Articolo 1 della Legge 2 aprile 1958, n. 363
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6 maggio 1958
Art. 1. Articolo unico.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1784 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 1952, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, e' prorogata per altri cinque anni, a partire dal 5 dicembre 1957.

Entrata in vigore il 6 maggio 1958