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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 367
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 367/2023
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...] SS 115-Km 360 snc C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonia Albino;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] ) e residente in CP_1 C.F._2
Caltagirone nella Via Nigro n. 6, difesa dall'Avv. Giuseppa Giardinelli;
RESISTENTE
Nonché con l'intervento di
AVV. , nella qualità di Curatore speciale nominato a favore del minore Parte_2
nato a [...] il [...] residente ivi alla via Francesco Nigro cod. fiscale Persona_1
; C.F._3
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni alla udienza del 5.5.2025, riportandosi alle condizioni concordate in ordine all'affidamento e mantenimento del minore.
1 Il Curatore speciale ha manifestato la propria adesione all'accordo.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 3.4.2023 il sig. chiedeva la modifica del decreto reso dal Parte_1
Tribunale di Caltagirone nel proc. N. 472/2022 con riferimento alla modalità di affidamento del figlio minore , lamentando in particolare che, a causa dei comportamenti tenuti dalla signora Per_1 CP_1
gli era impedito il regolare esercizio del proprio diritto di visita;
domandava pertanto che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore a sè, con collocamento presso la propria abitazione o quantomeno un affidamento condiviso ma con modalità di collocamento paritario.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, a sua volta, denunciava la inidoneità CP_1
genitoriale del già coinvolto in alcuni procedimenti penali per comportamenti aggressivi e Pt_1
violenti tenuti nei confronti della stessa convenuta ed, inoltre, incapace di provvedere alle esigenze e alla cura del piccolo Per_1
In considerazione della elevata conflittualità tra i due genitori, siccome emergente dagli stessi atti di causa, veniva in primo luogo nominato un Curatore speciale a favore del piccolo , nella persona Per_1
alfine dell'Avv. . Parte_2
Veniva inoltre dato mandato al Servizio Sociale di Caltagirone di effettuare una verifica sulle condizioni abitative e di vita del piccolo anche con riferimento alla abitazione del padre, Per_1
invitando lo stesso Servizio a effettuare, se del caso, incontri in modalità protetta tra il padre e il minore, relazionando al Tribunale.
Veniva inoltre disposta CTU sulla capacità genitoriale di entrambe le parti, affidata alla dott.ssa e depositata in data 20.7.2024. Persona_2
§
In via del tutto preliminare, il presente ricorso deve essere correttamente inquadrato nell'alveo del disposto di cui all'art. 473 bis. 39 c.p.c. che ha di fatto sostituito il previgente art. 709 ter c.p.c. impropriamente evocato dal ricorrente e vigente ante riforma Cartabia.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, così come attestato in primis dagli stessi Servizi Sociali (v. relazioni di aggiornamento in atti) e, successivamente, anche dalla stessa CTU, la pur grave conflittualità che aveva contraddistinto i rapporti tra le parti, specie con riferimento alla gestione del piccolo , si è sostanzialmente ricomposta, avendo le stesse parti maturato dei progressi Per_1
2 significativi anche nella reciproca collaborazione, sino poi a giungere alla previsione di un accordo sulle condizioni dell'affidamento, del collocamento e delle visite del piccolo accordo a cui Per_1
anche il Curatore speciale ha prestato il proprio consenso, rilevando che tutte le condizioni sono di fatto in linea con quelle suggerite dal CTU e che, pertanto, anche il Tribunale può fare proprie, reputandosi conformi all'interesse del bambino.
Le condizioni concordate dalle parti sono dunque quelle di cui all'accordo depositato in data
6.5.2025 e di seguito riportate:
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO E COLLOCAZIONE GENITORIALE
1. Le parti riconoscono l'affido condiviso del figlio con collocazione presso Persona_1
l'abitazione della madre.
2. Per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale sul figlio separatamente, nel tempo in cui si troverà con il minore, mentre per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse e relative alla salute, all'educazione, alla religione e all'istruzione verranno assunte di comune accordo.
3. Le parti si impegnano a favorire e quindi a garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, evitando inutili contrasti o situazioni pregiudizievoli per il bambino a favore invece di un dialogo costruttivo.
4. Le parti si impegnano a favorire e conservare rapporti significativi con gli ascendenti, nonché con
i parenti di ciascun ramo genitoriale, senza con ciò essere obbligati alla reciproca frequentazione o ad avere contatti con i medesimi, tranne in caso di assoluta necessità.
FREQUENTAZIONE E DIRITTO DI VISITA 1. Il padre, , potrà incontrare e tenere con sé il figlio secondo questo schema: Parte_1
prenderà a scuola a settimane alterne il venerdì e lo terrà con sé fino al martedì pomeriggio Per_1
quando lo accompagnerà a scuola, mentre la settimana successiva prenderà all'uscita di Per_1
scuola il martedì e lo terrà con sé fino al mercoledì alle ore 19,00, ovvero mercoledì lo terrà fino a giovedì alle ore 19.00, previa comunicazione tempestiva. Tale articolazione oraria permetterà al Sig. una continuità di tempo con il figlio e una condivisione di tutte le attività, ma anche di evitare Pt_1
viaggi ogni due giorni. É evidente che il padre, durante il tempo di permanenza Persona_3
con lui, si occuperà di accompagnare il figlio a scuola, fargli fare i compiti e accompagnarlo alle attività extrascolastiche. Resta inteso che le parti si devono rendere disponibili alla massima flessibilità in caso di feste familiari (festa della mamma e del papà, compleanni dei familiari ecc.. ),
3 nonché durante i periodi delle vacanze scolastiche, per cui si organizzeranno per tempo secondo i reciproci impegni e/o necessità, o in caso di malattia di per cui possano prevedersi opportuni Per_1
recuperi.
Resta altresì inteso inoltre che dalla fine delle attività scolastiche e con la bella stagione il padre potrà prolungare le giornate di rientro di tutti i martedì anche sino alle ore 20,00/20,30. Per_1
Mentre durante i mesi di luglio e agosto il padre, previo accordo con la madre, potrà trascorrere con il figlio un mese intero, continuativo o meno.
2. L'Istituto di suore Protettorato San Giuseppe che finora risulta punto d'incontro, non viene più riconosciuto quale luogo idoneo per portare e prendere , non essendocene mai stata la Per_1
necessità o l'obbligo e costituendo peraltro tale circostanza motivo di tensione. Il Sig. Pt_1 lascerà e/o prenderà presso l'ingresso principale del palazzo di Giustizia Per_1
MANTENIMENTO
1. Il Sig. continuerà a corrispondere la somma di €200,00 a titolo di mantenimento, Pt_1
autorizzando la madre a riscuotere per intero l'importo dell'assegno unico. Si rende inoltre disponibile a ripartire le spese straordinarie al 50% previa esibizione di idonea documentazione.
MEDIAZIONE
1. Stante il miglioramento della comunicazione tra le parti, le stesse si rendono disponibili, in caso di gravi disaccordi, come consigliato anche dalla CTU, ad intraprendere un percorso di mediazione
o di supporto alla genitorialità, per ridurre al minimo le occasioni di conflittualità ed evitare ulteriori contenziosi.
VIDEOCHIAMATE
1. Al fine di poter sentire liberamente nei giorni in cui non sarà col padre e per consentire Per_1
anche ai familiari paterni di poterlo contattare, il Sig. si rende disponibile a dotare il figlio Pt_1
di un piccolo cellulare, stabilendo gli orari in cui dovrà essere giornalmente acceso consentendo la massima libertà di comunicazione.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DISPONE che il regime di affidamento, collocamento e mantenimento del minore Per_1
sia regolato dalle condizioni concordate dalle parti in sede di accordo congiunto e
[...]
riportate in parte motiva;
2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 24.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 367/2023
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...] SS 115-Km 360 snc C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonia Albino;
C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] ) e residente in CP_1 C.F._2
Caltagirone nella Via Nigro n. 6, difesa dall'Avv. Giuseppa Giardinelli;
RESISTENTE
Nonché con l'intervento di
AVV. , nella qualità di Curatore speciale nominato a favore del minore Parte_2
nato a [...] il [...] residente ivi alla via Francesco Nigro cod. fiscale Persona_1
; C.F._3
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni alla udienza del 5.5.2025, riportandosi alle condizioni concordate in ordine all'affidamento e mantenimento del minore.
1 Il Curatore speciale ha manifestato la propria adesione all'accordo.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 3.4.2023 il sig. chiedeva la modifica del decreto reso dal Parte_1
Tribunale di Caltagirone nel proc. N. 472/2022 con riferimento alla modalità di affidamento del figlio minore , lamentando in particolare che, a causa dei comportamenti tenuti dalla signora Per_1 CP_1
gli era impedito il regolare esercizio del proprio diritto di visita;
domandava pertanto che venisse disposto l'affidamento esclusivo del minore a sè, con collocamento presso la propria abitazione o quantomeno un affidamento condiviso ma con modalità di collocamento paritario.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, a sua volta, denunciava la inidoneità CP_1
genitoriale del già coinvolto in alcuni procedimenti penali per comportamenti aggressivi e Pt_1
violenti tenuti nei confronti della stessa convenuta ed, inoltre, incapace di provvedere alle esigenze e alla cura del piccolo Per_1
In considerazione della elevata conflittualità tra i due genitori, siccome emergente dagli stessi atti di causa, veniva in primo luogo nominato un Curatore speciale a favore del piccolo , nella persona Per_1
alfine dell'Avv. . Parte_2
Veniva inoltre dato mandato al Servizio Sociale di Caltagirone di effettuare una verifica sulle condizioni abitative e di vita del piccolo anche con riferimento alla abitazione del padre, Per_1
invitando lo stesso Servizio a effettuare, se del caso, incontri in modalità protetta tra il padre e il minore, relazionando al Tribunale.
Veniva inoltre disposta CTU sulla capacità genitoriale di entrambe le parti, affidata alla dott.ssa e depositata in data 20.7.2024. Persona_2
§
In via del tutto preliminare, il presente ricorso deve essere correttamente inquadrato nell'alveo del disposto di cui all'art. 473 bis. 39 c.p.c. che ha di fatto sostituito il previgente art. 709 ter c.p.c. impropriamente evocato dal ricorrente e vigente ante riforma Cartabia.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, così come attestato in primis dagli stessi Servizi Sociali (v. relazioni di aggiornamento in atti) e, successivamente, anche dalla stessa CTU, la pur grave conflittualità che aveva contraddistinto i rapporti tra le parti, specie con riferimento alla gestione del piccolo , si è sostanzialmente ricomposta, avendo le stesse parti maturato dei progressi Per_1
2 significativi anche nella reciproca collaborazione, sino poi a giungere alla previsione di un accordo sulle condizioni dell'affidamento, del collocamento e delle visite del piccolo accordo a cui Per_1
anche il Curatore speciale ha prestato il proprio consenso, rilevando che tutte le condizioni sono di fatto in linea con quelle suggerite dal CTU e che, pertanto, anche il Tribunale può fare proprie, reputandosi conformi all'interesse del bambino.
Le condizioni concordate dalle parti sono dunque quelle di cui all'accordo depositato in data
6.5.2025 e di seguito riportate:
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO E COLLOCAZIONE GENITORIALE
1. Le parti riconoscono l'affido condiviso del figlio con collocazione presso Persona_1
l'abitazione della madre.
2. Per le questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale sul figlio separatamente, nel tempo in cui si troverà con il minore, mentre per quanto concerne le decisioni di maggiore interesse e relative alla salute, all'educazione, alla religione e all'istruzione verranno assunte di comune accordo.
3. Le parti si impegnano a favorire e quindi a garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, evitando inutili contrasti o situazioni pregiudizievoli per il bambino a favore invece di un dialogo costruttivo.
4. Le parti si impegnano a favorire e conservare rapporti significativi con gli ascendenti, nonché con
i parenti di ciascun ramo genitoriale, senza con ciò essere obbligati alla reciproca frequentazione o ad avere contatti con i medesimi, tranne in caso di assoluta necessità.
FREQUENTAZIONE E DIRITTO DI VISITA 1. Il padre, , potrà incontrare e tenere con sé il figlio secondo questo schema: Parte_1
prenderà a scuola a settimane alterne il venerdì e lo terrà con sé fino al martedì pomeriggio Per_1
quando lo accompagnerà a scuola, mentre la settimana successiva prenderà all'uscita di Per_1
scuola il martedì e lo terrà con sé fino al mercoledì alle ore 19,00, ovvero mercoledì lo terrà fino a giovedì alle ore 19.00, previa comunicazione tempestiva. Tale articolazione oraria permetterà al Sig. una continuità di tempo con il figlio e una condivisione di tutte le attività, ma anche di evitare Pt_1
viaggi ogni due giorni. É evidente che il padre, durante il tempo di permanenza Persona_3
con lui, si occuperà di accompagnare il figlio a scuola, fargli fare i compiti e accompagnarlo alle attività extrascolastiche. Resta inteso che le parti si devono rendere disponibili alla massima flessibilità in caso di feste familiari (festa della mamma e del papà, compleanni dei familiari ecc.. ),
3 nonché durante i periodi delle vacanze scolastiche, per cui si organizzeranno per tempo secondo i reciproci impegni e/o necessità, o in caso di malattia di per cui possano prevedersi opportuni Per_1
recuperi.
Resta altresì inteso inoltre che dalla fine delle attività scolastiche e con la bella stagione il padre potrà prolungare le giornate di rientro di tutti i martedì anche sino alle ore 20,00/20,30. Per_1
Mentre durante i mesi di luglio e agosto il padre, previo accordo con la madre, potrà trascorrere con il figlio un mese intero, continuativo o meno.
2. L'Istituto di suore Protettorato San Giuseppe che finora risulta punto d'incontro, non viene più riconosciuto quale luogo idoneo per portare e prendere , non essendocene mai stata la Per_1
necessità o l'obbligo e costituendo peraltro tale circostanza motivo di tensione. Il Sig. Pt_1 lascerà e/o prenderà presso l'ingresso principale del palazzo di Giustizia Per_1
MANTENIMENTO
1. Il Sig. continuerà a corrispondere la somma di €200,00 a titolo di mantenimento, Pt_1
autorizzando la madre a riscuotere per intero l'importo dell'assegno unico. Si rende inoltre disponibile a ripartire le spese straordinarie al 50% previa esibizione di idonea documentazione.
MEDIAZIONE
1. Stante il miglioramento della comunicazione tra le parti, le stesse si rendono disponibili, in caso di gravi disaccordi, come consigliato anche dalla CTU, ad intraprendere un percorso di mediazione
o di supporto alla genitorialità, per ridurre al minimo le occasioni di conflittualità ed evitare ulteriori contenziosi.
VIDEOCHIAMATE
1. Al fine di poter sentire liberamente nei giorni in cui non sarà col padre e per consentire Per_1
anche ai familiari paterni di poterlo contattare, il Sig. si rende disponibile a dotare il figlio Pt_1
di un piccolo cellulare, stabilendo gli orari in cui dovrà essere giornalmente acceso consentendo la massima libertà di comunicazione.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DISPONE che il regime di affidamento, collocamento e mantenimento del minore Per_1
sia regolato dalle condizioni concordate dalle parti in sede di accordo congiunto e
[...]
riportate in parte motiva;
2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 24.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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