CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 01/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Sezione Minori composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente
dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel.
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Mariano Manca Giudice onorario dott. Piera Porcheddu Giudice onorario ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 73/2025 RG promossa da ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati, la prima, presso lo studio C.F._2 dell'avv. che la rappresenta e difende per procura in atti ed il CP_1 secondo presso lo studio dell'avv. SOLE GIACOMINA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTI contro
( in persona del curatore speciale CP_2 C.F._3 avv. che la rappresenta e difende ex art. 86 cpc;
Parte_3
APPELLATA E PROCURA GENERALE INTERVENUTA All'udienza del 26.6.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte In via principale: in riforma parziale della sentenza n. 202/24 pubblicata in data 31.12.2024, mai notificata né comunicata, revocare l'affidamento della minore al servizio CP_2 sociale In subordine: Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse opportuno affidare la minore al servizio sociale (relativamente alle scelte di natura sanitaria ed educativa), ridurre l'efficacia temporale del provvedimento. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi. Nell'interesse della minore: voglia la Corte 1) contrariis reiectis; 2) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui all'espositiva; 3) Con condanna degli appellanti alla rifusione delle competenze del presente grado di giudizio. Svolgimento del processo Con sentenza n. 202/2024, emessa in data 31.12.2024, il Tribunale per i minorenni di Sassari, nel giudizio promosso ex artt. 330 e ss c.c. dal PMM
1 nell'interesse della minore nata il [...] e figlia di CP_2 [...]
e : Pt_2 Parte_1
- affidava la minore al Servizio sociale di Sassari per la durata di diciotto mesi, con collocamento presso la madre, attribuendo ai Servizi “i compiti inerenti l'attivazione e il disbrigo delle pratiche inerenti la salute, anche psicologica, e la formazione scolastica o professionale del minore attraverso la scelta ed organizzazione delle stesse a suo beneficio” e lasciando ai genitori “i restanti compiti educativi e di responsabilità”;
- prescriveva ai genitori - di astenersi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare la crescita dei figli - di collaborare con la massima sollecitudine con i servizi incaricati - di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità:
- incaricava i Servizi Sociali - di attivare, nei confronti di entrambi i genitori, un percorso di supporto alla genitorialità - di monitorare la situazione relativa al nucleo familiare, aggiornando il Tribunale periodicamente. In particolare, il tribunale gravato – dato atto che la Procura minorile aveva agito su segnalazione del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Latte Dolce Agro frequentato dalla minore per il numero elevato di assenze dalle CP_2 lezioni della ragazza, l'isolamento della ragazzina rispetto ai compagni e la scarsa comunicazione verbale e che dalla indagine socio familiare era emersa la sussistenza di un disturbo dello spettro autistico di , con deficit CP_2 cognitivo di grado lieve, tanto che la ragazzina era seguita da tempo dall' e già nel corso dell'anno scolastico 2022-2023 era stato segnalato CP_3 il mancato adempimento dell'obbligo scolastico con attivazione di interventi da parte dei Servizi e contributi regionali – evidenziava come tali contributi fossero stati utilizzati “dalla famiglia in modo improprio finché, nel gennaio 2024, la madre aveva accettato di delegare direttamente la terapista di CP_2 alla riscossione delle somme” e come fossero stati rilevati nel nucleo gravi carenze del seguente tenore: “ ha interrotto la frequenza scolastica nel CP_2
Febbraio 2024, manifesta grosse difficoltà nella socializzazione, non comunica ed ha attualmente interrotto la terapia cognitiva comportamentale. L'educatrice di riferimento ha messo in evidenza come ci sia un forte legame affettivo dei genitori verso la minore ma una scarsa autorevolezza rispetto alla loro funzione di guida: viene sempre accontentata, a casa non ha alcuna CP_2 responsabilità, non ha orari nell'utilizzo del telefono cellulare e le vengono concessi altri capricci;
i genitori si mostrano solo a parole collaborativi ma non nei fatti…..Nella relazione del settembre 2024, si riporta una condizione della minore molto preoccupante: continua ad avere una difficoltà di CP_2 comunicazione e passa le sue giornate a letto avvolta nelle coperte;
anche le uscite per lo svago sono sempre più rare e creano nella giovane uno stato importante di ansia;
l'alimentazione risulta scarsa e da tempo non consuma pasti a tavola in compagnia degli altri familiari. In tale condizione, riporta il Servizio, le difficoltà personali dei genitori e le loro evidenti fragilità, rendono difficile la piena adesione del progetto educativo” (vedi sentenza impugnata).
2 Per tali motivi, e tenuto conto che le relazioni di aggiornamento erano dello stesso tenore e riportavano anzi un ulteriore peggioramento della condizione clinica di , il giudice di primo grado valutava “le condotte dei genitori CP_2 parzialmente pregiudizievoli, in quanto sostanzialmente inerti -tanto sul versante scolastico che su quello della salute-“ e, quindi, opportuno un affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di residenza, con
“compiti inerenti l' attivazione e il disbrigo delle pratiche inerenti la salute, anche psicologica, e la formazione scolastica o professionale del minore attraverso la scelta ed organizzazione delle stesse a suo beneficio”, lasciando ai genitori “i restanti compiti educativi e di responsabilità”.
e hanno proposto appello, lamentando, con un Parte_1 Parte_2 unico articolato motivo, una errata e insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per disporre un affidamento ai servizi sociali e senza tenere conto che la condizione di chiusura nei confronti della scuola e dei coetanei era stata determinata anche da episodi di bullismo perpetrati da alcuni compagni e che con il cambiamento di istituto da settembre 2024 CP_2 frequentava regolarmente la nuova scuola media. I genitori hanno, quindi, concluso come riportato in epigrafe. Si è costituita la curatrice speciale della minore, avv. , resistendo Pt_3 all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. È intervenuta in giudizio la Procura Generale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Gli appellanti si sono doluti della sentenza assumendo che il tribunale non valutava minimamente le ragioni per cui la minore rifiutava la scuola e cioè gli atti di bullismo subiti, cui i genitori avevano “dovuto porre rimedio .. senza il sostegno di nessuno” e chiedendo il trasferimento in altra scuola, in cui CP_2 aveva ripreso serenamente a frequentare le lezioni e a socializzare con i compagni. Il giudice di primo grado, secondo gli appellanti, considerava esclusivamente la affermata “inadeguatezza dei genitori, omettendo anche solamente di valutare e considerare i motivi che avevano indotto al rifiuto per la scuola”, senza CP_2 peraltro precisare su quali carenze e lacune si fonderebbe tale inadeguatezza e senza considerare la situazione degli altri due figli e fratelli di : di CP_2 Per_1 anni 14, che frequenta con profitto la prima classe dell'Istituto Superiore ITAS a Sassari, e 17 anni, che frequenta la classe 4° dell'Istituto Per_2
Alberghiero, entrambi “ottimi studenti e con una vita sociale assolutamente soddisfacente, circostanza neppure considerata dal Tribunale di prima istanza”. Orbene, le censure non sono fondate. Dall'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali datata 13.6.2025 emerge in realtà che la situazione di non risulta affatto migliorata, come CP_2 sostenuto dagli appellanti, ed è sempre caratterizzata da “evidenti difficoltà della ragazza”, la quale, anche nel presente anno scolastico, pur riuscendo a conseguire la licenza media, ha accumulato molte assenze (52 giorni a
3 maggio) e “a scuola manifesta(ha manifestato) difficoltà nella socializzazione”, non comunicando “né con gli insegnanti né con i pari” e manifestando gravi disfunzionalità (la ragazzina non ha “autonomia alcuna, non consuma la merenda, non beve, non si reca in bagno né da sola né accompagnata nemmeno per lavarsi le mani”: vedi relazione citata). In particolare, tali difficoltà sono state riscontrate dalla educatrice, dott.ssa - la cui Per_3 relazione di aggiornamento del maggio 2025 è allegata alla relazione dei Servizi Sociali citata - e la quale ha evidenziato come gli stessi insegnati di
, anche nell'anno scolastico appena terminato, avevano ancora CP_2 trato “importanti difficoltà in classe in capo alla minore, tra le quali predomina il mutismo agito da nei confronti degli insegnanti e dei CP_2 compagni di classe”. Inoltre, nella relazione dei Servizi Sociali si dà atto che “nonostante le indicazioni fornite ai genitori, non vi è continuità nelle terapie” e di nuovo, da circa un mese, ha interrotto la terapia, come già fatto altre volte dai CP_2 genitori, i quali negli anni hanno cambiato diversi centri “con grave nocumento della minore” (vedi sul punto anche la relazione della educatrice, la quale nelle sue conclusioni ha ritenuto ancora sussistenti le difficoltà riscontrate in passato e cioè “l'assenza di una linea educativa comune con regole chiare e condivise”). Ed infatti, gli operatori hanno dato atto che permane in capo ai genitori nei rapporti con la minore “un eccessivo lassismo rispetto alla funzione normativa e di guida”, posto che viene sempre protetta..in casa non ha alcuna CP_2 responsabilità, nemmeno verso i suoi effetti personali, che lascia in terra e poi la zia o la mamma si preoccupano di ritirare…” e viene “accontentata anche quando non andava a scuola, per esempio nell'utilizzo del cellulare o in altri piccoli sfizi che la minore richiedeva” e, sul punto, nonostante i genitori a parole si mostrino collaborativi poi “i fatti li smentiscono”, perché continuano ad assecondare ogni desiderio della ragazzina (ad esempio la frequente richiesta dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatra di limitare l'utilizzo del cellulare non è mai stata positivamente attuata, tanto che “vi passa gran CP_2 parte del tempo e della notte senza limiti”). A differenza, poi, di quanto eccepito dagli appellanti, anche i due fratelli hanno manifestato diverse difficoltà a scuola, posto che a maggio aveva ben 51 Per_1 giorni di assenza ed una media insufficiente, an oi è riuscita ad essere promossa, mentre per le assenze ammontano addirittura a 60 giorni e Per_2 risulta che avesse intenzione di ritirarsi da scuola (vedi relazione sul punto). Da ultimo, le medesime considerazioni sono riportate nella nota di aggiornamento datata 6.6.25 della Neuropsichiatra Infantile dott.ssa Per_4 dell'ASL di Sassari, la quale, all'esito di una articolata descrizione di quanto emerso negli anni di cura presso il servizio, iniziata nel 2015, ha evidenziato come “gli interventi fino ad ora attuati non hanno ottenuto i cambiamenti attesi per lo scarso investimento e collaborazione della minore ed un adattamento dei familiari alle volontà espresse da nell'opporsi alle cure CP_2 proposte e necessarie”.
4 Infine, giova osservare come l'affidamento adottato dal tribunale non sia conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale ma rappresenti la diversa forma di affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale, il c.d. mandato di vigilanza e di supporto (vedi sul punto Cass. n. 32290/23). Invero, nel caso di specie - in cui ai Servizi Sociali sono stati demandati esclusivamente “i compiti inerenti l'attivazione e il disbrigo delle pratiche inerenti la salute, anche psicologica, e la formazione scolastica o professionale del minore attraverso la scelta ed organizzazione delle stesse a suo beneficio”, senza l'adozione di provvedimenti ablativi – sono, di fatto, stati adottati dal giudice di primo grado esclusivamente “interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore”, affiancando “ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti … nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child” (cfr Cass. n. 32290 cit.). Da ultimo, si rileva che lo stesso curatore speciale, nominato nell'interesse esclusivo della minore, ha concluso per il rigetto dell'appello, evidenziando come, allo stato, l'affidamento ai Servizi Sociali sia conforme all'interesse di
, soprattutto con riguardo al suo diritto alla salute, tanto che grazie CP_2 all'intervento dei Servizi Sociali “è stata valutata da un ortopedico che ha evidenziato una importante atrofia muscolare dovuta all'assenza di movimento nel quotidiano ed è stata presa in carico (sempre su impulso del Servizio Sociale) dal Centro per l'Autismo della ASL di Sassari, segnatamente dalla dott.ssa che ha già effettuato un primo colloquio conoscitivo”. Per_5
L'appello va, pertanto respinto, anche con riguardo alla durata della misura, per cui non vi sono giustificati motivi per una sua riduzione, data la complessità della condizione in cui si trova la minore e la necessità che i percorsi di ausilio intrapresi dalla stessa siano portati a termine. Spese compensate data la natura della causa finalizzata unicamente alla realizzazione dell'interesse di un minore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza n. 202/2024 del Tribunale per i Minorenni di Sassari;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, 26/6/2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
5 6
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel.
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Mariano Manca Giudice onorario dott. Piera Porcheddu Giudice onorario ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 73/2025 RG promossa da ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati, la prima, presso lo studio C.F._2 dell'avv. che la rappresenta e difende per procura in atti ed il CP_1 secondo presso lo studio dell'avv. SOLE GIACOMINA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTI contro
( in persona del curatore speciale CP_2 C.F._3 avv. che la rappresenta e difende ex art. 86 cpc;
Parte_3
APPELLATA E PROCURA GENERALE INTERVENUTA All'udienza del 26.6.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte In via principale: in riforma parziale della sentenza n. 202/24 pubblicata in data 31.12.2024, mai notificata né comunicata, revocare l'affidamento della minore al servizio CP_2 sociale In subordine: Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse opportuno affidare la minore al servizio sociale (relativamente alle scelte di natura sanitaria ed educativa), ridurre l'efficacia temporale del provvedimento. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi. Nell'interesse della minore: voglia la Corte 1) contrariis reiectis; 2) rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui all'espositiva; 3) Con condanna degli appellanti alla rifusione delle competenze del presente grado di giudizio. Svolgimento del processo Con sentenza n. 202/2024, emessa in data 31.12.2024, il Tribunale per i minorenni di Sassari, nel giudizio promosso ex artt. 330 e ss c.c. dal PMM
1 nell'interesse della minore nata il [...] e figlia di CP_2 [...]
e : Pt_2 Parte_1
- affidava la minore al Servizio sociale di Sassari per la durata di diciotto mesi, con collocamento presso la madre, attribuendo ai Servizi “i compiti inerenti l'attivazione e il disbrigo delle pratiche inerenti la salute, anche psicologica, e la formazione scolastica o professionale del minore attraverso la scelta ed organizzazione delle stesse a suo beneficio” e lasciando ai genitori “i restanti compiti educativi e di responsabilità”;
- prescriveva ai genitori - di astenersi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare la crescita dei figli - di collaborare con la massima sollecitudine con i servizi incaricati - di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità:
- incaricava i Servizi Sociali - di attivare, nei confronti di entrambi i genitori, un percorso di supporto alla genitorialità - di monitorare la situazione relativa al nucleo familiare, aggiornando il Tribunale periodicamente. In particolare, il tribunale gravato – dato atto che la Procura minorile aveva agito su segnalazione del Dirigente dell'Istituto Comprensivo Latte Dolce Agro frequentato dalla minore per il numero elevato di assenze dalle CP_2 lezioni della ragazza, l'isolamento della ragazzina rispetto ai compagni e la scarsa comunicazione verbale e che dalla indagine socio familiare era emersa la sussistenza di un disturbo dello spettro autistico di , con deficit CP_2 cognitivo di grado lieve, tanto che la ragazzina era seguita da tempo dall' e già nel corso dell'anno scolastico 2022-2023 era stato segnalato CP_3 il mancato adempimento dell'obbligo scolastico con attivazione di interventi da parte dei Servizi e contributi regionali – evidenziava come tali contributi fossero stati utilizzati “dalla famiglia in modo improprio finché, nel gennaio 2024, la madre aveva accettato di delegare direttamente la terapista di CP_2 alla riscossione delle somme” e come fossero stati rilevati nel nucleo gravi carenze del seguente tenore: “ ha interrotto la frequenza scolastica nel CP_2
Febbraio 2024, manifesta grosse difficoltà nella socializzazione, non comunica ed ha attualmente interrotto la terapia cognitiva comportamentale. L'educatrice di riferimento ha messo in evidenza come ci sia un forte legame affettivo dei genitori verso la minore ma una scarsa autorevolezza rispetto alla loro funzione di guida: viene sempre accontentata, a casa non ha alcuna CP_2 responsabilità, non ha orari nell'utilizzo del telefono cellulare e le vengono concessi altri capricci;
i genitori si mostrano solo a parole collaborativi ma non nei fatti…..Nella relazione del settembre 2024, si riporta una condizione della minore molto preoccupante: continua ad avere una difficoltà di CP_2 comunicazione e passa le sue giornate a letto avvolta nelle coperte;
anche le uscite per lo svago sono sempre più rare e creano nella giovane uno stato importante di ansia;
l'alimentazione risulta scarsa e da tempo non consuma pasti a tavola in compagnia degli altri familiari. In tale condizione, riporta il Servizio, le difficoltà personali dei genitori e le loro evidenti fragilità, rendono difficile la piena adesione del progetto educativo” (vedi sentenza impugnata).
2 Per tali motivi, e tenuto conto che le relazioni di aggiornamento erano dello stesso tenore e riportavano anzi un ulteriore peggioramento della condizione clinica di , il giudice di primo grado valutava “le condotte dei genitori CP_2 parzialmente pregiudizievoli, in quanto sostanzialmente inerti -tanto sul versante scolastico che su quello della salute-“ e, quindi, opportuno un affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di residenza, con
“compiti inerenti l' attivazione e il disbrigo delle pratiche inerenti la salute, anche psicologica, e la formazione scolastica o professionale del minore attraverso la scelta ed organizzazione delle stesse a suo beneficio”, lasciando ai genitori “i restanti compiti educativi e di responsabilità”.
e hanno proposto appello, lamentando, con un Parte_1 Parte_2 unico articolato motivo, una errata e insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per disporre un affidamento ai servizi sociali e senza tenere conto che la condizione di chiusura nei confronti della scuola e dei coetanei era stata determinata anche da episodi di bullismo perpetrati da alcuni compagni e che con il cambiamento di istituto da settembre 2024 CP_2 frequentava regolarmente la nuova scuola media. I genitori hanno, quindi, concluso come riportato in epigrafe. Si è costituita la curatrice speciale della minore, avv. , resistendo Pt_3 all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. È intervenuta in giudizio la Procura Generale. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Gli appellanti si sono doluti della sentenza assumendo che il tribunale non valutava minimamente le ragioni per cui la minore rifiutava la scuola e cioè gli atti di bullismo subiti, cui i genitori avevano “dovuto porre rimedio .. senza il sostegno di nessuno” e chiedendo il trasferimento in altra scuola, in cui CP_2 aveva ripreso serenamente a frequentare le lezioni e a socializzare con i compagni. Il giudice di primo grado, secondo gli appellanti, considerava esclusivamente la affermata “inadeguatezza dei genitori, omettendo anche solamente di valutare e considerare i motivi che avevano indotto al rifiuto per la scuola”, senza CP_2 peraltro precisare su quali carenze e lacune si fonderebbe tale inadeguatezza e senza considerare la situazione degli altri due figli e fratelli di : di CP_2 Per_1 anni 14, che frequenta con profitto la prima classe dell'Istituto Superiore ITAS a Sassari, e 17 anni, che frequenta la classe 4° dell'Istituto Per_2
Alberghiero, entrambi “ottimi studenti e con una vita sociale assolutamente soddisfacente, circostanza neppure considerata dal Tribunale di prima istanza”. Orbene, le censure non sono fondate. Dall'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali datata 13.6.2025 emerge in realtà che la situazione di non risulta affatto migliorata, come CP_2 sostenuto dagli appellanti, ed è sempre caratterizzata da “evidenti difficoltà della ragazza”, la quale, anche nel presente anno scolastico, pur riuscendo a conseguire la licenza media, ha accumulato molte assenze (52 giorni a
3 maggio) e “a scuola manifesta(ha manifestato) difficoltà nella socializzazione”, non comunicando “né con gli insegnanti né con i pari” e manifestando gravi disfunzionalità (la ragazzina non ha “autonomia alcuna, non consuma la merenda, non beve, non si reca in bagno né da sola né accompagnata nemmeno per lavarsi le mani”: vedi relazione citata). In particolare, tali difficoltà sono state riscontrate dalla educatrice, dott.ssa - la cui Per_3 relazione di aggiornamento del maggio 2025 è allegata alla relazione dei Servizi Sociali citata - e la quale ha evidenziato come gli stessi insegnati di
, anche nell'anno scolastico appena terminato, avevano ancora CP_2 trato “importanti difficoltà in classe in capo alla minore, tra le quali predomina il mutismo agito da nei confronti degli insegnanti e dei CP_2 compagni di classe”. Inoltre, nella relazione dei Servizi Sociali si dà atto che “nonostante le indicazioni fornite ai genitori, non vi è continuità nelle terapie” e di nuovo, da circa un mese, ha interrotto la terapia, come già fatto altre volte dai CP_2 genitori, i quali negli anni hanno cambiato diversi centri “con grave nocumento della minore” (vedi sul punto anche la relazione della educatrice, la quale nelle sue conclusioni ha ritenuto ancora sussistenti le difficoltà riscontrate in passato e cioè “l'assenza di una linea educativa comune con regole chiare e condivise”). Ed infatti, gli operatori hanno dato atto che permane in capo ai genitori nei rapporti con la minore “un eccessivo lassismo rispetto alla funzione normativa e di guida”, posto che viene sempre protetta..in casa non ha alcuna CP_2 responsabilità, nemmeno verso i suoi effetti personali, che lascia in terra e poi la zia o la mamma si preoccupano di ritirare…” e viene “accontentata anche quando non andava a scuola, per esempio nell'utilizzo del cellulare o in altri piccoli sfizi che la minore richiedeva” e, sul punto, nonostante i genitori a parole si mostrino collaborativi poi “i fatti li smentiscono”, perché continuano ad assecondare ogni desiderio della ragazzina (ad esempio la frequente richiesta dei Servizi Sociali e della Neuropsichiatra di limitare l'utilizzo del cellulare non è mai stata positivamente attuata, tanto che “vi passa gran CP_2 parte del tempo e della notte senza limiti”). A differenza, poi, di quanto eccepito dagli appellanti, anche i due fratelli hanno manifestato diverse difficoltà a scuola, posto che a maggio aveva ben 51 Per_1 giorni di assenza ed una media insufficiente, an oi è riuscita ad essere promossa, mentre per le assenze ammontano addirittura a 60 giorni e Per_2 risulta che avesse intenzione di ritirarsi da scuola (vedi relazione sul punto). Da ultimo, le medesime considerazioni sono riportate nella nota di aggiornamento datata 6.6.25 della Neuropsichiatra Infantile dott.ssa Per_4 dell'ASL di Sassari, la quale, all'esito di una articolata descrizione di quanto emerso negli anni di cura presso il servizio, iniziata nel 2015, ha evidenziato come “gli interventi fino ad ora attuati non hanno ottenuto i cambiamenti attesi per lo scarso investimento e collaborazione della minore ed un adattamento dei familiari alle volontà espresse da nell'opporsi alle cure CP_2 proposte e necessarie”.
4 Infine, giova osservare come l'affidamento adottato dal tribunale non sia conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale ma rappresenti la diversa forma di affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale, il c.d. mandato di vigilanza e di supporto (vedi sul punto Cass. n. 32290/23). Invero, nel caso di specie - in cui ai Servizi Sociali sono stati demandati esclusivamente “i compiti inerenti l'attivazione e il disbrigo delle pratiche inerenti la salute, anche psicologica, e la formazione scolastica o professionale del minore attraverso la scelta ed organizzazione delle stesse a suo beneficio”, senza l'adozione di provvedimenti ablativi – sono, di fatto, stati adottati dal giudice di primo grado esclusivamente “interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore”, affiancando “ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti … nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child” (cfr Cass. n. 32290 cit.). Da ultimo, si rileva che lo stesso curatore speciale, nominato nell'interesse esclusivo della minore, ha concluso per il rigetto dell'appello, evidenziando come, allo stato, l'affidamento ai Servizi Sociali sia conforme all'interesse di
, soprattutto con riguardo al suo diritto alla salute, tanto che grazie CP_2 all'intervento dei Servizi Sociali “è stata valutata da un ortopedico che ha evidenziato una importante atrofia muscolare dovuta all'assenza di movimento nel quotidiano ed è stata presa in carico (sempre su impulso del Servizio Sociale) dal Centro per l'Autismo della ASL di Sassari, segnatamente dalla dott.ssa che ha già effettuato un primo colloquio conoscitivo”. Per_5
L'appello va, pertanto respinto, anche con riguardo alla durata della misura, per cui non vi sono giustificati motivi per una sua riduzione, data la complessità della condizione in cui si trova la minore e la necessità che i percorsi di ausilio intrapresi dalla stessa siano portati a termine. Spese compensate data la natura della causa finalizzata unicamente alla realizzazione dell'interesse di un minore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_2 Parte_1 sentenza n. 202/2024 del Tribunale per i Minorenni di Sassari;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Così deciso in Sassari, 26/6/2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
5 6
Il Presidente Dott. Maria Grixoni