Sentenza breve 27 dicembre 2022
Decreto collegiale 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 27/12/2022, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02066/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2022, proposto da
Earth Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Manduria n. 281 del 2.11.22, limitatamente al punto 3 e 4, ove viene disposto l’obbligo dell’utilizzo della museruola nella conduzione di cani di “ indole aggressiva ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
visto l’art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa dell’ordinanza del Comune di Manduria n. 281 del 2.11.22, limitatamente al punto 3 e 4, in cui viene disposto l’obbligo dell’utilizzo della museruola nella conduzione di cani di “ indole aggressiva ”;
- ritenuta la fondatezza del ricorso. Invero:
a) l’art. 1 co. 3 dell’ordinanza ministeriale 6.8.2013 testualmente recita: “ Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
...
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti ”;
b) l’impugnata ordinanza recita, in parte qua (cfr. terzo punto), che: “ Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola ”. In termini confermativi, essa dispone altresì (cfr. quarto punto) che: “ nei luoghi aperti, ove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario e del detentore. Tale possibilità non si applica comunque ai cani di indole aggressiva che, anche nei luoghi aperti, devono essere condotti con guinzaglio e museruola ”;
c) per tali ragioni, l’impugnata ordinanza è illegittima in parte qua (terzo e quarto punto), in quanto pone a carico dei proprietari/detentori di cani di indole aggressiva un obbligo generalizzato di uso di museruola, laddove invece, in virtù della predetta o.m. 6.8.2013, tale obbligo sussiste solo: “ ... in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti ”;
- ritenuto pertanto, in accoglimento del ricorso, di disporre annullamento dell’impugnata ordinanza, limitatamente ai punti terzo e quarto della stessa, nella parte in cui viene imposto a carico dei proprietari/detentori di cani di indole aggressiva l’obbligo generalizzato di utilizzo della museruola in fase di loro conduzione, e non invece nei soli casi di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
- ritenuto altresì di confermare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’associazione ricorrente, già disposta interinalmente con decreto dell’apposita Commissione n. 46 del 24.11.2022;
- ritenuto infine di condannare il Comune di Manduria a rivalere l’Erario delle somme corrisposte da quest’ultimo al difensore dell’Associazione ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’impugnata ordinanza del Comune di Manduria n. 281 del 2.11.22, limitatamente ai punti terzo e quarto della stessa, nella parte in cui viene imposto a carico dei proprietari/detentori di cani di indole aggressiva l’obbligo generalizzato di utilizzo della museruola in fase di loro conduzione, e non invece nei soli casi di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti.
Compensa le spese di lite.
Conferma l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato dell’associazione ricorrente, già disposta interinalmente con decreto dell’apposita Commissione n. 46 del 24.11.2022.
Condanna il Comune di Manduria a rivalere l’Erario delle somme corrisposte da quest’ultimo al difensore dell’Associazione ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO