TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1730/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 16 settembre
2025, avente per oggetto: Regolamentazione congiunta figli naturali
TRA
nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: , rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Laura Scatuzzi
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.07.2025, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti la figlia
(28.12.2017), nata dalla loro relazione sentimentale, in seguito venuta a cessare, alle seguenti Per_1 condizioni: “- Riconoscere e dichiarare l'esercizio congiunto della potestà genitoriale sulla figlia minorenne con affido e domicilio privilegiato presso la madre;
- La casa in cui i ricorrenti hanno vissuto come coniugi, di comproprietà del sig. , genitore della ricorrente, e delle di lui Persona_2 germane, verrà assegnata alla sig.ra a cui verrà affidata la figlia minorenne, Parte_1
1 R.V.G. 1730/2025
unitamente agli arredi ivi presenti. Le utenze sono intestate alla signora - Il padre Parte_1 potrà vedere e trascorrere con la figlia due giorni a settimana di pomeriggio, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, salva la possibilità, in caso di impedimento e/o imprevisto, di mutare i giorni, previa preventiva comunicazione alla madre affidataria. - Del pari, la figlia potrà trascorrere le feste insieme al padre ad anni alterni la vigila ed il giorno di Natale, sempre dalle ore
10,00 alle ore 20,00, o la vigilia di capodanno ed il primo di ogni anno, sempre dalle ore 10,00 alle ore 20,00, salvo la decisione della minore di decidere di pernottare a casa del padre. Così come, sempre ad anni alterni, il padre potrà trascorrere con la minore il giorno di Pasqua o il lunedì in
Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Ed ancora, il sig. trascorrerà con la minore la Parte_2 festa del papàdalla mattina o, se giornata lavorativa/scolastica, dalle ore 15.00 alle ore 20,00. - Il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia, l'importo complessivo di € 300,00 Parte_2 da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche (intese come: spese mediche, sanitarie e per visite mediche, spese odontoiatriche ed ortodontiche;
libri scolastici, spese per materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, gite scolastiche, doposcuola, iscrizione, frequentazione e materiale per frequenza ad un corso sportivo, centri estivi e feste di compleanno), che verranno dimostrate dalla sig.ra previa esibizione di scontrini, ricevute e/o Parte_1 fatture;
- Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e decise da entrambi i coniugi anche secondo le disponibilità economiche di entrambi i genitori;
- Il sig. Pt_2
presterà il proprio assenso alla riscossione degli assegni familiari/assegno unico, per
[...]
l'integrale somma pari ad € 400,00 mensili, di cui € 210,00 per la minore ed € 210,00 per Per_1
l'altro figlio della signora - La sig.ra non chiede Parte_1 Parte_3 Parte_1
2 R.V.G. 1730/2025
nulla per il proprio mantenimento;
- I ricorrenti precisano che per gli eventuali viaggi dei minori, sia in Italia che all'estero, è necessario il consenso di entrambi i genitori. ”
All'udienza del 16.09.2025, il Giudice delegato dal Collegio, sentite le parti ed i loro difensori, prendeva atto delle condizioni riportate in ricorso in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali e riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse della minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento della figlia ed i conseguenti rapporti tra le parti siano regolati Per_1 in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 17.09.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1730/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 16 settembre
2025, avente per oggetto: Regolamentazione congiunta figli naturali
TRA
nata il [...] in [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato il [...] in [...], C.F.: , rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Laura Scatuzzi
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 25.07.2025, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti la figlia
(28.12.2017), nata dalla loro relazione sentimentale, in seguito venuta a cessare, alle seguenti Per_1 condizioni: “- Riconoscere e dichiarare l'esercizio congiunto della potestà genitoriale sulla figlia minorenne con affido e domicilio privilegiato presso la madre;
- La casa in cui i ricorrenti hanno vissuto come coniugi, di comproprietà del sig. , genitore della ricorrente, e delle di lui Persona_2 germane, verrà assegnata alla sig.ra a cui verrà affidata la figlia minorenne, Parte_1
1 R.V.G. 1730/2025
unitamente agli arredi ivi presenti. Le utenze sono intestate alla signora - Il padre Parte_1 potrà vedere e trascorrere con la figlia due giorni a settimana di pomeriggio, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, salva la possibilità, in caso di impedimento e/o imprevisto, di mutare i giorni, previa preventiva comunicazione alla madre affidataria. - Del pari, la figlia potrà trascorrere le feste insieme al padre ad anni alterni la vigila ed il giorno di Natale, sempre dalle ore
10,00 alle ore 20,00, o la vigilia di capodanno ed il primo di ogni anno, sempre dalle ore 10,00 alle ore 20,00, salvo la decisione della minore di decidere di pernottare a casa del padre. Così come, sempre ad anni alterni, il padre potrà trascorrere con la minore il giorno di Pasqua o il lunedì in
Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,00. Ed ancora, il sig. trascorrerà con la minore la Parte_2 festa del papàdalla mattina o, se giornata lavorativa/scolastica, dalle ore 15.00 alle ore 20,00. - Il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia, l'importo complessivo di € 300,00 Parte_2 da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese, oltre al pagamento nella misura del 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche (intese come: spese mediche, sanitarie e per visite mediche, spese odontoiatriche ed ortodontiche;
libri scolastici, spese per materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, gite scolastiche, doposcuola, iscrizione, frequentazione e materiale per frequenza ad un corso sportivo, centri estivi e feste di compleanno), che verranno dimostrate dalla sig.ra previa esibizione di scontrini, ricevute e/o Parte_1 fatture;
- Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e decise da entrambi i coniugi anche secondo le disponibilità economiche di entrambi i genitori;
- Il sig. Pt_2
presterà il proprio assenso alla riscossione degli assegni familiari/assegno unico, per
[...]
l'integrale somma pari ad € 400,00 mensili, di cui € 210,00 per la minore ed € 210,00 per Per_1
l'altro figlio della signora - La sig.ra non chiede Parte_1 Parte_3 Parte_1
2 R.V.G. 1730/2025
nulla per il proprio mantenimento;
- I ricorrenti precisano che per gli eventuali viaggi dei minori, sia in Italia che all'estero, è necessario il consenso di entrambi i genitori. ”
All'udienza del 16.09.2025, il Giudice delegato dal Collegio, sentite le parti ed i loro difensori, prendeva atto delle condizioni riportate in ricorso in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali e riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse della minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento della figlia ed i conseguenti rapporti tra le parti siano regolati Per_1 in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 17.09.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
3