Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2025, n. 8969
CASS
Sentenza 4 aprile 2025

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La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta una controversia relativa a una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, impugnata da un ricorrente contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Prefettura di Latina. Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale, invocando la prescrizione e vizi formali, mentre l'Agenzia delle Entrate sosteneva la legittimità della cartella e l'inammissibilità del ricorso. Il giudice d'appello, pur dichiarando cessata la materia del contendere per l'entrata in vigore della "pace fiscale", ha esaminato il merito, ritenendo inammissibile il ricorso per tardività, in quanto presentato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella. La Corte ha confermato tale decisione, sottolineando che l'opposizione per prescrizione deve essere proposta entro il termine stabilito e che l'eccezione di prescrizione non è soggetta a termini illimitati. Inoltre, ha chiarito che l'assenza di notifica del verbale di contestazione non esclude la necessità di rispettare i termini per l'opposizione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, imponendo al ricorrente il pagamento delle spese processuali.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2025, n. 8969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8969
Data del deposito : 4 aprile 2025

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