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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 15031 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. DI STAZIO GIUSEPPE, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30/11/2023 il ricorrente in epigrafe agiva per accertare e dichiarare il diritto a percepire la pensione ai superstiti a carico di stato estero (reversibilità) a far data dal mese di settembre 2022 e per l'effetto, condannare l al pagamento della Controparte_1 pensione estera di reversibilità dal mese di settembre 2022, oltre interessi come per Legge. Si costituiva l eccependo che lo stato estero (Germania) aveva inviato in data CP_2
16.04.24 provvedimento di accoglimento della pensione ai superstiti con decorrenza settembre 2022, chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
1 La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 28/05/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
2
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 28/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 15031 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. DI STAZIO GIUSEPPE, come in atti
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI 55 NAPOLI rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30/11/2023 il ricorrente in epigrafe agiva per accertare e dichiarare il diritto a percepire la pensione ai superstiti a carico di stato estero (reversibilità) a far data dal mese di settembre 2022 e per l'effetto, condannare l al pagamento della Controparte_1 pensione estera di reversibilità dal mese di settembre 2022, oltre interessi come per Legge. Si costituiva l eccependo che lo stato estero (Germania) aveva inviato in data CP_2
16.04.24 provvedimento di accoglimento della pensione ai superstiti con decorrenza settembre 2022, chiedeva pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
* Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
1 La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua, piuttosto, il profilo delle spese. In base al principio di soccombenza virtuale le stesse vanno poste a carico dell , nei limiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. penultimo periodo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere. b)Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_2
1.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 28/05/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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