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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 696/2024 proposta in via congiunta da
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Contrada Lizzera n. 30, – C.F.: –, elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Cerveteri (RM) alla via Prato del Cavaliere n. 11 presso e nello studio dell'avv. Maria Bianca Padroni (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
(P.E.C.: ) Email_1
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Ventoottobre n. 32, C.F.: –, elettivamente domiciliato in Manziana C.F._3
(RM), alla via Po n. 6, presso e nello studio dell'avv. Mary Dominici (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (P.E.C.: C.F._4
Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970 giacchè con decreto del 6.06.2023, depositato il successivo 7.06.2023, il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio concordatario, contratto tra le parti in Salerno, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011 - Parte II – Serie A – n. 42 ROMA, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
2) La figlia minore nata a [...] il [...], è affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3) La figlia minore risiederà in via prevalente presso la residenza della madre, in Tolfa, Contrada Lizzera n. 30. L'altro genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e previo congruo preavviso alla madre della bambina, e, comunque, anche in caso di disaccordo almeno:
- un pomeriggio a settimana, da concordare secondo i turni dei genitori, dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00 dopo aver cenato, allorquando il sig. avrà la figlia con sé per il CP_1 week end successivo e due pomeriggi a settimana, sempre dalle ore 16,00 alle ore 21,00, nella settimana in cui la bambina rimarrà con la madre per il week end;
- due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla sera della domenica alle ore 21,00, da concordare di volta in volta tra i genitori turnisti;
- durante le vacanze estive per n. 15 giorni anche non consecutivi, da suddividersi in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
- per metà delle vacanze natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e per n. 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di pasqua o di pasquetta;
- ad anni alterni per il compleanno della prole;
- per la festa del papà e per il compleanno del padre con il padre e per la festa della mamma e per il di lei compleanno con la madre.
4) La casa familiare sita in Tolfa, Contrada Lizzera n. 30 con quanto in essa contenuto e la relativa pertinenza rimarrà assegnata alla signora genitore collocatario della Parte_1 figlia;
l'altro coniuge se ne è allontanato sin da epoca precedente la separazione, asportando tutti i propri effetti personali.
5) Il Sig. corrisponderà alla Signora per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia , un assegno mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquantaeuro/00), a decorrere dal mese di maggio 2025, al domicilio dell'avente diritto, entro il 23 di ogni mese. Detto importo sarà rivaluto annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 6) Il sig. inoltre, sempre al fine di adempiere all'obbligo di mantenimento della CP_1 figlia , ad integrazione ed in aggiunta all'importo di €. 250,00 sopra stabilito, si Per_1 impegna e si obbliga, ora per allora, a corrispondere, fino alla relativa scadenza del 31 luglio 2044, la quota parte di sua spettanza, pari al 50% del mutuo fondiario gravante sull'immobile adibito a casa familiare, esonerando la minore e la stessa signora al Pt_1 pagamento di dette somme. Il pagamento da parte del sig. della propria quota CP_1 parte delle rate di mutuo, per espresso accordo delle parti, avverrà mediante accredito dell'importo dovuto sul conto corrente della signora ogni singolo mese, Parte_1 unitamente all'assegno di mantenimento per . Per_1
7) le parti confermano che l'accordo patrimoniale intervenuto con gli accordi di separazione, avente ad oggetto l'obbligo di trasferimento del 50% dell'immobile costituente la casa familiare e della relativa pertinenza, assunto dal sig. in favore della figlia CP_1 minore (già eseguito) e l'obbligo di pagamento, da parte del sig. Per_1 Controparte_1 del 50% del mutuo gravante sul ridetto immobile fino alla scadenza, ribadito in questa sede, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8) Le spese straordinarie necessarie per la prole, di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza), saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno, come previste dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia.
9) La sig.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per la figlia. Parte_1
10) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
11) le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 6 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente/relatore Dott. Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 696/2024 proposta in via congiunta da
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Contrada Lizzera n. 30, – C.F.: –, elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Cerveteri (RM) alla via Prato del Cavaliere n. 11 presso e nello studio dell'avv. Maria Bianca Padroni (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
(P.E.C.: ) Email_1
E
nato a [...] il [...], residente in [...]
Ventoottobre n. 32, C.F.: –, elettivamente domiciliato in Manziana C.F._3
(RM), alla via Po n. 6, presso e nello studio dell'avv. Mary Dominici (C.F.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti (P.E.C.: C.F._4
Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970 giacchè con decreto del 6.06.2023, depositato il successivo 7.06.2023, il Tribunale di Civitavecchia ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio concordatario, contratto tra le parti in Salerno, trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011 - Parte II – Serie A – n. 42 ROMA, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
2) La figlia minore nata a [...] il [...], è affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3) La figlia minore risiederà in via prevalente presso la residenza della madre, in Tolfa, Contrada Lizzera n. 30. L'altro genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e previo congruo preavviso alla madre della bambina, e, comunque, anche in caso di disaccordo almeno:
- un pomeriggio a settimana, da concordare secondo i turni dei genitori, dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00 dopo aver cenato, allorquando il sig. avrà la figlia con sé per il CP_1 week end successivo e due pomeriggi a settimana, sempre dalle ore 16,00 alle ore 21,00, nella settimana in cui la bambina rimarrà con la madre per il week end;
- due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla sera della domenica alle ore 21,00, da concordare di volta in volta tra i genitori turnisti;
- durante le vacanze estive per n. 15 giorni anche non consecutivi, da suddividersi in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno;
- per metà delle vacanze natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e per n. 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di pasqua o di pasquetta;
- ad anni alterni per il compleanno della prole;
- per la festa del papà e per il compleanno del padre con il padre e per la festa della mamma e per il di lei compleanno con la madre.
4) La casa familiare sita in Tolfa, Contrada Lizzera n. 30 con quanto in essa contenuto e la relativa pertinenza rimarrà assegnata alla signora genitore collocatario della Parte_1 figlia;
l'altro coniuge se ne è allontanato sin da epoca precedente la separazione, asportando tutti i propri effetti personali.
5) Il Sig. corrisponderà alla Signora per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia , un assegno mensile di euro 250,00 Per_1
(duecentocinquantaeuro/00), a decorrere dal mese di maggio 2025, al domicilio dell'avente diritto, entro il 23 di ogni mese. Detto importo sarà rivaluto annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 6) Il sig. inoltre, sempre al fine di adempiere all'obbligo di mantenimento della CP_1 figlia , ad integrazione ed in aggiunta all'importo di €. 250,00 sopra stabilito, si Per_1 impegna e si obbliga, ora per allora, a corrispondere, fino alla relativa scadenza del 31 luglio 2044, la quota parte di sua spettanza, pari al 50% del mutuo fondiario gravante sull'immobile adibito a casa familiare, esonerando la minore e la stessa signora al Pt_1 pagamento di dette somme. Il pagamento da parte del sig. della propria quota CP_1 parte delle rate di mutuo, per espresso accordo delle parti, avverrà mediante accredito dell'importo dovuto sul conto corrente della signora ogni singolo mese, Parte_1 unitamente all'assegno di mantenimento per . Per_1
7) le parti confermano che l'accordo patrimoniale intervenuto con gli accordi di separazione, avente ad oggetto l'obbligo di trasferimento del 50% dell'immobile costituente la casa familiare e della relativa pertinenza, assunto dal sig. in favore della figlia CP_1 minore (già eseguito) e l'obbligo di pagamento, da parte del sig. Per_1 Controparte_1 del 50% del mutuo gravante sul ridetto immobile fino alla scadenza, ribadito in questa sede, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8) Le spese straordinarie necessarie per la prole, di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza), saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% per ciascuno, come previste dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia.
9) La sig.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per la figlia. Parte_1
10) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
11) le spese del giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 6 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone