Ordinanza presidenziale 23 luglio 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 10166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10166 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10166/2025REG.PROV.COLL.
N. 03331/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2025, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
il signor LB LL, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Cino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I bis , n. 3982 del 24 febbraio 2025, resa inter partes , concernente l’accertamento di un diritto all’indennità di trasferimento d’autorità.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor LB LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da parte dell’avvocato dello Stato Daniela Canzoneri;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il consigliere VA BB e udito per la parte appellata l’avvocato Salvatore Pesce per l’avvocato Salvatore Cino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 1566/2021, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor LB LL aveva chiesto:
a ) l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico di cui all’art.1, comma 1, legge 29 marzo 2001 n. 86 dalla data di avvenuto trasferimento alla nuova sede di servizio come disposto con provvedimento prot. M_D ARM004 DIP42/P13-8 del 04.09.2020;
b ) la condanna del Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in suo favore, della predetta indennità di trasferimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Ai fini della compiuta illustrazione dei fatti di causa occorre riportare quanto segue.
2.1. Il signor LB LL, in servizio presso il Ministero della difesa, era munito del grado di sergente maggiore dell’Aeronautica militare. Con ordine d’impiego del 7 maggio 2018 (prot. 004315), veniva trasferito dal “reparto sistemi informativi automatizzati Roma – Acquasanta” al “segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti” , per esigenza presso lo “stabilimento militare produzione cordami Castellammare di Stabia (Napoli)” . Presso tale stabilimento, l’LL aveva prestato servizio fino al 20 settembre 2020, in quanto, con provvedimento del 4 settembre 2020 (prot. M_D ARM004 DIP42/P13-8//), veniva disposto il suo trasferimento “d’autorità” al “comando aeroporto/Q.R. comaer – Roma – Centocelle” .
2.2. A seguito di tale trasferimento, il signor LL avanzava, presso il competente ufficio del personale, richiesta verbale finalizzata alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001. Tuttavia, non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 16 novembre 2020, reiterava la suindicata istanza mediante atto di significazione e diffida alla “direzione per l’impiego del personale militare dell’aeronautica” , successivamente trasmessa per conoscenza, al “ministero della difesa - aeronautica militare - amministrativo comaer” in data 17 dicembre 2020.
2.3. Quindi, stante la persistente inerzia dell’Amministrazione, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il signor LL ha formulato le anzidette istanze.
2.4. A sostegno del ricorso aveva dedotto che doveva intendersi, quale sede di provenienza, l’Agenzia Industrie Difesa, Reparto Cordami di Castellamare di Stabia, ove il ricorrente era stato in precedenza trasferito d’autorità in posizione di comando ed extra-organica, invece che il Segretariato generale di Roma, con conseguente spettanza di detta indennità.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione Prima bis ), dopo aver disposto apposita istruttoria con ordinanza presidenziale n. 3714 del 23 luglio 2024, ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha accolto e, per l’effetto, ha condannato il Ministero della difesa al pagamento dell’indennità di trasferimento ex art. 1 della l. 86/2001, derivante dal trasferimento alla nuova sede di servizio in data 21 settembre 2020 da Castellamare di Stabia a Roma, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al saldo;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ la sede di partenza effettiva ... è da individuarsi nel Reparto Cordami dell’Agenzia Industrie Difesa presso Castellamare di Stabia ”;
- “ la lettura degli atti depone per un inquadramento meramente formale del ricorrente presso il Segretariato generale di Roma ad agosto 2020 ” con conseguente “ ricorrenza del presupposto di una sede di provenienza sita al di fuori del territorio comunale ”;
- sottolinea “ la formale ed espressa qualifica dei provvedimenti, negli atti presupposti e nello stesso provvedimento, di “ordine di trasferimento” e di trasferimento d’autorità ” con conseguente spettanza dell’indennità in oggetto.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 24 aprile 2025, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 2-6) così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 29.03.01, n. 86 – Inconfigurabilità di alcun trasferimento d’autorità - Error in iudicando per avere il T.a.r. obliterato l’istituto del c.d. “comando”.
5.1. Deduce parte appellante che l’art. 1 della legge 29.03.01, n. 86, in tema di indennità di trasferimento, non si attaglia alla fattispecie di cui è causa, in quanto il ricorrente non era stato trasferito, ma impiegato in “comando” per le esigenze dello Stabilimento Produzione Cordami di Castellammare di Stabia, rimanendo in forza al Segretariato Generale della Difesa, sito in Roma. Evidenzia che il “comando” ha avuto luogo su espressa richiesta nominativa del militare da parte dell’Agenzia Industrie Difesa e previo consenso dell’interessato, il quale per giunta risiede nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA). Evidenzia, quindi, che il “comando” non avrebbe comportato alcuna novazione soggettiva né tanto meno l’insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, tanto che la sua cessazione ha comportato il rientro presso il Segretariato Generale della Difesa. Evidenzia poi che l’LL, al momento dell’emissione del provvedimento impugnato in prime cure, era già precedentemente cessato dal suo impiego in “comando” presso lo Stabilimento di Castellammare di Stabia a decorrere dal 3 agosto 2020; inoltre è stato trasferito “d’autorità” tra sedi diverse situate nell’ambito dello stesso Comune di Roma e non rileva la circostanza che l’assegnazione temporanea in comando si sia chiusa anticipatamente per il non utile impiego dell’interessato nella nuova sede.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado e “ con espressa condanna dell’appellato a restituire, maggiorati di interessi, le somme oggetto della impugnata sentenza che saranno eventualmente corrisposte ”.
7. In data 4 novembre 2025 il signor LB LL si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 6 novembre 2025 parte appellata ha depositato memoria al fine di invocare la declaratoria di inammissibilità del gravame per la mera riproposizione di quanto articolato in prime cure e comunque insistendo per il rigetto dell’avverso gravame evidenziando, tra l’altro, che la sentenza di primo grado osserva che il trasferimento del 2020 è stato disposto d’autorità.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 9 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. La questione in rito sollevata da parte appellata, al fine di eccepire l’inammissibilità del gravame, può reputarsi assorbita dalla infondatezza dell’appello. L’eccezione sarebbe comunque da reputare infondata non potendosi ravvisare alcuna esatta sovrapposizione delle censure articolate in questa sede di giudizio nei riguardi di chi ha assunto in prime cure la veste di parte resistente.
13. Come esposto in narrativa il quadro censorio che connota l’appello in esame è incentrato sulla ricostruzione della base giuridico-fattuale su cui si fonda la spettanza dell’indennità di trasferimento, evidenziando parte appellante che non sussisterebbero nel caso di specie i presupposti per l’applicazione della relativa disciplina.
In particolare segnala parte appellante che la sede di servizio dell’LL sarebbe sempre stata quella di Roma essendo stato impiegato soltanto come “comando” presso la sede di Castellammare di Stabia, tanto più che tale impiego era già cessato al momento dell’emissione del provvedimento impugnato in prime cure.
Ai fini della disamina di quanto dedotto occorre, quindi, verificare se effettivamente il trasferimento dalla sede di Castellammare di Stabia a quella di Roma sia qualificabile come di autorità o si tratti solo del rientro nella originaria sede di appartenenza.
Ebbene la documentazione di causa corrobora quanto evidenziato da parte appellata nel corso del presente giudizio dovendosi rilevare che sia l’atto di trasferimento a Castellammare di Stabia sia quello, successivo, a Roma specificano che si tratta di trasferimento “d’autorità”.
E’ dato, quindi, da ciò inferire che la stessa Amministrazione ha inequivocabilmente qualificato tali atti di trasferimento in siffatti termini con conseguente insorgenza della spettanza economica, pertanto correttamente riconosciuta dal giudice di prime cure.
Trova, infatti, applicazione l’art. 1 della l.n. 86/2001 che, come rilevato dal giudice di prime cure, “ individua, quale presupposto dell’indennità qui integrato, il trasferimento d’autorità presso altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza ”.
Parte appellante adduce, tuttavia, anche che “ l’LL, al momento dell’emissione del provvedimento impugnato in prime cure, era già precedentemente cessato dal suo impiego in “comando” presso lo Stabilimento di Castellammare di Stabia a decorrere dal 3 agosto 2020 ”.
Nemmeno tale passaggio argomentativo può reputarsi convincente, atteso che rispecchia una circostanza che non riflette alcun dato sostanziale.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, “ la lettura degli atti depone per un inquadramento meramente formale del ricorrente presso il Segretariato generale di Roma ad agosto 2020” essendo stato trasferito d’autorità soltanto nel settembre 2020 all’aeroporto Centocelle. Tale circostanza dalla nota del 4 settembre 2020 ove è testualmente riportato quanto segue: “si propone di procedere alla movimentazione del S.M. AIELLO dal Segretariato Generale della Difesa/D.N.A. – Roma al Comando Aeroporto/Q.G. del COMAER – Roma Centocelle, ove trova utile impiego su posizione “N.S.” attestata al Ruolo ed alla categoria/specialità posseduti dall’interessato, a far data dal 21 settembre 2020 ”.
E’ così da condividere quanto sul punto rilevato dal T.a.r., nel senso che “ la sede di partenza effettiva di tale movimentazione, tenuto conto della sequenza di atti connessi ed emessi nel periodo agosto-settembre 2020, è da individuarsi nel Reparto Cordami dell’Agenzia Industrie Difesa presso Castellamare di Stabia ”.
Viene segnatamente in considerazione la nota del 3 settembre 2020 della Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, da cui risulta che, a quella data, l’LL era ancora in servizio presso lo “ Stabilimento Produzione Cordami di Castellammare di Stabia (NA) ”.
Risulta così ex actis che l’odierno appellato, in disparte da precedenti iniziative formali assunte dall’Ufficio di competenza, ha continuato a svolgere servizio, sulla base di apposite autorizzazioni, presso la sede di Castellammare di Stabia fino al 3 settembre 2020 e, quindi, in mancanza di elementi di segno contrario, con estensione temporale fino al giorno precedente (20 settembre 2020) il disposto trasferimento presso la sede di Roma. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del trattamento economico di cui in atti.
13. Tanto premesso, l’appello è da respingere.
14. Le spese di giudizio, stante l’assoluta particolarità della vicenda, sono da compensare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3331/2025), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FA IN, Presidente
VA BB, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA BB | FA IN |
IL SEGRETARIO