Articolo 1 della Legge 16 novembre 1950, n. 924
Articolo 2
Versione
16 dicembre 1950
Art. 1.
I funzionari di pubblica sicurezza, i quali, avendo la prescritta anzianita' per esservi ammessi, non potettero partecipare all'esame di idoneita' ed al concorso di merito distinto per l'avanzamento al grado di commissario di pubblica sicurezza indetti rispettivamente con decreti Ministeriali 23 dicembre 1940 e 30 settembre 1941, perche' richiamati alle armi presso reparti mobilitati in zona di operazioni durante il periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di esame, saranno inseriti secondo i criteri indicati negli articoli seguenti, nelle graduatorie delle predette prove di esame, conseguendo la promozione a commissario, ai soli effetti giuridici con l'anzianita' dei funzionari di pari grado che li seguano immediatamente nell'ordine di dette graduatorie.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1950