Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
In tema di notificazione, poiché l'elezione di domicilio consiste in una scelta negoziale (e, dunque, in una manifestazione di volontà), mentre la dichiarazione è atto meramente ricognitivo del domicilio reale, la prima prevale -in mancanza di sua espressa revoca- sulla seconda, anche se quest'ultima è posteriore. Invero, con la elezione, l'imputato non indica solo il luogo nel quale eseguire le notifiche, ma anche la persona, presso la quale le stesse devono essere effettuate, in forza di un rapporto fiduciario con il domiciliatario, cui egli si affida per la ricezione e la tempestiva comunicazione degli atti notificatigli.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/1999, n. 12044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12044 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 30.6.1999
Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
Dott. ND Occhionero Consigliere N.1449
Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Paolo Bruno Consigliere N.13.317/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AL ND n. a Terni il 5.9.'46, e AS IO n. ad Acri il 20.1.'56, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 24.11.'98.
Visti gli atti, udite in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. ND Occhionero e le conclusioni del sostituto procuratore generale Dott. Luigi Ciampoli che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, nonché quelle del difensore del ricorrente IO AS, avv. Stefano Avetta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la Corte osserva.
Motivi della decisione
1. ND AL, presidente della soc. coop. "Centerpul", e IO AS, componente del consiglio di amministrazione e dirigente della cooperativa, sono stati tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma quali imputati del delitto di estorsione in concorso tra di loro, ex artt. 110 e 629 c.p., ai danni delle dipendenti CI SI AD, AT OS, SA RI, RI GG, ZI Di Cesare, commesso in Roma dal febbraio '91 al gennaio '92.
Essi erano, infatti, accusati di aver costretto le indicate parti offese a prestazioni di lavoro subordinato, non dovute, particolarmente gravose e retribuite fuori busta, ottenute con la minaccia di licenziarle "ad nutum", utilizzando le lettere di dimissioni con data in bianco, che avevano dovuto rilasciare al momento della costituzione del rapporto di lavoro subordinato, mascherato da una formale ammissione alla cooperativa come socie.
2. Con sentenza del 19.1.'98 il tribunale, qualificato diversamente il fatto contestato come violenza privata, ai sensi degli artt. 110 e 610 c.p. e ritenuta la responsabilita' penale di entrambi gli imputati, ha condannato ciascuno di essi con le attenuanti generiche a otto mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
In parziale riforma della decisione di primo grado, con sentenza del 24.11.'98 la Corte d'Appello di Roma, confermata l'affermazione di penale responsabilità, ha ridotto ad entrambi la pena a mesi due di reclusione e concesso al AS il beneficio della non menzione.
3. Gli imputati hanno proposto separatamente ricorso per Cassazione.
Il AS, deducendo: a) la nullità della sentenza di quello Per omessa citazione dell'imputato e inosservanza dell'art. 601 c.p.p. in rel. agli artt. 178, 179 e 606 lett. c) c.p.p., perché il decreto gli era stato notificato presso lo studio dell'avv. Fabio Sprega, difensore dell'AL, nonostante egli avesse eletto domicilio il 18.10.'95 presso il proprio difensore di fiducia (pag. 32 del fascicolo formato dalla cancelleria del g.i.p.); b) l'erronea applicazione dell'art. 610 c.p. e vizi di motivazione in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) del c.p.p. in ordine agli elementi materiale e psicologico del reato.
L'AL deducendo: a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 525 e 179 c.p.p. da parte dei giudici di primo grado, per avere utilizzato delle deposizioni testimoniali acquisite in precedenti udienze, senza avere proceduto a una nuova audizione dei testi, necessaria in sede di rinnovazione del dibattimento, disposta all'udienza del 19.1.'98 a causa della modificazione della composizione del collegio giudicante;
b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 546 lett. e) c.p.p. e vizi della motivazione, in relazione alla valutazione delle prove. Il difensore dell'AL ha anche depositato fuori termine il 24.6.'99 memoria difensiva, da lui firmata, con la quale ha dichiarato di rinunciare al primo motivo, in considerazione della motivazione della sentenza delle Sez. U. n. 2 del 17.2.'99, rv. 212.395, ed ha eccepito l'estinzione per prescrizione del delitto ascritto al suo assistito.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
4. Con il primo motivo di ricorso AS ha eccepito la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, perché non notificato nel domicilio eletto.
Ed, infatti, "quando vi è stata elezione di domicilio, la notificazione eseguita, non a mani proprie, in luogo diverso da quello eletto è affetta da nullità assoluta" (tra le tante: Cass., sez. VI, sent. 97/1.167, rv. 208.11 4). Peraltro, nel caso di specie, dall'esame delle carte processuali, con sentito nel giudizio di legittimità quando è dedotto un "error in procedendo per inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606 lett. "c" c.p.p.), emerge: 1) che il ricorrente, con atto depositato il 4.8.95 presso l'ufficio del g.i.p. del Tribunale di Roma, aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Fabio Sprega ed eletto domicilio presso di lui nel suo studio in Roma, via Pisa n. 20 (pag. 39 del fascicolo processuale del g.i.p.); 2) e che successivamente con atti depositati il 18.10.95, cioè nella data indicata in ricorso, (pag. 38 e non 32 del fascicolo processuale), e il 9.5.96 aveva nominato altri difensori e dichiarato domicilio in via Voltaire 91 in Roma indirizzo corrispondente al domicilio reale presso la sua abitazione (come risulta dalla relata di una notifica in atti).
La situazione processuale quindi non corrisponde a quella descritta dal AS e la questione da decidere si pone in termini diversi da quelli prospettati dal ricorrente.
E trova soluzione nella risposta alla domanda, se ai sensi degli arti. 161 e segg. c.p.p. una dichiarazione di domicilio, successiva ad una elezione di domicilio, comporta o no la revoca tacita di quest'ultima e se, indipendentemente da quest'effetto, prevale o meno su di essa "ratione temporis".
Non vi è una norma, di chiaro significato, direttamente applicabile.
Essa non è reperibile neppure nelle disposizioni in materia di durata e mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Infatti l'art. 164 c.p.p. si limita a prevedere che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, senza disporre null'altro. E l'art. 162 c.p.p. statuisce, per la parte che interessa, che la comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'autorità giudiziaria procedente.
Peraltro, l'interpretazione letterale dell'art. 162 induce a ritenere che la disciplina in materia di mutamento del domicilio, contenuta in questa disposizione, opera per categorie e non ammette, tra dichiarazione ed elezione, interferenze reciproche a seconda della successione temporale degli atti.
Soccorre invece una interpretazione logico sistematica degli artt. 161 e segg. c.p.p., fondata essenzialmente sulla diversità di struttura e di funzioni dell'elezione di domicilio rispetto alla dichiarazione.
L'elezione consiste in una scelta negoziale, e quindi in una manifestazione di volontà, mentre la dichiarazione è un atto meramente ricognitivo del domicilio reale, e per questa ragione la prima prevale sempre e comunque sulla seconda (Cass., sez, VI e II, sent. 94/ 192 e 95/ 7. 332, rv. 197. 232 e 202.12 3), anche se quest'ultima è posteriore (Cass. sez. VI, sent. 93/ 1.9 11, rv:
194.953).
Con l'elezione, infatti, l'imputato non indica solamente il luogo, ma anche la persona presso la quale devono avvenire le notificazioni, in forza di un rapporto fiduciario con il domiciliatario al quale egli si affida per la ricezione e la comunicazione tempestiva degli atti notificatigli. E per la sua natura negoziale (e di atto formale) i suoi effetti non vengono meno in conseguenza di una successiva dichiarazione di domicilio, in mancanza di una revoca espressa della precedente elezione (Cass. sez. I sent. 95/ 3. 161, 95/ 4.51 6 e 96/ 4.870, rv. 200.68 2, 202. 888 204.6 33). È, pertanto, valida la notificazione del decreto di citazione. Quanto al secondo motivo esso è inammissibile, per genericità nella parte in cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del reato, per manifesta infondatezza laddove deduce inesistenti vizi di motivazione e per il suo contenuto non proponibile con ricorso per cassazione nella parte in cui prospetta censure in fatto (ad es. di essere stato un mero esecutore di ordini etc).
5. Anche il ricorso AL non può essere accolto. Premesso che la memoria difensiva, depositata fuori termine, deve essere egualmente esaminata, perché contiene una rinuncia a un motivo di ricorso (tempestiva ex art. 589.1 c.p.p.) e una eccezione di estinzione del reato per prescrizione, che va valutata di ufficio, si deve peraltro conclude re in senso negativo per il ricorrente. La rinuncia, infatti, è inefficace perché proposta da difensore non munito di procura speciale (art. 589.2) non legittimato in mancanza di adesione dell'imputato (Cass. sez. VI sent. 93/79 60, rv. 194.8 99). E il reato non è prescritto, perché cessato nel gennaio '92, fatto (cioe' la data della cessazione) che non è stato oggetto di impugnazione in appello e non è contestabile in questa fase del giudizio, con un motivo di impugnazione (contenuto nella memoria difensiva) inammissibile, perché tardivo, perché nuovo e perché prospettato come censura in fatto.
Tanto premesso ed esaminato il primo motivo, si deve concludere che è infondato, perché le Sez. U. con la sentenza n. 2 del 17.2.'99 (rv. 212.395) hanno affermato che, nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice collegiale, i testi debbono essere riesaminati dal nuovo giudice, quando ciò sia possibile e sia stato richiesto da una delle parti.
Nel caso in esame le dichiarazioni e deposizioni rese alle udienze del 7.4 e 26.9.'97 sono valide e utilizzabili, perché nessuno ne aveva chiesto la rinnovazione integrale e ne era stata data lettura su accordo delle parti.
Il secondo motivo è inammissibile, perché contiene censure in fatto del tutto generiche in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della teste AL e del coimputato AS e in relazione alla valutazione del contenuto (non specificato nel motivo) di una imprecisata "visura camerale".
Per le ragioni indicate si rigettano i ricorsi, con la conseguente condanna in solido alle spese dei ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 30 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1999