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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 650/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
e rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
Dario Lombardo ed elettivamente domiciliate all'indirizzo p.e.c. del difensore:
Email_1
Appellanti
CONTRO
, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Claire Kelly e Sara Di
Bisceglie, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c.: e Email_2
Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 174/2024 del Giudice di Pace di Trapani, emessa il 25.3.2024, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 1170/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, e – Parte_1 Parte_2 premettendo di aver adito l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 500,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del regolamento CE
n. 261/2004, per il ritardo superiore a tre ore del volo aereo FR 1067 del 12.2.2023, CP_1 tratta Tolosa - Roma-Fiumicino, con partenza programmata per le 9:30 - hanno spiegato gravame avverso la sentenza n. 174/2024 del Giudice di Pace di Trapani, emessa il
25.3.2024, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 1170/2023, con la quale il primo giudice ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del giudice in cui si trova l'aeroporto di partenza o di arrivo del volo in questione.
In particolare, le appellanti hanno eccepito l'erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui, senza entrare nel merito del giudizio, ha dedotto la propria incompetenza territoriale. In base alla prospettazione delle appellanti, infatti, il Giudice di Pace avrebbe omesso di considerare la clausola derogativa della competenza prevista dall'art. 2.4.2,
[...] che permetterebbe ai passeggeri di azionare procedimenti giudiziari nei confronti CP_2 della suddetta compagnia aerea anche dinanzi alle autorità giudiziarie del proprio luogo di residenza o domicilio
Pertanto, chiedendo altresì la riforma dell'impugnata sentenza in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di: “accertare e dichiarare che il Giudice di Pace di Trapani avrebbe dovuto rilevare che l'art.
2.4.2 delle CGC (clausola derogatoria della competenza) ed in vigore all'atto di acquisto del CP_1 biglietto e di effettuazione del volo aereo, prevede espressamente che il passeggero può adire il giudice del luogo di sua residenza e/o domicilio;
- accertare e dichiarare, quindi, che il Giudice di Pace di Trapani è competente per territorio ai sensi dell'art.
2.4.2 CGC;
nel merito: - accertare e dichiarare che l'asserito sciopero in Francia è avvenuto in data 11/02/2023, il giorno precedente al volo oggetto di causa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea nei confronti delle appellanti, relativamente al ritardo oltre 3 ore - in assenza di circostanze eccezionali esimenti - del volo aereo CP_1
FR 1067, tratta Tolosa-Roma FCO, in partenza programmata il 12/02/2023 alle ore 09:30; - accertare e dichiarare - anche nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice ritenga che sussistevano circostanze eccezionali - che il vettore aereo non ha dimostrato, in virtù del doppio binario probatorio a suo carico, di avere adottato ogni misura (in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie) per arginare gli effetti impeditivi della circostanza e riuscire a contenere il ritardo oltre 3 ore entro i termini previsti dal regolamento;
- accertare e dichiarare errata la compensazione delle spese di lite disposta dal
Giudice di Pace di Trapani nella sentenza impugnata;
- per l'effetto, condannare l'appellata CP_1 in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore delle Sig.re e Parte_1
della somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 cadauno) oltre interessi legali dal sorgere Parte_2 del credito fino all'effettivo soddisfo, dovuta per compensazione pecuniaria dal combinato disposto degli artt.
5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 e delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del
19/11/2009 e 23/10/2012, in conseguenza del ritardo oltre 3 ore del suddetto volo aereo;
- con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, in misura che il Giudice tenga in debita considerazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione e della circostanza che, per meri fini transattivi e per evitare le lungaggini del procedimento d'impugnazione, l'appellante aveva richiesto alla compagnia aerea di addivenire ad un accordo bonario (senza alcun riconoscimento di spese legali per il grado d'appello), non ricevendo alcun riscontro”.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc.
L'appellata ha, poi, avversato le ragioni poste a fondamento del gravame proposto dalle appellanti, evidenziando, per un verso, l'inoperatività della clausola 2.4.2. delle CGC, in quanto riferibile esclusivamente a questioni di giurisdizione, e dall'altro la corretta interpretazione operata dal giudice di prime cure dell'art. 25, Reg. Ce n. 1215/2012 in merito alla competenza territoriale, suffragata anche da giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, ha eccepito l'insussistenza di un diritto alla compensazione CP_1 pecuniaria, in quanto il ritardo nella partenza (e di conseguenza nell'atterraggio) del volo aereo Tolosa- Roma Fiumicino del 12.3.2023 sarebbe dipeso da uno sciopero proclamato in
Francia per tutto il comparto aereo in data 11.3.2023, evento eccezionale che ha comportato ritardi “a catena” per tutti i voli.
Pertanto, parte appellata ha chiesto al Tribunale: “In via preliminare, confermare la sentenza n.
174/2024 emessa il 25/03/2024 dal Giudice di Pace di Trapani - In via subordinata, qualora il
Giudice di codesto Tribunale dovessi ritenersi competente relativamente alla vicenda sottoposta all'esame del
Giudicante; - Accertare e dichiarare l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo a per tutto CP_1 quanto lamentato dall'attore e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell' an che nel quantum. - Con vittoria di spese, CP_1 compensi e onorari da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. - In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di compensazione delle spese di lite condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio in misura non superiore al valore della domanda, in forza del combinato disposto dell'art. 91 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 82 comma 1 c.p.c.” .
*****
Tanto premesso, occorre evidenziare che non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell''art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., quando dalla lettura complessiva dell'atto è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali sono le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.
Giova richiamare in proposito il principio di diritto in virtù del quale “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”
(cfr. Cass. 23781/2020).
Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati al caso di specie, deve ritenersi che nell'atto di appello vengano chiaramente individuati i punti della sentenza che vengono sottoposti a critica;
l'appellante ha inoltre dettagliatamente fornito le ragioni per le quali ritiene che la decisione del giudice di primo grado meriti di essere riformata. È stata puntualmente evidenziata la parte del provvedimento sottoposto a gravame e risultano inoltre indicate le circostanze e i documenti che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato ai fini della decisione.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., considerato che le argomentazioni poste a sostegno del gravame non possono considerarsi prima facie connotate da manifesta inverosimiglianza, con la conseguenza che l'appello è ammissibile e dovrà essere esaminato nel merito.
*****
Passando, dunque, al merito della vicenda, ritiene il Tribunale che l'appello è infondato, avendo il Giudice di Pace correttamente declinato la sua competenza territoriale.
Il procedimento per cui è causa verte, infatti, in materia di trasporto aereo internazionale e ha ad oggetto domanda volta alla condanna della compagnia aerea convenuta al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che, in relazione a tale domanda, la competenza territoriale dev'essere valutata alla luce dell'art. 7, punto 1, del regolamento n.
1215/2012 (che sostituisce il precedente regolamento Europeo n.44/2001) che detta le regole in materia di giurisdizione e di competenza territoriale nelle vertenze tra soggetti giuridici aventi domicilio in due diversi Stati dell'Unione Europea.
In particolare l'art. 4 dell'anzidetto Regolamento europeo sancisce la regola generale del domicilio ai fini dell'individuazione dell'ordinamento munito di giurisdizione (Art. 4: “A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.”); l'art. 7, dedicato alle Competenze speciali, invece non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo (cfr. sul punto ex multis Cass.
22731/2012 n.; Cass. S.U. 6456/2020). Al riguardo deve infatti evidenziarsi che la Corte di
Giustizia UE nella sentenza 3 maggio 2007 resa nel procedimento C-386/05, ha stabilito che l'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento europeo n.44/2001, confluito nella stessa formulazione nell'art. 7 Reg. n. 1215/2012, "determina sia la competenza internazionale che quella territoriale" e "mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e, pertanto, a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali”.
Anche la Suprema Corte ha affermato che nelle fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa deve trovare applicazione l'art. 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.
Ed infatti, con un recente arresto – già richiamato dal Giudice di Pace di Trapani e dalla stessa appellata - la Corte di legittimità ha affermato che “La domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012. Ne consegue che, ove la suddetta domanda scaturisca da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta, ex art. 7, comma 1, n. 1), lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, alla competenza del giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, laddove tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza della CGUE nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di "fornitura principale" dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo” (cfr. Cass. 24632/2020).
Partendo, dunque, da tali coordinate e considerato che il volo FR 1067 aveva come aeroporto di partenza quello di Tolosa e come destinazione quello di Roma Fiumicino, il
Giudice italiano territorialmente competente deve ritenersi il solo Giudice di Pace di Roma
(quale giudice del luogo di arrivo del velivolo).
È infondata e va disattesa l'argomentazione delle appellanti per la quale le parti avrebbero pattuito la competenza ulteriore e facoltativa del Giudice del luogo di residenza o domicilio dei passeggeri.
La rubrica della clausola delle condizioni generali di contratto invocata da parte appellante fa infatti riferimento esclusivamente alla giurisdizione e non alla competenza territoriale interna alla giurisdizione nazionale. L'ultimo periodo dell'invocata clausola 2.4.2, inoltre, pone quale regola alternativa alla regola generale del primo periodo, per alcuni casi specifici
(controversie in materia estranea ai diritti del consumatore e controversie del Regolamento
261/2004 per le quali non sia stato esperito il procedimento stragiudiziale di reclamo), la giurisdizione dei Tribunali irlandesi, con ciò evidenziando che la previsione del primo periodo è riferibile al profilo della giurisdizione nazionale e non alla competenza territoriale interna alla giurisdizione nazionale.
Trattasi, infatti, di c.d. clausola di proroga della giurisdizione in favore dei Tribunali
Irlandesi, pure oggetto di esame da parte della Corte di legittimità, che l'ha espressamente qualificata quale clausola volta a derogare la giurisdizione in favore del giudice irlandese
(cfr. da ultimo Cass. S.U. 8802/2025).
Deve altresì ulteriormente precisarsi che, nel caso di specie, non vi è spazio per l'applicazione della disciplina speciale dettata in materia di tutela del consumatore, e ciò sia perché la disciplina sulla competenza territoriale dettata dal citato art. 7 del Regolamento n.
1215/2012 prevale, ai sensi dell'art. 11 Cost., sulla disciplina nazionale di cui al D.lgs. n. 206 del 2005, sia perché - pur prevedendo gli artt. 17 e 18 del Regolamento che il consumatore abbia la facoltà di citare la propria controparte davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il consumatore stesso, in aggiunta al foro generale del convenuto - tuttavia il comma 3 dello stesso articolo 17 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni contenute nella sezione 4 del Regolamento ai contratti di trasporto, come quello per cui è causa, che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale (cd. pacchetti turistici).
Ne consegue che l'appello è privo di fondamento posto che il Giudice di Pace di Trapani ha correttamente declinato la sua competenza territoriale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/22.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore-appellante, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 174/2024 emessa dal Giudice di Pace di Trapani;
- Condanna le appellanti e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano in € 397,00 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore- appellante, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Trapani, 3.6.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 650/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
e rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Parte_2
Dario Lombardo ed elettivamente domiciliate all'indirizzo p.e.c. del difensore:
Email_1
Appellanti
CONTRO
, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Claire Kelly e Sara Di
Bisceglie, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c.: e Email_2
Email_3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 174/2024 del Giudice di Pace di Trapani, emessa il 25.3.2024, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 1170/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, e – Parte_1 Parte_2 premettendo di aver adito l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 500,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del regolamento CE
n. 261/2004, per il ritardo superiore a tre ore del volo aereo FR 1067 del 12.2.2023, CP_1 tratta Tolosa - Roma-Fiumicino, con partenza programmata per le 9:30 - hanno spiegato gravame avverso la sentenza n. 174/2024 del Giudice di Pace di Trapani, emessa il
25.3.2024, nell'ambito del procedimento avente R.G. n. 1170/2023, con la quale il primo giudice ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del giudice in cui si trova l'aeroporto di partenza o di arrivo del volo in questione.
In particolare, le appellanti hanno eccepito l'erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui, senza entrare nel merito del giudizio, ha dedotto la propria incompetenza territoriale. In base alla prospettazione delle appellanti, infatti, il Giudice di Pace avrebbe omesso di considerare la clausola derogativa della competenza prevista dall'art. 2.4.2,
[...] che permetterebbe ai passeggeri di azionare procedimenti giudiziari nei confronti CP_2 della suddetta compagnia aerea anche dinanzi alle autorità giudiziarie del proprio luogo di residenza o domicilio
Pertanto, chiedendo altresì la riforma dell'impugnata sentenza in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di: “accertare e dichiarare che il Giudice di Pace di Trapani avrebbe dovuto rilevare che l'art.
2.4.2 delle CGC (clausola derogatoria della competenza) ed in vigore all'atto di acquisto del CP_1 biglietto e di effettuazione del volo aereo, prevede espressamente che il passeggero può adire il giudice del luogo di sua residenza e/o domicilio;
- accertare e dichiarare, quindi, che il Giudice di Pace di Trapani è competente per territorio ai sensi dell'art.
2.4.2 CGC;
nel merito: - accertare e dichiarare che l'asserito sciopero in Francia è avvenuto in data 11/02/2023, il giorno precedente al volo oggetto di causa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia aerea nei confronti delle appellanti, relativamente al ritardo oltre 3 ore - in assenza di circostanze eccezionali esimenti - del volo aereo CP_1
FR 1067, tratta Tolosa-Roma FCO, in partenza programmata il 12/02/2023 alle ore 09:30; - accertare e dichiarare - anche nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice ritenga che sussistevano circostanze eccezionali - che il vettore aereo non ha dimostrato, in virtù del doppio binario probatorio a suo carico, di avere adottato ogni misura (in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie) per arginare gli effetti impeditivi della circostanza e riuscire a contenere il ritardo oltre 3 ore entro i termini previsti dal regolamento;
- accertare e dichiarare errata la compensazione delle spese di lite disposta dal
Giudice di Pace di Trapani nella sentenza impugnata;
- per l'effetto, condannare l'appellata CP_1 in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore delle Sig.re e Parte_1
della somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 cadauno) oltre interessi legali dal sorgere Parte_2 del credito fino all'effettivo soddisfo, dovuta per compensazione pecuniaria dal combinato disposto degli artt.
5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 e delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del
19/11/2009 e 23/10/2012, in conseguenza del ritardo oltre 3 ore del suddetto volo aereo;
- con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, in misura che il Giudice tenga in debita considerazione della manifesta fondatezza dell'impugnazione e della circostanza che, per meri fini transattivi e per evitare le lungaggini del procedimento d'impugnazione, l'appellante aveva richiesto alla compagnia aerea di addivenire ad un accordo bonario (senza alcun riconoscimento di spese legali per il grado d'appello), non ricevendo alcun riscontro”.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc.
L'appellata ha, poi, avversato le ragioni poste a fondamento del gravame proposto dalle appellanti, evidenziando, per un verso, l'inoperatività della clausola 2.4.2. delle CGC, in quanto riferibile esclusivamente a questioni di giurisdizione, e dall'altro la corretta interpretazione operata dal giudice di prime cure dell'art. 25, Reg. Ce n. 1215/2012 in merito alla competenza territoriale, suffragata anche da giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, ha eccepito l'insussistenza di un diritto alla compensazione CP_1 pecuniaria, in quanto il ritardo nella partenza (e di conseguenza nell'atterraggio) del volo aereo Tolosa- Roma Fiumicino del 12.3.2023 sarebbe dipeso da uno sciopero proclamato in
Francia per tutto il comparto aereo in data 11.3.2023, evento eccezionale che ha comportato ritardi “a catena” per tutti i voli.
Pertanto, parte appellata ha chiesto al Tribunale: “In via preliminare, confermare la sentenza n.
174/2024 emessa il 25/03/2024 dal Giudice di Pace di Trapani - In via subordinata, qualora il
Giudice di codesto Tribunale dovessi ritenersi competente relativamente alla vicenda sottoposta all'esame del
Giudicante; - Accertare e dichiarare l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo a per tutto CP_1 quanto lamentato dall'attore e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto, sia nell' an che nel quantum. - Con vittoria di spese, CP_1 compensi e onorari da distrarre ai sottoscritti procuratori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. - In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di compensazione delle spese di lite condannare la convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio in misura non superiore al valore della domanda, in forza del combinato disposto dell'art. 91 ultimo comma c.p.c. e dell'art. 82 comma 1 c.p.c.” .
*****
Tanto premesso, occorre evidenziare che non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell''art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., quando dalla lettura complessiva dell'atto è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali sono le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.
Giova richiamare in proposito il principio di diritto in virtù del quale “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”
(cfr. Cass. 23781/2020).
Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati al caso di specie, deve ritenersi che nell'atto di appello vengano chiaramente individuati i punti della sentenza che vengono sottoposti a critica;
l'appellante ha inoltre dettagliatamente fornito le ragioni per le quali ritiene che la decisione del giudice di primo grado meriti di essere riformata. È stata puntualmente evidenziata la parte del provvedimento sottoposto a gravame e risultano inoltre indicate le circostanze e i documenti che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato ai fini della decisione.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., considerato che le argomentazioni poste a sostegno del gravame non possono considerarsi prima facie connotate da manifesta inverosimiglianza, con la conseguenza che l'appello è ammissibile e dovrà essere esaminato nel merito.
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Passando, dunque, al merito della vicenda, ritiene il Tribunale che l'appello è infondato, avendo il Giudice di Pace correttamente declinato la sua competenza territoriale.
Il procedimento per cui è causa verte, infatti, in materia di trasporto aereo internazionale e ha ad oggetto domanda volta alla condanna della compagnia aerea convenuta al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che, in relazione a tale domanda, la competenza territoriale dev'essere valutata alla luce dell'art. 7, punto 1, del regolamento n.
1215/2012 (che sostituisce il precedente regolamento Europeo n.44/2001) che detta le regole in materia di giurisdizione e di competenza territoriale nelle vertenze tra soggetti giuridici aventi domicilio in due diversi Stati dell'Unione Europea.
In particolare l'art. 4 dell'anzidetto Regolamento europeo sancisce la regola generale del domicilio ai fini dell'individuazione dell'ordinamento munito di giurisdizione (Art. 4: “A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.”); l'art. 7, dedicato alle Competenze speciali, invece non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo (cfr. sul punto ex multis Cass.
22731/2012 n.; Cass. S.U. 6456/2020). Al riguardo deve infatti evidenziarsi che la Corte di
Giustizia UE nella sentenza 3 maggio 2007 resa nel procedimento C-386/05, ha stabilito che l'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento europeo n.44/2001, confluito nella stessa formulazione nell'art. 7 Reg. n. 1215/2012, "determina sia la competenza internazionale che quella territoriale" e "mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione e, pertanto, a designare direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali”.
Anche la Suprema Corte ha affermato che nelle fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa deve trovare applicazione l'art. 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.
Ed infatti, con un recente arresto – già richiamato dal Giudice di Pace di Trapani e dalla stessa appellata - la Corte di legittimità ha affermato che “La domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012. Ne consegue che, ove la suddetta domanda scaturisca da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta, ex art. 7, comma 1, n. 1), lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, alla competenza del giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, laddove tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza della CGUE nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di "fornitura principale" dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo” (cfr. Cass. 24632/2020).
Partendo, dunque, da tali coordinate e considerato che il volo FR 1067 aveva come aeroporto di partenza quello di Tolosa e come destinazione quello di Roma Fiumicino, il
Giudice italiano territorialmente competente deve ritenersi il solo Giudice di Pace di Roma
(quale giudice del luogo di arrivo del velivolo).
È infondata e va disattesa l'argomentazione delle appellanti per la quale le parti avrebbero pattuito la competenza ulteriore e facoltativa del Giudice del luogo di residenza o domicilio dei passeggeri.
La rubrica della clausola delle condizioni generali di contratto invocata da parte appellante fa infatti riferimento esclusivamente alla giurisdizione e non alla competenza territoriale interna alla giurisdizione nazionale. L'ultimo periodo dell'invocata clausola 2.4.2, inoltre, pone quale regola alternativa alla regola generale del primo periodo, per alcuni casi specifici
(controversie in materia estranea ai diritti del consumatore e controversie del Regolamento
261/2004 per le quali non sia stato esperito il procedimento stragiudiziale di reclamo), la giurisdizione dei Tribunali irlandesi, con ciò evidenziando che la previsione del primo periodo è riferibile al profilo della giurisdizione nazionale e non alla competenza territoriale interna alla giurisdizione nazionale.
Trattasi, infatti, di c.d. clausola di proroga della giurisdizione in favore dei Tribunali
Irlandesi, pure oggetto di esame da parte della Corte di legittimità, che l'ha espressamente qualificata quale clausola volta a derogare la giurisdizione in favore del giudice irlandese
(cfr. da ultimo Cass. S.U. 8802/2025).
Deve altresì ulteriormente precisarsi che, nel caso di specie, non vi è spazio per l'applicazione della disciplina speciale dettata in materia di tutela del consumatore, e ciò sia perché la disciplina sulla competenza territoriale dettata dal citato art. 7 del Regolamento n.
1215/2012 prevale, ai sensi dell'art. 11 Cost., sulla disciplina nazionale di cui al D.lgs. n. 206 del 2005, sia perché - pur prevedendo gli artt. 17 e 18 del Regolamento che il consumatore abbia la facoltà di citare la propria controparte davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il consumatore stesso, in aggiunta al foro generale del convenuto - tuttavia il comma 3 dello stesso articolo 17 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni contenute nella sezione 4 del Regolamento ai contratti di trasporto, come quello per cui è causa, che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale (cd. pacchetti turistici).
Ne consegue che l'appello è privo di fondamento posto che il Giudice di Pace di Trapani ha correttamente declinato la sua competenza territoriale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/22.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore-appellante, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 174/2024 emessa dal Giudice di Pace di Trapani;
- Condanna le appellanti e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che si liquidano in € 397,00 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore- appellante, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Trapani, 3.6.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari