Art. 5.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17 , l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' stabilita, per l'anno finanziario 1977, in L. 1.100.000.000.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17 , l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' stabilita, per l'anno finanziario 1977, in L. 1.100.000.000.