Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/1999, n. 12044
CASS
Sentenza 30 giugno 1999

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In tema di notificazione, poiché l'elezione di domicilio consiste in una scelta negoziale (e, dunque, in una manifestazione di volontà), mentre la dichiarazione è atto meramente ricognitivo del domicilio reale, la prima prevale -in mancanza di sua espressa revoca- sulla seconda, anche se quest'ultima è posteriore. Invero, con la elezione, l'imputato non indica solo il luogo nel quale eseguire le notifiche, ma anche la persona, presso la quale le stesse devono essere effettuate, in forza di un rapporto fiduciario con il domiciliatario, cui egli si affida per la ricezione e la tempestiva comunicazione degli atti notificatigli.

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    Luca Candiani · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/1999, n. 12044
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12044
Data del deposito : 30 giugno 1999

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