Articolo 630 del Codice civile
Articolo 595Articolo 578
Versione
19 aprile 1942
Art. 630.

(Disposizioni a favore dei poveri).

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non puo' o non vuole accettare l'incarico.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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