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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 775 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(Federazione Russa) il 05/11/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Cortis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20/02/1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Ferrai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 21/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Nuoro.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/09/2007 tra e trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Nuoro, anno 2007, numero 23, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Nuoro il
21.09.2007, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti.
B) Non disporre alcun assegno divorzile fra le parti, né alcun contributo a favore dei figli.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 775 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(Federazione Russa) il 05/11/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Cortis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20/02/1958, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Ferrai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 21/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Nuoro.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Pag. 1 di 2 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21/09/2007 tra e trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Nuoro, anno 2007, numero 23, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Nuoro il
21.09.2007, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti.
B) Non disporre alcun assegno divorzile fra le parti, né alcun contributo a favore dei figli.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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