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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al numero 3946 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. difeso dall'avv. Fabio Roselli, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti
Appellante
E
(P.I. ), difesa dall'avv. Antonio Andreozzi, giusta procura Controparte_1 P.IVA_1 in atti
Appellata
E
Controparte_2
Appellata contumace
FATTI DI CAUSA 1. conveniva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - ex Parte_1 sezione distaccata di Aversa, la società e la Parte_2 Controparte_3 per sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità della prima nella causazione del sinistro avvenuto in Aversa (Ce) alla Via San Michele il giorno 09/08/2002 e delle conseguenti lesioni personali occorse all'attore e, per l'effetto, sentirla condannare in solido con la Controparte_1 al risarcimento dei danni.
[...]
Deduceva che il giorno 09.08.2002 verso le ore 8.50, in Aversa percorreva la via San
Michele – con direzione Aversa Cesa – a bordo del motociclo Honda Hornet 600 tg. BF
777331 a velocità moderata e tenendo la propria destra;
che improvvisamente da un luogo privato e precisamente dal ristorante “Zi Nicola”, usciva l'autocarro Fiat Iveco tg AR 486 Y – di proprietà della il cui conducente, nello svoltare alla propria destra in Controparte_2 direzione Cesa senza concedere la prescritta precedenza, non si avvedeva del sopraggiungere del motociclista e lo urtava facendogli perdere il controllo e causandone la caduta e la successiva collisione con il veicolo Fiat Uno tg BZ 4445425 che proveniva dall'opposto senso di marcia;
che per effetti di quest'ultimo urto il motociclo ed il suo occupante finivano contro alcune fioriere di cemento poste al margine della strada.
2. Si costituiva la la quale: Controparte_3
- eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto;
- l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 – 148 del d.lgs 209/05;
- eccepiva la carenza di legittimazione attiva e passiva;
- disconosceva ex art. 2719 c.c. tutti i documenti esibiti ex adverso in fotocopia in quanto difformi dagli originali e non assimilabili ad essi;
- contestava le circostanze e modalità del sinistro;
- contestava l'ammontare del risarcimento richiesto;
- aggiugeva che non potevano essere riconosciuti la svalutazione monetaria e gli interessi.
3.Non si costituiva, benché regolarmente citata, la Controparte_2
4. Con sentenza n. 354, pubblicata il 19.2.2021, il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, accogliendo in parte la domanda attorea, 1) condannava i convenuti Controparte_2
e la in solido, al pagamento della somma di euro 56.402,75, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (09.08.2002), di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat, dal 09.08.2002 sino alla data di pubblicazione della sentenza, il tutto nei limiti di euro 260.000,00 (avendo parte attrice nell'atto di citazione limitato la domanda ad euro 260.000,00);
2) condannava i convenuti, in solido, al pagamento a favore della parte attrice della somma di euro 160,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) dichiarava compensate per metà le spese di lite tra le parti;
4) condannava i convenuti, in solido, alla rifusione a favore della parte attrice della restante metà delle spese processuali sostenute, che liquidava in euro 279,00 per esborsi (oltre metà degli oneri per CTU già liquidati con decreto del giudice istruttore), ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15,00% del compenso totale, nonché oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore di parte attrice, antistatario.
In motivazione, il tribunale deduceva: che l'attore aveva dato prova della legittimazione passiva della producendo Controparte_2 una visura del PRA, dalla quale emerge che alla data del sinistro l'autocarro tg. AR 486T Y era di proprietà della suddetta società; che i testimoni e avevano dichiarato che un furgone frigorifero, Testimone_1 Tes_2 uscendo un luogo privato aveva urtato, con la sua parte sinistra, la parte destra della moto dell'attore; che il conducente della moto, nello scivolare a terra, aveva perduto il casco;
che benché la parte convenuta ritenesse i testi inattendibili, tra l'altro perché avevano riferito di un urto del furgone da parte della moto che non era avvenuto, , sentito Testimone_3
a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale di Aversa aveva invece dichiarato che l'urto si era verificato. Era irrilevante che il furgone non avesse riportato danni visibili, come attestato dai verbalizzanti, considerato che l'urto poteva esser estato di lieve entità; che i testimoni avevano confermato in parte la dinamica del sinistro, come narrata dall'attore; nulla, però, avevano detto i testi in merito al comportamento di guida del conducente della moto. In particolare, nulla avevano detto sulla velocità tenuta dalla moto e sulla circostanza che proseguisse la marcia tenendosi strettamente sulla destra;
che il comportamento colposo di uno dei conducenti non comportava il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.; che la polizia municipale di Aversa, nel rapporto di incidente n. 156 del 9.8.2002, aveva affermato che la moto procedeva a velocità elevata;
che, a parere del giudicante, non vi era prova che l'attore indossasse il casco al momento del sinistro. I testi avevano riferito che lo aveva perso durante l'incidente, ma sul punto avevano reso dichiarazioni generiche, nulla specificando in proposito;
mentre, dal rapporto dell'incidente emergeva che il non indossava il casco al momento del sinistro, tanto PT che a questi fu contestata la violazione del mancato uso del casco protettivo;
che Il c.t.u. aveva affermato quanto segue: “Dalla raccolta anamnestica, il riferiva di PT indossare il casco al momento dell'incidente stradale. Orbene le lesioni tegumentarie e ossee refertate nell'immediatezza (vasta ferita lacero contusa – frattura orbito malare sinistra…frattura infossata dell'osso frontale..pneumoencefalo…) non appaiono compatibili con l'uso del casco o meglio non appaiono compatibili con l'urto del capo (riferito protetto dal casco) contro una superficie solida. Appare doveroso però segnalare che il trauma cranico con le conseguenti lesioni encefaliche parenchimali sono compatibili sia con urto del capo protetto dal casco che con capo non protetto dal casco. Vale a dire che il trauma cranico commotivo contusivo riportato è compatibile sia con l'uso del casco che senza”. Nei chiarimenti il c.t.u aveva specificato che le lesioni sono compatibili con la asserita perdita del casco;
che il giudicante tuttavia riteneva che fosse provato che il on indossasse il casco al PT momento del sinistro, data la genericità della dichiarazione dei testi e l'attestazione dei verbalizzanti;
che andava riconosciuto un concorso di colpa, in capo al nella misura del 50%; PT che la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) poteva avvenire anche in modo unitario e complessivo, e doveva evitare duplicazioni risarcitorie;
che, onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non andava liquidato in percentuale del primo, ma occorreva procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. La Suprema
Corte aveva anche chiarito che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all'ordinamento; che dalla CTU era emerso che, a seguito del sinistro, l'attore aveva riportato “valido trauma cranico commotivo-fratturativo con frattura fronto orbitosfeno-sfenoidale infossata con focolaio lacero contusivo polo frontale sinistro trattata chirurgicamente nonché complesso contusivo escoriativo al corpo e arti.” ed aveva subito un'invalidità temporanea totale di gg.
75, un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di gg. 25, e mediamente al 50% di ulteriori gg. 60, nonché postumi permanenti valutabili in una riduzione del 22-24 % dell'integrità psicofisica. Aveva aggiunto il c.t.u. che “….il all'epoca del sinistro era PT ragioniere;
attualmente è operaio;
si ritiene che la attuale attività lavorativa non sia inficiata dalle menomazioni residuate;
le stesse menomazioni, in vero, potrebbero incidere, in maniera lieve, sulla precedente mansione di ragioniere essendo coinvolta la sfera mnesica, rilevante nell'esercizio della professione svolta”; che dovevano essere liquidate, a titolo equitativo, le seguenti somme, a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità permanente (con l'applicazione degli importi di cui alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, riferite al 2018, in ossequio all'orientamento della
Cassazione espresso con sentenza n. 12408 del 07/06/2011) e considerata l'età dell'attore di anni 23 al momento del consolidarsi dei postumi:
IP: euro 100.678,00
ITT: euro 7.350,00
ITP al 75%: euro 1.837,50
ITP al 50%: euro 2.940,00
Totale danno biologico: euro 112.805,50; che sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice, se reputa che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima;
che ciò significava che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante era onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse;
che nel caso di specie, competeva al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che andavano ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni, tenendo conto, nel caso di specie, della gravità e pluralità delle lesioni subite, che avevano richiesto una lunga convalescenza e riabilitazione e di quanto allegato e provato dall'istante in ordine alle conseguenze del sinistro. La somma, come riconosciuta, doveve intendersi comprensiva del c.d. danno morale, essendo stato utilizzato il cd. punto appesantito delle tabelle del Tribunale di Milano;
che, in conclusione, spettava, a titolo di danno non patrimoniale, atteso l'accertato concorso di colpa, la somma di euro 56.402,75; che, a titolo di danno patrimoniale, il c.t.u aveva ritenuto congrua la somma di euro 270,28, da rivalutare equitativamente all'attualità, ed a cui andavano aggiunti danni da ritardo, per un importo di euro 320,00. Spettava, pertanto, a titolo di danno patrimoniale, atteso l'affermato concorso di colpa, la somma di euro 160,00; che non andava riconosciuto alcun danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa.
5. ha promosso appello. Parte_1
Con il primo motivo di appello contesta il riconoscimento della corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro.
Evidenzia che, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, le testimonianze (di e ) non sono generiche nell'affermare che il perdeva il casco a Testimone_1 Tes_2 PT causa dell'impatto del camion con la parte destra della moto.
Aggiunge che alcuna rilevanza può essere data al fatto che al sia stata elevata una PT contravvenzione per eccesso di velocità, dato che i vigili erano intervenuti successivamente al sinistro.
Sostiene che non vi è alcun elemento che attesti che il enesse una velocità sostenuta;
PT in ogni caso, ove anche questi avesse tenuto una velocità elevata, tale circostanza non avrebbe inciso sulla esclusiva responsabilità del veicolo antagonista.
Insiste, dunque, per il riconoscimento della responsabilità esclusiva o, almeno, di un maggior grado di responsabilità in capo al veicolo Fiat Iveco, di proprietà della CP_2
[...]
Con il secondo motivo di gravame, contesta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha liquidato alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno, pur avendo in astratto riconosciuto tale personalizzazione.
Deduce che il tribunale, a pag. 17, ha statuito che “nel caso de quo compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di
“spavento”), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto, nel caso di specie della gravità e pluralità delle lesioni subite, che hanno richiesto una lunga convalescenza e riabilitazione e di quanto allegato e provato dall'istante in ordine alle conseguenze del sinistro. La somma come riconosciuta deve intendersi comprensiva del c.d. danno morale essendo stato utilizzato il c.d. punto appesantito delle tabelle del
Tribunale di Milano” … In conclusione spetta a titolo di danno non patrimoniale, atteso
l'accertato concorso di colpa, la somma di euro 56.402,75 …”.
Lamenta che appare manifesto l'errore commesso dal giudice di primo grado il quale da un lato ha riconosciuto il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno morale, ma poi perviene ad un errato calcolo dell'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, limitandosi ad applicare il valore del punto tabellare senza applicare l'aumento che aveva riconosciuto come dovuto.
In particolare, assume che, ove si volesse considerare il concorso di colpa nella misura del
50%, il complessivo danno non patrimoniale patito dal doveva essere liquidato nella PT misura di euro 69.600,25 (e non di euro 56.402,75), tenuto conto della personalizzazione del danno, pur riconosciuto e dichiarato in sentenza, ove si legge, a pag. 18 “La somma come riconosciuta deve intendersi comprensiva del c.d. danno morale essendo stato utilizzato il cd. Punto appesantito delle tabelle del Tribunale di Milano”, ma erroneamente non liquidato.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“
1.in riforma della sentenza appellata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Contr deduzione, previa declaratoria di esclusiva responsabilità della soc. a. in Pt_2 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., condannare la medesima, in solido con la soc.
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento delle lesioni Controparte_1 personali riportate dall'appellante, come da quantificazione di C.T.U. medico legale, nella misura complessiva di € 139.200,50 (centotrentanovemiladuecento/50) oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. in ogni caso, se pur in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare
e dichiarare che, in applicazione delle “tabelle di Milano”, di riferimento per la quantificazione del danno biologico, nella sentenza appellata, pur essendo stato pacificamente riconosciuto,
è stato omesso il calcolo del danno morale, che si ottiene aumentando del 36% il “valore del punto” e, per l'effetto riconoscere tale ulteriore importo all'appellato condannando le società convenute al relativo ristoro;
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali,
I.V.A. e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
6. Si è costituita la Controparte_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc. Nel merito, ha contestato la fondatezza del primo motivo di gravame. Ha evidenziato che il tribunale ha correttamente analizzato le testimonianze, deducendo che queste non avevano fornito sufficiente prova per superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
I testimoni, inoltre, non erano attendibili nel riferire di un impatto tra i due veicoli, quando i vigili non aveva riscontrato alcun segno di impatto sull'autoveicolo; per altro, dell'urto non si parlava neanche nel modello Cai, sottoscritto dal né nella richiesta di risarcimento PT inviata da questo all'assicurazione.
Contesta l'infondatezza anche del secondo motivo di appello. Evidenzia che il tribunale ha liquidato una somma congrua a titolo di danno morale. Infatti, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento già conteneva anche la posta relativa al danno morale, attraverso il riconoscimento del c.d. punto appesantito.
Ha chiesto di dichiarare inammissibile o infondato l'appello; con vittoria di spese, da distrarsi.
7. Non si è costituita la Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente confermata la contumacia della già dichiarata Controparte_2 con l'ordinanza del 1.3.2022.
2.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
2.1. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
2.2. Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
3. L'appello non merita accoglimento.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha, già da tempo, statuito che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista) (v. Cass. 33483/2024; nello stesso senso, Cass. 7479/2020) ed ancora che
“l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (v. Cass. 29927/2024; v. anche Cass. 22837/2024).
3.2. Nella specie, accertata la responsabilità del conducente dall'autocarro Fiat, che è uscito da un luogo privato senza verificare, con la necessaria diligenza, se sopravvenisse qualche veicolo dalla sua sinistra, deve osservarsi che la condotta del conducente dell'autoveicolo, di per sé, non è connotata da tale negligenza da indurre a ritenere che il conducente della moto fosse esente da ogni responsabilità e, quindi, superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. Infatti, non si tratta di un comportamento che, neanche in stratto, avrebbe consentito al conducente della moto di mettere in atto dei rimedi per cercare di evitare l'impatto.
In astratto, infatti, ove il avesse tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi – PT connotato dalla presenza di un innesto sulla strada pubblica di una strada privata – è ipotizzabile che il sinistro avrebbe potuto essere evitato.
Per altro, alla luce delle caratteristiche della strada (si tratta di una strada sulla quale affacciano numerose abitazioni private, con uscita sulla strada pubblica, come emerge dalle fotografie allegata alla relazione dei vigili), era anche in concreto prevedibile, da parte del che potessero uscire automezzi dalle strade laterali ed immettersi sulla strada PT pubblica (v. Cass. 9857/2022 in ordine alla necessità, per il giudice del merito, di indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l'adozione di una condotta maggiormente prudenziale, in ragione dello stato dei luoghi).
3.3. Come già evidenziato dal tribunale, agli atti non vi è alcuna prova di quale fosse la velocità tenuta dal l momento del sinistro: sul punto non vi è alcuna allegazione, né PT alcunché emerge dalle prove testimoniali.
D'altro canto, dai rilievi planimetrici effettuati dai Vigili, emerge che la moto produsse segni di una frenata lunga oltre trenta metri (v. doc 13 prodotto dal in appello): tanto non PT depone per una velocità moderata della moto.
3.4. In assenza di alcuna prova di quale sia stata la condotta tenuta dal conducente della moto e, in particolare, di alcuna prova della esistenza di una condotta adeguata allo stato dei luoghi, solo in ragione della accertata condotta del conducente dell'autoveicolo non può dirsi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.
Sul punto è il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso la dinamica, all'esito della istruttoria, sia rimasta incerta, deve farsi applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. (“l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa
a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento” (v.
Cass. 18479/2015; 2327/2011).
3.5. Al fine di riconoscere la corresponsabilità del dunque, risulta irrilevante accertare PT se questi indossasse o meno il casco, essendo sufficiente quanto già esposto in motivazione.
3.6. In conclusione, va confermata la corresponsabilità dei nel causare il sinistro, nella PT misura del 50%, come già riconosciuto dal tribunale, la cui sentenza, sul punto, va confermata.
3.7. In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale va osservato che il tribunale ha riconosciuto al l danno morale e, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, PT lo ha anche in concreto liquidato.
Il tribunale, infatti, ha ben chiarito che nella liquidazione del danno non patrimoniale, nella misura di euro 112.805,50, insieme alla liquidazione del danno biologico, era liquidato anche danno c.d. morale: infatti, il tribunale ha fatto riferimento al c.d. punto appesantito previsto dalla tabella di Milano nella versione redatta nel 2018.
Tale tabella, alla indicazione della liquidazione di ciascun punto di danno biologico (c.d. dinamico-relazionale), ha affiancato anche l'indicazione di una percentuale in aumento, da riconoscere in caso di accertamento della esistenza anche del danno morale. A pg. 6 delle tabelle si legge: “la versione finale delle nuove Tabelle (…) segue ed innova
l'impianto delle precedenti tavelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in particolare:
-individuando il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore del “punto delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale,
c.d. danno biologico permanente), aumentato – in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla
“sofferenza soggettiva” – di una percentuale ponderata:
-dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,
-dal 10 al 34% di invalidità è progressivo per punto dal 26% al 50%,
-dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%, così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante
11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al
c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico”.
In concreto, il tribunale ha riconosciuto non un valore punto di euro 3.538,35 – previsto per la liquidazione del solo danno biologico -, ma un valore punto di euro 4.918,30, con un aumento del 39%, riconoscendo, appunto, anche il danno morale.
Pertanto, correttamente il tribunale ha chiarito che nella somma liquidata era compreso sia il danno biologico, sia il danno morale.
3.8. Il tribunale non ha riconosciuto alcuna ulteriore personalizzazione del danno.
Quando il tribunale ha parlato di personalizzazione, si è riferito esclusivamente al danno morale (v. pg. 17 e 18 della sentenza, ove si legge: “Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico occorre richiamare i principi esposti dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno espresso il principio secondo il quale non si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, bensì dovrà apprezzarsi detta lesione nel valutare e personalizzare il danno non patrimoniale. Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice se reputa che la
"voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un'
"adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Di guisa che in punto di prova il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico”).
3.9. Le tabelle di Milano del 2018 prevedevano una percentuale di personalizzazione del danno biologico – quindi, una percentuale diversa rispetto a quella a mezzo della quale riconoscere il danno morale -.
Però, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per il riconoscimento di una personalizzazione del danno biologico è necessario che il danneggiato alleghi e comprovi la presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (v. Cass. 5984/2025;
31681/2024, in cui si legge: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
3.10. Nella specie, il on ha allegato di avere subito alcuna limitazione anomala dalle PT lesioni subite, una limitazione, cioè, ulteriore rispetto a quelle già compensate dalla liquidazione del danno biologico.
Pertanto, al on spetta alcuna personalizzazione del danno biologico. PT
4. Al rigetto dell'appello deve afre seguito la conferma della sentenza di primo grado.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc,
e vengono liquidate, in favore della Controparte_1
6. La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
7. Il valore della controversia è determinato dalla differenza tra la somma richiesta in sede di appello (euro 139.200,50) e quanto già riconosciuto al in primo grado (euro PT
56.402,75), pari ad euro 82.797,75 (v. Cass. 30999/2023, in cui si legge che “in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato”; Cass. 35195/2022, in cui si legge: “il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con
l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”; v. anche
Cass. 29420/2019).
8. Alla luce del valore della causa, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzai alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00. 9. Per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione del tenore delle questioni risolte.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
10. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1 tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 54, pubblicata il 19.02.2021;
b) condanna al pagamento dalle spese di lite, liquidate, in favore della Parte_1
in euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al numero 3946 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. difeso dall'avv. Fabio Roselli, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti
Appellante
E
(P.I. ), difesa dall'avv. Antonio Andreozzi, giusta procura Controparte_1 P.IVA_1 in atti
Appellata
E
Controparte_2
Appellata contumace
FATTI DI CAUSA 1. conveniva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - ex Parte_1 sezione distaccata di Aversa, la società e la Parte_2 Controparte_3 per sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità della prima nella causazione del sinistro avvenuto in Aversa (Ce) alla Via San Michele il giorno 09/08/2002 e delle conseguenti lesioni personali occorse all'attore e, per l'effetto, sentirla condannare in solido con la Controparte_1 al risarcimento dei danni.
[...]
Deduceva che il giorno 09.08.2002 verso le ore 8.50, in Aversa percorreva la via San
Michele – con direzione Aversa Cesa – a bordo del motociclo Honda Hornet 600 tg. BF
777331 a velocità moderata e tenendo la propria destra;
che improvvisamente da un luogo privato e precisamente dal ristorante “Zi Nicola”, usciva l'autocarro Fiat Iveco tg AR 486 Y – di proprietà della il cui conducente, nello svoltare alla propria destra in Controparte_2 direzione Cesa senza concedere la prescritta precedenza, non si avvedeva del sopraggiungere del motociclista e lo urtava facendogli perdere il controllo e causandone la caduta e la successiva collisione con il veicolo Fiat Uno tg BZ 4445425 che proveniva dall'opposto senso di marcia;
che per effetti di quest'ultimo urto il motociclo ed il suo occupante finivano contro alcune fioriere di cemento poste al margine della strada.
2. Si costituiva la la quale: Controparte_3
- eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto;
- l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 – 148 del d.lgs 209/05;
- eccepiva la carenza di legittimazione attiva e passiva;
- disconosceva ex art. 2719 c.c. tutti i documenti esibiti ex adverso in fotocopia in quanto difformi dagli originali e non assimilabili ad essi;
- contestava le circostanze e modalità del sinistro;
- contestava l'ammontare del risarcimento richiesto;
- aggiugeva che non potevano essere riconosciuti la svalutazione monetaria e gli interessi.
3.Non si costituiva, benché regolarmente citata, la Controparte_2
4. Con sentenza n. 354, pubblicata il 19.2.2021, il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, accogliendo in parte la domanda attorea, 1) condannava i convenuti Controparte_2
e la in solido, al pagamento della somma di euro 56.402,75, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (09.08.2002), di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat, dal 09.08.2002 sino alla data di pubblicazione della sentenza, il tutto nei limiti di euro 260.000,00 (avendo parte attrice nell'atto di citazione limitato la domanda ad euro 260.000,00);
2) condannava i convenuti, in solido, al pagamento a favore della parte attrice della somma di euro 160,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) dichiarava compensate per metà le spese di lite tra le parti;
4) condannava i convenuti, in solido, alla rifusione a favore della parte attrice della restante metà delle spese processuali sostenute, che liquidava in euro 279,00 per esborsi (oltre metà degli oneri per CTU già liquidati con decreto del giudice istruttore), ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15,00% del compenso totale, nonché oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore di parte attrice, antistatario.
In motivazione, il tribunale deduceva: che l'attore aveva dato prova della legittimazione passiva della producendo Controparte_2 una visura del PRA, dalla quale emerge che alla data del sinistro l'autocarro tg. AR 486T Y era di proprietà della suddetta società; che i testimoni e avevano dichiarato che un furgone frigorifero, Testimone_1 Tes_2 uscendo un luogo privato aveva urtato, con la sua parte sinistra, la parte destra della moto dell'attore; che il conducente della moto, nello scivolare a terra, aveva perduto il casco;
che benché la parte convenuta ritenesse i testi inattendibili, tra l'altro perché avevano riferito di un urto del furgone da parte della moto che non era avvenuto, , sentito Testimone_3
a sommarie informazioni dalla Polizia Municipale di Aversa aveva invece dichiarato che l'urto si era verificato. Era irrilevante che il furgone non avesse riportato danni visibili, come attestato dai verbalizzanti, considerato che l'urto poteva esser estato di lieve entità; che i testimoni avevano confermato in parte la dinamica del sinistro, come narrata dall'attore; nulla, però, avevano detto i testi in merito al comportamento di guida del conducente della moto. In particolare, nulla avevano detto sulla velocità tenuta dalla moto e sulla circostanza che proseguisse la marcia tenendosi strettamente sulla destra;
che il comportamento colposo di uno dei conducenti non comportava il superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.; che la polizia municipale di Aversa, nel rapporto di incidente n. 156 del 9.8.2002, aveva affermato che la moto procedeva a velocità elevata;
che, a parere del giudicante, non vi era prova che l'attore indossasse il casco al momento del sinistro. I testi avevano riferito che lo aveva perso durante l'incidente, ma sul punto avevano reso dichiarazioni generiche, nulla specificando in proposito;
mentre, dal rapporto dell'incidente emergeva che il non indossava il casco al momento del sinistro, tanto PT che a questi fu contestata la violazione del mancato uso del casco protettivo;
che Il c.t.u. aveva affermato quanto segue: “Dalla raccolta anamnestica, il riferiva di PT indossare il casco al momento dell'incidente stradale. Orbene le lesioni tegumentarie e ossee refertate nell'immediatezza (vasta ferita lacero contusa – frattura orbito malare sinistra…frattura infossata dell'osso frontale..pneumoencefalo…) non appaiono compatibili con l'uso del casco o meglio non appaiono compatibili con l'urto del capo (riferito protetto dal casco) contro una superficie solida. Appare doveroso però segnalare che il trauma cranico con le conseguenti lesioni encefaliche parenchimali sono compatibili sia con urto del capo protetto dal casco che con capo non protetto dal casco. Vale a dire che il trauma cranico commotivo contusivo riportato è compatibile sia con l'uso del casco che senza”. Nei chiarimenti il c.t.u aveva specificato che le lesioni sono compatibili con la asserita perdita del casco;
che il giudicante tuttavia riteneva che fosse provato che il on indossasse il casco al PT momento del sinistro, data la genericità della dichiarazione dei testi e l'attestazione dei verbalizzanti;
che andava riconosciuto un concorso di colpa, in capo al nella misura del 50%; PT che la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) poteva avvenire anche in modo unitario e complessivo, e doveva evitare duplicazioni risarcitorie;
che, onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non andava liquidato in percentuale del primo, ma occorreva procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. La Suprema
Corte aveva anche chiarito che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all'ordinamento; che dalla CTU era emerso che, a seguito del sinistro, l'attore aveva riportato “valido trauma cranico commotivo-fratturativo con frattura fronto orbitosfeno-sfenoidale infossata con focolaio lacero contusivo polo frontale sinistro trattata chirurgicamente nonché complesso contusivo escoriativo al corpo e arti.” ed aveva subito un'invalidità temporanea totale di gg.
75, un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di gg. 25, e mediamente al 50% di ulteriori gg. 60, nonché postumi permanenti valutabili in una riduzione del 22-24 % dell'integrità psicofisica. Aveva aggiunto il c.t.u. che “….il all'epoca del sinistro era PT ragioniere;
attualmente è operaio;
si ritiene che la attuale attività lavorativa non sia inficiata dalle menomazioni residuate;
le stesse menomazioni, in vero, potrebbero incidere, in maniera lieve, sulla precedente mansione di ragioniere essendo coinvolta la sfera mnesica, rilevante nell'esercizio della professione svolta”; che dovevano essere liquidate, a titolo equitativo, le seguenti somme, a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità permanente (con l'applicazione degli importi di cui alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, riferite al 2018, in ossequio all'orientamento della
Cassazione espresso con sentenza n. 12408 del 07/06/2011) e considerata l'età dell'attore di anni 23 al momento del consolidarsi dei postumi:
IP: euro 100.678,00
ITT: euro 7.350,00
ITP al 75%: euro 1.837,50
ITP al 50%: euro 2.940,00
Totale danno biologico: euro 112.805,50; che sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice, se reputa che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima;
che ciò significava che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante era onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse;
che nel caso di specie, competeva al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che andavano ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni, tenendo conto, nel caso di specie, della gravità e pluralità delle lesioni subite, che avevano richiesto una lunga convalescenza e riabilitazione e di quanto allegato e provato dall'istante in ordine alle conseguenze del sinistro. La somma, come riconosciuta, doveve intendersi comprensiva del c.d. danno morale, essendo stato utilizzato il cd. punto appesantito delle tabelle del Tribunale di Milano;
che, in conclusione, spettava, a titolo di danno non patrimoniale, atteso l'accertato concorso di colpa, la somma di euro 56.402,75; che, a titolo di danno patrimoniale, il c.t.u aveva ritenuto congrua la somma di euro 270,28, da rivalutare equitativamente all'attualità, ed a cui andavano aggiunti danni da ritardo, per un importo di euro 320,00. Spettava, pertanto, a titolo di danno patrimoniale, atteso l'affermato concorso di colpa, la somma di euro 160,00; che non andava riconosciuto alcun danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa.
5. ha promosso appello. Parte_1
Con il primo motivo di appello contesta il riconoscimento della corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro.
Evidenzia che, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, le testimonianze (di e ) non sono generiche nell'affermare che il perdeva il casco a Testimone_1 Tes_2 PT causa dell'impatto del camion con la parte destra della moto.
Aggiunge che alcuna rilevanza può essere data al fatto che al sia stata elevata una PT contravvenzione per eccesso di velocità, dato che i vigili erano intervenuti successivamente al sinistro.
Sostiene che non vi è alcun elemento che attesti che il enesse una velocità sostenuta;
PT in ogni caso, ove anche questi avesse tenuto una velocità elevata, tale circostanza non avrebbe inciso sulla esclusiva responsabilità del veicolo antagonista.
Insiste, dunque, per il riconoscimento della responsabilità esclusiva o, almeno, di un maggior grado di responsabilità in capo al veicolo Fiat Iveco, di proprietà della CP_2
[...]
Con il secondo motivo di gravame, contesta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha liquidato alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno, pur avendo in astratto riconosciuto tale personalizzazione.
Deduce che il tribunale, a pag. 17, ha statuito che “nel caso de quo compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di “patema d'animo transeunte” e di
“spavento”), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto, nel caso di specie della gravità e pluralità delle lesioni subite, che hanno richiesto una lunga convalescenza e riabilitazione e di quanto allegato e provato dall'istante in ordine alle conseguenze del sinistro. La somma come riconosciuta deve intendersi comprensiva del c.d. danno morale essendo stato utilizzato il c.d. punto appesantito delle tabelle del
Tribunale di Milano” … In conclusione spetta a titolo di danno non patrimoniale, atteso
l'accertato concorso di colpa, la somma di euro 56.402,75 …”.
Lamenta che appare manifesto l'errore commesso dal giudice di primo grado il quale da un lato ha riconosciuto il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno morale, ma poi perviene ad un errato calcolo dell'importo riconosciuto a titolo risarcitorio, limitandosi ad applicare il valore del punto tabellare senza applicare l'aumento che aveva riconosciuto come dovuto.
In particolare, assume che, ove si volesse considerare il concorso di colpa nella misura del
50%, il complessivo danno non patrimoniale patito dal doveva essere liquidato nella PT misura di euro 69.600,25 (e non di euro 56.402,75), tenuto conto della personalizzazione del danno, pur riconosciuto e dichiarato in sentenza, ove si legge, a pag. 18 “La somma come riconosciuta deve intendersi comprensiva del c.d. danno morale essendo stato utilizzato il cd. Punto appesantito delle tabelle del Tribunale di Milano”, ma erroneamente non liquidato.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“
1.in riforma della sentenza appellata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Contr deduzione, previa declaratoria di esclusiva responsabilità della soc. a. in Pt_2 CP_2 persona del legale rappresentante p.t., condannare la medesima, in solido con la soc.
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento delle lesioni Controparte_1 personali riportate dall'appellante, come da quantificazione di C.T.U. medico legale, nella misura complessiva di € 139.200,50 (centotrentanovemiladuecento/50) oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. in ogni caso, se pur in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare
e dichiarare che, in applicazione delle “tabelle di Milano”, di riferimento per la quantificazione del danno biologico, nella sentenza appellata, pur essendo stato pacificamente riconosciuto,
è stato omesso il calcolo del danno morale, che si ottiene aumentando del 36% il “valore del punto” e, per l'effetto riconoscere tale ulteriore importo all'appellato condannando le società convenute al relativo ristoro;
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali,
I.V.A. e c.p.a., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
6. Si è costituita la Controparte_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc. Nel merito, ha contestato la fondatezza del primo motivo di gravame. Ha evidenziato che il tribunale ha correttamente analizzato le testimonianze, deducendo che queste non avevano fornito sufficiente prova per superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
I testimoni, inoltre, non erano attendibili nel riferire di un impatto tra i due veicoli, quando i vigili non aveva riscontrato alcun segno di impatto sull'autoveicolo; per altro, dell'urto non si parlava neanche nel modello Cai, sottoscritto dal né nella richiesta di risarcimento PT inviata da questo all'assicurazione.
Contesta l'infondatezza anche del secondo motivo di appello. Evidenzia che il tribunale ha liquidato una somma congrua a titolo di danno morale. Infatti, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento già conteneva anche la posta relativa al danno morale, attraverso il riconoscimento del c.d. punto appesantito.
Ha chiesto di dichiarare inammissibile o infondato l'appello; con vittoria di spese, da distrarsi.
7. Non si è costituita la Controparte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente confermata la contumacia della già dichiarata Controparte_2 con l'ordinanza del 1.3.2022.
2.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
2.1. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
2.2. Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed ha argomentato le critiche sollevate.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
3. L'appello non merita accoglimento.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha, già da tempo, statuito che “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista) (v. Cass. 33483/2024; nello stesso senso, Cass. 7479/2020) ed ancora che
“l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (v. Cass. 29927/2024; v. anche Cass. 22837/2024).
3.2. Nella specie, accertata la responsabilità del conducente dall'autocarro Fiat, che è uscito da un luogo privato senza verificare, con la necessaria diligenza, se sopravvenisse qualche veicolo dalla sua sinistra, deve osservarsi che la condotta del conducente dell'autoveicolo, di per sé, non è connotata da tale negligenza da indurre a ritenere che il conducente della moto fosse esente da ogni responsabilità e, quindi, superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. Infatti, non si tratta di un comportamento che, neanche in stratto, avrebbe consentito al conducente della moto di mettere in atto dei rimedi per cercare di evitare l'impatto.
In astratto, infatti, ove il avesse tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi – PT connotato dalla presenza di un innesto sulla strada pubblica di una strada privata – è ipotizzabile che il sinistro avrebbe potuto essere evitato.
Per altro, alla luce delle caratteristiche della strada (si tratta di una strada sulla quale affacciano numerose abitazioni private, con uscita sulla strada pubblica, come emerge dalle fotografie allegata alla relazione dei vigili), era anche in concreto prevedibile, da parte del che potessero uscire automezzi dalle strade laterali ed immettersi sulla strada PT pubblica (v. Cass. 9857/2022 in ordine alla necessità, per il giudice del merito, di indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l'adozione di una condotta maggiormente prudenziale, in ragione dello stato dei luoghi).
3.3. Come già evidenziato dal tribunale, agli atti non vi è alcuna prova di quale fosse la velocità tenuta dal l momento del sinistro: sul punto non vi è alcuna allegazione, né PT alcunché emerge dalle prove testimoniali.
D'altro canto, dai rilievi planimetrici effettuati dai Vigili, emerge che la moto produsse segni di una frenata lunga oltre trenta metri (v. doc 13 prodotto dal in appello): tanto non PT depone per una velocità moderata della moto.
3.4. In assenza di alcuna prova di quale sia stata la condotta tenuta dal conducente della moto e, in particolare, di alcuna prova della esistenza di una condotta adeguata allo stato dei luoghi, solo in ragione della accertata condotta del conducente dell'autoveicolo non può dirsi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c.
Sul punto è il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso la dinamica, all'esito della istruttoria, sia rimasta incerta, deve farsi applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. (“l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa
a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2,
c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento” (v.
Cass. 18479/2015; 2327/2011).
3.5. Al fine di riconoscere la corresponsabilità del dunque, risulta irrilevante accertare PT se questi indossasse o meno il casco, essendo sufficiente quanto già esposto in motivazione.
3.6. In conclusione, va confermata la corresponsabilità dei nel causare il sinistro, nella PT misura del 50%, come già riconosciuto dal tribunale, la cui sentenza, sul punto, va confermata.
3.7. In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale va osservato che il tribunale ha riconosciuto al l danno morale e, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, PT lo ha anche in concreto liquidato.
Il tribunale, infatti, ha ben chiarito che nella liquidazione del danno non patrimoniale, nella misura di euro 112.805,50, insieme alla liquidazione del danno biologico, era liquidato anche danno c.d. morale: infatti, il tribunale ha fatto riferimento al c.d. punto appesantito previsto dalla tabella di Milano nella versione redatta nel 2018.
Tale tabella, alla indicazione della liquidazione di ciascun punto di danno biologico (c.d. dinamico-relazionale), ha affiancato anche l'indicazione di una percentuale in aumento, da riconoscere in caso di accertamento della esistenza anche del danno morale. A pg. 6 delle tabelle si legge: “la versione finale delle nuove Tabelle (…) segue ed innova
l'impianto delle precedenti tavelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in particolare:
-individuando il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore del “punto delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale,
c.d. danno biologico permanente), aumentato – in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla
“sofferenza soggettiva” – di una percentuale ponderata:
-dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,
-dal 10 al 34% di invalidità è progressivo per punto dal 26% al 50%,
-dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%, così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante
11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al
c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico”.
In concreto, il tribunale ha riconosciuto non un valore punto di euro 3.538,35 – previsto per la liquidazione del solo danno biologico -, ma un valore punto di euro 4.918,30, con un aumento del 39%, riconoscendo, appunto, anche il danno morale.
Pertanto, correttamente il tribunale ha chiarito che nella somma liquidata era compreso sia il danno biologico, sia il danno morale.
3.8. Il tribunale non ha riconosciuto alcuna ulteriore personalizzazione del danno.
Quando il tribunale ha parlato di personalizzazione, si è riferito esclusivamente al danno morale (v. pg. 17 e 18 della sentenza, ove si legge: “Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico occorre richiamare i principi esposti dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno espresso il principio secondo il quale non si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, bensì dovrà apprezzarsi detta lesione nel valutare e personalizzare il danno non patrimoniale. Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice se reputa che la
"voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un'
"adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Di guisa che in punto di prova il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico”).
3.9. Le tabelle di Milano del 2018 prevedevano una percentuale di personalizzazione del danno biologico – quindi, una percentuale diversa rispetto a quella a mezzo della quale riconoscere il danno morale -.
Però, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per il riconoscimento di una personalizzazione del danno biologico è necessario che il danneggiato alleghi e comprovi la presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (v. Cass. 5984/2025;
31681/2024, in cui si legge: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”).
3.10. Nella specie, il on ha allegato di avere subito alcuna limitazione anomala dalle PT lesioni subite, una limitazione, cioè, ulteriore rispetto a quelle già compensate dalla liquidazione del danno biologico.
Pertanto, al on spetta alcuna personalizzazione del danno biologico. PT
4. Al rigetto dell'appello deve afre seguito la conferma della sentenza di primo grado.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc,
e vengono liquidate, in favore della Controparte_1
6. La liquidazione avviene secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
7. Il valore della controversia è determinato dalla differenza tra la somma richiesta in sede di appello (euro 139.200,50) e quanto già riconosciuto al in primo grado (euro PT
56.402,75), pari ad euro 82.797,75 (v. Cass. 30999/2023, in cui si legge che “in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato”; Cass. 35195/2022, in cui si legge: “il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con
l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”; v. anche
Cass. 29420/2019).
8. Alla luce del valore della causa, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzai alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00. 9. Per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%, in considerazione del tenore delle questioni risolte.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
10. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1 tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 54, pubblicata il 19.02.2021;
b) condanna al pagamento dalle spese di lite, liquidate, in favore della Parte_1
in euro 7.158,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese Controparte_1 generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 1.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini