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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/11/2024, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 784/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 784/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San Lucido (Cs) alla via Strada R SNC rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Abbondati del
Foro di SA (C.F.: ), che dichiara di voler ricevere ai sensi degli artt. C.F._2
133, 134 e 176 c.p.c., tutte le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo PEC all'indirizzo salerno.it e, presso il cui studio Email_1 CP_1 legale, in SA alla Via Lungomare Marconi n. 41, la parte ha eletto domicilio e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_2 C.F._3
Lucido (Cs), alla Via Stazione Superiore SNC - 87038, rappresentato e difeso dall'avv. Anselmo
PROVENZANO del Foro di AO (C.F.: ), che dichiara di voler ricevere C.F._4 tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c, a mezzo PEC all'indirizzo e presso il cui studio legale, sito in Email_2
AO (CS), alla Via G. Falcone e P. Borsellino, 6, la parte ha eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_2 depositato l'1.08.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni in data 07/01/1989, in San Lucido (Cs) e regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1989 al n. 2, Parte II Serie A, rilevando che dalla loro unione erano nati a AO (CS) due figli: il primo di nome (C.F.: nato a [...] il [...] ed il Parte_2 C.F._5 secondo di nome nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_3 C.F._6 entrambi da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa di insanabili contrasti, i coniugi hanno inteso porre fine al loro legame matrimoniale, ed infatti con decreto n. 3336/10 del 30.06.2010 il Tribunale di AO omologava le condizioni della separazione consensuale dei coniugi, successivamente oggetto di modifica da un punto di vista delle sole condizioni economiche;
- che in tutto il tempo successivo all'omologazione essi coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale, né materiale, per cui non vi era alcuna possibilità, o reciproca volontà, di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
- che, dunque, essendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione materiale e spirituale dei coniugi, sussistevano gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 08.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 23.09.2024 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto n. n. 3336/10 del 30.06.2010 il Tribunale di AO ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente CP_2 del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
− stante l'autosufficienza economica dei figli nati in costanza del cessando matrimonio, GG.ri (C.F.: ) e C.F.: Parte_2 C.F._5 Parte_3
), il IG. è esonerato dal versamento di qualsiasi C.F._6 CP_2 emolumento in favore dei predetti figli a titolo di mantenimento o per altra e diversa causa e/o ragione;
− stante l'autosufficienza economica dei predetti coniugi gli stessi reciprocamente rinunciano al versamento l'un l'altro di qualsiasi forma di emolumento a titolo di assegno divorzile o per altra e diversa causa e/o ragione;
− la IG.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi tipo di pretesa e/o diritto Parte_1 sull'immobile individuato come casa coniugale in sede di separazione, sito in San Lucido (Cs) alla Via Provinciale San Lucido-Falconara n. 199, in quanto lo stesso risulta intestato ai figli della divorzianda coppia, GG.ri (C.F.: ) e Parte_2 C.F._5 Pt_3
(C.F.: ).
[...] C.F._7
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 784/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in regime di separazione dei beni in data 07/01/1989 in San Pt_1 CP_2
Lucido (Cs) e regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 1989 al n. 2, Parte II Serie A;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Lucido (CS), di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Lucido (CS), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in AO l'8/10/2024 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 784/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San Lucido (Cs) alla via Strada R SNC rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Abbondati del
Foro di SA (C.F.: ), che dichiara di voler ricevere ai sensi degli artt. C.F._2
133, 134 e 176 c.p.c., tutte le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo PEC all'indirizzo salerno.it e, presso il cui studio Email_1 CP_1 legale, in SA alla Via Lungomare Marconi n. 41, la parte ha eletto domicilio e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_2 C.F._3
Lucido (Cs), alla Via Stazione Superiore SNC - 87038, rappresentato e difeso dall'avv. Anselmo
PROVENZANO del Foro di AO (C.F.: ), che dichiara di voler ricevere C.F._4 tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c, a mezzo PEC all'indirizzo e presso il cui studio legale, sito in Email_2
AO (CS), alla Via G. Falcone e P. Borsellino, 6, la parte ha eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_2 depositato l'1.08.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni in data 07/01/1989, in San Lucido (Cs) e regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1989 al n. 2, Parte II Serie A, rilevando che dalla loro unione erano nati a AO (CS) due figli: il primo di nome (C.F.: nato a [...] il [...] ed il Parte_2 C.F._5 secondo di nome nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_3 C.F._6 entrambi da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa di insanabili contrasti, i coniugi hanno inteso porre fine al loro legame matrimoniale, ed infatti con decreto n. 3336/10 del 30.06.2010 il Tribunale di AO omologava le condizioni della separazione consensuale dei coniugi, successivamente oggetto di modifica da un punto di vista delle sole condizioni economiche;
- che in tutto il tempo successivo all'omologazione essi coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta riconciliazione, nemmeno temporanea, né spirituale, né materiale, per cui non vi era alcuna possibilità, o reciproca volontà, di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
- che, dunque, essendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione materiale e spirituale dei coniugi, sussistevano gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 08.10.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 23.09.2024 ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto n. n. 3336/10 del 30.06.2010 il Tribunale di AO ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente CP_2 del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
− stante l'autosufficienza economica dei figli nati in costanza del cessando matrimonio, GG.ri (C.F.: ) e C.F.: Parte_2 C.F._5 Parte_3
), il IG. è esonerato dal versamento di qualsiasi C.F._6 CP_2 emolumento in favore dei predetti figli a titolo di mantenimento o per altra e diversa causa e/o ragione;
− stante l'autosufficienza economica dei predetti coniugi gli stessi reciprocamente rinunciano al versamento l'un l'altro di qualsiasi forma di emolumento a titolo di assegno divorzile o per altra e diversa causa e/o ragione;
− la IG.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi tipo di pretesa e/o diritto Parte_1 sull'immobile individuato come casa coniugale in sede di separazione, sito in San Lucido (Cs) alla Via Provinciale San Lucido-Falconara n. 199, in quanto lo stesso risulta intestato ai figli della divorzianda coppia, GG.ri (C.F.: ) e Parte_2 C.F._5 Pt_3
(C.F.: ).
[...] C.F._7
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 784/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in regime di separazione dei beni in data 07/01/1989 in San Pt_1 CP_2
Lucido (Cs) e regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto
Comune dell'anno 1989 al n. 2, Parte II Serie A;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Lucido (CS), di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Lucido (CS), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in AO l'8/10/2024 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo