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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4017/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Santina La Rocca, giusta procura alle liti depositata in telematico congiuntamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio lo studio di quest'ultima, sito in
Torino, Via Caprera, 37;
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F./P. IVA ), in persona del Presidente del CP_1 P.IVA_1 consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Bruna Turbiglio e Federica Capra, giusta procura alle liti depositata sul fascicolo monitorio, e digitalmente domiciliata presso questi ultimi ai sensi dell'art. 16-sexies, D.L. n. 176/2012;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONTRATTO DI NOLEGGIO.
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 15 Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, In Via Preliminare e/o Pregiudiziale-
Parte opposta -- respingere, qualora richiesta, l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione nonché per tutte le motivazioni su riportate in atti e relativa documentazione versata;
e contestualmente- Nel merito e in via principale: in accoglimento delle presente opposizione, ACCERTARE
e DICHIARARE infondata e non dovuta la pretesa creditoria azionata e avanzata dalla in persona del Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministratore, sig. respingendo le pretese Controparte_2 avversarie tutte nessuna esclusa essendo infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni riportate in atto e per quanto dedotto, eccepito e rilevato e, conseguentemente, - ACCERTARE e DICHIARARE, alla luce di quanto esposto ed argomentato in fatto e in diritto del presente atto,
l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e l'inammissibilità del ricorso monitorio, nonché la conseguente infondatezza, nullità ed inefficacia, inammissibilità, illegittimità e ingiustizia del Decreto Ingiuntivo
n. 1093/2022 – rg. n. 2835/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea Dott.
Alessandro Scialabba per i motivi tutti in narrativa in fatto e diritto riportati
e, per l'effetto, DISPORNE la revoca e ritenuta non dovuta la somma di cui al predetto decreto. In subordine, nel caso in cui venisse accertata la sussistenza di un contratto fra le parti, e in via riconvenzionale,-
ACCERTARE e DICHIARARE in accoglimento dell'eccezione proposta di inadempimento ex art. 1460 c.c., che la condotta tenuta dalla ditta CP_1 in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, sig.
[...] configura un inadempimento contrattuale grave che Controparte_2 ha reso la prestazione non idonea all'uso per la quale era stata prestata per vizi e difetti e carenze dell'opera come esposto in narrativa di cui si chiede l'accertamento, per fatto e colpa di quest'ultima opposta e, per l'effetto, DICHIARARE che nulla è dovuto dal sig. per le Parte_1 ragioni di cui all'art. 1667 c.c. 1668 c.c. e, per l'effetto, DICHIARARE la risoluzione del contratto per grave inadempimento e per l'effetto,
DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE la ditta nella CP_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o chi per esso in qualità di legale rappresentante, il sig. al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti pari ad Euro 6.000,00 corrispondente alla spesa che il predetto avrebbe potuto richiedere in sgravio con l'ecobonus in caso di esibizione di un'offerta con computo metrico da parte della opposta o della veriore somma che venisse disposta equa e di giustizia come dovuta in corso di causa e se del caso anche mediante
Pag. 2 a 15 compensazione con le somme che dovessero essere dovute a parte opposta e, per l'effetto,- DICHIARARE fondata e accogliere l'opposizione
a mezzo del presente atto e, per l'effetto, revocare, annullare o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1093 emesso dal Tribunale di
Ivrea in data 17.10.2022, e che è dovuto da parte opponente con Pt_3 vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio di opposizione.
In ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle predette domande: - ACCERTARE e DICHIARARE ai sensi degli artt. 1337 c.c.
1440 c.c. e art. 2043 c.c. che la condotta tenuta dalla ditta CP_1 nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, sig. integra la sussistenza del dolo incidente, violazione Controparte_2 della buona fede e scorrettezza contrattuale e costituisce inadempienza per tutti i motivi sovra esposti in atto e che NULLA è dovuto da parte opponente e, pertanto, DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE la ditta nella persona del presidente del consiglio di amministrazione CP_1
e/o chi per esso in qualità di legale rappresentante, il sig. CP_2 al risarcimento dei danni subiti dal sig. . che si
[...] Parte_1 quantificano nella somma di euro 16.660,00 o veriore accertanda in corso di causa secondo le risultanza processuali quale maggior aggravio economico determinato dal comportamento scorretto tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede oltre rivalutazione ed interessi se del caso anche mediante compensazione con le somme di cui alle domande riconvenzionali svolte dal sig. e del danno pari ad Euro Parte_1
6.000,00 corrispondente alla spesa che il predetto avrebbe potuto richiedere in sgravio con l'ecobonus in caso di esibizione di un'offerta con computo metrico da parte della opposta o della veriore somma che venisse disposta equa e di giustizia come dovuta in corso di causa e se del caso anche mediante compensazione con le somme che dovessero essere dovute a parte opposta. In Via di ulteriore Subordinata in caso di denegato accoglimento di quanto sopra:- ACCERTARE e DICHIARARE il sig. tenuto, in denegata ipotesi, al pagamento della minore Parte_1 somma (rispetto a quella ingiunta), da ridurre per l'importo non superiore ad Euro 6.000,00 come da computo metrico dell'arch. (doc.27) Per_1
e/o le somme che dovesse risultare dovute in base al prezzario Parte_4
2018 e se del caso anche mediante compensazione con le
[...] somme di cui alle domande riconvenzionali svolte.- In ogni caso dichiarare nullo e/o annullabile, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo illegittimamente richiesto e opposto per i motivi tutti sopra esposti nessuno escluso in quanto infondato in fatto e in diritto.- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese forfetarie del giudizio oltre cpa e del
Pag. 3 a 15 decreto ingiuntivo, compreso tasse di registro ed iva e i danni successivi alla sentenza. Si richiede l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta nessuna esclusa. Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, produrre, eccepire in seguito al comportamento processuale di controparte. In ogni caso, con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre il 12,50% ex Art. 14 T.F., C.P.A. ed I.V.A. come da nota spese che si riserva di produrre”.
Parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previ tutti gli incombenti di rito ritenuti necessari e/o opportuni, Nel merito: In via principale: - rigettare il ricorso in opposizione avversario in quanto infondato, in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, - dichiarare tenuto e condannare il sig.
al pagamento dell'importo di € 22.660,00, oltre interessi ex Parte_1 art.
4-5 del d. lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sulla somma capitale sino al saldo, oltre le spese e le competenze della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto. In subordine: - dichiarare tenuto e condannare in ogni caso il sig. al Parte_1 pagamento dell'importo di € 22.660,00 o di quell'altra veriore somma determinanda in corso di causa, oltre interessi ex art.
4-5 del d. lgs.
231/02 e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sulla somma capitale sino al saldo. In via di ulteriore subordine: - accertare la conclusione verbale e, in ogni caso, per facta concludentia, del contratto di appalto per la realizzazione e noleggio di un ponteggio metallico tra ed il sig. e, per l'effetto, - dichiarare tenuto e CP_1 Pt_1 condannare il sig. al pagamento del corrispettivo per le Parte_1 prestazioni rese da sia in termini di montaggio/smontaggio sia CP_1 di nolo del ponteggio, quantificabili in € 30.894,00 (oltre i.v.a.) ai sensi dei prezziari della Regione Piemonte (cfr. docc. 16 e 17) o in quell'altra veriore somma accertanda in corso di causa ai sensi dell'art. 1657 c.c., oltre gli interessi moratori ex art.
4-5 del d. lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sulla somma capitale sino al saldo. In via istruttoria: - ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze sotto teorizzate, con riserva di dedurre ulteriori capitoli di prova: a) Vero che il sig. svolge la professione di Parte_1 amministratore di condominio. b) Vero che, nel mese di aprile 2019 il sig.
e la hanno collaborato all'interno del cantiere Parte_1 CP_1 di Torino – c.so Mediterraneo 120 di cui controparte era amministratore di condominio. c) Vero che nel maggio 2019 il sig. , Parte_1
Pag. 4 a 15 profittando dei contatti professionali con ha richiesto a CP_1 quest'ultima società una quotazione per la realizzazione e noleggio di un ponteggio metallico nell'ambito delle opere di ristrutturazione e risanamento conservativo del proprio immobile sito in San Mauro Torinese
– via Roma n. 89. d) Vero che il sig. ha fornito a Parte_1 CP_1 la planimetria della villetta di San Mauro Torinese – via Roma n. 89
[...] con i vari prospetti e stati di progettazione ivi prodotta sub doc.
8. e) Vero che la planimetria della villetta di San Mauro Torinese – via Roma n. 89 con i vari prospetti e stati di progettazione era documento imprescindibile per predisporre i disegni del ponteggio a tubo giunto installato a protezione dell'immobile de quo. f) Vero che il sig. ha fornito a Pt_1 il PSC predisposto dal CSE Ing. in data 10.05.2019 ivi CP_1 Per_2 prodotto sub doc.
9. g) Vero che il disegno del ponteggio a tubo giunto prodotto sub doc. 10 è stato redatto da su richiesta del sig. CP_1
e trasmesso all'Ing. . h) Vero che, nel mese di Parte_1 Per_2 maggio 2019, insieme al disegno del ponteggio a tubo giunto prodotto sub doc. 10, ha presentato al sig. il preventivo allegato CP_1 Pt_1 sub doc. 1 al ricorso monitorio. i) Vero che il sig. non ha Parte_1 voluto firmare il preventivo allegato sub doc. 1 al ricorso monitorio e nel prosieguo non ha mai richiesto a un contratto scritto. j) Vero CP_1 che originariamente i lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo dell'immobile di San Mauro Torinese – via Roma n. 89 avrebbero dovuto durare all'incirca tre mesi con data presunta di fine lavori al 23.09.2019. k)
Vero che la pratica di ristrutturazione e risanamento conservativo della villetta di San Mauro Torinese prevedeva sin da subito la realizzazione di opere sul tetto quali il ripasso generale del manto di copertura, la posa in copertura di pannelli termoisolanti e di impermeabilizzazione,
l'installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio. l) Vero che, in ragione della presunta iniziale durata limitata dei lavori (all'incirca tre mesi), si era resa disponibile ad CP_1 abbuonare i costi di nolo sino al 23.09.2019. m) Vero che il sig. Pt_1 ha richiesto ed autorizzato a montare il ponteggio a tubo CP_1 giunto di 600 mq all'interno della proprietà di San Mauro Torinese – via
Roma n. 89. n) Vero che le operazioni di montaggio del ponteggio di 600 mq all'interno del cantiere di San Mauro Torinese – via Roma n. 89 hanno avuto inizio tra il 07.06 ed il 10.06.2019 e sono terminate qualche giorno dopo. o) Vero che il ponteggio oggetto di causa è stato montato dalla ditta
AY ID con C.F. . p) Vero che C.F._2 CP_1 nella persona del sig. ha consegnato all'impresa Controparte_2 esecutrice tutta la documentazione dettagliata nel CP_3
Pag. 5 a 15 documento allegato al ricorso monitorio sub doc.
1. q) Vero che la documentazione predisposta da e dalla ditta AY ID è CP_1 stata acquisita agli atti del cantiere di San Mauro Torinese – via Roma n.
89. r) Vero che il sig. non ha mai inibito a il Parte_1 CP_1 montaggio del ponteggio, né tantomeno gli ha mai richiesto di smontare
l'opera provvisionale prima degli accordi intervenuti nel mese di novembre
2021. s) Vero che il ponteggio è stato smontato su accordo delle parti in data 24.11.2021. t) Vero che non è mai stata convocata per
CP_1 presenziare ai sopralluoghi relazionati nei verbali di cantiere prodotti da controparte sub docc. 3 – 24. u) Vero che non ha mai
CP_1 partecipato al sopralluogo del 19.06.2019. v) Vero che i verbali di cantiere allegati all'atto di citazione in opposizione sub docc. 3, 6 – 24 non sono mai stati portati a conoscenza di w) Vero che il sig.
CP_1 Pt_1 non ha mai denunciato a alcun vizio, difetto o difformità del
CP_1 ponteggio realizzato presso il suo cantiere di San Mauro Torinese. x) Vero che il sig. ha chiesto a di temporeggiare Pt_1 CP_1 nell'emissione delle fatture sino al 2021 nell'attesa di avere maggiori informazioni circa la fruibilità dell'ecobonus introdotto da Decreto Rilancio
a partire dal 01.07.2021. - chiede, inoltre, essere ammessa a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammessa controparte. Si indicano come testi: - sig. , autista di Testimone_1
- sig. AY ID, titolare dell'omonima ditta subappaltatrice - CP_1 sig. , titolare della ditta esecutrice ed affidataria dei lavori - CP_3
Ing. , Coordinatore della Sicurezza del Cantiere - Arch. Persona_3 [...]
Direttore Lavori In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari Per_4 del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la società premettendo di CP_1 essere una società che si occupa dello svolgimento di lavori di manutenzione e di ristrutturazione di fabbricati civili e di aver, nel giugno
2019, installato presso la proprietà di un ponteggio Parte_1 metallico di 600 mq e di aver lasciato a disposizione di quest'ultimo l'impalcatura fino all'ottobre 2021, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di condannare al pagamento della somma complessiva di Parte_1 euro 22.660,00, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4- 5 del D. Lgs.
n. 231/2022, atteso che il committente avrebbe omesso di onorare il pagamento delle seguenti fatture: a) fattura n. 41/2021 dell'importo di euro
8.800,00 per attività di montaggio e noleggio del ponteggio metallico;
b) fattura n. 59/2021 dell'importo di euro 8.800,00 per noleggio;
c) fattura n.
Pag. 6 a 15 111/2022 dell'importo di euro 5.060,00 per noleggio e attività di smontaggio del ponteggio.
In data 17.10.2022, il Tribunale adito, emettendo il decreto ingiuntivo n.
1093/2022, ha ingiunto a il pagamento della somma di cui Parte_1 al ricorso monitorio, oltre alle spese del procedimento monitorio e ai dovuti compensi professionali.
ha tempestivamente proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo di cui sopra, allegando che, nella primavera del 2019, legale rappresentante pro tempore della Controparte_2 CP_1 una volta appreso che l'opponente avrebbe dovuto eseguire presso l'immobile di San Mauro Torinese (TO), Via Roma, 89, lavori di ristrutturazione, si è spontaneamente offerto di mettere a disposizione di quest'ultimo uno dei ponteggi metallici della propria società per l'intero periodo necessario all'espletamento dei lavori.
In particolare, l'odierno opponente ha prospettato di non aver mai ordinato al convenuto lo svolgimento delle prestazioni di montaggio, noleggio e smontaggio del ponteggio metallico, e che le medesime sarebbero state eseguite dalla a titolo gratuito, in forza del legame di amicizia, CP_1 ormai decennale, che legava le parti.
A riprova di quanto sopra, ha allegato di non aver mai Parte_1 stipulato, né verbalmente né tantomeno per iscritto, alcun contratto di noleggio del manufatto metallico con il di non aver mai ricevuto CP_2
l'esibizione da parte di quest'ultimo di alcun preventivo relativo all'ammontare dei costi delle prestazioni necessarie per l'installazione e per l'utilizzazione dell'opera.
Peraltro, l'opponente ha illustrato come, per lo svolgimento della ristrutturazione presso la propria abitazione, il ponteggio non fosse neppure richiesto, atteso che, secondo la prima pratica di ristrutturazione depositata presso il Comune di San Mauro Torinese (TO) il 14.05.2019, non era contemplato lo svolgimento di lavori sul tetto dell'immobile (cfr.
Domanda n. 01_[...]-23042019-1711_SCIA_14_05-
2019 per ristrutturazione, prodotta sub. 2) da parte attrice in opposizione).
L'opponente ha dedotto di aver successivamente presentato presso l'ente locale un'integrazione alla pratica di ristrutturazione, volta a poter beneficiare dell'ecobonus e avente a oggetto la copertura del tetto (cfr.
Domanda n. 02_[...]-04052020
1532_VARIANTE_10_09_2020, prodotta sub.18) da parte attrice in opposizione), e, per tale ragione, di aver chiesto alla un'offerta CP_1
Pag. 7 a 15 formale per l'utilizzo del ponteggio metallico da inserire nel predetto documento, onde poter usufruire dell'agevolazione fiscale. Sennonché, secondo la prospettazione dei fatti svolta da parte attrice in opposizione, il legale rappresentante pro tempore della società non si è mai adoperato in tal senso, lasciando sempre intendere che l'installazione e l'utilizzo del ponteggio dovesse essere considerata alla stregua di una semplice
“cortesia”, concessa a titolo gratuito e per tutta la durata del cantiere.
Ancora, ha evidenziato come il manufatto metallico - Parte_1 peraltro, non conforme alla normativa di sicurezza - non abbia mai avuto una primaria utilità pratica nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione, rivelandosi più volte di intralcio per l'adempimento degli stessi.
Alla luce delle circostanze che precedono, parte opponente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita in giudizio la la quale, contestando CP_1 integralmente la ricostruzione dei fatti così come operata dalla parte opponente, ha chiesto il rigetto di ogni avversa domanda.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e svolgimento delle prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
***
§ Il noleggio. La gratuità della prestazione.
È pacifico in causa che nel mese di giugno 2019 la società CP_1 abbia montato un ponteggio presso l'immobile sito in San Mauro Torinese
(TO), Via Roma, 89, in vista dello svolgimento di lavori di ristrutturazione presso l'immobile da parte del proprietario, , e che il Parte_1 ponteggio sia stato smontato dall'impresa nel mese di novembre 2021.
È invece controverso tra le parti se l'installazione del ponteggio, non preceduta dalla stipula di un formale contratto di noleggio, sia stata compiuta a titolo oneroso oppure gratuito.
Secondo la prospettazione di parte convenuta (attrice in senso sostanziale), le parti, legate da un rapporto di collaborazione professionale, avevano concordato che il noleggio sarebbe stato gratuito sino alla data del 23.09.2019 (data presunta di fine lavori indicata nel
P.S.C. sub. doc. 9) in previsione del fatto che inizialmente i lavori avrebbero dovuto avere durata pari a circa tre mesi, mentre per il periodo successivo la prestazione di noleggio sarebbe stato remunerata al prezzo
Pag. 8 a 15 indicato nel preventivo di spesa predisposto dalla società (e CP_1 datato 23.05.2019; cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Secondo parte attrice (convenuta in senso sostanziale), invece, la società aveva concesso gratuitamente il noleggio del ponteggio per la CP_1 sua intera durata in considerazione del rapporto di amicizia oltre che di collaborazione esistente tra (legale rappresentante Controparte_2 della società) e . Parte_1
Il Tribunale, esaminate le prospettazioni difensive delle parti e valutato il materiale probatorio raccolto in giudizio, reputa dimostrata la gratuita del noleggio per l'intera durata del rapporto alla luce delle deposizioni testimoniali assunte.
In particolare, l'architetto presente al primo incontro Persona_4 verificatosi nella primavera 2019 tra le parti, ha affermato che, in quell'occasione, “il sig. non aveva chiesto il montaggio Parte_1 del ponteggio, ma era stato il sig. ad offrire il Controparte_2 montaggio;
questo è capitato ad aprile 2019” (cfr. Deposizione resa dal testimone sentito sul capo a) di cui alla memoria ex art. 183, Per_1 comma 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta opposta) e, al contempo, ha chiarito che “si era offerto di montare il ponteggio […] Controparte_2 non so se l'offerta fosse a titolo gratuito, ma non ricordo ci fosse un accordo economico tra di loro;
non ho mai visto un preventivo” (cfr.
Deposizione resa dal testimone sentito sul capo 2) di cui alla Per_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Del pari, l'ingegnere , che ha prestato la sua opera nello Persona_3 svolgimento dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Parte_1
ha confermato che “il sig. si era offerto di
[...] Controparte_2 montare il ponteggio;
il sig. diceva che poteva
Controparte_2 tenerlo quanto voleva perché non c'era nessun tipo di problema;
io avevo detto al sig. che serviva un contratto scritto per
Controparte_2 accedere al cantiere;
il sig. diceva che non c'era
Controparte_2 nessun tipo di problema a montare il ponteggio e che lo poteva tenere tutto il tempo che serviva e quindi mi sono sentito in dovere di ricordare al sig. che per allestire un cantiere occorre un
Controparte_2 contratto scritto tra le parti;
non mi sono però preoccupato più di tanto in quanto io non avevo neppure ancora l'incarico di occuparmi del cantiere di San Mauro” (cfr. Deposizione resa dal testimone , sentito sul capo 3) Per_2 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Pag. 9 a 15 Ancora, l'artigiano edile presente presso il cantiere al CP_3 momento della consegna dei certificati di conformità e di corretta messa in opera del ponteggio, ha chiarito che “tale documentazione mi fu data dal genero del sig. che mi aveva anche fatto firmare un Controparte_2 foglio di ricevuta;
era solo un foglio bianco dietro ed era solo un elenco di documenti;
non c'era allegato il preventivo che mi viene mostrato e prodotto al doc. 1 di parte convenuta opposta;
questo documento l'avevo messo nella cartellina documenti del cantiere da dare all'ing. Per_3
; mi pare di ricordare che i documenti cartacei li aveva portati dopo”
[...]
(cfr. Deposizione resa dal testimone sentito sul capo 23) di cui alla CP_3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Le deposizioni sopra trascritte consentono, dunque, di ritenere provato che tra e legale rappresentate pro Parte_1 Controparte_2 tempore della non sia mai stato assunto alcun formale CP_1 impegno in ordine all'installazione del ponteggio metallico, che potesse culminare, poi, nella stipulazione di un contratto di noleggio.
A diverse conclusioni non può, peraltro, condurre l'osservazione mossa dalla società convenuta, secondo cui, a riprova del fatto che il Pt_1 avrebbe commissionato alla il noleggio del ponteggio, CP_1 basterebbe osservare il contenuto del Piano di sicurezza e coordinamento, laddove quest'ultima figurerebbe quale “impresa affidataria ed esecutrice” per seguente la tipologia di lavori: “fornitura ponteggio metallico”.
In realtà, il Piano di sicurezza e coordinamento (o P.S.C.) è un mero documento programmatico, per mezzo del quale la committenza ha l'onere di individuare le fasi operative dei lavori da svolgere, nonché le eventuali situazioni di rischio, prevedendo correlativamente le prescrizioni e azioni necessarie per la messa in sicurezza del cantiere.
Trattasi di una relazione dettagliata che, sebbene parte integrante del futuro contratto d'appalto, viene, tuttavia, stilata nella fase di programmazione e progettazione dell'opera/dei lavori e, comunque, prima della richiesta di presentazione delle offerte da parte dei potenziali soggetti appaltatori.
La natura meramente programmatica, peraltro, è stata confermata dall'architetto il quale, riferendosi ai sopralluoghi eseguiti Testimone_2 presso l'immobile di nella fase antecedente all'inizio dei Parte_1 lavori di ristrutturazione, ha avuto cura di chiarire che “[…] il PSC redatto dall'ing è una previsione dei lavori da fare con l'indicazione Persona_3
Pag. 10 a 15 delle ditte selezionate […]” (cfr. Deposizione resa dal teste,
[...]
sentito sul capo n. 3) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, Per_4
n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Le considerazioni sopra svolte - corroborate, peraltro, dalle indicazioni fornite da uno dei tecnici impegnati nello svolgimento dei lavori - inducono, pertanto, a ritenere che la mera indicazione del nominativo della CP_1 all'interno del PSC non possa figurare quale circostanza dirimente ai
[...] fini della prova della concreta assegnazione dell'incarico in favore di quest'ultima, da parte di , delle operazioni di montaggio e Parte_1 installazione del ponteggio metallico presso il cantiere di San Mauro
Torinese (TO), costituendo il documento, di contro, una semplice previsione dei lavori di ristrutturazione da eseguirsi sull'immobile di proprietà della committenza.
Ancora, sempre sul punto, preme osservare come la conclusione di un contratto tra le parti, d'altra parte, si sarebbe rivelata utile oltre che per l'odierno opponente, il quale avrebbe potuto beneficiare dell'ecobonus per i lavori di rifacimento del tetto dell'immobile, anche per la stessa Pt_5
[...]
, su quest'ultimo aspetto, tanto l'ingegnere quanto l'architetto
[...] Per_2 hanno convenuto che la sottoscrizione di un formale contratto Per_1 per l'installazione e il noleggio del ponteggio metallico presso il cantiere, da inserire nella pratica volta alla richiesta dell'agevolazione fiscale, si sarebbe rivelata vantaggiosa anche per la in quanto “sarebbe CP_1 stato pagato e con tariffe più altre rispetto al normale in quanto la Regione
Piemonte aveva aggiornato il prezziario” e “avrebbe anche lui beneficiato del 110% perché avrebbe emesso fattura che sarebbe stata pagata da chi ha acquisito il credito, in questo caso l (cfr. Deposizioni rese CP_4 dai testi, e sentiti sui capi nn. 46-47) di cui Persona_3 Persona_4 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Ancora, sul punto, venendo ad un esame della documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio, deve osservarsi come il preventivo allegato in sede monitoria non rechi alcuna sottoscrizione per accettazione da parte dell'opponente. Circostanza, quest'ultima, che conferma ulteriormente l'effettiva assenza di un previo e serio accordo tra le parti, finalizzato alla conclusione di un contratto.
Invero, la determinazione del prezzo e la conseguente accettazione del medesimo da parte dell'opponente avrebbe rappresentato indubbiamente
Pag. 11 a 15 un elemento essenziale, oltreché necessario, ai fini della corretta stipulazione del contratto di noleggio.
Al riguardo, preme osservare che il contratto di noleggio, sebbene non espressamente menzionato e disciplinato dal Codice civile, è una fattispecie ampiamente diffusa nella prassi commerciale.
La mancanza di una disciplina specifica fa sì che il contratto de quo venga usualmente qualificato alla stregua di una species del genus della locazione, con conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 1571
e ss. c.c.
Ne consegue, pertanto, che il noleggio è un contratto sinallagmatico, in cui una parte (c.d. noleggiatore) si obbliga a mettere a disposizione e a far godere in favore di un altro soggetto (c.d. noleggiante) un bene mobile, per un tempo determinato e in cambio di un corrispettivo.
Sennonché, da una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, si ritiene che verosimilmente le parti non siano mai addivenute alla pattuizione di un corrispettivo per le prestazioni di montaggio, noleggio e, conseguente, smontaggio del ponteggio metallico, e che, di contro, le medesime sarebbero state offerte a titolo gratuito dalla in CP_1 virtù del rapporto di amicizia/collaborazione che legava da anni il
[...]
e il Pt_1 CP_2
A conferma di quest'ultimo aspetto, pare decisivo richiamare all'attenzione la testimonianza resa dall'ingegnere , il quale, rammentando il Persona_3 contenuto del primo incontro tra e in Parte_1 Controparte_2 cui quest'ultimo avrebbe deciso di mettere a disposizione dell'opponente il manufatto metallico per l'espletamento dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile, ha riportato che “il sig. offriva il Controparte_2 ponteggio a titolo gratuito e ribadiva che non c'era alcun tipo di problema quando io gli facevo presente che occorreva un contratto e tutta una serie di documenti”. Successivamente, il teste ha ribadito “io non so se ci fosse un rapporto di amicizia tra loro;
io il sig. l'avevo Controparte_2 conosciuto nel precedente cantiere di Torino;
il sig. Controparte_2 disse proprio che il ponteggio era a costo zero per il sig. Parte_1
e per tutta la durata del cantiere” (cfr. Deposizioni rese dal testimone
, sentito sui capi 4) e 17) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, Per_2
n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Infine, deve aggiungersi che è pacifico che il manufatto metallico non abbia avuto, nel concreto, alcuna utilità pratica nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile di San Mauro Torinese (TO), Via
Pag. 12 a 15 Roma, 89, rivelandosi, di contro, esclusivamente come un ingombro per gli operai ivi impegnati.
Invero, il programma della ristrutturazione contemplava, per prima cosa, lo svolgimento di lavori all'interno dell'immobile; mentre, le operazioni di manutenzione del tetto si sarebbero dovuta eseguire esclusivamente in un secondo momento. Peraltro, l'esecuzione di queste ultime si sarebbe potuta realizzare anche dall'interno dell'immobile, senza necessità alcuna di avvalersi di un ponteggio esterno.
Al riguardo, l'architetto ha, difatti, esposto che “[…] il ponteggio Per_1 doveva essere messo in un momento successivo perché per la tipologia di lavori che avevamo stabilito di fare creava un impedimento alle lavorazioni, almeno nella prima fase […] la priorità nell'immediato era l'esecuzione di opere interne;
la SCIA presentata al Comune in data 14 maggio 2019 prevedeva l'esecuzione di lavori che riguardavano anche il tetto, ma ripeto che il montaggio del ponteggio prima di finire i lavori interno era un intralcio;
io sono stato avvisato dall'ing. solo Persona_3 quando il sig. stava montando il ponteggio e Controparte_2 considerato che c'era stata “un'offerta” e che a caval non si Per_5 guarda in bocca abbiamo tenuto il ponteggio;
[…] il tetto non era una priorità e il sig. ha detto che comunque gli avrebbe Controparte_2 montato il ponteggio, sempre in virtù del fatto che doveva smontarlo in un altro cantiere e gli conveniva montarlo subito dal sig. ed Parte_1 evidenziato che “[…] allorquando il ponteggio era stato praticamente montato tutto, abbiamo fatto presente che in quel momento il ponteggio era un problema;
bisognava fare gli scavi e gli allacciamenti interni e quindi il ponteggio creava non poche difficoltà perché bisognava riprogrammare i lavori […]” e, infine, “il ponteggio non l'abbiamo mai utilizzato in quanto tale perché era più comodo passare dalla scala interna e quindi quando la ditta ha lavorato sul tetto, il ponteggio CP_3 serviva da protezione anticaduta”(cfr. Deposizione resa dal testimone sentito sui capi 3), 4), 16) e 66) di cui alla memoria ex art. 183, Per_1 comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Del pari, l'ingegnere e l'artigiano edile hanno confermato che Per_2 CP_3 il ponteggio non aveva alcuna utilità pratica in ragione dei lavori da eseguirsi, atteso che i medesimi sarebbero stati eseguiti prevalentemente all'interno dell'immobile (cfr. cfr. Deposizione resa dal testimone , Per_2 sentito sul capo 16) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione: “il giorno 21 maggio 2019, il sig. era entrato in cantiere per montare il ponteggio;
mi Controparte_2
Pag. 13 a 15 aveva telefonato il sig. per dirmelo e quindi ci siamo Parte_1 recati il 22 maggio 2019 in cantiere;
c'è un mio verbale agli atti;
in tale occasione il sig. ed io avevamo fatto presente al sig. Parte_1 che in quel momento il ponteggio era solo un Controparte_2 ingombro per i lavori di ristrutturazione interna era di ostacolo […]”).
Pertanto, provata l'assenza di un contratto tra le parti, stipulato né verbis né tantomeno per iscritto, e rilevata l'inutilità pratica del ponteggio metallico per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, alla luce tanto delle deposizioni rese dagli addetti ai lavori quanto del contenuto dei plurimi verbali di sopralluogo, stilati nel corso delle operazioni di ristrutturazione e prodotti in atti, deve ritenersi che nulla sia dovuto in favore alla CP_1 per aver installato (e mantenuto) presso la proprietà di il Parte_1 manufatto de quo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 1093/2022, emesso dal Tribunale di Ivrea in data 17.10.2022, deve essere revocato.
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della e sono liquidate in base ai valori CP_1 medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione allo scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 tenuto conto della natura delle questioni trattate e dello svolgimento dell'istruttoria orale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oneri previdenziali e fiscali, nonché delle spese vive.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non è accolta non potendosi ritenere che la pur infondata iniziativa giudiziaria, considerate tutte le circostanze del caso, sia stata totalmente pretestuosa e strumentale al punto da realizzare un vero e proprio abuso della potestas agendi. Di tal che, sulla scorta dell'insegnamento di Cass. S.U. 22405/2018, va esclusa l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 4017/2022 R.G., in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da , così provvede: Parte_1
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1093/2022, pronunciato dal Tribunale di
Ivrea in data 17.10.2022;
Pag. 14 a 15 2) condanna parte convenuta opposta, società in persona CP_1 del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore di
, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nonché delle spese vive, che si quantificano in euro
145,50.
Così deciso in Ivrea, il 6 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Frojo
Pag. 15 a 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4017/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Santina La Rocca, giusta procura alle liti depositata in telematico congiuntamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio lo studio di quest'ultima, sito in
Torino, Via Caprera, 37;
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F./P. IVA ), in persona del Presidente del CP_1 P.IVA_1 consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Bruna Turbiglio e Federica Capra, giusta procura alle liti depositata sul fascicolo monitorio, e digitalmente domiciliata presso questi ultimi ai sensi dell'art. 16-sexies, D.L. n. 176/2012;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONTRATTO DI NOLEGGIO.
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 15 Parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, In Via Preliminare e/o Pregiudiziale-
Parte opposta -- respingere, qualora richiesta, l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione nonché per tutte le motivazioni su riportate in atti e relativa documentazione versata;
e contestualmente- Nel merito e in via principale: in accoglimento delle presente opposizione, ACCERTARE
e DICHIARARE infondata e non dovuta la pretesa creditoria azionata e avanzata dalla in persona del Presidente del Consiglio di Parte_2
Amministratore, sig. respingendo le pretese Controparte_2 avversarie tutte nessuna esclusa essendo infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni riportate in atto e per quanto dedotto, eccepito e rilevato e, conseguentemente, - ACCERTARE e DICHIARARE, alla luce di quanto esposto ed argomentato in fatto e in diritto del presente atto,
l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e l'inammissibilità del ricorso monitorio, nonché la conseguente infondatezza, nullità ed inefficacia, inammissibilità, illegittimità e ingiustizia del Decreto Ingiuntivo
n. 1093/2022 – rg. n. 2835/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea Dott.
Alessandro Scialabba per i motivi tutti in narrativa in fatto e diritto riportati
e, per l'effetto, DISPORNE la revoca e ritenuta non dovuta la somma di cui al predetto decreto. In subordine, nel caso in cui venisse accertata la sussistenza di un contratto fra le parti, e in via riconvenzionale,-
ACCERTARE e DICHIARARE in accoglimento dell'eccezione proposta di inadempimento ex art. 1460 c.c., che la condotta tenuta dalla ditta CP_1 in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, sig.
[...] configura un inadempimento contrattuale grave che Controparte_2 ha reso la prestazione non idonea all'uso per la quale era stata prestata per vizi e difetti e carenze dell'opera come esposto in narrativa di cui si chiede l'accertamento, per fatto e colpa di quest'ultima opposta e, per l'effetto, DICHIARARE che nulla è dovuto dal sig. per le Parte_1 ragioni di cui all'art. 1667 c.c. 1668 c.c. e, per l'effetto, DICHIARARE la risoluzione del contratto per grave inadempimento e per l'effetto,
DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE la ditta nella CP_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o chi per esso in qualità di legale rappresentante, il sig. al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti pari ad Euro 6.000,00 corrispondente alla spesa che il predetto avrebbe potuto richiedere in sgravio con l'ecobonus in caso di esibizione di un'offerta con computo metrico da parte della opposta o della veriore somma che venisse disposta equa e di giustizia come dovuta in corso di causa e se del caso anche mediante
Pag. 2 a 15 compensazione con le somme che dovessero essere dovute a parte opposta e, per l'effetto,- DICHIARARE fondata e accogliere l'opposizione
a mezzo del presente atto e, per l'effetto, revocare, annullare o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1093 emesso dal Tribunale di
Ivrea in data 17.10.2022, e che è dovuto da parte opponente con Pt_3 vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio di opposizione.
In ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle predette domande: - ACCERTARE e DICHIARARE ai sensi degli artt. 1337 c.c.
1440 c.c. e art. 2043 c.c. che la condotta tenuta dalla ditta CP_1 nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, sig. integra la sussistenza del dolo incidente, violazione Controparte_2 della buona fede e scorrettezza contrattuale e costituisce inadempienza per tutti i motivi sovra esposti in atto e che NULLA è dovuto da parte opponente e, pertanto, DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE la ditta nella persona del presidente del consiglio di amministrazione CP_1
e/o chi per esso in qualità di legale rappresentante, il sig. CP_2 al risarcimento dei danni subiti dal sig. . che si
[...] Parte_1 quantificano nella somma di euro 16.660,00 o veriore accertanda in corso di causa secondo le risultanza processuali quale maggior aggravio economico determinato dal comportamento scorretto tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede oltre rivalutazione ed interessi se del caso anche mediante compensazione con le somme di cui alle domande riconvenzionali svolte dal sig. e del danno pari ad Euro Parte_1
6.000,00 corrispondente alla spesa che il predetto avrebbe potuto richiedere in sgravio con l'ecobonus in caso di esibizione di un'offerta con computo metrico da parte della opposta o della veriore somma che venisse disposta equa e di giustizia come dovuta in corso di causa e se del caso anche mediante compensazione con le somme che dovessero essere dovute a parte opposta. In Via di ulteriore Subordinata in caso di denegato accoglimento di quanto sopra:- ACCERTARE e DICHIARARE il sig. tenuto, in denegata ipotesi, al pagamento della minore Parte_1 somma (rispetto a quella ingiunta), da ridurre per l'importo non superiore ad Euro 6.000,00 come da computo metrico dell'arch. (doc.27) Per_1
e/o le somme che dovesse risultare dovute in base al prezzario Parte_4
2018 e se del caso anche mediante compensazione con le
[...] somme di cui alle domande riconvenzionali svolte.- In ogni caso dichiarare nullo e/o annullabile, inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo illegittimamente richiesto e opposto per i motivi tutti sopra esposti nessuno escluso in quanto infondato in fatto e in diritto.- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese forfetarie del giudizio oltre cpa e del
Pag. 3 a 15 decreto ingiuntivo, compreso tasse di registro ed iva e i danni successivi alla sentenza. Si richiede l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta nessuna esclusa. Con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, produrre, eccepire in seguito al comportamento processuale di controparte. In ogni caso, con il favore delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre il 12,50% ex Art. 14 T.F., C.P.A. ed I.V.A. come da nota spese che si riserva di produrre”.
Parte convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previ tutti gli incombenti di rito ritenuti necessari e/o opportuni, Nel merito: In via principale: - rigettare il ricorso in opposizione avversario in quanto infondato, in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, - dichiarare tenuto e condannare il sig.
al pagamento dell'importo di € 22.660,00, oltre interessi ex Parte_1 art.
4-5 del d. lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sulla somma capitale sino al saldo, oltre le spese e le competenze della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto. In subordine: - dichiarare tenuto e condannare in ogni caso il sig. al Parte_1 pagamento dell'importo di € 22.660,00 o di quell'altra veriore somma determinanda in corso di causa, oltre interessi ex art.
4-5 del d. lgs.
231/02 e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sulla somma capitale sino al saldo. In via di ulteriore subordine: - accertare la conclusione verbale e, in ogni caso, per facta concludentia, del contratto di appalto per la realizzazione e noleggio di un ponteggio metallico tra ed il sig. e, per l'effetto, - dichiarare tenuto e CP_1 Pt_1 condannare il sig. al pagamento del corrispettivo per le Parte_1 prestazioni rese da sia in termini di montaggio/smontaggio sia CP_1 di nolo del ponteggio, quantificabili in € 30.894,00 (oltre i.v.a.) ai sensi dei prezziari della Regione Piemonte (cfr. docc. 16 e 17) o in quell'altra veriore somma accertanda in corso di causa ai sensi dell'art. 1657 c.c., oltre gli interessi moratori ex art.
4-5 del d. lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria maturati e maturandi sulla somma capitale sino al saldo. In via istruttoria: - ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze sotto teorizzate, con riserva di dedurre ulteriori capitoli di prova: a) Vero che il sig. svolge la professione di Parte_1 amministratore di condominio. b) Vero che, nel mese di aprile 2019 il sig.
e la hanno collaborato all'interno del cantiere Parte_1 CP_1 di Torino – c.so Mediterraneo 120 di cui controparte era amministratore di condominio. c) Vero che nel maggio 2019 il sig. , Parte_1
Pag. 4 a 15 profittando dei contatti professionali con ha richiesto a CP_1 quest'ultima società una quotazione per la realizzazione e noleggio di un ponteggio metallico nell'ambito delle opere di ristrutturazione e risanamento conservativo del proprio immobile sito in San Mauro Torinese
– via Roma n. 89. d) Vero che il sig. ha fornito a Parte_1 CP_1 la planimetria della villetta di San Mauro Torinese – via Roma n. 89
[...] con i vari prospetti e stati di progettazione ivi prodotta sub doc.
8. e) Vero che la planimetria della villetta di San Mauro Torinese – via Roma n. 89 con i vari prospetti e stati di progettazione era documento imprescindibile per predisporre i disegni del ponteggio a tubo giunto installato a protezione dell'immobile de quo. f) Vero che il sig. ha fornito a Pt_1 il PSC predisposto dal CSE Ing. in data 10.05.2019 ivi CP_1 Per_2 prodotto sub doc.
9. g) Vero che il disegno del ponteggio a tubo giunto prodotto sub doc. 10 è stato redatto da su richiesta del sig. CP_1
e trasmesso all'Ing. . h) Vero che, nel mese di Parte_1 Per_2 maggio 2019, insieme al disegno del ponteggio a tubo giunto prodotto sub doc. 10, ha presentato al sig. il preventivo allegato CP_1 Pt_1 sub doc. 1 al ricorso monitorio. i) Vero che il sig. non ha Parte_1 voluto firmare il preventivo allegato sub doc. 1 al ricorso monitorio e nel prosieguo non ha mai richiesto a un contratto scritto. j) Vero CP_1 che originariamente i lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo dell'immobile di San Mauro Torinese – via Roma n. 89 avrebbero dovuto durare all'incirca tre mesi con data presunta di fine lavori al 23.09.2019. k)
Vero che la pratica di ristrutturazione e risanamento conservativo della villetta di San Mauro Torinese prevedeva sin da subito la realizzazione di opere sul tetto quali il ripasso generale del manto di copertura, la posa in copertura di pannelli termoisolanti e di impermeabilizzazione,
l'installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio. l) Vero che, in ragione della presunta iniziale durata limitata dei lavori (all'incirca tre mesi), si era resa disponibile ad CP_1 abbuonare i costi di nolo sino al 23.09.2019. m) Vero che il sig. Pt_1 ha richiesto ed autorizzato a montare il ponteggio a tubo CP_1 giunto di 600 mq all'interno della proprietà di San Mauro Torinese – via
Roma n. 89. n) Vero che le operazioni di montaggio del ponteggio di 600 mq all'interno del cantiere di San Mauro Torinese – via Roma n. 89 hanno avuto inizio tra il 07.06 ed il 10.06.2019 e sono terminate qualche giorno dopo. o) Vero che il ponteggio oggetto di causa è stato montato dalla ditta
AY ID con C.F. . p) Vero che C.F._2 CP_1 nella persona del sig. ha consegnato all'impresa Controparte_2 esecutrice tutta la documentazione dettagliata nel CP_3
Pag. 5 a 15 documento allegato al ricorso monitorio sub doc.
1. q) Vero che la documentazione predisposta da e dalla ditta AY ID è CP_1 stata acquisita agli atti del cantiere di San Mauro Torinese – via Roma n.
89. r) Vero che il sig. non ha mai inibito a il Parte_1 CP_1 montaggio del ponteggio, né tantomeno gli ha mai richiesto di smontare
l'opera provvisionale prima degli accordi intervenuti nel mese di novembre
2021. s) Vero che il ponteggio è stato smontato su accordo delle parti in data 24.11.2021. t) Vero che non è mai stata convocata per
CP_1 presenziare ai sopralluoghi relazionati nei verbali di cantiere prodotti da controparte sub docc. 3 – 24. u) Vero che non ha mai
CP_1 partecipato al sopralluogo del 19.06.2019. v) Vero che i verbali di cantiere allegati all'atto di citazione in opposizione sub docc. 3, 6 – 24 non sono mai stati portati a conoscenza di w) Vero che il sig.
CP_1 Pt_1 non ha mai denunciato a alcun vizio, difetto o difformità del
CP_1 ponteggio realizzato presso il suo cantiere di San Mauro Torinese. x) Vero che il sig. ha chiesto a di temporeggiare Pt_1 CP_1 nell'emissione delle fatture sino al 2021 nell'attesa di avere maggiori informazioni circa la fruibilità dell'ecobonus introdotto da Decreto Rilancio
a partire dal 01.07.2021. - chiede, inoltre, essere ammessa a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammessa controparte. Si indicano come testi: - sig. , autista di Testimone_1
- sig. AY ID, titolare dell'omonima ditta subappaltatrice - CP_1 sig. , titolare della ditta esecutrice ed affidataria dei lavori - CP_3
Ing. , Coordinatore della Sicurezza del Cantiere - Arch. Persona_3 [...]
Direttore Lavori In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari Per_4 del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la società premettendo di CP_1 essere una società che si occupa dello svolgimento di lavori di manutenzione e di ristrutturazione di fabbricati civili e di aver, nel giugno
2019, installato presso la proprietà di un ponteggio Parte_1 metallico di 600 mq e di aver lasciato a disposizione di quest'ultimo l'impalcatura fino all'ottobre 2021, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di condannare al pagamento della somma complessiva di Parte_1 euro 22.660,00, oltre interessi moratori ai sensi degli artt. 4- 5 del D. Lgs.
n. 231/2022, atteso che il committente avrebbe omesso di onorare il pagamento delle seguenti fatture: a) fattura n. 41/2021 dell'importo di euro
8.800,00 per attività di montaggio e noleggio del ponteggio metallico;
b) fattura n. 59/2021 dell'importo di euro 8.800,00 per noleggio;
c) fattura n.
Pag. 6 a 15 111/2022 dell'importo di euro 5.060,00 per noleggio e attività di smontaggio del ponteggio.
In data 17.10.2022, il Tribunale adito, emettendo il decreto ingiuntivo n.
1093/2022, ha ingiunto a il pagamento della somma di cui Parte_1 al ricorso monitorio, oltre alle spese del procedimento monitorio e ai dovuti compensi professionali.
ha tempestivamente proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo di cui sopra, allegando che, nella primavera del 2019, legale rappresentante pro tempore della Controparte_2 CP_1 una volta appreso che l'opponente avrebbe dovuto eseguire presso l'immobile di San Mauro Torinese (TO), Via Roma, 89, lavori di ristrutturazione, si è spontaneamente offerto di mettere a disposizione di quest'ultimo uno dei ponteggi metallici della propria società per l'intero periodo necessario all'espletamento dei lavori.
In particolare, l'odierno opponente ha prospettato di non aver mai ordinato al convenuto lo svolgimento delle prestazioni di montaggio, noleggio e smontaggio del ponteggio metallico, e che le medesime sarebbero state eseguite dalla a titolo gratuito, in forza del legame di amicizia, CP_1 ormai decennale, che legava le parti.
A riprova di quanto sopra, ha allegato di non aver mai Parte_1 stipulato, né verbalmente né tantomeno per iscritto, alcun contratto di noleggio del manufatto metallico con il di non aver mai ricevuto CP_2
l'esibizione da parte di quest'ultimo di alcun preventivo relativo all'ammontare dei costi delle prestazioni necessarie per l'installazione e per l'utilizzazione dell'opera.
Peraltro, l'opponente ha illustrato come, per lo svolgimento della ristrutturazione presso la propria abitazione, il ponteggio non fosse neppure richiesto, atteso che, secondo la prima pratica di ristrutturazione depositata presso il Comune di San Mauro Torinese (TO) il 14.05.2019, non era contemplato lo svolgimento di lavori sul tetto dell'immobile (cfr.
Domanda n. 01_[...]-23042019-1711_SCIA_14_05-
2019 per ristrutturazione, prodotta sub. 2) da parte attrice in opposizione).
L'opponente ha dedotto di aver successivamente presentato presso l'ente locale un'integrazione alla pratica di ristrutturazione, volta a poter beneficiare dell'ecobonus e avente a oggetto la copertura del tetto (cfr.
Domanda n. 02_[...]-04052020
1532_VARIANTE_10_09_2020, prodotta sub.18) da parte attrice in opposizione), e, per tale ragione, di aver chiesto alla un'offerta CP_1
Pag. 7 a 15 formale per l'utilizzo del ponteggio metallico da inserire nel predetto documento, onde poter usufruire dell'agevolazione fiscale. Sennonché, secondo la prospettazione dei fatti svolta da parte attrice in opposizione, il legale rappresentante pro tempore della società non si è mai adoperato in tal senso, lasciando sempre intendere che l'installazione e l'utilizzo del ponteggio dovesse essere considerata alla stregua di una semplice
“cortesia”, concessa a titolo gratuito e per tutta la durata del cantiere.
Ancora, ha evidenziato come il manufatto metallico - Parte_1 peraltro, non conforme alla normativa di sicurezza - non abbia mai avuto una primaria utilità pratica nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione, rivelandosi più volte di intralcio per l'adempimento degli stessi.
Alla luce delle circostanze che precedono, parte opponente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita in giudizio la la quale, contestando CP_1 integralmente la ricostruzione dei fatti così come operata dalla parte opponente, ha chiesto il rigetto di ogni avversa domanda.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e svolgimento delle prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
***
§ Il noleggio. La gratuità della prestazione.
È pacifico in causa che nel mese di giugno 2019 la società CP_1 abbia montato un ponteggio presso l'immobile sito in San Mauro Torinese
(TO), Via Roma, 89, in vista dello svolgimento di lavori di ristrutturazione presso l'immobile da parte del proprietario, , e che il Parte_1 ponteggio sia stato smontato dall'impresa nel mese di novembre 2021.
È invece controverso tra le parti se l'installazione del ponteggio, non preceduta dalla stipula di un formale contratto di noleggio, sia stata compiuta a titolo oneroso oppure gratuito.
Secondo la prospettazione di parte convenuta (attrice in senso sostanziale), le parti, legate da un rapporto di collaborazione professionale, avevano concordato che il noleggio sarebbe stato gratuito sino alla data del 23.09.2019 (data presunta di fine lavori indicata nel
P.S.C. sub. doc. 9) in previsione del fatto che inizialmente i lavori avrebbero dovuto avere durata pari a circa tre mesi, mentre per il periodo successivo la prestazione di noleggio sarebbe stato remunerata al prezzo
Pag. 8 a 15 indicato nel preventivo di spesa predisposto dalla società (e CP_1 datato 23.05.2019; cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Secondo parte attrice (convenuta in senso sostanziale), invece, la società aveva concesso gratuitamente il noleggio del ponteggio per la CP_1 sua intera durata in considerazione del rapporto di amicizia oltre che di collaborazione esistente tra (legale rappresentante Controparte_2 della società) e . Parte_1
Il Tribunale, esaminate le prospettazioni difensive delle parti e valutato il materiale probatorio raccolto in giudizio, reputa dimostrata la gratuita del noleggio per l'intera durata del rapporto alla luce delle deposizioni testimoniali assunte.
In particolare, l'architetto presente al primo incontro Persona_4 verificatosi nella primavera 2019 tra le parti, ha affermato che, in quell'occasione, “il sig. non aveva chiesto il montaggio Parte_1 del ponteggio, ma era stato il sig. ad offrire il Controparte_2 montaggio;
questo è capitato ad aprile 2019” (cfr. Deposizione resa dal testimone sentito sul capo a) di cui alla memoria ex art. 183, Per_1 comma 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta opposta) e, al contempo, ha chiarito che “si era offerto di montare il ponteggio […] Controparte_2 non so se l'offerta fosse a titolo gratuito, ma non ricordo ci fosse un accordo economico tra di loro;
non ho mai visto un preventivo” (cfr.
Deposizione resa dal testimone sentito sul capo 2) di cui alla Per_1 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Del pari, l'ingegnere , che ha prestato la sua opera nello Persona_3 svolgimento dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Parte_1
ha confermato che “il sig. si era offerto di
[...] Controparte_2 montare il ponteggio;
il sig. diceva che poteva
Controparte_2 tenerlo quanto voleva perché non c'era nessun tipo di problema;
io avevo detto al sig. che serviva un contratto scritto per
Controparte_2 accedere al cantiere;
il sig. diceva che non c'era
Controparte_2 nessun tipo di problema a montare il ponteggio e che lo poteva tenere tutto il tempo che serviva e quindi mi sono sentito in dovere di ricordare al sig. che per allestire un cantiere occorre un
Controparte_2 contratto scritto tra le parti;
non mi sono però preoccupato più di tanto in quanto io non avevo neppure ancora l'incarico di occuparmi del cantiere di San Mauro” (cfr. Deposizione resa dal testimone , sentito sul capo 3) Per_2 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Pag. 9 a 15 Ancora, l'artigiano edile presente presso il cantiere al CP_3 momento della consegna dei certificati di conformità e di corretta messa in opera del ponteggio, ha chiarito che “tale documentazione mi fu data dal genero del sig. che mi aveva anche fatto firmare un Controparte_2 foglio di ricevuta;
era solo un foglio bianco dietro ed era solo un elenco di documenti;
non c'era allegato il preventivo che mi viene mostrato e prodotto al doc. 1 di parte convenuta opposta;
questo documento l'avevo messo nella cartellina documenti del cantiere da dare all'ing. Per_3
; mi pare di ricordare che i documenti cartacei li aveva portati dopo”
[...]
(cfr. Deposizione resa dal testimone sentito sul capo 23) di cui alla CP_3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Le deposizioni sopra trascritte consentono, dunque, di ritenere provato che tra e legale rappresentate pro Parte_1 Controparte_2 tempore della non sia mai stato assunto alcun formale CP_1 impegno in ordine all'installazione del ponteggio metallico, che potesse culminare, poi, nella stipulazione di un contratto di noleggio.
A diverse conclusioni non può, peraltro, condurre l'osservazione mossa dalla società convenuta, secondo cui, a riprova del fatto che il Pt_1 avrebbe commissionato alla il noleggio del ponteggio, CP_1 basterebbe osservare il contenuto del Piano di sicurezza e coordinamento, laddove quest'ultima figurerebbe quale “impresa affidataria ed esecutrice” per seguente la tipologia di lavori: “fornitura ponteggio metallico”.
In realtà, il Piano di sicurezza e coordinamento (o P.S.C.) è un mero documento programmatico, per mezzo del quale la committenza ha l'onere di individuare le fasi operative dei lavori da svolgere, nonché le eventuali situazioni di rischio, prevedendo correlativamente le prescrizioni e azioni necessarie per la messa in sicurezza del cantiere.
Trattasi di una relazione dettagliata che, sebbene parte integrante del futuro contratto d'appalto, viene, tuttavia, stilata nella fase di programmazione e progettazione dell'opera/dei lavori e, comunque, prima della richiesta di presentazione delle offerte da parte dei potenziali soggetti appaltatori.
La natura meramente programmatica, peraltro, è stata confermata dall'architetto il quale, riferendosi ai sopralluoghi eseguiti Testimone_2 presso l'immobile di nella fase antecedente all'inizio dei Parte_1 lavori di ristrutturazione, ha avuto cura di chiarire che “[…] il PSC redatto dall'ing è una previsione dei lavori da fare con l'indicazione Persona_3
Pag. 10 a 15 delle ditte selezionate […]” (cfr. Deposizione resa dal teste,
[...]
sentito sul capo n. 3) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, Per_4
n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Le considerazioni sopra svolte - corroborate, peraltro, dalle indicazioni fornite da uno dei tecnici impegnati nello svolgimento dei lavori - inducono, pertanto, a ritenere che la mera indicazione del nominativo della CP_1 all'interno del PSC non possa figurare quale circostanza dirimente ai
[...] fini della prova della concreta assegnazione dell'incarico in favore di quest'ultima, da parte di , delle operazioni di montaggio e Parte_1 installazione del ponteggio metallico presso il cantiere di San Mauro
Torinese (TO), costituendo il documento, di contro, una semplice previsione dei lavori di ristrutturazione da eseguirsi sull'immobile di proprietà della committenza.
Ancora, sempre sul punto, preme osservare come la conclusione di un contratto tra le parti, d'altra parte, si sarebbe rivelata utile oltre che per l'odierno opponente, il quale avrebbe potuto beneficiare dell'ecobonus per i lavori di rifacimento del tetto dell'immobile, anche per la stessa Pt_5
[...]
, su quest'ultimo aspetto, tanto l'ingegnere quanto l'architetto
[...] Per_2 hanno convenuto che la sottoscrizione di un formale contratto Per_1 per l'installazione e il noleggio del ponteggio metallico presso il cantiere, da inserire nella pratica volta alla richiesta dell'agevolazione fiscale, si sarebbe rivelata vantaggiosa anche per la in quanto “sarebbe CP_1 stato pagato e con tariffe più altre rispetto al normale in quanto la Regione
Piemonte aveva aggiornato il prezziario” e “avrebbe anche lui beneficiato del 110% perché avrebbe emesso fattura che sarebbe stata pagata da chi ha acquisito il credito, in questo caso l (cfr. Deposizioni rese CP_4 dai testi, e sentiti sui capi nn. 46-47) di cui Persona_3 Persona_4 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Ancora, sul punto, venendo ad un esame della documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio, deve osservarsi come il preventivo allegato in sede monitoria non rechi alcuna sottoscrizione per accettazione da parte dell'opponente. Circostanza, quest'ultima, che conferma ulteriormente l'effettiva assenza di un previo e serio accordo tra le parti, finalizzato alla conclusione di un contratto.
Invero, la determinazione del prezzo e la conseguente accettazione del medesimo da parte dell'opponente avrebbe rappresentato indubbiamente
Pag. 11 a 15 un elemento essenziale, oltreché necessario, ai fini della corretta stipulazione del contratto di noleggio.
Al riguardo, preme osservare che il contratto di noleggio, sebbene non espressamente menzionato e disciplinato dal Codice civile, è una fattispecie ampiamente diffusa nella prassi commerciale.
La mancanza di una disciplina specifica fa sì che il contratto de quo venga usualmente qualificato alla stregua di una species del genus della locazione, con conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 1571
e ss. c.c.
Ne consegue, pertanto, che il noleggio è un contratto sinallagmatico, in cui una parte (c.d. noleggiatore) si obbliga a mettere a disposizione e a far godere in favore di un altro soggetto (c.d. noleggiante) un bene mobile, per un tempo determinato e in cambio di un corrispettivo.
Sennonché, da una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, si ritiene che verosimilmente le parti non siano mai addivenute alla pattuizione di un corrispettivo per le prestazioni di montaggio, noleggio e, conseguente, smontaggio del ponteggio metallico, e che, di contro, le medesime sarebbero state offerte a titolo gratuito dalla in CP_1 virtù del rapporto di amicizia/collaborazione che legava da anni il
[...]
e il Pt_1 CP_2
A conferma di quest'ultimo aspetto, pare decisivo richiamare all'attenzione la testimonianza resa dall'ingegnere , il quale, rammentando il Persona_3 contenuto del primo incontro tra e in Parte_1 Controparte_2 cui quest'ultimo avrebbe deciso di mettere a disposizione dell'opponente il manufatto metallico per l'espletamento dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile, ha riportato che “il sig. offriva il Controparte_2 ponteggio a titolo gratuito e ribadiva che non c'era alcun tipo di problema quando io gli facevo presente che occorreva un contratto e tutta una serie di documenti”. Successivamente, il teste ha ribadito “io non so se ci fosse un rapporto di amicizia tra loro;
io il sig. l'avevo Controparte_2 conosciuto nel precedente cantiere di Torino;
il sig. Controparte_2 disse proprio che il ponteggio era a costo zero per il sig. Parte_1
e per tutta la durata del cantiere” (cfr. Deposizioni rese dal testimone
, sentito sui capi 4) e 17) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, Per_2
n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Infine, deve aggiungersi che è pacifico che il manufatto metallico non abbia avuto, nel concreto, alcuna utilità pratica nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile di San Mauro Torinese (TO), Via
Pag. 12 a 15 Roma, 89, rivelandosi, di contro, esclusivamente come un ingombro per gli operai ivi impegnati.
Invero, il programma della ristrutturazione contemplava, per prima cosa, lo svolgimento di lavori all'interno dell'immobile; mentre, le operazioni di manutenzione del tetto si sarebbero dovuta eseguire esclusivamente in un secondo momento. Peraltro, l'esecuzione di queste ultime si sarebbe potuta realizzare anche dall'interno dell'immobile, senza necessità alcuna di avvalersi di un ponteggio esterno.
Al riguardo, l'architetto ha, difatti, esposto che “[…] il ponteggio Per_1 doveva essere messo in un momento successivo perché per la tipologia di lavori che avevamo stabilito di fare creava un impedimento alle lavorazioni, almeno nella prima fase […] la priorità nell'immediato era l'esecuzione di opere interne;
la SCIA presentata al Comune in data 14 maggio 2019 prevedeva l'esecuzione di lavori che riguardavano anche il tetto, ma ripeto che il montaggio del ponteggio prima di finire i lavori interno era un intralcio;
io sono stato avvisato dall'ing. solo Persona_3 quando il sig. stava montando il ponteggio e Controparte_2 considerato che c'era stata “un'offerta” e che a caval non si Per_5 guarda in bocca abbiamo tenuto il ponteggio;
[…] il tetto non era una priorità e il sig. ha detto che comunque gli avrebbe Controparte_2 montato il ponteggio, sempre in virtù del fatto che doveva smontarlo in un altro cantiere e gli conveniva montarlo subito dal sig. ed Parte_1 evidenziato che “[…] allorquando il ponteggio era stato praticamente montato tutto, abbiamo fatto presente che in quel momento il ponteggio era un problema;
bisognava fare gli scavi e gli allacciamenti interni e quindi il ponteggio creava non poche difficoltà perché bisognava riprogrammare i lavori […]” e, infine, “il ponteggio non l'abbiamo mai utilizzato in quanto tale perché era più comodo passare dalla scala interna e quindi quando la ditta ha lavorato sul tetto, il ponteggio CP_3 serviva da protezione anticaduta”(cfr. Deposizione resa dal testimone sentito sui capi 3), 4), 16) e 66) di cui alla memoria ex art. 183, Per_1 comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione).
Del pari, l'ingegnere e l'artigiano edile hanno confermato che Per_2 CP_3 il ponteggio non aveva alcuna utilità pratica in ragione dei lavori da eseguirsi, atteso che i medesimi sarebbero stati eseguiti prevalentemente all'interno dell'immobile (cfr. cfr. Deposizione resa dal testimone , Per_2 sentito sul capo 16) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice in opposizione: “il giorno 21 maggio 2019, il sig. era entrato in cantiere per montare il ponteggio;
mi Controparte_2
Pag. 13 a 15 aveva telefonato il sig. per dirmelo e quindi ci siamo Parte_1 recati il 22 maggio 2019 in cantiere;
c'è un mio verbale agli atti;
in tale occasione il sig. ed io avevamo fatto presente al sig. Parte_1 che in quel momento il ponteggio era solo un Controparte_2 ingombro per i lavori di ristrutturazione interna era di ostacolo […]”).
Pertanto, provata l'assenza di un contratto tra le parti, stipulato né verbis né tantomeno per iscritto, e rilevata l'inutilità pratica del ponteggio metallico per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, alla luce tanto delle deposizioni rese dagli addetti ai lavori quanto del contenuto dei plurimi verbali di sopralluogo, stilati nel corso delle operazioni di ristrutturazione e prodotti in atti, deve ritenersi che nulla sia dovuto in favore alla CP_1 per aver installato (e mantenuto) presso la proprietà di il Parte_1 manufatto de quo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo n. 1093/2022, emesso dal Tribunale di Ivrea in data 17.10.2022, deve essere revocato.
§ Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della e sono liquidate in base ai valori CP_1 medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione allo scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 tenuto conto della natura delle questioni trattate e dello svolgimento dell'istruttoria orale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oneri previdenziali e fiscali, nonché delle spese vive.
La domanda ex art. 96 c.p.c. non è accolta non potendosi ritenere che la pur infondata iniziativa giudiziaria, considerate tutte le circostanze del caso, sia stata totalmente pretestuosa e strumentale al punto da realizzare un vero e proprio abuso della potestas agendi. Di tal che, sulla scorta dell'insegnamento di Cass. S.U. 22405/2018, va esclusa l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 4017/2022 R.G., in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da , così provvede: Parte_1
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1093/2022, pronunciato dal Tribunale di
Ivrea in data 17.10.2022;
Pag. 14 a 15 2) condanna parte convenuta opposta, società in persona CP_1 del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore di
, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nonché delle spese vive, che si quantificano in euro
145,50.
Così deciso in Ivrea, il 6 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Frojo
Pag. 15 a 15