” è relativo ad una proforma pagata tempestivamente, ovvero il giorno successivo alla data di ricezione e tre giorni in anticipo rispetto alla minacciata sospensione dei lavori stessi, come da contabile di bonifico (all.16 parte attrice). Stando alla tesi di parte attrice, emetteva Controparte_1
una proforma il 12.03.2021, comunicandola alla committente tramite e-mail solo in data
26.03.2021, pertanto la committente effettuava il bonifico il giorno 27.03.2021, e la convenuta emetteva la fattura n. 9483 in data 30.03.2021 (all.17 parte attrice).
Quanto al doc. 7 di parte convenuta, la committente attrice eccepisce che lo stesso Pt_1
non contiene alcuna rinuncia alla clausola penale, prevedendo all'art. 4 la permanente vigenza delle disposizioni contrattuali;
in ogni caso eccepisce la nullità della clausola vessatoria per violazione del codice del consumo, posto che la stessa non è stata concordata tra le parti.
Infine, in merito al doc. 6 prodotto da in giudizio, parte attrice Controparte_1
eccepisce che il documento (verbale di collaudo) non reca la sottoscrizione della committente e che pertanto lo stesso non può avere alcun valore di rinuncia alla Pt_1
clausola penale o ai danni da ritardo.
Seguiva il deposito delle memorie ex art. 171 bis c.p.c. dalle parti. Alla prima udienza del
16.01.2025 nessuno compariva per , e lo scrivente giudice Controparte_1
ammetteva le prove testimoniali di parte attrice, la cui escussione avveniva all'udienza del
25.03.2025, all'esito della quale la causa veniva rinviata al 20.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 5 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Giova, innanzitutto, ricordare che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533)
Ebbene, nel caso che qui occupa parte attrice – committente - ha assolto pienamente Pt_1
l'onere probatorio allegando in maniera puntuale la fonte negoziale del proprio diritto, consistente nel contratto di appalto sottoscritto in data 14.01.2021 (all. 2 parte attrice), nonché l'inadempimento da ritardo della convenuta mediante la Controparte_1
produzione documentale in atti;
in particolare, è stata fornita da parte attrice la prova che i lavori hanno avuto inizio il 15.02.2021 (all.3, 4 e 5 parte attrice) – fatto peraltro incontestato tra le parti (doc. 8 parte convenuta) - con consegna da effettuarsi contrattualmente entro 60 giorni lavorativi, (art. 6 del contratto allegato, doc. 2 parte attrice)
e quindi entro il 10.05.2021.
La conclusione dei lavori avveniva in data 29.04.2022 (all.6 parte attrice) mentre la loro consegna, il collaudo e la verifica degli stessi solo in data 05.07.2022, come prova l' e-mail inviata dalla convenuta alla committente (all.7 parte attrice). Controparte_1 Pt_1
Ad ulteriore prova dell'inadempimento, nonostante l'onere della prova non gravasse su parte attrice, è stata prodotta in giudizio la PEC inviata in data 27.01.2022 dal Direttore dei
Lavori Ing. che tentando di mettersi in contatto con CP_2 Controparte_1
sede di Ancona, scriveva: “Al momento devono essere completate le seguenti lavorazioni, alcune individuate nella scheda ritocchi di settembre 2021:
1. sostituzione miscelatore doccia;
2. registrazione portone d'ingresso;
3. rimozione quadro elettrico di cantiere;
4. stuccatura del tubo di scarico del bidet;
5. rimozione radiatore della cameretta e successivo rimontaggio;
pagina 6 di 16 Inoltre chiedo se posso nel frattempo procedere con la chiusura dei lavori in comune o se è necessaria
l'emissione di ulteriore fattura. Ricordo che fino alla data di termine dei lavori l'appartamento non avrà il requisito di agibilità, pertanto, a cantiere in corso, il cliente non potrà abitarci.
Il cantiere risulta fermo da mesi, inoltre è impossibile avere notizie in quanto l'Ufficio Facile Ristrutturare di Ancona non risulta più reperibile nè telefonicamente, nè tramite whatsapp ed email.” (all. 8 parte attrice)
Lo stesso D.L. Ing. sentito in qualità testimone nel presente giudizio, confermava CP_2
in riferimento alla appaltatrice che “i lavori da questa compiuti Controparte_1
progredivano in modo molto lento per effettuare opere di bassa complessità” (verbale di udienza del
25.03.2025)
L'inadempimento da ritardo è stato dapprima tempestivamente contestato dall'attrice mediante pec del 18.02.2022 (all.9 parte attrice), con cui la committente ha diffidato ad adempiere la società convenuta nel termine di giorni 10, intimando la conclusione dei lavori ed il pagamento della penale maturata a quella data;
mediante la diffida vennero altresì contestati tempestivamente i vizi dell'appalto.
È stata prodotta in atti anche la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione della PEC di diffida della nei confronti di (all.ti 9a e 9b parte attrice), che Pt_1 Controparte_1
comprovano la data della diffida ad adempiere e la conoscenza della stessa da parte dell'odierna convenuta.
Detta diffida è rimasta priva di riscontro.
In secondo luogo, a rendere l'appaltatrice convenuta gravata dell'onere della prova di esatto e tempestivo adempimento è altresì il fatto che l'odierna attrice, committente, non ha mai accettato formalmente l'opera, né ha mai dichiarato nel verbale di consegna e chiusura dei lavori del 18.07.2022 (doc. 6 parte convenuta) che le lavorazioni appaltate fossero state ultimate entro i termini concordati tra le parti, posto che – come eccepito da parte attrice – il verbale in questione non reca la firma della committente in luogo della quale si Pt_1
rinviene una barratura del campo del modulo precompilato, che reca l'intestazione di
[...]
nonché unicamente la firma dell'appaltatrice. Controparte_1
pagina 7 di 16 Tanto premesso, occorre procedere con ordine all'analisi delle eccezioni formulate da parte convenuta volte a paralizzare la pretesa attorea. Controparte_1
Non coglie nel segno l'eccezione di concorso dell'attore nel ritardo, che parte convenuta allega producendo i doc. 3 e 4 di cui agli atti, ovvero i preventivi extra contratto che conterrebbero – stando alla tesi dell'appaltatrice - una proroga del termine di ulteriori 30 giorni lavorativi.
Dal primo documento n.3, preventivo del 09.03.2021, non emerge alcuna proroga del termine;
ed infatti il mero preventivo firmato dalla committente per accettazione non giustifica uno slittamento automatico del termine di conclusione dei lavori appaltati, posto che ciò è escluso dalla stessa lettera del contratto di appalto, avente forza di legge tra le parti a norma dell'art. 1372 c.c.
Il contratto di appalto per cui è causa, prevede espressamente all'art. 16 (doc. 2 parte attrice), rubricato “lavorazioni aggiuntive volontarie al capitolato”: “E' facoltà del committente richiedere solo ed esclusivamente lavorazioni aggiuntive (cd. “extra”) rispetto alle opere oggetto del contratto di appalto, le quali, in ogni caso, dovranno essere oggetto di espressa pattuizione tra le parti. Non è consentito al committente richiedere la sottrazione di opere già commissionate. Ove il Committente intenda richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di opere extra, egli dovrà comunicare tempestivamente all'Appaltatore le modifiche che intende apportare;
l'Appaltatore, a propria volta, verificherà preventivamente la fattibilità delle modifiche richieste e comunicherà al Committente le variazioni di prezzo e di tempistiche che tali modifiche potranno comportare. Tali variazioni di prezzo e di tempo dovranno essere accettate dal
Committente entro 3 giorni dalla loro ricezione. […] In ogni caso, il termine di consegna dei lavori si riterrà automaticamente prorogato del tempo occorso per individuare congiuntamente la nuova variante da apportare, nonché dei tempi necessari per la realizzazione delle ulteriori nuove opere accettate dal
Committente”. (doc. 2 parte attrice)
Ebbene, parte convenuta non ha fornito la prova di aver realizzato le modifiche extra capitolato, pertanto deve escludersi che vi sia stata proroga automatica del termine pari al tempo occorso per la realizzazione. Le modifiche extra capitolato risultano unicamente preventivate, e dal preventivo non emerge alcuna pattuizione espressa di proroga del termine di giorni 30, come invero sostenuto dalla convenuta nella comparsa di risposta. pagina 8 di 16 Conferma del fatto che le opere preventivate extra capitolato non vennero mai eseguite è pervenuta anche in sede di escussione testimoniale del SI. (a conoscenza Testimone_1
dei fatti per cui è causa in quanto marito della committente) “Il preventivo era di circa
€18.000,00 ma poi ne pagammo circa 13.500,00 perché quei lavori elencati nel capitolo ed inclusi nel preventivo vennero effettuati direttamente dalla committente.” (verbale di udienza del 25.03.2025).
Quanto al documento n. 4 prodotto da parte convenuta, occorre evidenziare che detto documento è stato prodotto in atti in maniera incompleta, risultando illeggibile la data.
Come correttamente eccepito da parte attrice, che ha a sua volta prodotto in atti il documento in questione (all.15 parte attrice), trattasi di preventivo che attiene non alla previsione di opere extra capitolato, bensì di spese relative ad adempimenti burocratici attinenti allo sconto in fattura del 50%, in particolare trattasi del “visto di conformità fiscale” e della “asseverazione congruità delle spese”. Il preventivo prodotto reca la data del 23.02.2022, successiva sia alla data prevista contrattualmente per la conclusione dei lavori, di 60 giorni lavorativi dall'inizio lavori del 15.02.2021 (quindi del 10.05.2021), sia alla prima diffida ad adempiere della SI.ra nei confronti dell'appaltatrice, del 18.02.2022. Pt_1
La prova che non si tratta di opere extra capitolato, bensì di spese per adempimenti burocratici legati al bonus fiscale, emerge altresì dalle dichiarazioni scritte dell' Ing. Per_1
a nome e per conto di , e mai disconosciute nel presente giudizio, nella Controparte_1
e-mail inviata al direttore di lavori Ing. ed al marito della committente, SI. CP_2
, in data 23.02.2022 (all. 14 parte attrice). Testimone_1
In ogni caso, anche dal documento n.4 prodotto da non si ricava quanto Controparte_1
dalla convenuta affermato, ovvero la previsione di ulteriori 30 giorni per il termine dei lavori, che non sono affatto indicati, né nel doc. 3, né nel doc. 4 di parte convenuta.
Neppure coglie nel segno l'eccezione ex art. 1460 c.c., mediante la quale parte convenuta tenta di giustificare il ritardo, producendo la comunicazione di cui al Controparte_1
doc. 5 di sospensione dei lavori per inadempimento del committente. La comunicazione consta in una PEC inviata in data 26.03.2021 dalla appaltatrice alla Controparte_1
Committente e relativa alla proforma n. 7442 del 12.03.2021 per la somma di € Pt_1
3.046,50 - proforma non prodotto agli atti del presente giudizio – nella quale si intimava il pagina 9 di 16 pagamento della somma entro i tre giorni successivi, pena la sospensione dei lavori. Parte attrice ha dimostrato che alcun inadempimento può dirsi imputabile alla committente per quanto attiene il pagamento del prezzo dell'appalto, avendo innanzitutto prodotto in sede di prima memoria 171 ter c.p.c. la prova contraria dell'avvenuto pagamento della proforma in questione, mediante bonifico datato 27.03.2021 (all. 16 parte attrice) per la somma di €
3.046,50. Parte attrice ha quindi fornito la piena prova del mancato decorso del termine di tre giorni e di aver saldato il pagamento in tempo utile ad evitare la sospensione dei lavori.
L'avvenuto pagamento è corroborato dalla produzione della fattura n. 9483 emessa da parte della convenuta in data 30.03.2021 (all 17 parte attrice). Controparte_1
In ogni caso, parte attrice ha fornito nel presente giudizio, mediante produzione contestuale all'atto di citazione, la prova del pagamento di tutte le fatture emesse in ragione dell'appalto da parte di (all.13 parte attrice). Controparte_1
L'eccezione è pertanto meritevole di rigetto.
Neppure può trovare accoglimento la tesi sostenuta dall'odierna convenuta di rinuncia da parte dell'attrice committente al danno da ritardo o alla clausola penale mediante sottoscrizione di scrittura privata in data 27.12.202, in virtù della disposizione seguente ivi contenuta : “i contraenti dichiarano che, per responsabilità non riconducibile ad alcuna delle parti, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto di cui in premessa prevedono una data di conclusione successiva al 31.12.2021” (doc. 7 parte convenuta).
In primo luogo, occorre sottolineare che la scrittura privata in questione non può essere interpretata ex art. 1362 c.c. in modo tale da includere una rinuncia della parte committente ai danni derivanti dal ritardo o alla clausola penale prevista nel contratto di appalto del
14.01.2021. Milita in tal senso, innanzitutto l'espressione letterale di cui all'art. 4 della scrittura medesima, in cui vengono fatte salve le pattuizioni contrattuali non espressamente derogate, laddove la clausola penale prevista all'art. 7 del contratto di appalto non viene espressamente derogata o rinunciata. La scrittura privata in questione è chiaramente rivolta
– come emerge dal tenore complessivo dell'atto ex art. 1366 c.c. – a consentire alla committente si avvalersi del beneficio dello sconto in fattura del 50% previsto nel Pt_1
contratto di appalto, nonostante il ritardo dell'appaltatore nella conclusione delle opere, pagina 10 di 16 ritardo che avrebbe comportato l'automatica decadenza dal beneficio. Le parti esprimono infatti nella premessa della scrittura (che è parte integrante del contratto ex art. 1 della scrittura medesima) di aderire alla interpretazione fornita dalla Amministrazione Finanziaria,
a mente della quale il beneficio fiscale dello sconto in fattura pari al 50% è applicabile anche alle spese sostenute mediante pagamento di bonifici parlanti entro il 31.12.2021, a fronte di fatture emesse in via anticipata dall'appaltatore entro tale data ed indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, purché le opere così fatturate siano compiute entro e non oltre il 31.02.2022.
È pertanto chiaro che la committente ha sottoscritto la scrittura privata al precipuo Pt_1
fine di non decadere dal beneficio fiscale e di non aggravare la posizione debitoria di
[...]
, con ciò agendo secondo la buona fede e correttezza nello svolgimento del CP_1
rapporto contrattuale, ex art. 1175 c.c.
Diversamente opinando, ovvero aderendo alla tesi di parte convenuta circa la rinuncia alla penale da ritardo da parte della committente, la disposizione della scrittura privata sarebbe inevitabilmente affetta da nullità, in quanto vessatoria nei confronti del consumatore
[...]
Parte_1
Deve sottolinearsi che l'interpretazione in questa sede fornita dalla convenuta
[...]
, circa lo slittamento del termine dell'appalto al 31.02.2022 con rinuncia alla CP_1
clausola penale da ritardo e del risarcimento dei danni da parte della committente, non solo non trova riscontro testuale nella scrittura privata prodotta in atti (doc. 7 parte convenuta), ma neppure consente la conservazione integrale della scrittura stessa, che come ritualmente eccepito dall'attrice sarebbe nulla per la parte relativa alla rinuncia della penale da ritardo, in quanto tale disposizione – laddove interpretata come rinuncia alla penale - è vessatoria in danno al consumatore, e quindi inefficace nei confronti della committente Pt_1
Peraltro, la qualità di consumatore della committente non è stata neppure contestata Pt_1
da parte della convenuta, e detta qualità – al pari di quella di professionista di
[...]
- emerge chiaramente dagli atti per cui è causa, in primis dal contratto di CP_1
appalto, sottoscritto tra l'impresa societaria appaltatrice e la committente persona fisica.
pagina 11 di 16 Pertanto, fermo restando che sia dall'interpretazione letterale ex. art 1362 c.c., che dal complesso dell'atto ex art. 1363 c.c. non emerge la volontà della committente di Pt_1
rinuncia alla clausola penale o ai danni da ritardo, in ogni caso tale interpretazione – ove condivisa – comporta in ogni caso l'accoglimento dell'eccezione di nullità di protezione ritualmente formulata da parte attrice secondo la previsione del Codice del Consumo all'art. 36, co.1, lett. b), con conseguente inefficacia della disposizione di rinuncia alla clausola penale contenuta nella scrittura privata ed attuazione della penale prevista all'art. 7 del contratto di appalto.
È chiaro, infatti, che interpretare le parole “i contraenti dichiarano che, per responsabilità non riconducibile ad alcuna delle parti, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto di cui in premessa prevedono una data di conclusione successiva al 31.12.2021” come rinuncia alla clausola penale da ritardo o al risarcimento dei danni, significa rendere la disposizione della scrittura privata perfettamente sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 36, co.2, lett.b) cod. cons. che recita:
"
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un 'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un 'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.”
A norma dell'art. 33 e ss. cod. cons. la clausola vessatoria in danno al consumatore è nulla a prescindere da qualsiasi sottoscrizione.
Parte convenuta non ha neppure fornito alcuna prova ai sensi dell'art. 34, commi 4 e 5, cod. cons., ovvero la prova idonea a paralizzare la nullità di protezione a favore del consumatore.
Non è stato infatti comprovato che il modulo precompilato in cui consta la scrittura privata
- ed in particolare la clausola che si presume vessatoria ex art. 33, co.2, lett.b) cod. cons - sia pagina 12 di 16 stato oggetto di trattativa tra il professionista e la committente Controparte_1 Pt_1
consumatrice.
Al contrario, in sede di escussione testimoniale del SI. è emersa la prova Testimone_1
che si trattasse di un modulo precompilato e che l'intenzione delle parti fosse quella di conservare il diritto al bonus fiscale, senza che fosse avvenuta trattativa alcuna in merito all'esonero di responsabilità della appaltatrice: “Ero insieme a mia moglie presso l'ufficio della quando le venne detto di firmare questo modulo. Le disse di firmare per avere diritto al bonus CP_1
essendosi giunti a dicembre 2021 ma mai le venne esposto il contenuto della clausola di esonero di responsabilità di cui alla lett.d).” (verbale di udienza del 25.03.2025)
In definitiva, trova piena applicazione nel caso di specie la clausola penale da ritardo contenuta nell'art. 7 del contratto di appalto (all. 2 parte attrice), la quale non può neppure dirsi eccessiva nel suo ammontare, pari ad € 50,00 giornalieri.
è pertanto tenuta a corrispondere la somma di € 13.350,00 a titolo di Controparte_1
penale contrattualmente prevista all'art. 7 del contratto, per giorni di ritardo della appaltatrice pari a 267, come da domanda, tenuto conto che l'attore ha correttamente scomputato dal calcolo dei giorni di ritardo sia i 7 giorni di tolleranza previsti contrattualmente all'art. 7, che i giorni festivi ed i giorni non lavorativi di sabato e domenica, nonché i seguenti periodi di sospensione del termine: “dal 10 al giorno 21 (compresi) di agosto di ciascun anno e dal giorno 20 dicembre al giorno 7 gennaio (compresi) di ciascun anno.” (art. 6 del contratto di appalto).
È meritevole di accoglimento anche la domanda di parte attrice di risarcimento del danno di
€ 250,00 per vizi derivanti dall'appalto, ed in particolare per vizi afferenti alla posa in opera di un miscelatore doccia e della tubazione del radiatore della cameretta.
Occorre ricordare che sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di vizi dell'appalto incide il momento di rilevazione e contestazione dei vizi “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata pagina 13 di 16 positivamente verificata, anche “per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.” (Cass. civ., sez. II, 09/08/2013, n.19146; cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
03/05/2019, n. 11748)
Come sopra evidenziato, l'odierna attrice non ha mai accettato formalmente l'opera, come dimostra sia il verbale di consegna e chiusura dei lavori del 18.07.2022 (doc. 6 parte convenuta) - che non reca la firma della committente - sia la tempestiva Pt_1
contestazione dei vizi di cui trattasi: mediante PEC inviata a in data Controparte_1
27.01.2022 dal Direttore dei Lavori Ing. (doc. 8 parte attrice), in cui i vizi oggetto CP_2
del risarcimento vengono puntualmente elencati, con l'indicazione che a detto inadempimento da parte dell'appaltatrice conseguiva l'impossibilità per la committente di ottenere l'abitabilità dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Infine, anche la diffida del legale della committente, PEC del 18.02.2022 (doc. 9, 9a e 9b parte attrice), dimostra la tempestiva contestazione dei vizi di cui trattasi, intervenuta nel momento in cui l'opera di trovava ancora nella disponibilità fisica e giuridica della appaltatrice . Controparte_1
Infine, parte Committente ha fornito la prova mediante fattura del 4.04.2022 (doc. 10 parte attrice) di aver commissionato ad altra società - la Idra Tech di Alves Musto Flavia s.r.l. -
l'opera di sostituzione del miscelatore doccia e della tubatura del radiatore della cameretta, che in questa sede intende ripetere.
Anche i testimoni escussi, Ing. e , hanno confermato che “la sig.ra CP_2 Testimone_1
ha ultimato autonomamente le seguenti opere, seppure di competenza della convenuta, Parte_1
nel dettaglio: acquisto e posa in opera di un miscelatore doccia;
modifica tubazione radiatore della cameretta
e successivo rimontaggio;
registrazione portone d'ingresso; rimozione quadro elettrico di cantiere;
stuccatura del tubo di scarico del bidet, rivolgendosi alla ditta Idra Tech di Alves Musto Flavia s.r.l. sostenendo esborsi diretti pari ad € 250,00” (verbale di udienza del 25.03.2025)
È peraltro meritevole di rigetto l'eccezione formulata da parte convenuta sul punto, la quale asserisce che le opere in oggetto non fossero rientranti nell'appalto. Le opere oggetto di pagina 14 di 16 contestazione rientrano nell'appalto, come dimostra il punto 11 del preventivo del
29.12.2020 di cui al contratto di appalto (doc. 2 parte attrice), trattandosi di vizi afferenti la posa in opera dell'impianto idraulico (miscelatore doccia e tubature del radiatore). Parte convenuta non ha assolto l'onere probatorio circa l'esatto Controparte_1
adempimento, non avendo allegato né provato di aver eseguito dette opere a regola d'arte.
Sulle somme dovute, di € 13.350,00 a titolo di penale, sono dovuti gli interessi legali maggiorati dalla domanda giudiziale al saldo, come espressamente richiesti da parte attrice ex art. 1284, co.4 c.c.
Quanto alla somma di € 250,00, in assenza di espressa richiesta ex art. 1284 c.4 c.c., sono dovuti gli interessi nella misura legale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano ex
DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) come da dispositivo, scaglione di riferimento da
€ da € 5.201,00 a € 26.000,00, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide, in parziale accoglimento del ricorso:
1) accerta e dichiara l'inadempimento da ritardo di giorni 267 nell'esecuzione dell'appalto da parte di e per l'effetto condanna Controparte_1 [...]
(C.F.: ) a pagare in favore di Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), la somma di € 13.350,00, oltre interessi
[...] C.F._1
legali maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) accerta e dichiara che ha omesso di eseguire i seguenti lavori: posa in Controparte_1
opera di un miscelatore doccia, modifica tubazione radiatore della cameretta e successivo rimontaggio, che l'attrice ha dovuto eseguire in autonomia, e per l'effetto condannare
(C.F.: ) a pagare a Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), la somma di € 250,00, oltre interessi legali.
[...] C.F._1
3) condanna (C.F.: ) al pagamento in Controparte_1 P.IVA_1
favore della attrice , (C.F. ) delle Parte_1 C.F._1
pagina 15 di 16 spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SEZIONE II CIVILE VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA N. 1040/2024 R.G.A.C.C.
- UDIENZA DEL 20/05/2025 -
Alle ore 13.52, dinanzi al Giudice Francesca Perlini, viene chiamata la causa in epigrafe indicata. Sono presenti:
- per la parte attore, l'Avv.Tacconi ;
- per la parte convenuta, nessuno compare.
L'Avv. Tacconi precisa le conclusioni come da prima memoria 171 ter cpc, discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, e dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il giudice sentita la parte presente si ritira in camera di consiglio per la decisione. Si dà atto che del presente verbale è stata data lettura in corso di redazione.
Verbale chiuso alle ore 13.55
Il giudice Dott. Francesca Perlini
pagina 1 di 16 Successivamente alle 14.10 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ANCONA Seconda Sezione Civile In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Perlini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG 1040/2024, decisa ex art. 281 sexies c.p.c., e promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Marco Tacconi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Ancona, Piazza Kennedy n. 13
ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Gino D. Grilli e dall'Avv. Giuseppina Venuti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Roma, P.le delle Belle Arti
n. 8
CONVENUTO
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 20.05.2025 il procuratore di parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e discusso la causa come da relativo verbale, da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 22.02.2024, la committente Parte_1
conviene in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'appaltatrice CP_1 pagina 2 di 16 al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento da ritardo Controparte_1
della consegna dei lavori pari a giorni 267, nonché la condanna della convenuta al pagamento di € 13.350,00 a titolo di penale da ritardo (contrattualmente pattuita all'art. 7 del contratto di appalto in € 50,00 giornalieri), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ai sensi dell'art.1284 comma 4 c.c., sino alla data dell'effettivo soddisfo. Nel merito, parte attrice adduce inoltre i vizi nell' esecuzione da parte della convenuta di alcune opere
(acquisto e posa in opera di un miscelatore doccia, modifica tubazione radiatore della cameretta e successivo rimontaggio) che l'attrice ha dovuto eseguire in autonomia, con esborso pari ad € 250,00 e pertanto chiede che la convenuta sia condannata al pagamento di tale importo a titolo di ripetizione.
La presente controversia trae origine dal contratto di appalto sottoscritto in data 14.01.2021
(all.2 parte attrice) con cui la committente incaricava la ditta Pt_1 Controparte_1
di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione relativi all'immobile sito in Ancona, Via
[...]
Tibaldi n. 1.
I lavori iniziavano il 15.02.2021 (all.3, 4 e 5 parte attrice), con consegna da effettuarsi contrattualmente entro 60 giorni lavorativi, (art. 6 del contratto allegato) e quindi entro il
10.05.2021.
La conclusione dei lavori avveniva in data 29.04.2022 (all.6 parte attrice) mentre la loro consegna, il collaudo e la verifica degli stessi in data 05.07.2022, (all.7 parte attrice).
La committente attrice diffidava la società convenuta in data 18/02/2022 (all.9 parte attrice), intimando la conclusione dei lavori ed il pagamento della penale maturata a quella data, non ricevendo riscontro.
Si costituisce in giudizio la convenuta , formulando le seguenti Controparte_1
eccezioni in via principale:
- il concorso dell'attore del ritardo, posto che la committente chiese alcune integrazioni al capitolato originario, che le venivano accordate attraverso la sottoscrizione di due preventivi extra (doc. 3 e 4 parte convenuta), in forza dei quali la committente si obbligava a Pt_1
corrispondere ulteriori € 4.181,06, e in forza dei quali veniva posticipata di 30 giorni lavorativi la data prevista contrattualmente per la consegna;
pagina 3 di 16 - l'inadempimento del pagamento del prezzo da parte della committente, ex art. 1460, posto che, sommando il compenso dovuto in forza del contratto di appalto a quello dovuto in forza dei preventivi extra capitolato, si rinviene la discrepanza tra quanto dovuto (€
18.000,00) e quanto corrisposto (€ 13.700,00 circa). Tale inadempimento del committente giustificava la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice, che veniva prontamente comunicata alla SI.ra (doc. 5 parte convenuta); Pt_1
- la rinuncia dell'attrice a percepire il risarcimento dei danni da ritardo, posto che tra le parti interveniva una scrittura privata nella quale si conveniva la conclusione delle opere entro e non oltre il 31.01.2022, derogando – senza applicazioni di penali – il termine finale di chiusura dei lavori (doc. 7 parte convenuta). In tale scrittura privata, oltre a concordare un diverso termine di consegna dei lavori, al punto d) i contraenti dichiaravano che “per responsabilità non riconducibile ad alcuna delle parti, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto di cui in premessa prevedono una data di conclusione successiva al 31.12.2021”. Stando alla tesi di parte convenuta tale scrittura impone che il dies ad quem, per il ritardo sia il 01.02.2022.
In via subordinata, parte convenuta eccepisce la riduzione del quantum dovuto a titolo di penale, chiedendo di: scomputare i 7 giorni di franchigia dal ritardo per come calcolato dalla committente in giorni 267; scomputare dal ritardo il tempo, pari ad ulteriori 30 giorni lavorativi, previsti per i lavori extra capitolato, come risultati dall'accordo sottoscritto da ambo le parti (doc. 3 parte convenuta); dare applicazione all'art. 1384 c.c. con conseguente riduzione della penale, posto che i ritardi denunciati dalla committente hanno ad oggetto prestazioni inizialmente non previste dal contratto, ma che hanno formato oggetto dello stesso solo in seguito ad integrazioni presenti nei preventivi extracapitolato.
Infine, parte convenuta eccepisce l'accettazione dell'opera da parte della committente da cui discende l'infondatezza della domanda di restituzione della somma di € 250,00, la quale afferisce a lavori di “posa in opera di miscelatore doccia e modifica tubazione” non inclusi in alcun preventivo.
Con la prima memoria 171 ter c.p.c. parte attrice contesta i fatti posti a fondamento delle eccezioni avverse, in particolare viene eccepita la produzione da parte di Controparte_1
di documentazione incompleta. Viene dunque prodotto per intero il doc. 15 da parte
[...]
pagina 4 di 16 attrice, corrispondente al doc. 4 di parte convenuta, al fine di dimostrare che le integrazioni al capitolato originario non hanno comportato alcuna posticipazione della data di consegna dei lavori prevista dal contratto, e che tale documento porta la data del 23/02/2022, successiva a quella in cui i lavori dovevano essere già conclusi (60 giorni dal febbraio 2021), dal momento che il documento in questione, denominato “asseverazione congruità delle spese e conformità fiscale” non costituisce integrazione del capitolato originario.
Quanto all'eccezione ex art. 1460 c.c. parte attrice asserisce che il documento n.5 di parte convenuta, denominato “comunicazione sospensione per inadempimento committente” è relativo ad una proforma pagata tempestivamente, ovvero il giorno successivo alla data di ricezione e tre giorni in anticipo rispetto alla minacciata sospensione dei lavori stessi, come da contabile di bonifico (all.16 parte attrice). Stando alla tesi di parte attrice, emetteva Controparte_1
una proforma il 12.03.2021, comunicandola alla committente tramite e-mail solo in data
26.03.2021, pertanto la committente effettuava il bonifico il giorno 27.03.2021, e la convenuta emetteva la fattura n. 9483 in data 30.03.2021 (all.17 parte attrice).
Quanto al doc. 7 di parte convenuta, la committente attrice eccepisce che lo stesso Pt_1
non contiene alcuna rinuncia alla clausola penale, prevedendo all'art. 4 la permanente vigenza delle disposizioni contrattuali;
in ogni caso eccepisce la nullità della clausola vessatoria per violazione del codice del consumo, posto che la stessa non è stata concordata tra le parti.
Infine, in merito al doc. 6 prodotto da in giudizio, parte attrice Controparte_1
eccepisce che il documento (verbale di collaudo) non reca la sottoscrizione della committente e che pertanto lo stesso non può avere alcun valore di rinuncia alla Pt_1
clausola penale o ai danni da ritardo.
Seguiva il deposito delle memorie ex art. 171 bis c.p.c. dalle parti. Alla prima udienza del
16.01.2025 nessuno compariva per , e lo scrivente giudice Controparte_1
ammetteva le prove testimoniali di parte attrice, la cui escussione avveniva all'udienza del
25.03.2025, all'esito della quale la causa veniva rinviata al 20.05.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 5 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Giova, innanzitutto, ricordare che “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533)
Ebbene, nel caso che qui occupa parte attrice – committente - ha assolto pienamente Pt_1
l'onere probatorio allegando in maniera puntuale la fonte negoziale del proprio diritto, consistente nel contratto di appalto sottoscritto in data 14.01.2021 (all. 2 parte attrice), nonché l'inadempimento da ritardo della convenuta mediante la Controparte_1
produzione documentale in atti;
in particolare, è stata fornita da parte attrice la prova che i lavori hanno avuto inizio il 15.02.2021 (all.3, 4 e 5 parte attrice) – fatto peraltro incontestato tra le parti (doc. 8 parte convenuta) - con consegna da effettuarsi contrattualmente entro 60 giorni lavorativi, (art. 6 del contratto allegato, doc. 2 parte attrice)
e quindi entro il 10.05.2021.
La conclusione dei lavori avveniva in data 29.04.2022 (all.6 parte attrice) mentre la loro consegna, il collaudo e la verifica degli stessi solo in data 05.07.2022, come prova l' e-mail inviata dalla convenuta alla committente (all.7 parte attrice). Controparte_1 Pt_1
Ad ulteriore prova dell'inadempimento, nonostante l'onere della prova non gravasse su parte attrice, è stata prodotta in giudizio la PEC inviata in data 27.01.2022 dal Direttore dei
Lavori Ing. che tentando di mettersi in contatto con CP_2 Controparte_1
sede di Ancona, scriveva: “Al momento devono essere completate le seguenti lavorazioni, alcune individuate nella scheda ritocchi di settembre 2021:
1. sostituzione miscelatore doccia;
2. registrazione portone d'ingresso;
3. rimozione quadro elettrico di cantiere;
4. stuccatura del tubo di scarico del bidet;
5. rimozione radiatore della cameretta e successivo rimontaggio;
pagina 6 di 16 Inoltre chiedo se posso nel frattempo procedere con la chiusura dei lavori in comune o se è necessaria
l'emissione di ulteriore fattura. Ricordo che fino alla data di termine dei lavori l'appartamento non avrà il requisito di agibilità, pertanto, a cantiere in corso, il cliente non potrà abitarci.
Il cantiere risulta fermo da mesi, inoltre è impossibile avere notizie in quanto l'Ufficio Facile Ristrutturare di Ancona non risulta più reperibile nè telefonicamente, nè tramite whatsapp ed email.” (all. 8 parte attrice)
Lo stesso D.L. Ing. sentito in qualità testimone nel presente giudizio, confermava CP_2
in riferimento alla appaltatrice che “i lavori da questa compiuti Controparte_1
progredivano in modo molto lento per effettuare opere di bassa complessità” (verbale di udienza del
25.03.2025)
L'inadempimento da ritardo è stato dapprima tempestivamente contestato dall'attrice mediante pec del 18.02.2022 (all.9 parte attrice), con cui la committente ha diffidato ad adempiere la società convenuta nel termine di giorni 10, intimando la conclusione dei lavori ed il pagamento della penale maturata a quella data;
mediante la diffida vennero altresì contestati tempestivamente i vizi dell'appalto.
È stata prodotta in atti anche la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione della PEC di diffida della nei confronti di (all.ti 9a e 9b parte attrice), che Pt_1 Controparte_1
comprovano la data della diffida ad adempiere e la conoscenza della stessa da parte dell'odierna convenuta.
Detta diffida è rimasta priva di riscontro.
In secondo luogo, a rendere l'appaltatrice convenuta gravata dell'onere della prova di esatto e tempestivo adempimento è altresì il fatto che l'odierna attrice, committente, non ha mai accettato formalmente l'opera, né ha mai dichiarato nel verbale di consegna e chiusura dei lavori del 18.07.2022 (doc. 6 parte convenuta) che le lavorazioni appaltate fossero state ultimate entro i termini concordati tra le parti, posto che – come eccepito da parte attrice – il verbale in questione non reca la firma della committente in luogo della quale si Pt_1
rinviene una barratura del campo del modulo precompilato, che reca l'intestazione di
[...]
nonché unicamente la firma dell'appaltatrice. Controparte_1
pagina 7 di 16 Tanto premesso, occorre procedere con ordine all'analisi delle eccezioni formulate da parte convenuta volte a paralizzare la pretesa attorea. Controparte_1
Non coglie nel segno l'eccezione di concorso dell'attore nel ritardo, che parte convenuta allega producendo i doc. 3 e 4 di cui agli atti, ovvero i preventivi extra contratto che conterrebbero – stando alla tesi dell'appaltatrice - una proroga del termine di ulteriori 30 giorni lavorativi.
Dal primo documento n.3, preventivo del 09.03.2021, non emerge alcuna proroga del termine;
ed infatti il mero preventivo firmato dalla committente per accettazione non giustifica uno slittamento automatico del termine di conclusione dei lavori appaltati, posto che ciò è escluso dalla stessa lettera del contratto di appalto, avente forza di legge tra le parti a norma dell'art. 1372 c.c.
Il contratto di appalto per cui è causa, prevede espressamente all'art. 16 (doc. 2 parte attrice), rubricato “lavorazioni aggiuntive volontarie al capitolato”: “E' facoltà del committente richiedere solo ed esclusivamente lavorazioni aggiuntive (cd. “extra”) rispetto alle opere oggetto del contratto di appalto, le quali, in ogni caso, dovranno essere oggetto di espressa pattuizione tra le parti. Non è consentito al committente richiedere la sottrazione di opere già commissionate. Ove il Committente intenda richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di opere extra, egli dovrà comunicare tempestivamente all'Appaltatore le modifiche che intende apportare;
l'Appaltatore, a propria volta, verificherà preventivamente la fattibilità delle modifiche richieste e comunicherà al Committente le variazioni di prezzo e di tempistiche che tali modifiche potranno comportare. Tali variazioni di prezzo e di tempo dovranno essere accettate dal
Committente entro 3 giorni dalla loro ricezione. […] In ogni caso, il termine di consegna dei lavori si riterrà automaticamente prorogato del tempo occorso per individuare congiuntamente la nuova variante da apportare, nonché dei tempi necessari per la realizzazione delle ulteriori nuove opere accettate dal
Committente”. (doc. 2 parte attrice)
Ebbene, parte convenuta non ha fornito la prova di aver realizzato le modifiche extra capitolato, pertanto deve escludersi che vi sia stata proroga automatica del termine pari al tempo occorso per la realizzazione. Le modifiche extra capitolato risultano unicamente preventivate, e dal preventivo non emerge alcuna pattuizione espressa di proroga del termine di giorni 30, come invero sostenuto dalla convenuta nella comparsa di risposta. pagina 8 di 16 Conferma del fatto che le opere preventivate extra capitolato non vennero mai eseguite è pervenuta anche in sede di escussione testimoniale del SI. (a conoscenza Testimone_1
dei fatti per cui è causa in quanto marito della committente) “Il preventivo era di circa
€18.000,00 ma poi ne pagammo circa 13.500,00 perché quei lavori elencati nel capitolo ed inclusi nel preventivo vennero effettuati direttamente dalla committente.” (verbale di udienza del 25.03.2025).
Quanto al documento n. 4 prodotto da parte convenuta, occorre evidenziare che detto documento è stato prodotto in atti in maniera incompleta, risultando illeggibile la data.
Come correttamente eccepito da parte attrice, che ha a sua volta prodotto in atti il documento in questione (all.15 parte attrice), trattasi di preventivo che attiene non alla previsione di opere extra capitolato, bensì di spese relative ad adempimenti burocratici attinenti allo sconto in fattura del 50%, in particolare trattasi del “visto di conformità fiscale” e della “asseverazione congruità delle spese”. Il preventivo prodotto reca la data del 23.02.2022, successiva sia alla data prevista contrattualmente per la conclusione dei lavori, di 60 giorni lavorativi dall'inizio lavori del 15.02.2021 (quindi del 10.05.2021), sia alla prima diffida ad adempiere della SI.ra nei confronti dell'appaltatrice, del 18.02.2022. Pt_1
La prova che non si tratta di opere extra capitolato, bensì di spese per adempimenti burocratici legati al bonus fiscale, emerge altresì dalle dichiarazioni scritte dell' Ing. Per_1
a nome e per conto di , e mai disconosciute nel presente giudizio, nella Controparte_1
e-mail inviata al direttore di lavori Ing. ed al marito della committente, SI. CP_2
, in data 23.02.2022 (all. 14 parte attrice). Testimone_1
In ogni caso, anche dal documento n.4 prodotto da non si ricava quanto Controparte_1
dalla convenuta affermato, ovvero la previsione di ulteriori 30 giorni per il termine dei lavori, che non sono affatto indicati, né nel doc. 3, né nel doc. 4 di parte convenuta.
Neppure coglie nel segno l'eccezione ex art. 1460 c.c., mediante la quale parte convenuta tenta di giustificare il ritardo, producendo la comunicazione di cui al Controparte_1
doc. 5 di sospensione dei lavori per inadempimento del committente. La comunicazione consta in una PEC inviata in data 26.03.2021 dalla appaltatrice alla Controparte_1
Committente e relativa alla proforma n. 7442 del 12.03.2021 per la somma di € Pt_1
3.046,50 - proforma non prodotto agli atti del presente giudizio – nella quale si intimava il pagina 9 di 16 pagamento della somma entro i tre giorni successivi, pena la sospensione dei lavori. Parte attrice ha dimostrato che alcun inadempimento può dirsi imputabile alla committente per quanto attiene il pagamento del prezzo dell'appalto, avendo innanzitutto prodotto in sede di prima memoria 171 ter c.p.c. la prova contraria dell'avvenuto pagamento della proforma in questione, mediante bonifico datato 27.03.2021 (all. 16 parte attrice) per la somma di €
3.046,50. Parte attrice ha quindi fornito la piena prova del mancato decorso del termine di tre giorni e di aver saldato il pagamento in tempo utile ad evitare la sospensione dei lavori.
L'avvenuto pagamento è corroborato dalla produzione della fattura n. 9483 emessa da parte della convenuta in data 30.03.2021 (all 17 parte attrice). Controparte_1
In ogni caso, parte attrice ha fornito nel presente giudizio, mediante produzione contestuale all'atto di citazione, la prova del pagamento di tutte le fatture emesse in ragione dell'appalto da parte di (all.13 parte attrice). Controparte_1
L'eccezione è pertanto meritevole di rigetto.
Neppure può trovare accoglimento la tesi sostenuta dall'odierna convenuta di rinuncia da parte dell'attrice committente al danno da ritardo o alla clausola penale mediante sottoscrizione di scrittura privata in data 27.12.202, in virtù della disposizione seguente ivi contenuta : “i contraenti dichiarano che, per responsabilità non riconducibile ad alcuna delle parti, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto di cui in premessa prevedono una data di conclusione successiva al 31.12.2021” (doc. 7 parte convenuta).
In primo luogo, occorre sottolineare che la scrittura privata in questione non può essere interpretata ex art. 1362 c.c. in modo tale da includere una rinuncia della parte committente ai danni derivanti dal ritardo o alla clausola penale prevista nel contratto di appalto del
14.01.2021. Milita in tal senso, innanzitutto l'espressione letterale di cui all'art. 4 della scrittura medesima, in cui vengono fatte salve le pattuizioni contrattuali non espressamente derogate, laddove la clausola penale prevista all'art. 7 del contratto di appalto non viene espressamente derogata o rinunciata. La scrittura privata in questione è chiaramente rivolta
– come emerge dal tenore complessivo dell'atto ex art. 1366 c.c. – a consentire alla committente si avvalersi del beneficio dello sconto in fattura del 50% previsto nel Pt_1
contratto di appalto, nonostante il ritardo dell'appaltatore nella conclusione delle opere, pagina 10 di 16 ritardo che avrebbe comportato l'automatica decadenza dal beneficio. Le parti esprimono infatti nella premessa della scrittura (che è parte integrante del contratto ex art. 1 della scrittura medesima) di aderire alla interpretazione fornita dalla Amministrazione Finanziaria,
a mente della quale il beneficio fiscale dello sconto in fattura pari al 50% è applicabile anche alle spese sostenute mediante pagamento di bonifici parlanti entro il 31.12.2021, a fronte di fatture emesse in via anticipata dall'appaltatore entro tale data ed indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, purché le opere così fatturate siano compiute entro e non oltre il 31.02.2022.
È pertanto chiaro che la committente ha sottoscritto la scrittura privata al precipuo Pt_1
fine di non decadere dal beneficio fiscale e di non aggravare la posizione debitoria di
[...]
, con ciò agendo secondo la buona fede e correttezza nello svolgimento del CP_1
rapporto contrattuale, ex art. 1175 c.c.
Diversamente opinando, ovvero aderendo alla tesi di parte convenuta circa la rinuncia alla penale da ritardo da parte della committente, la disposizione della scrittura privata sarebbe inevitabilmente affetta da nullità, in quanto vessatoria nei confronti del consumatore
[...]
Parte_1
Deve sottolinearsi che l'interpretazione in questa sede fornita dalla convenuta
[...]
, circa lo slittamento del termine dell'appalto al 31.02.2022 con rinuncia alla CP_1
clausola penale da ritardo e del risarcimento dei danni da parte della committente, non solo non trova riscontro testuale nella scrittura privata prodotta in atti (doc. 7 parte convenuta), ma neppure consente la conservazione integrale della scrittura stessa, che come ritualmente eccepito dall'attrice sarebbe nulla per la parte relativa alla rinuncia della penale da ritardo, in quanto tale disposizione – laddove interpretata come rinuncia alla penale - è vessatoria in danno al consumatore, e quindi inefficace nei confronti della committente Pt_1
Peraltro, la qualità di consumatore della committente non è stata neppure contestata Pt_1
da parte della convenuta, e detta qualità – al pari di quella di professionista di
[...]
- emerge chiaramente dagli atti per cui è causa, in primis dal contratto di CP_1
appalto, sottoscritto tra l'impresa societaria appaltatrice e la committente persona fisica.
pagina 11 di 16 Pertanto, fermo restando che sia dall'interpretazione letterale ex. art 1362 c.c., che dal complesso dell'atto ex art. 1363 c.c. non emerge la volontà della committente di Pt_1
rinuncia alla clausola penale o ai danni da ritardo, in ogni caso tale interpretazione – ove condivisa – comporta in ogni caso l'accoglimento dell'eccezione di nullità di protezione ritualmente formulata da parte attrice secondo la previsione del Codice del Consumo all'art. 36, co.1, lett. b), con conseguente inefficacia della disposizione di rinuncia alla clausola penale contenuta nella scrittura privata ed attuazione della penale prevista all'art. 7 del contratto di appalto.
È chiaro, infatti, che interpretare le parole “i contraenti dichiarano che, per responsabilità non riconducibile ad alcuna delle parti, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto di cui in premessa prevedono una data di conclusione successiva al 31.12.2021” come rinuncia alla clausola penale da ritardo o al risarcimento dei danni, significa rendere la disposizione della scrittura privata perfettamente sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 36, co.2, lett.b) cod. cons. che recita:
"
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un 'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un 'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.”
A norma dell'art. 33 e ss. cod. cons. la clausola vessatoria in danno al consumatore è nulla a prescindere da qualsiasi sottoscrizione.
Parte convenuta non ha neppure fornito alcuna prova ai sensi dell'art. 34, commi 4 e 5, cod. cons., ovvero la prova idonea a paralizzare la nullità di protezione a favore del consumatore.
Non è stato infatti comprovato che il modulo precompilato in cui consta la scrittura privata
- ed in particolare la clausola che si presume vessatoria ex art. 33, co.2, lett.b) cod. cons - sia pagina 12 di 16 stato oggetto di trattativa tra il professionista e la committente Controparte_1 Pt_1
consumatrice.
Al contrario, in sede di escussione testimoniale del SI. è emersa la prova Testimone_1
che si trattasse di un modulo precompilato e che l'intenzione delle parti fosse quella di conservare il diritto al bonus fiscale, senza che fosse avvenuta trattativa alcuna in merito all'esonero di responsabilità della appaltatrice: “Ero insieme a mia moglie presso l'ufficio della quando le venne detto di firmare questo modulo. Le disse di firmare per avere diritto al bonus CP_1
essendosi giunti a dicembre 2021 ma mai le venne esposto il contenuto della clausola di esonero di responsabilità di cui alla lett.d).” (verbale di udienza del 25.03.2025)
In definitiva, trova piena applicazione nel caso di specie la clausola penale da ritardo contenuta nell'art. 7 del contratto di appalto (all. 2 parte attrice), la quale non può neppure dirsi eccessiva nel suo ammontare, pari ad € 50,00 giornalieri.
è pertanto tenuta a corrispondere la somma di € 13.350,00 a titolo di Controparte_1
penale contrattualmente prevista all'art. 7 del contratto, per giorni di ritardo della appaltatrice pari a 267, come da domanda, tenuto conto che l'attore ha correttamente scomputato dal calcolo dei giorni di ritardo sia i 7 giorni di tolleranza previsti contrattualmente all'art. 7, che i giorni festivi ed i giorni non lavorativi di sabato e domenica, nonché i seguenti periodi di sospensione del termine: “dal 10 al giorno 21 (compresi) di agosto di ciascun anno e dal giorno 20 dicembre al giorno 7 gennaio (compresi) di ciascun anno.” (art. 6 del contratto di appalto).
È meritevole di accoglimento anche la domanda di parte attrice di risarcimento del danno di
€ 250,00 per vizi derivanti dall'appalto, ed in particolare per vizi afferenti alla posa in opera di un miscelatore doccia e della tubazione del radiatore della cameretta.
Occorre ricordare che sulla ripartizione dell'onere probatorio in tema di vizi dell'appalto incide il momento di rilevazione e contestazione dei vizi “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata pagina 13 di 16 positivamente verificata, anche “per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.” (Cass. civ., sez. II, 09/08/2013, n.19146; cfr. Cass. civ., Sez. Un.,
03/05/2019, n. 11748)
Come sopra evidenziato, l'odierna attrice non ha mai accettato formalmente l'opera, come dimostra sia il verbale di consegna e chiusura dei lavori del 18.07.2022 (doc. 6 parte convenuta) - che non reca la firma della committente - sia la tempestiva Pt_1
contestazione dei vizi di cui trattasi: mediante PEC inviata a in data Controparte_1
27.01.2022 dal Direttore dei Lavori Ing. (doc. 8 parte attrice), in cui i vizi oggetto CP_2
del risarcimento vengono puntualmente elencati, con l'indicazione che a detto inadempimento da parte dell'appaltatrice conseguiva l'impossibilità per la committente di ottenere l'abitabilità dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Infine, anche la diffida del legale della committente, PEC del 18.02.2022 (doc. 9, 9a e 9b parte attrice), dimostra la tempestiva contestazione dei vizi di cui trattasi, intervenuta nel momento in cui l'opera di trovava ancora nella disponibilità fisica e giuridica della appaltatrice . Controparte_1
Infine, parte Committente ha fornito la prova mediante fattura del 4.04.2022 (doc. 10 parte attrice) di aver commissionato ad altra società - la Idra Tech di Alves Musto Flavia s.r.l. -
l'opera di sostituzione del miscelatore doccia e della tubatura del radiatore della cameretta, che in questa sede intende ripetere.
Anche i testimoni escussi, Ing. e , hanno confermato che “la sig.ra CP_2 Testimone_1
ha ultimato autonomamente le seguenti opere, seppure di competenza della convenuta, Parte_1
nel dettaglio: acquisto e posa in opera di un miscelatore doccia;
modifica tubazione radiatore della cameretta
e successivo rimontaggio;
registrazione portone d'ingresso; rimozione quadro elettrico di cantiere;
stuccatura del tubo di scarico del bidet, rivolgendosi alla ditta Idra Tech di Alves Musto Flavia s.r.l. sostenendo esborsi diretti pari ad € 250,00” (verbale di udienza del 25.03.2025)
È peraltro meritevole di rigetto l'eccezione formulata da parte convenuta sul punto, la quale asserisce che le opere in oggetto non fossero rientranti nell'appalto. Le opere oggetto di pagina 14 di 16 contestazione rientrano nell'appalto, come dimostra il punto 11 del preventivo del
29.12.2020 di cui al contratto di appalto (doc. 2 parte attrice), trattandosi di vizi afferenti la posa in opera dell'impianto idraulico (miscelatore doccia e tubature del radiatore). Parte convenuta non ha assolto l'onere probatorio circa l'esatto Controparte_1
adempimento, non avendo allegato né provato di aver eseguito dette opere a regola d'arte.
Sulle somme dovute, di € 13.350,00 a titolo di penale, sono dovuti gli interessi legali maggiorati dalla domanda giudiziale al saldo, come espressamente richiesti da parte attrice ex art. 1284, co.4 c.c.
Quanto alla somma di € 250,00, in assenza di espressa richiesta ex art. 1284 c.4 c.c., sono dovuti gli interessi nella misura legale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano ex
DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) come da dispositivo, scaglione di riferimento da
€ da € 5.201,00 a € 26.000,00, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide, in parziale accoglimento del ricorso:
1) accerta e dichiara l'inadempimento da ritardo di giorni 267 nell'esecuzione dell'appalto da parte di e per l'effetto condanna Controparte_1 [...]
(C.F.: ) a pagare in favore di Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), la somma di € 13.350,00, oltre interessi
[...] C.F._1
legali maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) accerta e dichiara che ha omesso di eseguire i seguenti lavori: posa in Controparte_1
opera di un miscelatore doccia, modifica tubazione radiatore della cameretta e successivo rimontaggio, che l'attrice ha dovuto eseguire in autonomia, e per l'effetto condannare
(C.F.: ) a pagare a Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), la somma di € 250,00, oltre interessi legali.
[...] C.F._1
3) condanna (C.F.: ) al pagamento in Controparte_1 P.IVA_1
favore della attrice , (C.F. ) delle Parte_1 C.F._1
pagina 15 di 16 spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 a titolo di compenso professionale, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona 20.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
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