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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/02/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2129 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Selena Greco, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio.
All'udienza del 10 ottobre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 28.5.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.3.2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito civile con l'8.8.2012 in SE Controparte_1
(LE); che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, il 12.2.2014 e Persona_1
il 20.11.2015, affidati e collocati presso i nonni materni presso la loro abitazione sita Per_2 in Copertino, in forza del decreto del 21.6.2018 del Tribunale per i Minorenni di Lecce, reso nel procedimento iscritto al n. 400/2018 R.V.G., confermato con ordinanza presidenziale del 3.12.2018 resa nel procedimento di separazione, iscritto al n. 3453/2018 R.G., e con successivo decreto del Tribunale per i Minorenni di Lecce del 15.6.2022; che con sentenza del 28.5.2019 del Tribunale di Lecce era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni, concordate tra le parti e riportate in atti:
“a) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto;
b) I figli minori nato a [...] il [...] e Persona_3 Persona_4 nato a [...] il [...], resteranno affidati ai nonni materni e Controparte_2 CP_3
e collocati presso la loro abitazione sita in Copertino (LE) alla via Imperatore Adriano s.n.c., così
[...] come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Lecce con decreto 21/06/18 reso nel procedimento iscritto al n. 400/18 R.V.G. e confermato con ordinanza presidenziale del 03/12/18 resa nel presente procedimento;
c) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli allo stato presso l'abitazione dei nonni materni, ovvero secondo le modalità di visita che saranno determinate dai coniugi, d'intesa con i servizi sociali del territorio;
considerato che
, attualmente il signor si è trasferito a Livorno, detti incontri coincideranno con i CP_1 rientri in Puglia del signor che potrà vedere i figli nei giorni di permanenza in Puglia dalle ore 16,30 CP_1 alle ore 18,30, ovvero, nel periodo estivo, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 previo appuntamento concordato direttamente con la nonna;
CP_3
d) Nell'ipotesi in cui il signor rientri a vivere in Puglia, egli potrà vedere i figli a fine settimana CP_1 alterni, nella giornata di sabato e nella giornata di domenica con i medesimi orari indicati al punto c), allo stato presso l'abitazione dei nonni materni, ovvero secondo le modalità di visita che saranno determinate dai coniugi, d'intesa con i servizi sociali del territorio;
e) Il padre potrà vedere i figli, gli anni pari la vigilia di Natale, il primo gennaio, il 6 gennaio il giorno di Pasqua, gli anni dispari il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno, il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere i figli per sette giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente, con le modalità che saranno determinate dai coniugi, d'intesa con i servizi sociali del territorio;
f) La signora concorderà gli incontri con i figli con i propri genitori, affidatari dei minori, Pt_1 con le modalità e con il sostegno dei servizi sociali del territorio;
g) Il signor verserà, in favore dei nonni affidatari, a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli minori, la somma di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, richiamando all'uopo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce. Detta somma sarà corrisposta mediante versamento sul c.c. unicredit IT 39 K 02008 79582 000101946253 del sig.
[...] entro il 5 di ogni mese.”. CP_2
Ha aggiunto che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarato lo sciglimento del matrimonio suindicato, alle stesse condizioni concordate in sede di separazione quanto all'affidamento e al collocamento dei due figli minori e alla somma da porsi a carico del a titolo di contributo per il loro CP_1 mantenimento, oltre alla ripartizione per la metà delle spese straordinarie.
, pur ritualmente citato per l'udienza di prima comparizione Controparte_1 dell'11.7.2024 (come da deposito effettuato in data 9.8.2024), è rimasto contumace. Nel corso dell'udienza dell'11.7.2024 la ricorrente ha dichiarato: di essere disoccupata e di aver percepito il reddito di cittadinanza fino al luglio 2023; che dalla sua nuova relazione affettiva con il sig. , intrapresa da circa 5 anni, era nato un figlio;
di convivere con il Persona_5 nuovo compagno presso un'abitazione di proprietà dei suoi genitori;
che i suoi genitori vivevano lontano dalla sua abitazione;
che il nuovo compagno lavorava nel negozio di ferramenta di suo padre, percependo un reddito mensile di circa euro 900,00; che non aveva contatti con il convenuto da molti anni;
che il convenuto non incontrava i figli Per_1
e dall'epoca della separazione, né aveva versato alcunché a titolo di
[...] Per_2 contributo per il loro mantenimento;
che ella incontrava quotidianamente i suoi due figli.
All'udienza del 10.10.2024, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni della separazione, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo per l'assenza della parte convenuta, ha adottato, nei seguenti termini, i provvedimenti provvisori e urgenti: “conferma in via provvisoria
e urgente le condizioni della separazione, con esclusione delle clausole da c) a e) e dell'assegno mensile a carico del convenuto e dispone che gli incontri tra padre e figli, laddove dal primo richiesti, avvengano a cura di S.S.
e C.F. di Copertino”; la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.
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Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento, con le precisazioni di seguito specificate.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza dichiarativa della separazione tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, il disinteresse per le sorti del matrimonio manifestato dal convenuto, neppure costituitasi nel presente giudizio, e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, possono essere confermate le condizioni della separazione, con le modifiche già previste con i provvedimenti provvisori adottati in corso di causa.
E' ormai consolidato, infatti, l'affidamento dei figli minori delle parti ai nonni materni e confermato con il decreto del 15.6.2022 del Tribunale Controparte_2 CP_3 per i minori di Lecce, che ha così definito il procedimento n. 400/2018 RVG aperto presso tale ufficio a tutela dei minori, e, in proposito, non sono segnalate criticità.
La madre potrà continuare ad incontrare i figli concordandone tempi e modalità con gli affidatari e con il sostegno di S.S. e C.F. di Copertino.
Per quanto riguarda i rapporti tra padre e figli, quanto segnalato dalla ricorrente in ordine alla interruzione, da molti anni, di qualsiasi contatto tra il convenuto e la prole fa apparire necessario prevedere, a tutela dei minori, che gli incontri tra padre e figli, laddove dal primo richiesti, dovranno essere riavviati, inizialmente in spazio neutro, a cura dei S.S. e del C.F. di Copertino, secondo il calendario che gli stessi individueranno come più confacente all'interesse dei minori.
L'assenza di qualsiasi accordo tra le parti in ordine ai profili economici (a differenza di quanto avvenuto in sede di separazione) consente, in questa sede, in assenza di richieste da parte degli affidatari, di stabilire soltanto l'obbligo dei genitori di partecipare, in pari misura, alle spese straordinarie per i figli, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018.
La natura necessitata del presente giudizio ai fini della pronuncia sullo status e la non opposizione del convenuto, non costituitosi, giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
La presente decisione dovrà essere comunicata anche ai Servizi delegati, in relazione ai compiti loro demandati già con il decreto del 15.6.2022 dal T.M. di Lecce, per il supporto alla relazione madre-figli e per l'eventuale riavvio della relazione padre - figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 26.3.2024 da nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SE (LE) l'8.8.2012 tra e , trascritto nei registri di matrimonio di Parte_1 Controparte_1 quel Comune al n. 6 Parte I anno 2012, alle seguenti condizioni:
1. conferma dell'affidamento dei figli minori e ai Persona_1 Persona_4 nonni materni e presso cui resteranno Controparte_2 CP_3 collocati (come già disposto con decreto del 15.6.2022 del T.M. di Lecce);
2. la madre incontrerà i figli concordandone tempi e modalità con gli affidatari e con il sostegno di S.S. e C.F. di Copertino;
3. gli incontri tra padre e figli, laddove dal primo richiesti, saranno avviati, inizialmente in spazio neutro, a cura dei S.S. e del C.F. di Copertino, secondo il calendario che gli stessi individueranno come più confacente all'interesse dei minori;
4. le spese straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
d) dispone che, a cura della cancelleria, la presente decisione sia comunicata ai
[...]
e al C.F. territorialmente competente, per le ragioni indicate in motivazione. Parte_2
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.2.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore