Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11550/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11550 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione
di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 19/09/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PO IA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente agisce ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio.
Costituitasi in giudizio l’Amministrazione resistente, all’udienza camerale del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato in data 16 dicembre 2025 – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, in considerazione dell’arco temporale non particolarmente esteso intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, la quale si è adoperata – anche in ragione dell’elevatissimo numero delle istanze della specie presso di essa presentate – per far fronte alla richiesta in tempi ragionevoli.
Si dispone tuttavia, a carico dell’Amministrazione resistente, la restituzione alla parte ricorrente delle somme a titolo di contributo unificato, ove versate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
- condanna l’Amministrazione resistente alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme a titolo di contributo unificato, ove versate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PO IA IA, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PO IA IA |
IL SEGRETARIO