Ordinanza collegiale 13 settembre 2021
Ordinanza cautelare 2 novembre 2021
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 23/06/2025, n. 12428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12428 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12428/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08396/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8396 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Circonvallazione Gianicolense, 314;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per le risorse umane – Ufficio IV prot. -OMISSIS-, in forza del quale è stato disposto il diniego di assunzione del ricorrente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Interni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14 agosto 2021 e depositato in Segreteria in data 23 agosto 2021, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto di aver prestato la propria opera nel Corpo dei Vigili del Fuoco, dapprima nello svolgimento del servizio di leva e, successivamente, come volontario discontinuo.
Con domanda depositata in data 2 dicembre 2016 lo stesso partecipava al “concorso pubblico per l’assunzione di 250 posti nel Corpo dei Vigili del Fuoco”.
All’esito dello svolgimento delle prove, l’interessato risultava idoneo collocandosi -OMISSIS-° nella graduatoria dei candidati con riserva del 25% dei posti al personale iscritti nei ruoli dei vigili del fuoco volontari.
Senonché, in occasione dell’avvio del 91° corso di formazione teorico-pratica riservato agli Allievi Vigili del Fuoco, che sarebbe dovuto iniziare in data 31 maggio 2021, il -OMISSIS-si vedeva recapitare comunicazione prot. -OMISSIS- in data 13 maggio 2021, con cui gli veniva comunicato l’avvio del procedimento avente ad oggetto diniego di assunzione nella qualifica di Vigile del Fuoco, con richiesta di deposito di scritti difensivi ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/1990, attesa l’assenza di qualità morali e di condotta, in considerazione della pendenza di procedimento penale davanti al tribunale monocratico di -OMISSIS- (proc. -OMISSIS-) per il reato previsto e punito dall’art. 648 c.p., fatto accertato in data -OMISSIS-.
Il -OMISSIS-provvedeva al deposito di memorie difensive, a mezzo delle quali contestava ogni addebito ed evidenziava che lo stesso bando di concorso non prevede l’espulsione e/o la mancata assunzione, per l’esistenza di procedimenti penali pendenti, ma solo per aver riportato condanne penali (cfr. bando di concorso allegato al presente atto), formulando richiesta di archiviazione del procedimento o, comunque, che lo stesso ricorrente fosse “ammesso con riserva” in attesa quanto meno della definizione del giudizio di primo grado a suo carico proprio in considerazione dei principi di rango costituzionale, primo fra tutti il principio di non colpevolezza, che sarebbero stati violati da qualsiasi decisione di segno contrario.
In data 16 giugno 2021, il -OMISSIS-riceveva decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui gli veniva comunicata la determinazione di non procedere all’assunzione dello stesso nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Insorgendo avverso tali esiti provvedimentali, il ricorrente contestava tali risultanze formulando i seguenti motivi di doglianza:
“Illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis e dell'art. 21 quinques e ss. della l. n. 241/1990; b) eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa, contrasto con i precedenti, violazione dei principi d'imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa nonché del principio del giusto procedimento.”.
In data 3 settembre 2021 si costituiva in giudizio il Ministero degli Interni, con controdeduzioni e documenti.
Previo deposito di memorie e documenti, all’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Prescindendo dai rilievi preliminari di rito svolti sulla omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, venendo al fondo della questione l'esclusione in sé considerata non deriva da un automatismo legato alla mera pendenza del procedimento penale per ricettazione (art. 648 c.p.), bensì da un articolato esercizio di discrezionalità amministrativa, fondato sull'accertamento negativo dei requisiti morali e di condotta, previsti dall'art. 5 comma 1 lett. e) d.lgs. 217/2005 e richiamati espressamente nel bando di concorso.
Tali requisiti assumono carattere peculiare per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, istituzione preposta a funzioni di difesa civile e soccorso pubblico, i cui membri rivestono qualifica di agenti di polizia giudiziaria, richiedendo – come statuito dall'art. 35 comma 6 d.lgs. 165/2001 – standard comportamentali analoghi a quelli previsti per le forze di polizia e per la magistratura. L'Amministrazione a tal riguardo ha condotto un'istruttoria approfondita, acquisendo dalla Questura di -OMISSIS- elementi concernenti le frequentazioni del ricorrente con soggetti gravati da pregiudizi di polizia per reati di tipo mafioso, circostanza pienamente idonea a fondare il giudizio negativo sull'integrità morale.
La motivazione del provvedimento impugnato, lungi dall'essere stereotipata, specifica adeguatamente come tali condotte appaiono incompatibili con la funzione fiduciaria insita nel ruolo, in piena conformità con l'indirizzo giurisprudenziale che riconosce all'Amministrazione ampio margine discrezionale in tale valutazione (Cons. St. sez. IV n. 2353/2017).
La censurata violazione del diritto di difesa circa le "frequentazioni" è infondata, poiché la comunicazione di avvio del procedimento assolve alla funzione di garantire la partecipazione del privato senza obbligo di completa anticipazione degli elementi motivazionali, essendo peraltro improbabile che il ricorrente ignorasse tali relazioni.
Il richiamo al principio di presunzione d'innocenza (art. 6 § 2 CEDU) è parimenti irrilevante, stante la natura autonoma dell'accertamento della sussistenza dei requisiti morali, in sé tale elemento costituendo fatto distinto e separato dalla responsabilità penale.
Deve in proposito rimarcarsi anzi la prevalenza nelle attività di reclutamento concorsuale dell'interesse pubblico al buon andamento dell'Amministrazione, coerentemente con quella giurisprudenza (Cons. St. sez. IV n. 4261/2018) che legittima l'esclusione preventiva per garantire l'affidabilità piena dei soggetti investiti da funzioni sensibili.
Parimenti infondata è l'asserita contraddizione con il precedente servizio come volontario discontinuo, poiché tale attività non sottopone a verifica sistematica i requisiti morali, né esonera dalla valutazione specifica richiesta per l'assunzione permanente.
In conclusione, in relazione alla vicenda in esame l'esercizio della discrezionalità amministrativa si è svolto nel rispetto dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità, con motivazione adeguata e fondata su elementi concreti, secondo criteri conformi alla normativa settoriale e alla consolidata giurisprudenza in materia.
Pertanto, alla luce dell’analisi di merito sin qui svolta, le argomentazioni del ricorrente risultano destituite di fondamento giuridico e fattuale, in tal modo confermando la piena legittimità dell'operato amministrativo del Ministero resistente.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della tipologia del contenzioso in esame, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.