Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
La nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, e la revoca dell'una non comporta anche la revoca dell'altra: trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (o viceversa), senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla presunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che 'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/1999, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 27/10/1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere N.5198
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.22619/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: TR ER, nato a [...] il [...]. avverso l'ordinanza in data 15/2/1999 del Tribunale di TORINO. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA;
Lette le conclusioni del P.M., con le quali chiede il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO.
Con istanza rivolta in data 6/11/1998 alla Corte di Appello di Torino, TR ER, contestava l'eseguibilità della sentenza pronunciata dalla stessa Corte nei suoi confronti e in via subordinata chiedeva di essere restituito nel termine per proporre ricorso per cassazione contro la stessa.
La Corte adita, con l'ordinanza impugnata, in data 15\2\1999 rigettava l'istanza.
Secondo i giudici di merito, l'estratto contumaciale era stato ritualmente notificato all'imputato, l'8/7/1998, al domicilio eletto presso l'avv. Valerio Bersano di Torino, mentre era ininfluente la circostanza dell'avvenuta revoca del predetto difensore, con dichiarazione resa il 9/3/1996 nella cancelleria del Tribunale di Aosta, in quanto l'elezione di domicilio manteneva la sua validità;
che l'istanza di restituzione nel termine non poteva essere accolta, non ricorrendo ne' l'ipotesi del caso fortuito ne' quella della forza maggiore.
Ricorre per cassazione il difensore del condannato, prospettando un duplice motivo di annullamento.
Con il primo deduce, l'inosservanza degli artt. 161, 548.3 cpp e conseguente mancata declaratoria di nullità della notificazione dell'estratto contumaciale, nonché difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sui rapporti tra elezione di domicilio e dichiarazione di domicilio, secondo la quale la prima prevale sulla seconda in virtù del rapporto fiduciario sottostante nonché quella che prevede la revoca implicita della elezione di domicilio, in presenza di una nuova elezione, comporta la necessità di ritenere, nel caso di revoca del mandato difensivo, anche la revoca implicita dell'elezione stessa. Con il secondo motivo, lamenta l'inosservanza dell'art. 175 cpp. e vizio di motivazione dell'ordinanza che non ha accolto l'istanza di restituzione nel termine nonché mancata valutazione di una prova decisiva, non avendo la Corte valutato la lettera dell'avv. Creton, il quale riferisce di avere erroneamente garantito al Cattro la comunicazione relativa al procedimento di secondo grado. Inoltre, la Corte ha errato nel porre a carico del condannato l'onere di provare la mancata conoscenza del provvedimento da impugnare, avendo egli fornito gli elementi per il relativo accertamento. Il ricorrente, con memoria difensiva del 9/10/1999, contesta, inoltre, la richiesta di rigetto formulata dal P.G. presso questa Corte, basata solo su una concezione formalistica del rapporto con il proprio difensore.
Contesta, poi, che sussistesse il dovere di informarsi dall'avv. Creton dell'esito dell'udienza del 11/6/1998, non previsto dalla legge processuale. Inoltre, era stata prodotta la lettera dello stesso avvocato, non valutata, che lo rassicurava sull'invio al domicilio dell'estratto contumaciale.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In punto di fatto risulta accertato, non contestato ed anzi riconosciuto dallo stesso ricorrente, che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale 11/6/1998 della Corte di Appello di Torino è stato regolarmente notificato al TR, nel domicilio eletto, il 9/3/1996, presso lo studio dell'avv. Valerio Bersano. La successiva revoca del Bersano, quale difensore di fiducia, avvenuta in data 2/6/1998, a ridosso della pronuncia della sentenza di appello, aveva lasciato perfettamente valida l'elezione di domicilio.
La giurisprudenza di questa Corte sul punto è assolutamente pacifica nè sussistono motivi per procedere - come sollecita il ricorrente - ad una rimeditazione di tale indirizzo per affermare l'esistenza di una revoca implicita dell'elezione di domicilio, correlata alla revoca del difensore di fiducia presso il quale il domicilio sia stato fissato.
Poiché lo stesso ricorrente riconosce tale costante insegnamento della Corte, nessuna violazione della legge processuale ne' illogicità o contraddittorietà è dato riscontrare nella motivazione del provvedimento impugnato.
E dato testuale dell'art. 161.1 cpp., che, qualora l'imputato eserciti la facoltà ivi riconosciutagli di eleggere un domicilio per le notificazioni, gli incombe il correlativo obbligo di comunicare, anche, ogni mutamento dello stesso. In mancanza, le notificazioni continueranno ad essere eseguite nel luogo indicato. L'indirizzo di questa Corte, secondo il quale alla revoca del mandato difensivo non si accompagna anche la revoca implicita dell'elezione di domicilio presso il difensore, non soffre alcuna eccezione, per cui non è possibile ritenere che revocato il primo venga meno implicitamente anche la seconda, sulla base di un principio di contestualità di effetti sconosciuto alla norma.
Infatti, nemmeno la revoca del difensore, ex art. 107 cpp., ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'art. 108 cpp. Ne deriva che, aderendo alla tesi del ricorrente - considerata l'impossibilità di una revoca contestuale e del difensore e dell'elezione di domicilio - non vi sarebbe mai certezza in ordine al momento in cui tali revoche dovrebbero essere considerate avvenute, con gli effetti che ne conseguono ai fini delle notificazioni. La nomina del difensore e l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, quindi, corrispondono a scopi diversi e la revoca dell'una non comporterà anche la revoca dell'altra: trattasi di distinti istituti processuali aventi oggetto e finalità diversa. Per la loro autonomia, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione o viceversa, senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta, in quanto l'elezione è un atto formale e tale deve essere anche l'atto di revoca, con la conseguenza che le notificazioni eseguite al domicilio eletto sono assistite dalla preesunzione legale, non suscettibile di dimostrazione contraria, che l'interessato abbia avuto o potuto avere notizia dell'atto di cui si tratta. Anche il secondo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 175.1 cpp., se è stata pronunciata una sentenza contumaciale, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione, dall'imputato che provi di non avere avuta effettiva conoscenza del provvedimento... e il fatto non sia dovuto a sua colpa.
Nella specie, fermo restando che l'estratto contumaciale è stato ritualmente notificato al domicilio eletto, con conseguente presunzione di conoscenza ex lege che ne deriva, per consentire la restituzione occorre, in primo luogo, che un atto non sia stato compiuto nel termine assegnato, per caso fortuito o forza maggiore - ipotesi non ricorrenti nella specie - per cui non risulta applicabile al TR tale istituto.
Inoltre, difetta l'ulteriore condizione richiesta dall'art. 175.2 cpp., in quanto l'eventuale mancata conoscenza è chiaramente addebitabile al comportamento colpevole dello stesso condannato, il quale nel procedere alla revoca della nomina di uno dei due difensori, aveva già ricevuto rituale decreto di citazione ed indicato nell'atto la data dell'udienza dibattimentale del processo a suo carico, fissato per il giorno 11/6/1998.
L'eventuale necessità di proporre impugnazione, inoltre, imponeva al TR un indubbio onere di diligenza per accertare l'esito del procedimento a suo carico, predisponendo in tempo utile gli acccorgimenti necessari per ricevere notizia della decisione, tanto più che, colpevolmente (ovvero in maniera scaltramente preordinata) non aveva informato l'avv. Creton dell'elezione di domicilio. Nessuna censura può pertanto essere mossa al provvedimento impugnato e il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000