Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2487
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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In tema di legato modale, l'inadempimento del "modus" da parte del legatario legittima i prossimi congiunti del "de cuius" a proporre sia l'azione di adempimento, sia quella di risoluzione, giusta disposto dell'art. 648 cod. civ. (e ciò tanto se essi cumulino la qualità di prossimi congiunti con quella di eredi del testatore, quanto se facciano valere esclusivamente la prima qualità). Le azioni predette sono funzionali alla tutela del medesimo diritto all'esecuzione della prestazione modale (pur nella incontestabile diversità del relativo "petitum"), sicché la proposizione della domanda di adempimento ha efficacia interruttiva della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere, successivamente, la risoluzione della disposizione modale, diritto che potrà essere, pertanto, legittimamente esercitato sino a quando il termine prescrizionale non sia nuovamente decorso per l'intero, poiché l'attribuzione, ad un soggetto, da parte dell'ordinamento, di una pluralità di mezzi di tutela, lasciando al predetto, nel contempo, la facoltà di scelta tra essi, non può, poi, risolversi nella negazione di fatto dei rimedi non azionati se, nel tempo necessario per far valere l'uno, gli altri risultino suscettibili di venir meno per prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2487
    Data del deposito : 18 marzo 1999

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