Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/05/2025, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, all'esito del deposito di note scritte entro il termine perentorio del 22.05.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16703 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(P. IVA e C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Federico Rosellini;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Elena Bocca e Vitantonio Palmisani;
OPPOSTO
Oggetto: inadempimento canoni locazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4380/2024 Parte_1
emesso dal Tribunale di Milano in data 25/03/2024 e notificato il 26/03/2024, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 3.777,45 a titoli di canoni previsti dal contratto dalla data del ritenuto subentro (agosto 2021) sino alla scadenza del 30/04/23, con la maggiorazione prevista dall'art. 7 in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat, detratte le spese di lite dovute in forza di ordinanza di rigetto del 24/09/22 nel giudizio possessorio, oltre interessi di mora, e spese, in favore del , convenendo quest'ultimo in giudizio per sentire Controparte_1
1
L'opponente deduceva, in particolare, che era errata la somma ingiunta ottenuta detraendo dalla somma asseritamente dovuta di € 6.340,00 le spese di soccombenza del giudizio cautelare conteggiate in € 2,856,00 e pari ad € 3.484,00 anziché ad € 3.577,96, cui erano stati aggiunti gli interessi di mora nella misura di € 199,49, che il rapporto originariamente intercorso tra e il Parte_2
Condominio, da qualificarsi come locazione con una durata contrattualmente stabilita dal 01 maggio
2011 al 30 aprile 2013, era cessato senza alcun rinnovo tacito, per cui al momento della cessione del ramo d'azienda, intervenuta nell'agosto 2021, non era subentrata nel rapporto di locazione, non intercorrendo tra le parti alcun contratto, che con l'apposizione del tendone pubblicitario con il proprio logo si era costituito un nuovo e autonomo rapporto giuridico che non legittimava la pretesa esercitata in sede monitoria a titolo di canoni di locazione e indennità di occupazione non risultando depositato alcun contratto registrato tra il Condominio e la Parte_1
Il eccepiva l'infondatezza dell'opposizione sul rilievo che il Controparte_1
contratto di locazione si era rinnovato tacitamente di biennio in biennio sino al 30.04.2023 con conseguente subentro nel rapporto in occasione della cessione del ramo d'azienda, per come eccepito dall'opponente nel giudizio possessorio e nel giudizio di convalida di sfratto, in cui aveva dedotto che il Condominio aveva omesso di registrare i vari rinnovi dopo la scadenza del 30/04/2013, che il
Tribunale di Milano con sentenza n. 8416/24, emessa in data 30/09/24, aveva dichiarato risolto per intervenuta scadenza alla data del 30.04.2023 il contratto di locazione originariamente stipulato in data
1.5.2011 tra il e la società cui era Controparte_1 Controparte_2
in seguito subentrata la in veste di cessionaria di ramo di azienda, Parte_1
relativamente alla porzione di portico della di Milano, riconosceva che era Controparte_1
effettivamente incorso in errore di calcolo nella determinazione della somma da ingiungere pari ad €
3.484,00, oltre ad € 194,25 per interessi di mora dal 11/11/22 al 28/02/24 e, quindi, a complessivi €
3.678,25, e chiedeva pertanto di rigettare l'opposizione e dichiarare che la era Parte_1
debitrice in forza del contratto di locazione del 01/05/2011, dichiarato risolto con sentenza n.
2 8416/2024 Tribunale di Milano, della somma di € 3.484,00, oltre ad € 194,25 per interessi di mora dal
11/11/22 al 28/02/2024 e, conseguentemente, di condannare la al pagamento Parte_1
della complessiva somma di € 3.678,25, oltre agli interessi di mora successivi al 28/02/2024, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Disposta la trasformazione del rito nella memoria integrativa l'opponente contestava la temerarietà della lite, eccepiva la tardività dell'eccezione di giudicato nonché l'inefficacia della sentenza resa attesa la diversità di petitum in quanto con la prima azione era stata richiesta la condanna alla rimozione di parte della tenda, mentre nell'odierno giudizio si richiedeva il pagamento del canone ed insisteva nell'opposizione, mentre il ribadiva le difese svolte nella comparsa di CP_1
costituzione.
All'esito del deposito di note scritte entro il termine perentorio del 22.05.2025 ai sensi degli artt.
127 ter e 128 c.p.c. la causa veniva decisa.
La censura sollevata dalla società di illegittimità del titolo della pretesa azionata in sede monitoria è
infondata e dev'essere rigettata, atteso che è pacifico tra le parti e riscontrabile nella documentazione allegata che con sentenza n. 8416/2024 del 26.09.2024 passata in giudicato il Tribunale di Milano ha accertato l'esistenza del rapporto di locazione in forza di contratto originariamente stipulato, in data
1.5.2011, tra il e la cui era Controparte_1 Controparte_3
subentrata la nella veste di cessionaria di ramo di Controparte_4
azienda, e cessato in data 30.4.2023 per effetto della disdetta tempestivamente comunicata in data
12.10.2022 dal CP_1
Sul punto, dev'essere disattesa la contestazione di tardività sollevata dall'opponente, atteso che all'epoca in cui il ha sollevato l'eccezione la pronuncia resa dal tribunale non era ancora CP_1
passata ingiudicato, e che comunque l'eccezione di giudicato esterno non è sottoposta alle preclusioni previste per le fasi processuali, dovendosi garantire in modo effettivo la non contraddizione tra giudicati;
l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce un'eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, quant'anche il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
3 Inoltre, ritiene questo giudice che il giudicato di accertamento della cessazione del contratto di locazione alla data del 30.04.2023 fa stato circa l'esistenza, la validità e la sussistenza del rapporto corrente tra le parti, per cui è preclusa in particolare in questa sede ogni ulteriore valutazione in ordine alla validità del contratto di locazione sino alla sua cessazione, che costituisce il presupposto per l'accoglimento della domanda di rilascio, con la conseguenza che legittimamente il ha CP_1
azionato il credito maturato a titolo di canoni di locazione maturati dalla data del ritenuto subentro
(agosto 2021) sino alla scadenza del contratto, oltre accessori.
Pertanto, considerato che il ha riconosciuto l'errore in cui è incorso nella CP_1
determinazione dei canoni maturati detratta la somma dovuta per spese del giudizio possessorio, la società dev'essere condannata al pagamento della somma di € 3.678,25, Parte_1
ricalcolata nella memoria di costituzione e non contestata, oltre interessi al soddisfo, previa revoca integrale del decreto ingiuntivo.
Da ultimo, dev'essere disattesa la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria, in difetto di sussistenza dei presupposti, tanto più che il ha riconosciuto l'erroneità della somma CP_1
azionata in sede monitoria, e che l'accertamento giudiziale con efficacia di giudicato in ordine alla natura ed alla validità del rapporto è intervenuto in corso di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla complessiva attività in concreto espletata atteso che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è
regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Previa revoca del decreto ingiuntivo, condanna la società al pagamento Parte_1
della somma di € 3.678,25 oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di legge.
4 Milano, 23 maggio 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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