Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2005, n. 2711
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Sentenza 30 novembre 2005

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E legittima la decisione con cui il giudice di appello nel rigettare la richiesta di pena patteggiata, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. - formulata nella fase introduttiva del giudizio dal difensore munito di procura speciale, in contumacia dell'imputato ritualmente citato - non disponga il rinvio del dibattimento e una nuova citazione a comparire dell'imputato, in quanto, in tal caso, la previsione di cui all'art. 599, comma quinto, cod. proc. pen. deve essere coordinata con quella di cui all'art. 602, comma secondo, cod. proc. pen., per la quale il giudice, ove non accolga l'istanza di patteggiamento, dispone per la prosecuzione del dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2005, n. 2711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2711
    Data del deposito : 30 novembre 2005

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