TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento (artt. 615, l' comma e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. DE PASCALE LUIGI Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. D'ANGELO UGO
- OPPOSTA -
E
in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti DE
VINCENTIS GIULIA, CUOMO DOMENICA, MOSINA PASCARELLA
ANNAGRAZIA, ROMANO ERIKA
- OPPOSTO –
E
Controparte_3
- OPPOSTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato il 19.9.2023, Pt_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
02820239007232091000 limitatamente alle sottese cartelle nn. 028201200201836650000, 02820160030710684000 e
02820210008118265000.
Deduceva essenzialmente l'omessa e/o invalida notifica delle menzionate cartelle, la prescrizione dei crediti di cui alle prime due cartelle ed il sopravvenuto “sgravio” del credito di cui alla terza cartella.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , la quale CP_4 eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Cont Si costituiva altresì l' , il quale chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Non si costituiva invece il del Controparte_3 quale va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla contestazione delle notifiche delle cartelle in questione, integrante un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., l' CP_4 ha fornito prova della loro regolare effettuazione, risultando la prima cartella notificata ex art. 139 c.p.c. il 10.1.2013 a mani di familiare convivente, con prova della spedizione della raccomandata informativa, la seconda notificata ex art. 140 c.p.c. con raccomandata informativa consegnata a familiare convivente in data 31.10.2017, la terza notificata direttamente a mezzo posta a familiare convivente il 10.10.2022.
In proposito, occorre precisare che risulta regolare la notifica al familiare convivente del debitore senza, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis del
2 d.p.r. 600/1973, dal momento che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato»
(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv.
651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del
2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982»).
5. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art.
26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica «nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda» (comma 2) o al «portiere dello stabile dov'è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» del destinatario, la
3 stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n.
3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del
2016 e n. 29022 del 2017).
6. E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità
a Costituzione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevando che «la semplificazione insita nella notificazione diretta», consistente «nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982» e nella «mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)»,
«anche se [...] comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno [...] è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma,
d.P.R. n. 602 del 1973». ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26
«c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo». Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o
4 all'azienda o al portiere), «non costituisce nella disciplina della notificazione», nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto», «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto” (cfr. Cass. 12470/2020).
In buona sostanza, con riferimento al caso concreto, in cui la cartella di pagamento notificata per posta ordinaria risulta essere stata consegnata a persone di famiglia, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto.
Inoltre, risulta regolare anche la notifica della seconda cartella, avvenuta allorquando il debitore si trovava in stato di detenzione, avendo la Cassazione affermato che “In tema di notificazioni, l'art. 139 cod. proc. civ. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire. Ciò premesso, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza” (cfr. Cass. 9279/1998 e, più di recente,
6765/2019).
Quanto alla prescrizione dei crediti di cui alle prime due cartelle, tale eccezione è fondata limitatamente alla prima cartella, dal momento che in relazione ad essa, dopo la notifica del 10.1.2013, non risultano ulteriori atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale fino alla notifica in data 4.9.2023 dell'intimazione impugnata.
Non possono, infatti, essere valorizzate le notifiche delle
5 intimazioni di pagamento del 2017 e del 2019, poiché, al di là di ogni considerazione sulla loro validità, l' non CP_4 ha concretamente prodotto tali atti, non consentendo di verificare il riferimento in esse alle cartelle de quibus.
In relazione alla seconda cartella, invece, non risulta trascorso il termine prescrizionale quinquennale, dovendosi tener conto della normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.
Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato nel primo comma della prima norma, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Inoltre, in base al comma 2 dell'art. 12 richiamato “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […] che scadono entro il 31 dicembre dell'anno
o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Per effetto di tale sospensione/proroga, la prescrizione non risulta decorsa nel caso che ci occupa in relazione al credito di cui alla seconda cartella, notificata il
31.10.2017, attesa appunto la notifica in data 4.9.2023 dell'intimazione impugnata.
6 Con riferimento, infine, al sopravvenuto “sgravio” del credito di cui alla terza cartella relativa a “Recupero spese di mantenimento in carcere, ex art. 2 L. n.
374/1975”, l'opponente ha prodotto l'ordinanza n. 2023/1200 del 04.04.2023, notificata il 10.04.2023, con la quale il
Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere ha dichiarato la rimessione delle spese relative al mantenimento in carcere dell'opponente ex art. 6 d.p.r.
115/2002.
Sul punto, l'opposta si è limitata ad eccepire la CP_4 propria carenza di legittimazione passiva e ad evidenziare che la revoca del credito è avvenuta dopo la emissione e notifica della cartella di pagamento.
Orbene, la doglianza in esame è fondata e, tuttavia, occorre tener conto del fatto che della rimessione del debito in questione l' non sia stata messa al corrente CP_4 prima della notifica dell'intimazione, tant'è che lo stesso opponente, nell'atto di citazione, affermava che “il credito esattoriale risulta inesistente e l'attore si sta già attivando per ottenere lo sgravio di tale ruolo in via stragiudiziale”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta limitatamente alla intervenuta prescrizione del credito di cui alla prima cartella ed alla sopravvenuta rimessione del debito di cui alla terza cartella.
Spese di lite.
Le spese di lite, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda e della sostanziale reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
7 A) Dichiara la contumacia del Controparte_3
B) Rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
02820239007232091000, impugnata limitatamente alle sottese cartelle nn. 028201200201836650000,
02820160030710684000 e 02820210008118265000, nella parte configurante un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c.;
C) Accoglie parzialmente l'opposizione alla medesima intimazione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto,
D) Dichiara prescritto il credito di cui alla cartella n.
028201200201836650000 e non dovuto quello di cui alla cartella n. 02820210008118265000;
E) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 11/02/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6293 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a intimazione di pagamento (artt. 615, l' comma e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
, rapp.to e difeso dall'avv. DE PASCALE LUIGI Parte_1
- OPPONENTE -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. D'ANGELO UGO
- OPPOSTA -
E
in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti DE
VINCENTIS GIULIA, CUOMO DOMENICA, MOSINA PASCARELLA
ANNAGRAZIA, ROMANO ERIKA
- OPPOSTO –
E
Controparte_3
- OPPOSTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato il 19.9.2023, Pt_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
02820239007232091000 limitatamente alle sottese cartelle nn. 028201200201836650000, 02820160030710684000 e
02820210008118265000.
Deduceva essenzialmente l'omessa e/o invalida notifica delle menzionate cartelle, la prescrizione dei crediti di cui alle prime due cartelle ed il sopravvenuto “sgravio” del credito di cui alla terza cartella.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , la quale CP_4 eccepiva la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione.
Cont Si costituiva altresì l' , il quale chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Non si costituiva invece il del Controparte_3 quale va dichiarata la contumacia.
L'opposizione in esame è meritevole di parziale accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla contestazione delle notifiche delle cartelle in questione, integrante un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., l' CP_4 ha fornito prova della loro regolare effettuazione, risultando la prima cartella notificata ex art. 139 c.p.c. il 10.1.2013 a mani di familiare convivente, con prova della spedizione della raccomandata informativa, la seconda notificata ex art. 140 c.p.c. con raccomandata informativa consegnata a familiare convivente in data 31.10.2017, la terza notificata direttamente a mezzo posta a familiare convivente il 10.10.2022.
In proposito, occorre precisare che risulta regolare la notifica al familiare convivente del debitore senza, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la prova della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis del
2 d.p.r. 600/1973, dal momento che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato»
(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv.
651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della I. n. 145 del
2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della I. n. 890 del 1982»).
5. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art.
26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica «nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda» (comma 2) o al «portiere dello stabile dov'è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» del destinatario, la
3 stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n.
3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del
2016 e n. 29022 del 2017).
6. E d'altro canto, come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità
a Costituzione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevando che «la semplificazione insita nella notificazione diretta», consistente «nella mancanza della relazione di notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n. 890 del 1982» e nella «mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)»,
«anche se [...] comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890 del 1982, non di meno [...] è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma,
d.P.R. n. 602 del 1973». ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26
«c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo». Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o
4 all'azienda o al portiere), «non costituisce nella disciplina della notificazione», nonostante tale «obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del destinatario dell'atto», «una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto” (cfr. Cass. 12470/2020).
In buona sostanza, con riferimento al caso concreto, in cui la cartella di pagamento notificata per posta ordinaria risulta essere stata consegnata a persone di famiglia, va ribadito che non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto.
Inoltre, risulta regolare anche la notifica della seconda cartella, avvenuta allorquando il debitore si trovava in stato di detenzione, avendo la Cassazione affermato che “In tema di notificazioni, l'art. 139 cod. proc. civ. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire. Ciò premesso, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza” (cfr. Cass. 9279/1998 e, più di recente,
6765/2019).
Quanto alla prescrizione dei crediti di cui alle prime due cartelle, tale eccezione è fondata limitatamente alla prima cartella, dal momento che in relazione ad essa, dopo la notifica del 10.1.2013, non risultano ulteriori atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale fino alla notifica in data 4.9.2023 dell'intimazione impugnata.
Non possono, infatti, essere valorizzate le notifiche delle
5 intimazioni di pagamento del 2017 e del 2019, poiché, al di là di ogni considerazione sulla loro validità, l' non CP_4 ha concretamente prodotto tali atti, non consentendo di verificare il riferimento in esse alle cartelle de quibus.
In relazione alla seconda cartella, invece, non risulta trascorso il termine prescrizionale quinquennale, dovendosi tener conto della normativa emergenziale relativa all'epidemia da Covid-19 ed in particolare dell'art. 68 comma 1 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.
Tale norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente richiamato nel primo comma della prima norma, ha sostanzialmente previsto la sospensione, nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dei termini di pagamento e, conseguentemente, “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Inoltre, in base al comma 2 dell'art. 12 richiamato “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […] che scadono entro il 31 dicembre dell'anno
o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Per effetto di tale sospensione/proroga, la prescrizione non risulta decorsa nel caso che ci occupa in relazione al credito di cui alla seconda cartella, notificata il
31.10.2017, attesa appunto la notifica in data 4.9.2023 dell'intimazione impugnata.
6 Con riferimento, infine, al sopravvenuto “sgravio” del credito di cui alla terza cartella relativa a “Recupero spese di mantenimento in carcere, ex art. 2 L. n.
374/1975”, l'opponente ha prodotto l'ordinanza n. 2023/1200 del 04.04.2023, notificata il 10.04.2023, con la quale il
Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere ha dichiarato la rimessione delle spese relative al mantenimento in carcere dell'opponente ex art. 6 d.p.r.
115/2002.
Sul punto, l'opposta si è limitata ad eccepire la CP_4 propria carenza di legittimazione passiva e ad evidenziare che la revoca del credito è avvenuta dopo la emissione e notifica della cartella di pagamento.
Orbene, la doglianza in esame è fondata e, tuttavia, occorre tener conto del fatto che della rimessione del debito in questione l' non sia stata messa al corrente CP_4 prima della notifica dell'intimazione, tant'è che lo stesso opponente, nell'atto di citazione, affermava che “il credito esattoriale risulta inesistente e l'attore si sta già attivando per ottenere lo sgravio di tale ruolo in via stragiudiziale”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere parzialmente accolta limitatamente alla intervenuta prescrizione del credito di cui alla prima cartella ed alla sopravvenuta rimessione del debito di cui alla terza cartella.
Spese di lite.
Le spese di lite, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda e della sostanziale reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
7 A) Dichiara la contumacia del Controparte_3
B) Rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
02820239007232091000, impugnata limitatamente alle sottese cartelle nn. 028201200201836650000,
02820160030710684000 e 02820210008118265000, nella parte configurante un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c.;
C) Accoglie parzialmente l'opposizione alla medesima intimazione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e, per l'effetto,
D) Dichiara prescritto il credito di cui alla cartella n.
028201200201836650000 e non dovuto quello di cui alla cartella n. 02820210008118265000;
E) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 11/02/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
8