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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 28530/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Pinerolo, 78/1, Piossasco presso lo studio dell'avv.
GERBAUDO GIOVANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1081 del 2024 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/12/2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al
[...]
contributo al mantenimento del figlio Per_1 ***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
PRENDE atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il sig, versi mensilmente a mezzo di bonifico bancario entro il Parte_2
giorno 27 di ogni mese a partire dal mese di settembre 2024 alla sig.ra la somma di Parte_1
€200,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio da rivalutarsi Persona_2
annualmente, dal mese di settembre 2025, secondo gli indici ISTAT;
Il padre contribuirà, nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie, spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ludiche-ricreative ecc., tutte previamente concordate e successivamente documentate come da
Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torno sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio.
PRENDE ATTO che, per il resto, le parti chiedono confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 28530/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Pinerolo, 78/1, Piossasco presso lo studio dell'avv.
GERBAUDO GIOVANNA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1081 del 2024 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/12/2024 e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente al
[...]
contributo al mantenimento del figlio Per_1 ***
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
PRENDE atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che il sig, versi mensilmente a mezzo di bonifico bancario entro il Parte_2
giorno 27 di ogni mese a partire dal mese di settembre 2024 alla sig.ra la somma di Parte_1
€200,00 a titolo di contributo di mantenimento per il figlio da rivalutarsi Persona_2
annualmente, dal mese di settembre 2025, secondo gli indici ISTAT;
Il padre contribuirà, nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie, spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ludiche-ricreative ecc., tutte previamente concordate e successivamente documentate come da
Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torno sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio.
PRENDE ATTO che, per il resto, le parti chiedono confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento