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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/05/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Pasquale Salvati, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Saverio Gatto n. 12;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. CP_1
Vincenzo Speranza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vallo della
Lucania alla via L. Rinaldi n. 8;
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
chiedendo di accertare che il mobilio ed i suppellettili, incluso i CP_1 cancelli e gli infissi, che formano l'arredamento dell'appartamento in Castel
Volturno, Parco Green Village, in cui ha convissuto con la convenuta, sono di esclusiva proprietà dell'attore e, per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il mancato godimento dei predetti beni, quantificati in € 26.000,00.
In particolare, l'attore ha dedotto che, durante la convivenza, l'immobile condotto in locazione dalla coppia era stato interamente arredato a sue spese e a sostegno delle sue ragioni ha prodotto in giudizio le fatture d'acquisto dei mobili, sostenendo così di esserne l'unico proprietario.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta ha eccepito di aver provveduto personalmente al pagamento dell'arredamento dell'appartamento.
Inoltre, la convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento per i danni da stress subiti a causa dell'atteggiamento pressorio dell'attore, che le avrebbe arrecato un significativo pregiudizio di natura psicologica.
La causa è stata istruita con il deposito dei documenti e con l'escussione di due testi.
Quindi, è stata rinviata, da ultimo, all' udienza del 7.5.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la domanda principale, così come la domanda riconvenzionale sono infondate e vanno, pertanto, rigettate, per le ragioni che seguono.
Relativamente alla domanda principale proposta dall'attore, va rilevato che non è stata fornita idonea prova della proprietà in capo all'attore dei mobili e dei suppellettili che compongono l'appartamento ove hanno convissuto le parti.
In primo luogo, le fatture prodotte dall'attore hanno ad oggetto l'acquisto di beni per i quali non vi è prova che siano proprio quelli che hanno arredato l'appartamento in questione, anche in considerazione delle dichiarazioni generiche dei testi escussi.
Inoltre, le dette fatture risultano intestate alla società di impianti Iorio s.r.l., circostanza che induce a ritenere che gli acquisti siano stati effettuati nell'interesse dell'azienda e non per l'arredamento dell'immobile in cui l'attore conviveva con la convenuta.
Pertanto, non vi è prova che i beni in questione siano stati acquistati a titolo personale dall'attore per l'uso domestico della coppia.
Inoltre, anche a voler ammettere l'acquisto personale da parte dell'attore, la richiesta di restituzione del valore originario dei beni non può trovare accoglimento. I mobili e gli impianti, infatti, sono soggetti alla normale usura derivante dall'uso prolungato nel tempo e l'attore non ha fornito alcuna prova che attesti l'effettivo valore dei beni al momento della domanda, limitandosi invece a chiederne il prezzo originale.
Va rilevato poi che i beni acquistati, tra i quali, a titolo esemplificativo, rientrano anche la cucina e la camera da letto della coppia, sono beni destinati al mantenimento e alla normale conduzione della convivenza dei quali lo stesso attore ha beneficiato nel corso della stessa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto configurano
l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo” ( Cass. 1266/2016; Cass. 1277/2014).
Ne consegue che, ai sensi dell'art 2034 c.c., le spese effettuate nel contesto della convivenza e proporzionate alle capacità reddituali dell'attore, non possono essere oggetto di ripetizione, trattandosi di acquisti spontanei (uno dei due testi escussi ha confermato che l'attore gli disse: “preciso che l'attore si è lamentato con me delle spese sostenute per arredare tutta la casa ma dato che voleva bene alla compagna faceva questi sacrifici economici”) conformi ai doveri di solidarietà derivanti dalla convivenza.
Nella lista dei beni fornita, l'attore comprende anche alcuni mobili provenienti dalla sua vecchia abitazione e trasferiti poi nella casa della convivenza.
Sul punto occorre rilevare che le dichiarazioni rese dai due testi escussi non consentono di accertare con precisione quali siano i mobili effettivamente spostati dalla casa dell'attore.
Nello specifico, il primo teste, afferma di aver visto alcuni Tes_1
suppellettili della vecchia casa senza indicare quali, mentre il secondo, Tes_2
, afferma di non ricordare se i mobili furono trasferiti.
[...]
Per quanto, infine, riguarda l'Iphone 8 plus e l'anello donati alla convenuta, la giurisprudenza ha chiarito che i regali effettuati nel contesto della convivenza more uxorio sono inquadrabili come liberalità d'uso, ai sensi dell'art 770 c.c., pertanto non sono ripetibili, salvo che questi siano di rilevante entità (Cass.
18280/2016).
Per tutto quanto detto, la domanda principale dell'attore va rigettata.
Parimenti infondata risulta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Non sono stati, invero, forniti elementi per dimostrare la sussistenza del danno e il nesso con la condotta dell'attore, risultando la consulenza medica richiesta meramente esplorativa.
In considerazione della soccombenza reciproca, della particolarità della controversia e del precedente rapporto affittivo intercorso tra le parti, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda dell'attore;
b) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere 7.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Pasquale Salvati, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via
Saverio Gatto n. 12;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. CP_1
Vincenzo Speranza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vallo della
Lucania alla via L. Rinaldi n. 8;
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio Parte_1
chiedendo di accertare che il mobilio ed i suppellettili, incluso i CP_1 cancelli e gli infissi, che formano l'arredamento dell'appartamento in Castel
Volturno, Parco Green Village, in cui ha convissuto con la convenuta, sono di esclusiva proprietà dell'attore e, per l'effetto, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il mancato godimento dei predetti beni, quantificati in € 26.000,00.
In particolare, l'attore ha dedotto che, durante la convivenza, l'immobile condotto in locazione dalla coppia era stato interamente arredato a sue spese e a sostegno delle sue ragioni ha prodotto in giudizio le fatture d'acquisto dei mobili, sostenendo così di esserne l'unico proprietario.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta ha eccepito di aver provveduto personalmente al pagamento dell'arredamento dell'appartamento.
Inoltre, la convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento per i danni da stress subiti a causa dell'atteggiamento pressorio dell'attore, che le avrebbe arrecato un significativo pregiudizio di natura psicologica.
La causa è stata istruita con il deposito dei documenti e con l'escussione di due testi.
Quindi, è stata rinviata, da ultimo, all' udienza del 7.5.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la domanda principale, così come la domanda riconvenzionale sono infondate e vanno, pertanto, rigettate, per le ragioni che seguono.
Relativamente alla domanda principale proposta dall'attore, va rilevato che non è stata fornita idonea prova della proprietà in capo all'attore dei mobili e dei suppellettili che compongono l'appartamento ove hanno convissuto le parti.
In primo luogo, le fatture prodotte dall'attore hanno ad oggetto l'acquisto di beni per i quali non vi è prova che siano proprio quelli che hanno arredato l'appartamento in questione, anche in considerazione delle dichiarazioni generiche dei testi escussi.
Inoltre, le dette fatture risultano intestate alla società di impianti Iorio s.r.l., circostanza che induce a ritenere che gli acquisti siano stati effettuati nell'interesse dell'azienda e non per l'arredamento dell'immobile in cui l'attore conviveva con la convenuta.
Pertanto, non vi è prova che i beni in questione siano stati acquistati a titolo personale dall'attore per l'uso domestico della coppia.
Inoltre, anche a voler ammettere l'acquisto personale da parte dell'attore, la richiesta di restituzione del valore originario dei beni non può trovare accoglimento. I mobili e gli impianti, infatti, sono soggetti alla normale usura derivante dall'uso prolungato nel tempo e l'attore non ha fornito alcuna prova che attesti l'effettivo valore dei beni al momento della domanda, limitandosi invece a chiederne il prezzo originale.
Va rilevato poi che i beni acquistati, tra i quali, a titolo esemplificativo, rientrano anche la cucina e la camera da letto della coppia, sono beni destinati al mantenimento e alla normale conduzione della convivenza dei quali lo stesso attore ha beneficiato nel corso della stessa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto configurano
l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo” ( Cass. 1266/2016; Cass. 1277/2014).
Ne consegue che, ai sensi dell'art 2034 c.c., le spese effettuate nel contesto della convivenza e proporzionate alle capacità reddituali dell'attore, non possono essere oggetto di ripetizione, trattandosi di acquisti spontanei (uno dei due testi escussi ha confermato che l'attore gli disse: “preciso che l'attore si è lamentato con me delle spese sostenute per arredare tutta la casa ma dato che voleva bene alla compagna faceva questi sacrifici economici”) conformi ai doveri di solidarietà derivanti dalla convivenza.
Nella lista dei beni fornita, l'attore comprende anche alcuni mobili provenienti dalla sua vecchia abitazione e trasferiti poi nella casa della convivenza.
Sul punto occorre rilevare che le dichiarazioni rese dai due testi escussi non consentono di accertare con precisione quali siano i mobili effettivamente spostati dalla casa dell'attore.
Nello specifico, il primo teste, afferma di aver visto alcuni Tes_1
suppellettili della vecchia casa senza indicare quali, mentre il secondo, Tes_2
, afferma di non ricordare se i mobili furono trasferiti.
[...]
Per quanto, infine, riguarda l'Iphone 8 plus e l'anello donati alla convenuta, la giurisprudenza ha chiarito che i regali effettuati nel contesto della convivenza more uxorio sono inquadrabili come liberalità d'uso, ai sensi dell'art 770 c.c., pertanto non sono ripetibili, salvo che questi siano di rilevante entità (Cass.
18280/2016).
Per tutto quanto detto, la domanda principale dell'attore va rigettata.
Parimenti infondata risulta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
Non sono stati, invero, forniti elementi per dimostrare la sussistenza del danno e il nesso con la condotta dell'attore, risultando la consulenza medica richiesta meramente esplorativa.
In considerazione della soccombenza reciproca, della particolarità della controversia e del precedente rapporto affittivo intercorso tra le parti, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda dell'attore;
b) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere 7.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco