Articolo 45 della Legge 12 agosto 1957, n. 752
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14 settembre 1957
Art. 45. Interruzione della prescrizione

La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 2943 , 2944 e 2945 del Codice civile , nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero anche ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.
Entrata in vigore il 14 settembre 1957