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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1795/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere istruttore - relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1795/2023 con OGGETTO: BA (deposito bancario;
cassetta di sicurezza;
apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RO AL, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Pellicceria n. 8, presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
pagina 1 di 10 APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze depositata il 18.07.2023, e pubblicata in data 19.07.2023 nella causa iscritta al N. 14883/2022.
CONCLUSIONI
In data 29.02.204 l'udienza di rimessione della causa in decisione veniva rinviata al 28.10.2025. In data 11.11.2025 veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuto ammissibile
l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza emessa il Parte_1
18/07/2023 dal Tribunale di Firenze, nella persona della Dott.ssa Elisabetta Carloni
e comunicata dalla Cancelleria in data 19/07/2023, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso dal Sig. contro e CP_1 Parte_1 rubricato al n. 14883/2022 RG ed in accoglimento dello stesso:
- in via preliminare, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande della ricorrente per difetto di procura e quindi di ius postulandi;
- sempre in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 delle domande del ricorrente per mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, con i conseguenti provvedimenti di ragione e di legge;
- nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto da con la in data CP_1 Parte_1
22/05/2004 è pienamente valido ed efficace tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99, del D.M.485/2001 e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione e quindi, in accoglimento delle domande formulate
pagina 2 di 10 in primo grado, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e Parte_1 diritto per tutte le ragioni illustrate.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Per la parte appellata : CP_1
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c., ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza , in data 28.12.2022, conveniva davanti al CP_1
Tribunale di Firenze la esponendo che: Parte_1
- in data 22 maggio 2004, in occasione dell'acquisto di beni di consumo, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- aveva finalizzato l'apertura di detta linea, concessa per un importo di Euro
2.200,00, all'acquisto di un elettrodomestico, presso un esercente convenzionato con la Banca, ovvero la “Mediamarket S.p.a.”, sita in Mirabello di Cantù (CO), il cui prezzo era di Euro 1.071,00;
- il contratto era stato concluso in violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la pagina 3 di 10 conclusione del contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziarie, disciplinate dal D. Lgs. 347/1999;
- in conseguenza della nullità del contratto di finanziamento, l'intermediario avrebbe dovuto restituire al cliente tutte le spese e gli interessi dovevano essere computati al tasso legale.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, preliminarmente, eccepiva il difetto di procura alle liti ed il mancato esperimento della mediazione e nel merito contestava la buona fede del ricorrente che, nell'arco di ben 10 anni, non aveva sollevato obiezioni. In particolare, la convenuta deduceva la conoscenza dell'invalidità del contratto da parte del ricorrente, invocando la convalida del contratto, ovvero il concorso di colpa del , ex art. 1227 c.c.. La CP_1 Parte_1 contestava, altresì, quanto dedotto dal ricorrente in punto di violazione dell'art. 117
TUB ed eccepiva, infine, che gli estratti conto non erano stati tempestivamente contestati dal ricorrente.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 bis c.p.c. così statuiva:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra la ricorrente e;
Parte_1
- DICHIARA l'obbligo del signor di restituire esclusivamente CP_1 le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
- ORDINA a di rimborsare le spese di lite Parte_1 direttamente in favore dell'avvocato ANDREA RUOCCO, compensi che si liquidano in € 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per trattazione ed istruttoria ed € 1.500,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e
CPA come per legge ed esborsi per euro 145,50.
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
a) 1° motivo – l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità delle domande del ricorrente per inesistenza di procura e di jus postulandi;
pagina 4 di 10 b) 2° motivo – l'eccezione di improcedibilità delle domande del ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
c) 3° motivo – la presunta violazione del D.lgs. 374/99 e l'asserita nullità del contratto;
d) 4° motivo: la mala fede non meritevole di protezione;
e) 5° motivo: la restituzione somme;
f) 6° motivo: le spese di causa;
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità e la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1. Occorre preliminarmente rilevare come l'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata dal , è assorbita CP_1 dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Con il primo motivo d'impugnazione in sintesi, lamenta che il Parte_1
Tribunale di Firenze abbia ritenuto sanato il vizio del mandato alle liti, privo della sottoscrizione del , a seguito del successivo deposito di altra procura firmata, CP_1 atteso che una sanatoria non sarebbe praticabile in caso di mancanza o inesistenza originaria.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del Tribunale vada corretta come segue.
pagina 5 di 10 Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto digitalmente dal mediante il software Yousign e autenticato, sempre CP_1 digitalmente, dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata il 12 maggio 2023, il successivo 19 maggio il difensore del
Caccia ha depositato un'altra procura conferita con modalità analogiche.
Tanto premesso, sebbene il Tribunale, in correlazione al secondo conferimento e al deposito del nuovo mandato, abbia ravvisato una sanatoria sul presupposto che «la mancanza di sottoscrizione della parte e/o del procuratore sono sempre sanabili», occorre precisare come «[l]'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza» (Cass. n. 28251 del 2023, in massima, conforme a Cass., sez. un., n.
37434 del 2022, in massima).
Ciò rimarcato, può ribadirsi quanto di recente affermato da questa Corte, ossia che quella in esame, apposta mediante il software Yuosign, non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cosiddetto regolamento eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato.
Al contempo, tuttavia, non può ritenersi che la sottoscrizione in considerazione, ossia una firma elettronica semplice (FES), autenticata dal difensore, non stabilisca quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla piuttosto che inesistente. pagina 6 di 10 Cont In termini generali, infatti, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento , rilevandosi come il considerando 49 del regolamento stabilisca CP_3 che «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente
a quello di una firma autografa». Il successivo art. 25, comma 1, del regolamento prevede poi che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
Cont Se dunque la può produrre tali effetti (e quindi, esemplificativamente, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti sottoscritta con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma, tutt'al più, nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
Tanto considerato, il vizio di nullità della procura, come accennato, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, come nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e, corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata nel senso illustrato, il primo motivo d'impugnazione è da respingere. pagina 7 di 10 2. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non abbia Parte_1 dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità delle domande proposte dal Caccia per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in tal senso. Il motivo
è fondato.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.) – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti bancari» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta disposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di pagina 8 di 10 credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da ritenendo che «la causa non Parte_1 rientra[sse] fra quelle relative ai contratti bancari».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, «allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice
d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)» (Cass. n. 28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale Parte_1 di Firenze ex art. 702-ter c.p.c., depositata il 18.07.2023 e pubblicata in data
19.07.2023, così provvede:
1. rigetta il primo motivo dell'appello;
pagina 9 di 10 2. in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento per l'ulteriore trattazione;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere rel.– est. Il Presidente
Dott. Fabrizio Nicoletti Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere istruttore - relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1795/2023 con OGGETTO: BA (deposito bancario;
cassetta di sicurezza;
apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RO AL, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Pellicceria n. 8, presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
pagina 1 di 10 APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze depositata il 18.07.2023, e pubblicata in data 19.07.2023 nella causa iscritta al N. 14883/2022.
CONCLUSIONI
In data 29.02.204 l'udienza di rimessione della causa in decisione veniva rinviata al 28.10.2025. In data 11.11.2025 veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuto ammissibile
l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza emessa il Parte_1
18/07/2023 dal Tribunale di Firenze, nella persona della Dott.ssa Elisabetta Carloni
e comunicata dalla Cancelleria in data 19/07/2023, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso dal Sig. contro e CP_1 Parte_1 rubricato al n. 14883/2022 RG ed in accoglimento dello stesso:
- in via preliminare, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande della ricorrente per difetto di procura e quindi di ius postulandi;
- sempre in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 delle domande del ricorrente per mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, con i conseguenti provvedimenti di ragione e di legge;
- nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto da con la in data CP_1 Parte_1
22/05/2004 è pienamente valido ed efficace tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99, del D.M.485/2001 e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione e quindi, in accoglimento delle domande formulate
pagina 2 di 10 in primo grado, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e Parte_1 diritto per tutte le ragioni illustrate.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Per la parte appellata : CP_1
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso ex 702 bis c.p.c., ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza , in data 28.12.2022, conveniva davanti al CP_1
Tribunale di Firenze la esponendo che: Parte_1
- in data 22 maggio 2004, in occasione dell'acquisto di beni di consumo, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- aveva finalizzato l'apertura di detta linea, concessa per un importo di Euro
2.200,00, all'acquisto di un elettrodomestico, presso un esercente convenzionato con la Banca, ovvero la “Mediamarket S.p.a.”, sita in Mirabello di Cantù (CO), il cui prezzo era di Euro 1.071,00;
- il contratto era stato concluso in violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la pagina 3 di 10 conclusione del contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziarie, disciplinate dal D. Lgs. 347/1999;
- in conseguenza della nullità del contratto di finanziamento, l'intermediario avrebbe dovuto restituire al cliente tutte le spese e gli interessi dovevano essere computati al tasso legale.
Si costituiva in giudizio la convenuta che, preliminarmente, eccepiva il difetto di procura alle liti ed il mancato esperimento della mediazione e nel merito contestava la buona fede del ricorrente che, nell'arco di ben 10 anni, non aveva sollevato obiezioni. In particolare, la convenuta deduceva la conoscenza dell'invalidità del contratto da parte del ricorrente, invocando la convalida del contratto, ovvero il concorso di colpa del , ex art. 1227 c.c.. La CP_1 Parte_1 contestava, altresì, quanto dedotto dal ricorrente in punto di violazione dell'art. 117
TUB ed eccepiva, infine, che gli estratti conto non erano stati tempestivamente contestati dal ricorrente.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 bis c.p.c. così statuiva:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra la ricorrente e;
Parte_1
- DICHIARA l'obbligo del signor di restituire esclusivamente CP_1 le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
- ORDINA a di rimborsare le spese di lite Parte_1 direttamente in favore dell'avvocato ANDREA RUOCCO, compensi che si liquidano in € 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per trattazione ed istruttoria ed € 1.500,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e
CPA come per legge ed esborsi per euro 145,50.
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
a) 1° motivo – l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità delle domande del ricorrente per inesistenza di procura e di jus postulandi;
pagina 4 di 10 b) 2° motivo – l'eccezione di improcedibilità delle domande del ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
c) 3° motivo – la presunta violazione del D.lgs. 374/99 e l'asserita nullità del contratto;
d) 4° motivo: la mala fede non meritevole di protezione;
e) 5° motivo: la restituzione somme;
f) 6° motivo: le spese di causa;
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità e la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1. Occorre preliminarmente rilevare come l'eccezione d'inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c., sollevata dal , è assorbita CP_1 dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Con il primo motivo d'impugnazione in sintesi, lamenta che il Parte_1
Tribunale di Firenze abbia ritenuto sanato il vizio del mandato alle liti, privo della sottoscrizione del , a seguito del successivo deposito di altra procura firmata, CP_1 atteso che una sanatoria non sarebbe praticabile in caso di mancanza o inesistenza originaria.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del Tribunale vada corretta come segue.
pagina 5 di 10 Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto digitalmente dal mediante il software Yousign e autenticato, sempre CP_1 digitalmente, dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata il 12 maggio 2023, il successivo 19 maggio il difensore del
Caccia ha depositato un'altra procura conferita con modalità analogiche.
Tanto premesso, sebbene il Tribunale, in correlazione al secondo conferimento e al deposito del nuovo mandato, abbia ravvisato una sanatoria sul presupposto che «la mancanza di sottoscrizione della parte e/o del procuratore sono sempre sanabili», occorre precisare come «[l]'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza» (Cass. n. 28251 del 2023, in massima, conforme a Cass., sez. un., n.
37434 del 2022, in massima).
Ciò rimarcato, può ribadirsi quanto di recente affermato da questa Corte, ossia che quella in esame, apposta mediante il software Yuosign, non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cosiddetto regolamento eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato.
Al contempo, tuttavia, non può ritenersi che la sottoscrizione in considerazione, ossia una firma elettronica semplice (FES), autenticata dal difensore, non stabilisca quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla piuttosto che inesistente. pagina 6 di 10 Cont In termini generali, infatti, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento , rilevandosi come il considerando 49 del regolamento stabilisca CP_3 che «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente
a quello di una firma autografa». Il successivo art. 25, comma 1, del regolamento prevede poi che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
Cont Se dunque la può produrre tali effetti (e quindi, esemplificativamente, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti sottoscritta con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma, tutt'al più, nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
Tanto considerato, il vizio di nullità della procura, come accennato, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, come nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio di un'altra procura conferita con modalità analogiche, la cui validità non è stata contestata dall'appellante.
Dunque, l'originaria nullità è stata sanata e, corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata nel senso illustrato, il primo motivo d'impugnazione è da respingere. pagina 7 di 10 2. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non abbia Parte_1 dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità delle domande proposte dal Caccia per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in tal senso. Il motivo
è fondato.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.) – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti bancari» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta disposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti t.u.b. e applicabile ai «contratti di pagina 8 di 10 credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da ritenendo che «la causa non Parte_1 rientra[sse] fra quelle relative ai contratti bancari».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, «allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice
d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)» (Cass. n. 28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale Parte_1 di Firenze ex art. 702-ter c.p.c., depositata il 18.07.2023 e pubblicata in data
19.07.2023, così provvede:
1. rigetta il primo motivo dell'appello;
pagina 9 di 10 2. in accoglimento del secondo motivo d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento per l'ulteriore trattazione;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere rel.– est. Il Presidente
Dott. Fabrizio Nicoletti Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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