Ordinanza collegiale 28 maggio 2021
Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza 17 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 28/05/2021, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2021
N. 00389/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2021, proposto da
IA Piano, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Coppola e Ippolita Riva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Legione Carabinieri NE, Comando Provinciale Carabinieri NE, Compagnia Carabinieri Verona e Stazione Carabinieri Verona San Massimo, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
della determinazione n.362657/M1-12 pronunciata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I reparto- SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri notificata alla ricorrente in data 9 dicembre 2020, nonché di qualsiasi atto ad essa preordinato, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato:
- che l’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma senza depositare documentazione, e la ricorrente non ha prodotto copia del provvedimento impugnato;
- che al fine del decidere è pertanto necessario acquisire in via istruttoria dall’Amministrazione una circostanziata relazione sui fatti di causa nonché copia del provvedimento con il quale la ricorrente è stata collocata in congedo, della proposta di proscioglimento dalla ferma volontaria, e di ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini della definizione della controversia;
- che pertanto si dispone che l’Ufficio personale Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la Legione Carabinieri “NE” Compagnia di Verona depositino la predetta documentazione in giudizio entro il 7 giugno 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sez. Prima) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio del 17 giugno 2021.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 26 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO