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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa LUCCA ADA Presidente
Dott. MARCO BONCI Giudice
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]7 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MICELLI SARA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
25/11/1983, residente in [...]. FONTANAROSSA 7 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MICELLI SARA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 31/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 18/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
21/2/2019 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il
18/06/2006 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Anche dopo la cessazione del rapporto di coniugio, i Sig.ri e si porteranno Pt_4 Pt_2
reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Fontanarossa 7 unico, il box di pertinenza sito in
Genova Via Fontanarossa 3 rosso e la cantina a cui si accede tramite il box, di proprietà esclusiva del Sig. , rimarranno assegnati alla Sig.ra che Parte_5 Parte_2 potrà abitarvi ed utilizzarli con il figlio, del quale sarà collocataria, fino alla maggiore età e all'indipendenza economica dello stesso, salvo eccezioni previste dalla legge per l'ipotesi di nuova convivenza e/o matrimonio della Sig.ra il Sig. continuerà a pagare le Pt_2 Pt_4 rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di via Fontanarossa 7 e delle relative pertinenze;
3) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il padre, data l'età del ragazzo, avrà facoltà di vedere il figlio e tenerlo con sé ogni volta che lo vorrà, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità.
4) I genitori si impegnano ad essere presenti entrambi nelle occasioni importanti per il figlio: visite mediche, incontri con gli insegnanti, gare sportive, recite ecc. ed, in uguale misura, all'educazione ed al processo formativo e di crescita del figlio e di coltivare fra di loro un rapporto di massima collaborazione per affrontare e discutere insieme le questioni di rilevante interesse relative al figlio;
5) Il Sig. corrisponderà - a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già Pt_6 comunicate – alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità, Pt_2
quale contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) comprensiva degli assegni familiari, detta somma sarà aggiornata ogni anno in ragione della variazione accertata dall'ISTAT nell'anno precedente;
le spese straordinarie sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, saranno divise tra i genitori nella misura de 50%; sul punto le parti si rimandano, al protocollo ex art. 47 quater O.G. sulle spese straordinarie adottato dalla Sezione IV Civile del Tribunale di Genova data 15 settembre 2016;
6) I coniugi, entrambi autosufficienti economicamente, rinunciano, reciprocamente, a richiedere alcunché a titolo di assegno di concorso al mantenimento;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato in passato ogni loro questione economica e/o patrimoniale e, pertanto, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a tale riguardo
8) Le spese legali della presente procedura saranno a carico del Sig. Pt_4
9) Le parti prestano sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore Per_1
Nulla a provvedere sulle spese stante l'accordo raggiunto e di cui alla condizione n. 8.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2006, Numero 354, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238; Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova così deciso in Camera di Consiglio il 28.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott. ssa ADA LUCCA Dott.ssa Claudia Merlino
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa LUCCA ADA Presidente
Dott. MARCO BONCI Giudice
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]7 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MICELLI SARA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
25/11/1983, residente in [...]. FONTANAROSSA 7 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MICELLI SARA (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 31/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che: a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 18/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
21/2/2019 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il
18/06/2006 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Anche dopo la cessazione del rapporto di coniugio, i Sig.ri e si porteranno Pt_4 Pt_2
reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Genova, Via Fontanarossa 7 unico, il box di pertinenza sito in
Genova Via Fontanarossa 3 rosso e la cantina a cui si accede tramite il box, di proprietà esclusiva del Sig. , rimarranno assegnati alla Sig.ra che Parte_5 Parte_2 potrà abitarvi ed utilizzarli con il figlio, del quale sarà collocataria, fino alla maggiore età e all'indipendenza economica dello stesso, salvo eccezioni previste dalla legge per l'ipotesi di nuova convivenza e/o matrimonio della Sig.ra il Sig. continuerà a pagare le Pt_2 Pt_4 rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di via Fontanarossa 7 e delle relative pertinenze;
3) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il padre, data l'età del ragazzo, avrà facoltà di vedere il figlio e tenerlo con sé ogni volta che lo vorrà, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità.
4) I genitori si impegnano ad essere presenti entrambi nelle occasioni importanti per il figlio: visite mediche, incontri con gli insegnanti, gare sportive, recite ecc. ed, in uguale misura, all'educazione ed al processo formativo e di crescita del figlio e di coltivare fra di loro un rapporto di massima collaborazione per affrontare e discutere insieme le questioni di rilevante interesse relative al figlio;
5) Il Sig. corrisponderà - a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie già Pt_6 comunicate – alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità, Pt_2
quale contributo al mantenimento del figlio un assegno mensile di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00) comprensiva degli assegni familiari, detta somma sarà aggiornata ogni anno in ragione della variazione accertata dall'ISTAT nell'anno precedente;
le spese straordinarie sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, saranno divise tra i genitori nella misura de 50%; sul punto le parti si rimandano, al protocollo ex art. 47 quater O.G. sulle spese straordinarie adottato dalla Sezione IV Civile del Tribunale di Genova data 15 settembre 2016;
6) I coniugi, entrambi autosufficienti economicamente, rinunciano, reciprocamente, a richiedere alcunché a titolo di assegno di concorso al mantenimento;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato in passato ogni loro questione economica e/o patrimoniale e, pertanto, di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a tale riguardo
8) Le spese legali della presente procedura saranno a carico del Sig. Pt_4
9) Le parti prestano sin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del figlio minore Per_1
Nulla a provvedere sulle spese stante l'accordo raggiunto e di cui alla condizione n. 8.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2006, Numero 354, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238; Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova così deciso in Camera di Consiglio il 28.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott. ssa ADA LUCCA Dott.ssa Claudia Merlino
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba