Art. 1. Articolo unico.
La legge 26 ottobre 1952, n. 1784 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 1952, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, e' prorogata per altri cinque anni, a partire dal 5 dicembre 1957.
La legge 26 ottobre 1952, n. 1784 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 1952, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, e' prorogata per altri cinque anni, a partire dal 5 dicembre 1957.