Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che l'atto impositivo debba indicare tutti gli elementi posti a base della pretesa impositiva per consentire un efficace contraddittorio. La mancanza di un atto prodromico e la genericità dei codici riportati in cartella, unitamente alla mancata allegazione della documentazione a supporto, hanno impedito al contribuente di verificare la sussistenza e la congruità del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 23
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo