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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7577 /2019
TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore
e
Controparte_1
Convenuto
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Laura Vincenza Amato sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. IACOBELLIS FILOMENA che si riporta in atti e chiede l'accoglimento dell'opposizione, insistendo nell'eccezione di prescrizione del credito;
Per parte opposta il Procuratore dello Stato che si riporta in atti. Controparte_2
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati
Il Giudice
dott. ssa Laura Vincenza Amato
N. R.G. 7577/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 7577/2019 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Filomena Iacobellis;
Parte_1
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
OPPOSTO
e
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 07.05.2019, ha proposto opposizione Parte_1 ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'iscrizione ipotecaria n. 14573/2279 del 04.04.2019, notificata in data 19.04.2019, il prodromico avviso di iscrizione ipotecaria notificato il 22.02.2018 e la cartella di pagamento n. 01420150024008375002, eccependo l'inefficacia e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria per inefficacia e nullità di tutti gli atti presupposti, la nullità insanabile della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria per violazione dei termini di cui all'art. 50 co.3 dpr 602/73 e l'omessa notifica della cartella n. 01420150024008375002. Da ultimo ha rappresentato che la richiesta di pagamento delle somme iscritte a ruolo atteneva ad un debito per occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà di , padre dell'opponente, per gli anni 2007 – 2009, Persona_1 periodo in cui la stessa era ancora minorenne, nonché per un periodo successivo al suo trasferimento in altra abitazione.
2. Con comparsa del 04.09.2016, si è costituita in giudizio l' Controparte_3
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività. Nel merito ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la cartella esattoriale e il preavviso di iscrizione ipotecaria sono stati ritualmente notificati alla Parte_1
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza odierna per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
4. L'opposizione merita parziale accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
4.1. Preliminarmente, occorre precisare che per i vizi che concernono la regolarità formale della procedura esecutiva, il rimedio previsto è quello dell'opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine decadenziale di 20 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto dell'esecuzione che si intende opporre (art. 617 c.p.c.), mentre per contestare il merito della pretesa e il diritto di agire in executivis
è prevista l'opposizione ex art. 615 c.p.c., esperibile senza termini.
4.2. Contrariamente a quanto eccepito da l'opposizione risulta tempestiva, essendo stata CP_5 proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di iscrizione ipotecaria. Non vi è, infatti, alcun obbligo di impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e la sua mancata opposizione non produce conseguenze pregiudizievoli definitive, ben potendo il debitore opporre direttamente l'atto tipico rappresentato dall'iscrizione di ipoteca.
4.3. I motivi proposti, tuttavia, sono infondati. Il concessionario ha, anzitutto, dato prova della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione ipotecaria, con deposito della relativa documentazione che l'opponente non ha specificamente contestato.
È infondato anche il motivo con cui l'attrice lamenta la mancata previa notifica di un'intimazione di pagamento, prescritta, a suo dire, dall'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 non è applicabile all'iscrizione ipotecaria (cfr. Cass., SS.UU., n. 19667/2014: "L'iscrizione ipotecaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui al cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 602, articolo 50, comma 2, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento"). Vero è che la Suprema Corte ha affermato che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere
l'ipoteca su beni immobili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, articolo 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'articolo 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal Decreto Legge 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della
Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità” (cfr. Cass., Sez. Trib., 22/02/2017, n.
4587, la quale ha richiamato, in motivazione, la citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2014); è però altrettanto vero che il suddetto principio si riferisce al regime anteriore all'entrata in vigore del
Decreto Legge 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, mentre, nella vigenza di tale novella (in specie applicabile ratione temporis), l'esigenza di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente è soddisfatta proprio dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dal comma 2 bis dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, la quale, oltre a preannunciare l'iscrizione dell'ipoteca nel caso di mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla notifica, costituisce altresì atto di messa in mora.
Dunque, l'agente della riscossione non era obbligato ad inviare un'ulteriore intimazione di pagamento, oltre alla comunicazione preventiva regolarmente notificata.
4.4. Rientra tra i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto inerente al merito della pretesa,
l'eccezione di illegittimità del credito maturato negli anni in cui la era minorenne. Parte_1
Ebbene dalla richiesta di pagamento effettuata dall'ufficio per i beni sequestrati e confiscati ai sigg. , e (allegata al fasc. parte opponente), Persona_1 Parte_2 Parte_1 si evince che, a seguito di decreto n. 278/2008 RGMP emesso dal Tribunale di Bari in data 11.12.2002, divenuto definitivo in data 24.04.2007, è stata disposta la confisca in forza del T.U. antimafia n.
159/2011 dell'immobile di proprietà di , sito in Acquaviva delle Fonti, via Persona_1
Gianbattista Vico nn.14 e 16, con devoluzione dello stesso all'erario dello Stato.
A fronte delle predetta confisca definitiva, è stata accertata l'occupazione sine titulo del predetto immobile da parte del nucleo familiare composto da , e Persona_1 Parte_2
con conseguente richiesta di pagamento delle indennità di occupazione abusiva del Parte_1 predetto cespite, oltre interessi legali, per il periodo decorrente dall'01.05.2009 fino al 09.09.2013, per un ammontare complessivo di € 59.095,36, come da prospetto riepilogativo di sorte capitale e interessi riportato nella predetta richiesta di pagamento dell'ufficio beni sequestrati e confiscati.
Chiarito quanto precede, si ritiene che alcuna obbligazione potesse legittimamente sorgere a carico di sino al compimento della sua maggiore età (10 novembre 2010), posto che, essendo Parte_1 la stessa ancora soggetta a responsabilità genitoriale sino a quella data, alcuna capacità e, di conseguenza, responsabilità decisionale le poteva essere addebitata.
5. Ne discende, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria di cui alla nota n. 14573/2279 emessa e notificata nei confronti della per l'indennità di occupazione dell'immobile confiscato, limitatamente al Parte_1 periodo decorrente dal 01.05.2009 fino al 10.11.2010, con obbligo di rideterminazione da parte del concessionario di quanto dovuto dall'opponente per il restante periodo decorrente dal 11.11.2010 sino al 09.09.2013 a titolo di sorte capitale e interessi.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate per i 2/3 e la restante parte posta a carico degli opposti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'iscrizione ipotecaria di cui alla nota n. 14573/2279, notificata in data 19.04.2019 a Parte_1
limitatamente all'indennità maturata per il periodo di occupazione dal 01.05.2009 fino al
[...]
10.11.2010;
2. Compensa le spese per i 2/3 e pone la restante parte in solido e a carico di e CP_5 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, liquidate in €2.811,00, oltre Controparte_4
rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 19.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore
e
Controparte_1
Convenuto
Oggi 19 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Laura Vincenza Amato sono comparsi:
Per parte opponente l'avv. IACOBELLIS FILOMENA che si riporta in atti e chiede l'accoglimento dell'opposizione, insistendo nell'eccezione di prescrizione del credito;
Per parte opposta il Procuratore dello Stato che si riporta in atti. Controparte_2
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati
Il Giudice
dott. ssa Laura Vincenza Amato
N. R.G. 7577/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g. 7577/2019 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Filomena Iacobellis;
Parte_1
OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
OPPOSTO
e
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 07.05.2019, ha proposto opposizione Parte_1 ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'iscrizione ipotecaria n. 14573/2279 del 04.04.2019, notificata in data 19.04.2019, il prodromico avviso di iscrizione ipotecaria notificato il 22.02.2018 e la cartella di pagamento n. 01420150024008375002, eccependo l'inefficacia e/o nullità dell'iscrizione ipotecaria per inefficacia e nullità di tutti gli atti presupposti, la nullità insanabile della comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria per violazione dei termini di cui all'art. 50 co.3 dpr 602/73 e l'omessa notifica della cartella n. 01420150024008375002. Da ultimo ha rappresentato che la richiesta di pagamento delle somme iscritte a ruolo atteneva ad un debito per occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà di , padre dell'opponente, per gli anni 2007 – 2009, Persona_1 periodo in cui la stessa era ancora minorenne, nonché per un periodo successivo al suo trasferimento in altra abitazione.
2. Con comparsa del 04.09.2016, si è costituita in giudizio l' Controparte_3
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività. Nel merito ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la cartella esattoriale e il preavviso di iscrizione ipotecaria sono stati ritualmente notificati alla Parte_1
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza odierna per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
4. L'opposizione merita parziale accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
4.1. Preliminarmente, occorre precisare che per i vizi che concernono la regolarità formale della procedura esecutiva, il rimedio previsto è quello dell'opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine decadenziale di 20 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto dell'esecuzione che si intende opporre (art. 617 c.p.c.), mentre per contestare il merito della pretesa e il diritto di agire in executivis
è prevista l'opposizione ex art. 615 c.p.c., esperibile senza termini.
4.2. Contrariamente a quanto eccepito da l'opposizione risulta tempestiva, essendo stata CP_5 proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di iscrizione ipotecaria. Non vi è, infatti, alcun obbligo di impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e la sua mancata opposizione non produce conseguenze pregiudizievoli definitive, ben potendo il debitore opporre direttamente l'atto tipico rappresentato dall'iscrizione di ipoteca.
4.3. I motivi proposti, tuttavia, sono infondati. Il concessionario ha, anzitutto, dato prova della regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione ipotecaria, con deposito della relativa documentazione che l'opponente non ha specificamente contestato.
È infondato anche il motivo con cui l'attrice lamenta la mancata previa notifica di un'intimazione di pagamento, prescritta, a suo dire, dall'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 non è applicabile all'iscrizione ipotecaria (cfr. Cass., SS.UU., n. 19667/2014: "L'iscrizione ipotecaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui al cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 602, articolo 50, comma 2, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento"). Vero è che la Suprema Corte ha affermato che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere
l'ipoteca su beni immobili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, articolo 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'articolo 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal Decreto Legge 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della
Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità” (cfr. Cass., Sez. Trib., 22/02/2017, n.
4587, la quale ha richiamato, in motivazione, la citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2014); è però altrettanto vero che il suddetto principio si riferisce al regime anteriore all'entrata in vigore del
Decreto Legge 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, mentre, nella vigenza di tale novella (in specie applicabile ratione temporis), l'esigenza di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente è soddisfatta proprio dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dal comma 2 bis dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, la quale, oltre a preannunciare l'iscrizione dell'ipoteca nel caso di mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla notifica, costituisce altresì atto di messa in mora.
Dunque, l'agente della riscossione non era obbligato ad inviare un'ulteriore intimazione di pagamento, oltre alla comunicazione preventiva regolarmente notificata.
4.4. Rientra tra i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto inerente al merito della pretesa,
l'eccezione di illegittimità del credito maturato negli anni in cui la era minorenne. Parte_1
Ebbene dalla richiesta di pagamento effettuata dall'ufficio per i beni sequestrati e confiscati ai sigg. , e (allegata al fasc. parte opponente), Persona_1 Parte_2 Parte_1 si evince che, a seguito di decreto n. 278/2008 RGMP emesso dal Tribunale di Bari in data 11.12.2002, divenuto definitivo in data 24.04.2007, è stata disposta la confisca in forza del T.U. antimafia n.
159/2011 dell'immobile di proprietà di , sito in Acquaviva delle Fonti, via Persona_1
Gianbattista Vico nn.14 e 16, con devoluzione dello stesso all'erario dello Stato.
A fronte delle predetta confisca definitiva, è stata accertata l'occupazione sine titulo del predetto immobile da parte del nucleo familiare composto da , e Persona_1 Parte_2
con conseguente richiesta di pagamento delle indennità di occupazione abusiva del Parte_1 predetto cespite, oltre interessi legali, per il periodo decorrente dall'01.05.2009 fino al 09.09.2013, per un ammontare complessivo di € 59.095,36, come da prospetto riepilogativo di sorte capitale e interessi riportato nella predetta richiesta di pagamento dell'ufficio beni sequestrati e confiscati.
Chiarito quanto precede, si ritiene che alcuna obbligazione potesse legittimamente sorgere a carico di sino al compimento della sua maggiore età (10 novembre 2010), posto che, essendo Parte_1 la stessa ancora soggetta a responsabilità genitoriale sino a quella data, alcuna capacità e, di conseguenza, responsabilità decisionale le poteva essere addebitata.
5. Ne discende, pertanto, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria di cui alla nota n. 14573/2279 emessa e notificata nei confronti della per l'indennità di occupazione dell'immobile confiscato, limitatamente al Parte_1 periodo decorrente dal 01.05.2009 fino al 10.11.2010, con obbligo di rideterminazione da parte del concessionario di quanto dovuto dall'opponente per il restante periodo decorrente dal 11.11.2010 sino al 09.09.2013 a titolo di sorte capitale e interessi.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate per i 2/3 e la restante parte posta a carico degli opposti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'iscrizione ipotecaria di cui alla nota n. 14573/2279, notificata in data 19.04.2019 a Parte_1
limitatamente all'indennità maturata per il periodo di occupazione dal 01.05.2009 fino al
[...]
10.11.2010;
2. Compensa le spese per i 2/3 e pone la restante parte in solido e a carico di e CP_5 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, liquidate in €2.811,00, oltre Controparte_4
rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 19.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato