Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/05/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1573/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione notificato in data
24.09.2024
DA
(cf , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco di Biase (c.f. ) e Raffaele di Biase (c.f. C.F._2
), come da procura in calce all'atto di citazione in appello. C.F._3
Appellante
CONTRO
(c.f. e Partita IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (C.F. Controparte_2
e Partita IVA ), in persona del Procuratore speciale, Dr.ssa P.IVA_2 P.IVA_3
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_3 C.F._4
alle liti allegata all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Marco Pesenti del Foro
Raffaella Roda (C.F. – pec C.F._6 Email_1
sito in Calle del Sale n. 51 - Mestre - 30172 Venezia (VE)
Appellata
(p.iva ), dall'01/01/2021 non CP_2 P.IVA_4 Controparte_4
costituita, contumace
Appellata contumace
Oggetto: Cessione dei crediti-Appello avverso sentenza n. 841 pubblicata in data 13/03/2024
del Tribunale di Venezia
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 12.05.2025 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, annullare la sentenza appellata accogliendo i motivi di appello e dichiari il difetto del diritto e della legittimazione di e di Controparte_4
a rivendicare il credito di cui al D.I. emesso a favore di Controparte_1 CP_5
dichiari la nullità assoluta delle cessioni da a e da
[...] Controparte_6 CP_5 [...]
a per contrasto alle norme di ordine pubblico;
per illiceità della causa e CP_5 CP_2
illiceità dei motivi comuni alle parti e/o per simulazione assoluta . Dichiarare l'avvenuto passaggio a perdita del credito portato dal decreto ingiuntivo nr 967/2016 del Tribunale di
Foggia, nella misura di € 40.198,00, ovvero di quella maggiore per gli importi in variazione delle perdite richiamati nei punti 5; 6 e 8 del presente atto, oltre che per l'avvenuto recupero di € 6.196,05, così affermando l'insussistenza del credito per i fatti sopravvenuti. In via subordinata, ammettere i mezzi articolati nell'atto di citazione. Vittoria di spese e competenze del giudizio a distrarsi in favore dei difensori anticipatari.”
pag. 2/10 Per l'appellata costituita:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Venezia, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale e nel merito: respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto,
confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Venezia. Il tutto, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”.
Ragioni della decisione
1.Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 967/2016 emesso dal Tribunale di
Foggia, su ricorso di e nei confronti della sig.ra per la somma CP_5 Parte_1
di € 21.270,86, credito che era stato ceduto (tramite cessioni del credito pro soluto dipendenti da due contratti di finanziamento stipulati dalla con la società GO UC spa) da Pt_1
GO spa a e da quest'ultima a ed in seguito da a CP_6 CP_5 CP_5 CP_2
e da quest'ultima a Controparte_1
La sig.ra non proponeva opposizione né avverso il suddetto decreto ingiuntivo, che Pt_1
veniva dichiarato definitivamente esecutivo in data 14/10/2016, né avverso l'atto di precetto
(notificatole in data 12.01.2017).
La poi procedeva a dare avvio all'esecuzione forzata presso terzi avanti al Tribunale di CP_5
Foggia, il quale con ordinanza del 14/03/2018 assegnava in favore di un Controparte_5
quinto della retribuzione percepita dalla dal datore di lavoro M.M.G. Soc. Coop. Pt_1
1.1.In data 02.10.2020, la conveniva in giudizio con atto di citazione innanzi al Pt_1
Tribunale di Venezia le società e chiedendo CP_2 Controparte_1
l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria per fatti sopravvenuti rispetto all'emissione del suddetto decreto ingiuntivo.
Evidenziava l'avvenuto passaggio a perdita del credito portato dal decreto ingiuntivo
(circostanza non contestata in causa) e la conseguente relativa cancellazione dal bilancio da pag. 3/10 cui si doveva desumere l'estinzione del credito, così come attestato dalle segnalazioni alla
Centrale dei Rischi di Banca d'Italia avvenute a partire dal dicembre dell'anno 2019.
Eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle società convenute, non essendo stati depositati i contratti di cessione del credito, nonché la nullità assoluta delle cessioni da a e da a per “contrasto alle norme di Controparte_6 CP_5 CP_5 CP_2
ordine pubblico;
illiceità della causa e illiceità dei motivi comuni alle parti e/o per
simulazione assoluta ex art. 1414 c.c”.
1.2. Si costituivano in primo grado le società e CP_2 Controparte_1
eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'edictio actionis
e l'inammissibilità delle domande dell'attrice per carenza di interesse ad agire, considerata la sussistenza di giudicato sul credito, attestato dal decreto ingiuntivo non opposto divenuto definitivamente esecutivo ed altresì per omessa proposizione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
2. Istruita documentalmente la causa senza il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183,
comma 6, c.p.c., il Tribunale di Venezia, con l'impugnata sentenza, rigettava “in rito” tutte le domande attoree, condannando parte attrice a rimborsare a parte convenuta ed alla terza intervenuta le spese di lite. In particolare il giudice di primo grado dichiarava inammissibili le pretese della , in quanto attinenti alla sussistenza del credito ingiunto, da considerarsi Pt_1
coperto da giudicato per mancata opposizione all'emesso decreto ingiuntivo ed agli atti esecutivi. Nel merito, rilevava comunque l'infondatezza della tesi dell'attrice, essendosi ella limitata a richiamare le risultanze della Centrale dei Rischi interbancaria, in cui il credito era indicato come “passato a perdita” solo per dedurne asseritamente la relativa intervenuta estinzione.
3. Avverso detta sentenza la proponeva appello con atto di citazione notificato in data Pt_1
24.09.2024, sulla base dei seguenti motivi:
pag. 4/10 3.1.“Violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
mancata e errata
amministrazione delle prove e violazione dell'art. 115 cpc nella decisione;
errato
riconoscimento dell'interesse violazione dell'art. 100 cpc anche in punto di legittimazione e
diritto delle controparti”, nonché la “Mancata e/o errata applicazione delle norme di diritto,
mancata valutazione delle prove;
e decisione in violazione dell'art. 115 cpc”
Rilevava che nessuna delle controparti in causa aveva eccepito l'inammissibilità della sua domanda e, dunque, il tribunale aveva errato nel ritenere proposta una eccezione non introdotta nel processo.
Sosteneva che il Tribunale non aveva valutato le prove in atti (segnalazioni C.R.) e non aveva considerato che le convenute non avevano provato la titolarità del credito rivendicato da
. CP_5 CP_2
3.2. “Mancata e/o errata applicazione delle norme di diritto, mancata valutazione delle
prove; e decisione in violazione dell'art. 115 cpc”
Rilevava che i fatti posti a fondamento della domanda erano tutti sopravvenuti rispetto al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e, in quanto fatti pacificamente successivi, il Giudice
doveva valutare il merito delle pretese. Evidenziava dunque che il Tribunale aveva omesso di valutare fatti a lei favorevoli, ossia le avvenute Segnalazioni C.R., mai contestate da parte convenuta, ai fini della sussistenza del credito, della sua cessione e del diritto in capo alle originarie convenute.
3.3. Deduceva inoltre la mancata applicazione delle norme di diritto, e in particolare dei principi di cui alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, sentenza n. 531 del
18.01.2024, statuente che, anche in caso di decreto ingiuntivo non opposto, non è impedito al
Giudice di accertare d'ufficio, in favore del consumatore, le clausole contrattuali nulle.
3.4. Ribadiva ulteriormente la mancata valutazione della legittimazione e del diritto delle originarie convenute, difetto rilevabile d'ufficio, nonché la mancata valutazione della nullità
pag. 5/10 assoluta delle cessioni rivendicate da e CP_2 Controparte_7
3.5. Adduceva che non le era mai pervenuta alcuna comunicazione di tale ultima cessione del credito e dunque non era giustificata la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore di un soggetto da considerarsi estraneo e non chiamato in causa.
4. Si costituiva nel giudizio di appello eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della domanda avversaria e chiedendo il rigetto dei motivi di gravame.
5. La causa era poi trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 12.05.25
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
6. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'appellata attesa la Controparte_2
ritualità della citazione e la regolarità della notifica.
7. L'appello non può trovare accoglimento
7.1.Non trova riscontro l'assunto formulato dall'appellante secondo cui nessuna delle controparti in causa aveva eccepito l'inammissibilità in primo grado della domanda proposta dalla . Invero in sede di costituzione di primo grado aveva Pt_1 Controparte_4
espressamente rilevato che “controparte non ha, infatti, opposto il sopra richiamato decreto
ingiuntivo ex art. 641 c.p.c., non ha opposto l'atto di precetto notificatole ex art. 615 c.p.c. né
ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c….ad oggi quindi controparte più
che contestare le somme ingiunte in forza del suddetto titolo esecutivo avrebbe potuto
avanzare contestazioni avverso l'ordinanza di assegnazione somme ma anche tale attività è
stata disattesa” e aveva eccepito il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto e che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi era l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in difetto del quale restava accertato con efficacia di giudicato il diritto alla validità dell'ordinanza di assegnazione.
pag. 6/10 Analoghe deduzioni aveva svolto l'intervenuta e per essa la Controparte_1
mandataria Controparte_2
8.Escluso, dunque, che vi sia stata violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del giudice di primo grado, va rilevato che quest'ultimo ha motivato il rigetto “in rito” delle domande attoree affermando “che la domanda attorea risulta inammissibile poiché
tutte le questioni proposte, in quanto attinenti alla sussistenza del credito ingiunto con d.i. n.
967/2016 Trib. Foggia, sono coperte, da un lato (con riguardo all'insorgenza del credito ab
origine, anche sotto il profilo dell'eventuale usura), dall'effetto di giudicato verificatosi in
seguito alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo e, dall'altro (con riguardo all'asserita
estinzione sopravvenuta del credito), dalla mancata opposizione, in sede di esecuzione,
all'ordinanza di assegnazione delle somme di cui all'espropriazione svolta presso terzi.
D'altro canto, dalle regioni esposte dall'attrice, non risulta nemmeno che questa abbia
lamentato alcuna illegittimità della sua segnalazione alla Centrale rischi interbancaria,
limitandosi a richiamare le risultanze di tali annotazioni solo per asserire che la convenuta
avrebbe confessoriamente dichiarato l'intervenuta estinzione del credito, poiché indicato
come passato a perdita. A prescindere dall'infondatezza di una simile interpretazione di tali
dati, la questione, come già detto, risulta inammissibile, poiché non proposta
tempestivamente nella precipua sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi”.
Va allora osservato che con l'atto di citazione d'appello la si duole unicamente del Pt_1
fatto che il Tribunale, pur riconoscendo che i fatti posti a fondamento della domanda erano tutti sopravvenuti al decreto ingiuntivo emesso in favore di , soggetto diverso dalla CP_5
convenuta , non abbia valutato nel merito la domanda, “dal momento che ogni CP_2
obbligazione, seppure oggetto di giudicato, può subire, modifiche nel diritto e nella misura”.
E censura il fatto che il Tribunale abbia considerato “giudicato intangibile il decreto
ingiuntivo non opposto”.
pag. 7/10 Nessuna contestazione è stata rivolta avverso la parte di sentenza nella quale si è affermato
“l'effetto di giudicato verificatosi in seguito…alla mancata opposizione, in sede di
esecuzione, all'ordinanza di assegnazione delle somme di cui all'espropriazione svolta presso
terzi”.
Trattasi di ratio decidendi di per sé idonea a giustificare autonomamente la statuizione. La
mancata impugnazione della stessa è dunque di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, il che comporta l'inammissibilità del gravame, per l'esistenza del giudicato sulla
ratio decidendi non censurata (per tutte Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. ord. n. 17182
del 14/08/2020).
9. Assorbiti sono conseguentemente gli altri motivi di cui al punto 3.1, 3.2. e 3.4 e anche il motivo 3.3., dal momento che ancora una volta l'appellante si duole del fatto che
“erroneamente il Tribunale considera giudicato intangibile il decreto ingiuntivo non opposto”
e richiama la Corte Europea “già intervenuta negando al decreto ingiuntivo non opposto la
valenza e gli effetti del giudicato (Corte giustizia UE, sent.531 del 18.01.2024), statuendo
che, anche in caso di decreto ingiuntivo non opposto, non è impedito al Giudice di accertare
d'Ufficio, in favore del consumatore, qualità della sig.ra verso GO UC Pt_1
(originario contratto), le clausole contrattuali nulle”. In ogni caso, del tutto generico è il motivo di appello sul punto laddove nulla è argomentato (come già avvenuto in primo grado)
rispetto alle ragioni che sarebbero sottese all'applicabilità nella specie della sentenza della
Corte di Giustizia UE, sentenza n. 531 del 18.01.2024 ed il conseguente onere per il Giudice
di accertare d'ufficio “le clausole contrattuali nulle”.
10.Infondato è anche l'ultimo motivo di appello con cui si lamenta la liquidazione delle competenze in favore di e di Controparte_4 Controparte_1
Per quanto riguarda la convenuta in primo grado il giudice ha correttamente seguito il principio della soccombenza.
pag. 8/10 Con riguardo alla posizione dell'intervenuta la aveva chiesto che ne venisse Pt_1
dichiarata la carenza di legittimazione ad agire, dovendo la stessa provare la sua titolarità ex
art. 2697 c.c.
Il giudice non si è espresso sul punto, avendo ritenuto assorbente l'intervenuto giudicato.
Ai fini della soccombenza virtuale doveva invece essere esaminata l'eccezione, che risulta infondata.
Infatti, è documentato in causa che in data 01/03/2021 aveva Controparte_4
ceduto il credito (vantato nei confronti della sig.ra ) ad Pt_1 Controparte_1
come da scambio di proposta “Transfer Agreement between 2021-1SPV s.r.l. e CP_2 [...]
(v.doc. 10 1 grado allegato all'atto di intervento del 18.06.2021) ed Controparte_4
espressa accettazione della cessione (v. docc. 11-12 1 grado allegati all'atto di intervento), di cui è stata data pubblicità tramite avviso, ex art. 58 TUB, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana in data 04/03/2021 (doc. 13 1 grado allegato all'atto di intervento).
Si precisa al riguardo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha valore di pubblicità legale,
rendendo nota a tutti i soggetti coinvolti l'avvenuta cessione del credito e così rendendola opponibile a terzi, con la conseguenza di esentare la parte cessionaria dall'onere di relativa notifica al debitore ceduto (v. Cassazione n. 4116.2016, n. 22268.2018).
La non poteva dunque addurre la giustificazione che non le fosse “mai pervenuta Pt_1
alcuna comunicazione” della suddetta ultima cessione del credito avvenuta l'01.03.2021.
Ne discende che, essendo provata in causa la titolarità in capo all'originaria intervenuta/odierna appellata del suddetto credito, è da considerarsi corretta la statuizione di condanna dell'attrice nei suoi confronti alle spese di lite.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di facendo applicazione dei criteri Controparte_1
pag. 9/10 di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni negli importi medi dello scaglione di riferimento secondo il valore del disputatum, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Nulla va disposto nei confronti di , rimasta contumace. Controparte_2
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,
così provvede:
1-rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza n. 841 del 13/03/2024
del Tribunale di Venezia;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € 6.946,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed
I.V.A;
3-Nulla per le spese nei confronti dell'appellata contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 19 maggio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 10/10