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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 174/2025
N. R.G. 1265/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1265/2024, avverso la sentenza n.
123/2024, del Tribunale di Como, Dott. Giovanni Luca Ortore, promossa da:
C.F.: ), rappresentata e difesa unitamente e Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente dall'Avv. Elena Casartelli e dall'Avv. Isabella Tosto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Como, Via XX Settembre n. 36
APPELLANTE
C/
- codice fiscale e partita iva , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lea
Principato con studio in Catania Piazza Cavour n. 14, elettivamente domiciliata all'indirizzo pagina 1 di 6 PEC Email_1
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Nel Merito: in parziale riforma della sentenza n.123/2024 pubblicata il 6.6.2024 emessa dal
Tribunale di Como - Sez. Lavoro, di cui al procedimento rubricato al n. Rg. 329/2024,
condannare al pagamento dei compensi e spese, oltre Controparte_1
accessori del 1° grado di giudizio.
Condannare al pagamento di spese e compensi oltre Controparte_2
accessori del presente giudizio di appello.
Entrambi i casi con distrazione in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie.
PER L'APPELLATA
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare il ricorso e confermare la sentenza di primo grado, col favore di spese e compensi.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di I grado, depositato il 18.03.2024, impugnava il preavviso di Parte_1
fermo amministrativo dell'autovettura Kia Picanto 1.0 5P, targata GP461CV, con invito a
CP_ versare i contributi per complessivi € 20.195,99, in considerazione del fatto che l'autovettura risultava in comproprietà con . Persona_1
pagina 2 di 6 Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e nulla disponendo sulle spese di giudizio.
Ha rilevato che nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell' , che restava contumace. Controparte_1
Nel corso del giudizio i difensori della comunicavano di ricevuto l'annullamento Parte_1
dell'atto impugnato, per cui chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere, con la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Ha ritenuto che per quanto concerne le spese, da liquidarsi in base al principio della cd.
soccombenza virtuale, è da escludere l'accoglimento nel merito della domanda, in quanto l'unico motivo svolto, la cointestazione del veicolo con una terza persona, costituisce un vizio opponibile solo da quest'ultima, l'unica parte che, in quanto non debitrice, sarebbe stata pregiudicata dall'iscrizione del fermo e quindi, la sola legittimata ex art 100 cpc, a farlo valere in giudizio, stante il divieto previsto dall'art 81 cpc, di agire in nome proprio, per tutelare un diritto altrui.
Pertanto, ha respinto la domanda di condanna dell' al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio.
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso il capo della Parte_1
sentenza che ha respinto la domanda di condanna dell' al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio.
Nell'ottica dell'appellante il Giudice di prime cure, nel respingere la domanda di condanna dell' alle spese processuali, ha errato nel suo ragionamento secondo cui l'unico CP_4
soggetto deputato ad impugnare l'iscrizione del fermo - e quindi il solo legittimato ex art. 100
pagina 3 di 6 cpc a farlo valere in giudizio - sarebbe stata la terza persona cointestataria non debitrice con il fisco.
In caso di cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, il giudice, nel regolare le spese dell'intero giudizio, deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale,
secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Si è costituita l chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza di I grado.
All'udienza del 25 febbraio 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*******
Il ricorso in appello è infondato per cui va rigettato.
Questa Corte ritiene di confermare la sentenza di primo grado condividendo la motivazione del Tribunale secondo cui: “è da escludere l'accoglimento nel merito della domanda, in
quanto l'unico motivo svolto, la cointestazione del veicolo con una terza persona, costituisce
un vizio opponibile solo da quest'ultima, l'unica parte che, in quanto non debitrice, sarebbe
stata pregiudicata dall'iscrizione del fermo e quindi, la sola legittimata ex art 100 cpc, a farlo
valere in giudizio, stante il divieto previsto dall'art 81 cpc, di agire in nome proprio, per tutelare
un diritto altrui.”
Dai documenti prodotti, risulta che in data 21.02.2024, l'odierna appellante, aveva ricevuto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03380202400000249000, (doc.2),
relativamente all'autovettura KIA PICANTO 1.0 5P, targata GP461CV, con invito a versare
CP_ contributi e IVS per la somma di euro 20.195,99.
pagina 4 di 6 Il preavviso era basato per debiti su cartelle esattoriali notificate alla per il mancato Parte_1
pagamento di contributi previdenziali , contravvenzioni al Codice della Strada e per CP_3
mancato versamento di IRAP, IVA E IRPEF.
L , stante l'impugnazione del preavviso di fermo da parte Controparte_1
della sig. procedeva all'annullamento del preavviso con la seguente motivazione: Parte_1
“si comunica che questo Agente della Riscossione, esaminate le ragioni addotte in merito alla
cointestazione del veicolo, ha provveduto all'annullamento del preavviso di fermo per il
veicolo tg. GP461CV di sua proprietà pertanto non darà corso all'iscrizione del gravame".
Pertanto, l'annullamento del preavviso di fermo dell'autoveicolo risulta essere stato effettuato solo perché il veicolo era cointestato con una terza persona, nessuna valutazione è stata effettuata circa il merito del debito, rimanendo così la debitrice nei confronti Parte_1
dell . Controparte_1
Ne discende che legittimamente e correttamente il primo Giudice ha escluso la decisione nel merito per mancanza di legittimazione attiva del contribuente, rilevando che la cointestazione del veicolo con una terza persona costituisce un vizio opponibile solo da quest'ultima, unica parte che sarebbe stata pregiudicata dal fermo amministrativo del veicolo cointestato.
Le spese processuali del presente grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella complessiva somma di Euro 1.000,00 oltre spese generali oneri di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma pagina 5 di 6
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 123/2024 del Tribunale di Como e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori e spese generali.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12
Milano 25 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 L.228/12
N. R.G. 1265/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1265/2024, avverso la sentenza n.
123/2024, del Tribunale di Como, Dott. Giovanni Luca Ortore, promossa da:
C.F.: ), rappresentata e difesa unitamente e Parte_1 CodiceFiscale_1
disgiuntamente dall'Avv. Elena Casartelli e dall'Avv. Isabella Tosto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Como, Via XX Settembre n. 36
APPELLANTE
C/
- codice fiscale e partita iva , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lea
Principato con studio in Catania Piazza Cavour n. 14, elettivamente domiciliata all'indirizzo pagina 1 di 6 PEC Email_1
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Nel Merito: in parziale riforma della sentenza n.123/2024 pubblicata il 6.6.2024 emessa dal
Tribunale di Como - Sez. Lavoro, di cui al procedimento rubricato al n. Rg. 329/2024,
condannare al pagamento dei compensi e spese, oltre Controparte_1
accessori del 1° grado di giudizio.
Condannare al pagamento di spese e compensi oltre Controparte_2
accessori del presente giudizio di appello.
Entrambi i casi con distrazione in favore delle sottoscritte procuratrici antistatarie.
PER L'APPELLATA
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare il ricorso e confermare la sentenza di primo grado, col favore di spese e compensi.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di I grado, depositato il 18.03.2024, impugnava il preavviso di Parte_1
fermo amministrativo dell'autovettura Kia Picanto 1.0 5P, targata GP461CV, con invito a
CP_ versare i contributi per complessivi € 20.195,99, in considerazione del fatto che l'autovettura risultava in comproprietà con . Persona_1
pagina 2 di 6 Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e nulla disponendo sulle spese di giudizio.
Ha rilevato che nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti dell' , che restava contumace. Controparte_1
Nel corso del giudizio i difensori della comunicavano di ricevuto l'annullamento Parte_1
dell'atto impugnato, per cui chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere, con la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Ha ritenuto che per quanto concerne le spese, da liquidarsi in base al principio della cd.
soccombenza virtuale, è da escludere l'accoglimento nel merito della domanda, in quanto l'unico motivo svolto, la cointestazione del veicolo con una terza persona, costituisce un vizio opponibile solo da quest'ultima, l'unica parte che, in quanto non debitrice, sarebbe stata pregiudicata dall'iscrizione del fermo e quindi, la sola legittimata ex art 100 cpc, a farlo valere in giudizio, stante il divieto previsto dall'art 81 cpc, di agire in nome proprio, per tutelare un diritto altrui.
Pertanto, ha respinto la domanda di condanna dell' al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio.
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso il capo della Parte_1
sentenza che ha respinto la domanda di condanna dell' al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio.
Nell'ottica dell'appellante il Giudice di prime cure, nel respingere la domanda di condanna dell' alle spese processuali, ha errato nel suo ragionamento secondo cui l'unico CP_4
soggetto deputato ad impugnare l'iscrizione del fermo - e quindi il solo legittimato ex art. 100
pagina 3 di 6 cpc a farlo valere in giudizio - sarebbe stata la terza persona cointestataria non debitrice con il fisco.
In caso di cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, il giudice, nel regolare le spese dell'intero giudizio, deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale,
secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Si è costituita l chiedendo il rigetto del gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza di I grado.
All'udienza del 25 febbraio 2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
*******
Il ricorso in appello è infondato per cui va rigettato.
Questa Corte ritiene di confermare la sentenza di primo grado condividendo la motivazione del Tribunale secondo cui: “è da escludere l'accoglimento nel merito della domanda, in
quanto l'unico motivo svolto, la cointestazione del veicolo con una terza persona, costituisce
un vizio opponibile solo da quest'ultima, l'unica parte che, in quanto non debitrice, sarebbe
stata pregiudicata dall'iscrizione del fermo e quindi, la sola legittimata ex art 100 cpc, a farlo
valere in giudizio, stante il divieto previsto dall'art 81 cpc, di agire in nome proprio, per tutelare
un diritto altrui.”
Dai documenti prodotti, risulta che in data 21.02.2024, l'odierna appellante, aveva ricevuto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03380202400000249000, (doc.2),
relativamente all'autovettura KIA PICANTO 1.0 5P, targata GP461CV, con invito a versare
CP_ contributi e IVS per la somma di euro 20.195,99.
pagina 4 di 6 Il preavviso era basato per debiti su cartelle esattoriali notificate alla per il mancato Parte_1
pagamento di contributi previdenziali , contravvenzioni al Codice della Strada e per CP_3
mancato versamento di IRAP, IVA E IRPEF.
L , stante l'impugnazione del preavviso di fermo da parte Controparte_1
della sig. procedeva all'annullamento del preavviso con la seguente motivazione: Parte_1
“si comunica che questo Agente della Riscossione, esaminate le ragioni addotte in merito alla
cointestazione del veicolo, ha provveduto all'annullamento del preavviso di fermo per il
veicolo tg. GP461CV di sua proprietà pertanto non darà corso all'iscrizione del gravame".
Pertanto, l'annullamento del preavviso di fermo dell'autoveicolo risulta essere stato effettuato solo perché il veicolo era cointestato con una terza persona, nessuna valutazione è stata effettuata circa il merito del debito, rimanendo così la debitrice nei confronti Parte_1
dell . Controparte_1
Ne discende che legittimamente e correttamente il primo Giudice ha escluso la decisione nel merito per mancanza di legittimazione attiva del contribuente, rilevando che la cointestazione del veicolo con una terza persona costituisce un vizio opponibile solo da quest'ultima, unica parte che sarebbe stata pregiudicata dal fermo amministrativo del veicolo cointestato.
Le spese processuali del presente grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella complessiva somma di Euro 1.000,00 oltre spese generali oneri di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma pagina 5 di 6
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 123/2024 del Tribunale di Como e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori e spese generali.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12
Milano 25 Febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 L.228/12