Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 25349/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva in decisione del 19.3.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25349 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
Marco io elett.nte domicilia, sito a Caserta, viale dei Bersaglieri n. 32, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 256 del 5.7.2023, notificato il 13.11.2023, rigettava l'istanza presentata dal ricorrente il 30.4.2019 di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso il 14.10.2020 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. Con ricorso depositato l'11.12.2023 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere giunto in Italia nel 2008; di avere avere conseguito nel 2017 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta un permesso di soggiorno per motivi umanitari, poiché
“alla luce della sua vicenda personale e della condizione di vulnerabilità in cui versava, era stato inserito dalla predetta associazione [“Comitato per il Centro Sociale Odv”:n.d.r.] nel cd. “Piano SVI”, un piano straordinario di emersione e accompagnamento socio-lavorativo per immigrati e richiedenti protezione internazionale appartenenti alla categoria di persone “Sfruttate, Vulnerabili e Irrimpatriabili”, concertato
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l' di Caserta, i di Castel Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 disporre Controparte_6 di alcun tipo di documentazione da cui ricavare il suo percorso sul territorio nazionale;
di avere lavorato e di lavorare in modo irregolare come muratore, bracciante e giardiniere;
di non conoscere il contenuto del parere negativo espresso dalla Commissione;
di essersi sradicato dal e di essere in attesa della documentazione richiesta alla p.a., idonea a Per_1 dimostrare il suo vissuto in Italia;
di essere vulnerabile e di temere il rimpatrio che lo costringerebbe ad affrontare le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento in un paese da quale manca da 15 anni. Chiedeva, dunque, che gli fosse riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D. Lgs. 286/98 (come modificato dal D.L. 130/2020, convertito in Legge 173/2020, applicabile al caso di specie ex art. 15 D.L. 130/2020, art. 7 co. 2 D.L. 20/2023, circolare – Commissione nazionale per il diritto Controparte_1 di asilo n. 204 del 13.03.202 gli atti fossero trasmessi alla Questura competente per il rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 19 co.
1.2 D. Lgs. 286/98 e art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il 29.12.2023 il si costituiva Controparte_1 in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale del 7.2.2024, il Tribunale rigettava la domanda cautelare, rilevando l'assenza di indici d'integrazione nel territorio nazionale e di condizioni nel paese di origine che lo possano esporre al rischio di una deprivazione dei diritti fondamentali al di sotto della soglia minima, costitutiva della dignità umana o d'insicurezza. Fissava, altresì, per il 22.1.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio del 22.1.2025. Le parti si richiamavano alle rispettive conclusioni. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore fissava l'udienza di discussione orale dinanzi a sé ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c., per il 19.3.2025. All'udienza del 19.3.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione orale della causa, il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione sulla medesima. Il ricorso è infondato e, dunque, deve essere rigettato. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o pagina 2 di 8 qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere pagina 3 di 8 umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Venendo alla disamina del caso concreto, con una motivazione eccessivamente stringata, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta ha espresso il suo parere, che è stato depositato dal convenuto. Essa non ha indicato i motivi in fatto che l'hanno indotta a decidere nel senso sfavorevole al richiedente. Cionondimeno, il ricorrente non ha diritto al conseguimento della protezione speciale perché non ha provato l'esistenza dei relativi elementi costitutivi, previsti dall'art. 19, comma 1 e 1.1. cit., come già evidenziato nella suddetta ordinanza collegiale. Mancano, invero, le prove di indici rivelatori di un'effettiva integrazione sul territorio pagina 4 di 8 nazionale, oltre che di motivi specifici di vulnerabilità e di insicurezza del paese di origine. Si reputa opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza della CEDU, lo Stato, ai sensi del diritto internazionale, ha il diritto di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio ( , e c. Regno Unito, CP_7 CP_8 CP_9
§ 67; c. Francia, § 42). Inoltre, la e dell'uomo non Per_2 garan iritto del cittadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese. Le autorità interne non hanno, pertanto, l'obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi nel loro Paese (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], § 103). Nè le persone che, senza rispettare la normativa vigente, si pongono di fronte alle autorità di uno Stato contraente con la loro presenza nel paese come un fatto compiuto, hanno, in generale, il diritto di aspettarsi che gli venga conferito un diritto di soggiorno (si veda cit. Jeunesse c. Paesi Bassi;
[...]
c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 43, CEDU 2006-I; AR e Parte_2 Pt_3
65/07, § 64, 31 luglio 2008). Nel caso di specie, come già osservato nell'ordinanza collegiale di rigetto dell'istanza cautelare, il ricorrente ha affermato ma giammai provato di essere giunto in Italia nel 2008 ed anche di esservi rimasto continuativamente, nemmeno dopo avere conseguito il permesso di soggiorno per motivi umanitari nel 2017. Parimenti infondata è anche l'asserita condizione di vulnerabilità in cui egli verserebbe e per la quale riceverebbe sostegno da volontari. L'attore non ha depositato la delibera con la quale la Commissione di Caserta, nel 2017, gli riconobbe la protezione umanitaria, non consentendo di risalire ai motivi per i quali il permesso gli fu concesso. Né lo stesso, nel presente giudizio, ha specificato in che cosa la vulnerabilità consista e di che tipo di sostegno beneficerebbe dai volontari. Nemmeno con riguardo al periodo in cui l'istante ha goduto del permesso per protezione umanitaria l'istante ha dimostrato di avere compiuto ragionevoli sforzi per integrarsi. Nulla, infatti, è dato sapere delle condizioni, anche abitative, in cui egli vive in Italia, a suo dire dal 2008, o di un'eventuale costituzione di una significativa rete sociale di contatti o di legami familiari o di un suo impegno nello svolgimento di attività culturali o lavorative regolari. Si ricava, invece, la condizione di consapevole precarietà ed irregolarità in cui l'istante sarebbe rimasto sul territorio nazionale. Tali considerazioni, valutate complessivamente, consentono, dunque, di concludere che il richiedente non ha dimostrato di essersi effettivamente integrato nel paese ospitante, sotto nessun profilo, e che il medesimo, in caso di rimpatrio, non deve, dunque, affrontare il concreto rischio di subire un significativo scadimento delle proprie condizioni di vita. Si aggiunga che il medesimo non ha mai neppure sostenuto di essere affetto da problemi di salute. È da escludere, quindi, che il rimpatrio possa ledere il suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dall'art. 8 CEDU. Questo Collegio ricorda, a questo punto, di prestare convinta adesione, in tema di onere probatorio avente ad oggetto l'integrazione dello straniero sul territorio nazionale, all'orientamento espresso da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo il quale “
4.10. La cooperazione istruttoria, per definizione, agisce solo sul terreno della prova e circoscrive pagina 5 di 8 significativamente l'operatività della regola dell'onere probatorio, derogata in questa materia dal principio del cosiddetto "onere probatorio attenuato", tratteggiato per la prima volta nella giurisprudenza di questa Corte dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 27310 del 17.11.2008 che ha affermato che spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine.
4.11. L'onere probatorio attenuato e il dovere di cooperazione istruttoria concernono "la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati", come precisa inequivocabilmente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. 4.12. La cooperazione istruttoria viene quindi invocata, del tutto fuor di luogo e senza base normativa, al di là di quest'ambito per evocare una sorta di generico favor per il richiedente asilo, in contrasto con il principio generale di imparzialità e neutralità del giudice. In questa prospettiva è stato osservato che il dovere di cooperazione officiosa che grava sul giudice del procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale riguarda il profilo istruttorio e l'assunzione di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente e non certo le forme e le modalità di introduzione della domanda giudiziale, laddove il richiedente fruisce, eventualmente anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato, di congrua assistenza tecnica (Sez. 1, n. 22120 e 22123 entrambe del 20.1.2020).
4.13. Il principio, alla luce della sua stessa ratio ispiratrice, non opera neppure sul piano probatorio in relazione a quelle circostanze per le quali il richiedente asilo non si trova in situazione di "minorata difesa", come quelle attinenti alla sua integrazione sociale e lavorativa in Italia, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in regime transitorio o della nuova protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173. In relazione a tali circostanze per le quali il richiedente asilo non soffre svantaggi particolari di disagio probatorio nell'accesso a documenti e informazioni, rispetto ai quali anzi si trova in posizione di vicinanza o riferibilità, non vi è nessuna ragione che giustifichi l'eccezionale deroga ai principi generali al principio di neutralità del giudice e alla distribuzione a carico delle parti dell'onere probatorio e non vi è nessuna norma, in ogni caso, che la preveda.
4.14. Del resto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all'onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli "dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano".” (Cassazione civile sez. I, 28/12/2021, (ud. 10/12/2021, dep. 28/12/2021), n.41786). Inoltre, l'attore non ha allegato alcuna ragione specifica che lo possa porre a rischio di deprivazione dei diritti umani fondamentali in caso di rientro in non avendo Per_1 precisato neppure da quale parte di tale paese proviene. Sotto il profilo oggettivo, d'altra parte, in difetto di specificazione della zona di origine, si osserva che in in generale non vi sono peculiari rischi di grave Per_1 deprivazione dei fondamen tti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre, emergendo, al contrario, dalle fonti consultate: interventi di organizzazioni non governative e statali a sostegno degli agricoltori e delle categorie più vulnerabili ed a tutela, ad esempio, del diritto all'istruzione, dell'ambiente e delle risorse naturali;
una tendenza alla stabilità economica, oltre che politica;
previsioni di sensibile crescita economica;
progressi nella tutela dei diritti umani (cfr. Amnesty International, 7.1.2025, Ghana: New President must tackle pressing human rights issues;
BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Briefing Notes Summary, 31.12.2024; Bono Region, Severe Weather and Natural Disasters, https://datacommons.org/disasters/wikidataId/Q64685186; analisi pagina 6 di 8 pubblicata da IPC Global Support Unit, in collaborazione con CP_10 https://www.ipcinfo.org/ch/, e riferita al periodo da marzo 2024 ad
[...]
November - December 2023, 31.1.2024, su ecoi.net, e World Controparte_11
Program, June 2023, 30.6.2023, su ecoi.net, dai quali si arguisce la serie di Per_1 CP_11 program a tutela della popolazione;
Ghana: Landmark vote to remove death penalty from laws is a major step forward, Amnesty International, 25.7.2023, https://www.ecoi.net/en/document/2095241.html, che dà notizia dell'approvazione della legge che abolisce la pena di morte;
, BTI 2022 Country Report — Controparte_12
: Bertelsmann Stiftung Per_1 CP_13 rente ha allegato elementi specifici che permettano di ricollegarlo alle diverse forme di violazione dei diritti umani, riguardanti specifiche categorie di soggetti o aree geografiche e che abbiano imposto al giudice di attivare i suoi poteri istruttori ufficiosi (cfr., cass. s.u. 29460\19, per la quale “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”; Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2019, n. 9304: “La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poiché, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui all' art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998”; Cassazione civile sez. I, 11/01/2019, n.538: “Il diritto alla protezione umanitaria è in ogni caso collegato alla sussistenza di «seri motivi», non tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché essi costituiscono un catalogo aperto, tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità individuale attuali o pronosticate in dipendenza del rimpatrio: non può cioè essere in nessun caso elusa la verifica della sussistenza di una condizione personale di vulnerabilità, occorrendo dunque una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio: i seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286 del 1998.”; Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1352: “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente rapportate non alla condizione generale del suo Paese di provenienza, ma a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali”; cass. pagina 7 di 8 24572\2020, che osserva, a proposito del riconoscimento della protezione umanitaria, che
“Le censure del ricorrente si mantengono a un livello assolutamente generico, senza introdurre, come sarebbe stato necessario, riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente e senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali”.) Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della difesa del convenuto vittorioso, estesamente non pertinente con l'oggetto della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa le spese di lite Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 26.3.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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