Articolo 20 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38
Articolo 19Articolo 21
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23 marzo 2001
Art. 20. (Tutela del patrimonio storico ed artistico) 1. Ai fini di cui all' articolo 9 della Costituzione , la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle localita' abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale. 2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.
Nota all'art. 20:
- Il testo dell' art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente:
"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.".
Entrata in vigore il 23 marzo 2001
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